CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 23

presentata dal consigliere regionale
ARBAU

il 29 aprile 2014

Codice delle autonomie locali della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Quando il sistema non riesce ad autoriformarsi il cambiamento può arrivare solo dalla base. In materia di riordino generale delle autonomie locali questo è accaduto. Con i referendum abrogativi e consultivi del 6 maggio 2012 i cittadini della Sardegna hanno deciso che questo riordino non è più procrastinabile. In particolare ciò vale per quanto attiene al superamento dei troppi livelli di governo locale che, di fatto, rendono oltremodo dispendiosa e poco efficace la gestione della cosa pubblica. Non è un problema di province e della sola classe politica che amministra gli enti intermedi. Sarebbe troppo semplice individuare nei soli enti intermedi le responsabilità in ordine a una spesa lenta, poco efficace e persino dannosa per la nostra comunità. La Regione è il centro di questo sistema che non funziona.

Con questa proposta si vuole dare corso a una riforma degli enti locali e, conseguentemente, della stessa Regione, al fine di arrivare alla costituzione di un sistema di governo locale fondato su una Regione che fa le leggi e i comuni e le proprie associazioni che amministrano le risorse in prossimità del cittadino amministrato.

Con la presente proposta si individua, pertanto, un soggetto intermedio, di livello circoscrizionale, denominato Provincia - Comunità territoriale (in attesa che si compia il percorso di riforma costituzionale per superare le province), al fine di coordinare l'attività dei comuni attraverso una semplice conferenza dei sindaci appartenenti alla circoscrizione. Un soggetto che utilizzi le professionalità delle province, senza costi aggiuntivi per la propria comunità, ma necessario per individuare le modalità con le quali attuare le politiche di indirizzo elaborate dalla Regione.

La gestione dei servizi deve essere lasciata ai comuni, i quali devono gestirli in forma associata, ma secondo il principio volontaristico che ne renda efficace e snella l'esplicazione. L'idea della camicia di forza degli ambiti ottimali delimitati dalla Regione è superata. Le Unioni dei Comuni devono nascere e morire su interessi delle comunità e non vivere per la propria classe politica. Stesso discorso per le Comunità montane, utili solo nei territori che usufruiscono dei fondi della montagna e su specifici servizi gestiti in forma associata.

La vera riforma è, tuttavia, nell'attuazione del federalismo interno e nella soppressione di tutti gli altri enti intermedi, con la sburocratizzazione della Regione e la devoluzione di competenze e risorse umane ai territori. A mero titolo di esempio le agenzie agricole devono essere poste a disposizione degli enti locali al fine di consentire al personale preparato e motivato di costruire nei territori la sfida della nuova agricoltura seguendo le direttive regionali (Agenzie) ma secondo un approccio locale concreto ed effettivo (Conferenza sindaci).

Con questo spirito e con l'intendimento di dare corso al responso referendario, la presente proposta di legge serve per dare una possibile, necessaria ed efficace soluzione alla questione del riordino delle autonomie locali coordinata e rafforzativa del disegno statale di riordino degli enti locali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Articolazione
delle Autonomie locali della Sardegna

1. La Regione autonoma della Sardegna stabilisce che l'ordinamento degli enti locali è articolato sui comuni, i quali, secondo le modalità disciplinate dalla Costituzione, in modo volontario secondo la procedura referendaria prevista dallo statuto, possono associarsi per gestire, attraverso l'esercizio congiunto delle funzioni, i servizi di propria competenza e quelli delegati dalla Regione con la presente legge.

2. Possono essere costituite le conferenze dei sindaci delle Province-Comunità territoriali Gallura, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari e Sulcis e della Provincia-Città metropolitana di Cagliari, al fine di coordinare l'attività dei comuni che vi aderiscono volontariamente, secondo le modalità disciplinate per legge, per compiti di area vasta e per la programmazione regionale attraverso il governo delle istituzioni province.

 

Art. 2
Delega funzioni amministrative
dalla Regione agli enti locali

1. La Regione esercita le proprie funzioni amministrative delegandole ai comuni, associati in Province-Comunità territoriali o Provincia-Città Metropolitana e avvalendosi dei loro uffici nelle seguenti materie:
a) polizia locale urbana e rurale;
b) agricoltura e foreste, piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario, con il coordinamento e la programmazione condivisa con le agenzie agricole;
c) lavori pubblici di esclusivo interesse della Provincia-Comunità Territoriale o Provincia-Città Metropolitana con la suddivisione delle risorse regionali su base demografica;
d) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
e) acque minerali e termali;
f) caccia e pesca;
g) artigianato;
h) turismo, industria alberghiera;
i) biblioteche e musei di enti locali;
l) igiene e sanità pubblica;
m) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
n) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline.

2. La Regione trasferisce le risorse finanziarie e, previo accordo con i rappresentanti dei dipendenti, il personale ai comuni al fine di esercitare secondo i propri indirizzi le funzioni amministrative indicate al comma 1 secondo il principio di cui all'articolo 44 dello statuto.

3. I comuni per l'esercizio di servizi di carattere locale, stipulano delle convenzioni che ne regolino i rapporti anche attraverso la costituzione di unioni di comuni.

4. I comuni montani, individuati ai sensi della legge di settore, possono costituirsi in Comunità montana al fine coordinare la spesa delle risorse comunitarie, statali e regionali destinate agli enti locali di montagna.

 

Art. 3
Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge e sono, conseguentemente, soppresse tutte le agenzie e gli enti indicati in un elenco stabilito con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).