CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 22
presentata dai Consiglieri regionali
FENU - RUBIU - PITTALIS - DEDONI - COSSA - FLORIS - CRISPONI - TRUZZU - OPPI - PINNA Giuseppino - TATTI - SOLINAS Christian - CAPPELLACCI - CARTA - PERU - ZEDDA Alessandra - LOCCI - TEDDE - FASOLINOil 28 aprile 2014
Conservazione e valorizzazione dei prodotti sardi e dei derivati
dalla lavorazione di semole e sfarinati di grano duro***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Sardegna, ricca di tradizioni e peculiarità agroalimentari uniche al mondo, annovera tra queste molti prodotti tipici e identitari derivanti dalla trasformazione di semole e sfarinati di grano duro.
Ogni regione storica della Sardegna presenta i suoi prodotti, diversi tra loro e unici nel loro genere.
Questa diversità riguarda una vasta gamma di prodotti e costituisce per la nostra regione un valore culturale e identitario irrinunciabile che ogni sardo deve sentirsi in dovere di valorizzare e conservare strenuamente nel tempo.
Queste produzioni hanno inoltre un valore economico, sociale e occupazionale importante per la nostra Isola che merita di essere conservato, valorizzato e, se possibile, incrementato all'interno di una logica di filiera di "produzione e consumo" basato su regole e meccanismi che consentano una adeguata remunerazione per tutti gli operatori della filiera e altresì la qualità e sicurezza alimentare a tutela della salute dei consumatori.
Attualmente, la nostra produzione di grano duro di eccellenza si confonde con la massa di prodotto che gli operatori del mercato importano da altre nazioni, non solo europee, ma spesso e volentieri extraeuropee.
In alcune di queste nazioni la legislazione sanitaria è diversa e meno garantista della nostra rispetto ai canoni di salubrità e qualità del prodotto.
In questi paesi la proprietà fondiaria è concentrata e basata su grossi appezzamenti che permettono ai produttori di cogliere importanti economie di scala. Tale circostanza fa sì che la produzione avvenga con costi colturali decisamente più bassi e conseguente maggior facilità di accorpamento dell'offerta.
Il nostro sistema produttivo cerealicolo regionale è invece basato su un elevato numero di piccoli produttori, superfici per azienda di piccole dimensioni soprattutto se paragonate a quelle medie di altri paesi, con la conseguente difficoltà nell'accorpare l'offerta comportando costi colturali superiori.
Pertanto, nonostante la nostra produzione di grano duro sia di eccellenza, come dimostrano i dati delle sperimentazioni portate avanti su tutti i punti della filiera, dal campo alla tavola, non avendo le potenzialità strutturali che ci consentono di competere in un mercato internazionale, come quello del grano, fatto di grandi numeri ma spesso di scarsa qualità, ne subiamo le conseguenze.
Purtroppo, nel tempo, è andato via via consolidandosi un utilizzo sempre più consistente di cereali prodotti in altre parti del mondo che trasformati localmente in semole e farine, sono massicciamente utilizzati nelle nostre produzioni tipiche e identitarie.
Questa pratica, oltre a essere palesemente ingiusta, è fortemente lesiva nei confronti degli interessi strategici ed economici della Sardegna. Infatti:
a) crea un danno enorme ai nostri distretti rurali, con conseguente diminuzione delle superfici destinate alla coltivazione del grano o l'abbandono integrale della coltura. (viene naturale chiedersi perché mai un agricoltore debba continuare a produrre grano se poi, una volta raccolto e creato quindi valore, non trova possibilità di venderlo a condizioni remunerative; l'abbandono delle coltivazioni fa perdere a tutti noi quelle esternalità sociali positive gratuite che solo un territorio presidiato, coltivato e ben curato può continuare a regalarci a noi e all'immagine turistica della nostra terra);
c) penalizza le aziende di trasformazione che hanno investito sulla qualità e salubrità delle produzioni e che desiderano fare produzioni di qualità, tipiche e identitarie utilizzando il grano prodotto e coltivato in Sardegna;
d) fa perdere la conoscenza degli antichi sapori, dei profumi dei nostri prodotti che solo se si utilizza materia prima locale possono essere conservati;
e) non tutela i consumatori che hanno il diritto di sapere cosa mangiano e conoscere la provenienza, la tracciabilità e la qualità di ciò che mettono a tavola per sé e per la loro famiglia;
f) priva i consumatori della libertà e possibilità di essere messi nella condizione di effettuare scelte di consumo responsabili e consapevoli circa gli effetti economici positivi e le ricadute sociali e ambientali che darebbe la certezza di acquistare prodotti derivanti da materie prime prodotte in Sardegna.Per tutte queste ragioni e motivazioni oggi più che mai "compra sardo, dai forza alla Sardegna" diventa nel contempo un diritto e una scelta responsabile a cui nessuno può sottrarsi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Tutela delle produzioni locali1. Tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione o utilizzo di semole e sfarinati, che si definiscono "prodotti tipici e/o identitari della Sardegna", sono prodotti esclusivamente con semole e sfarinati ottenuti dalla lavorazione di grano duro coltivato in Sardegna.
2. Solamente in annate eccezionali, a seguito di calamità naturali, decretate dalla Regione, il termine "esclusivamente" di cui al comma 1 può essere sostituito dal termine "prevalentemente", in misura non inferiore alla percentuale all'uopo stabilita da deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
Istituzione di un marchio identitario di qualità con indicazione di origine a uso pubblico1. La Regione autonoma della Sardegna si dota di un marchio identitario come certificazione di origine, denominato "Compra Sardo" il quale, messo a disposizione degli imprenditori che aderiscono alla filiera e tramite appositi disciplinari e registri correlati, basati sull'adesione volontaria, certifica che semole e sfarinati utilizzati per la produzione di pane, pasta, dolci, biscotti e altri prodotti ottenuti con l'uso di derivati dalla lavorazione del grano duro provengono esclusivamente da grano coltivato in Sardegna. Per le specifiche tecniche si rimanda agli appositi disciplinari di produzione e ai contratti di filiera.
2. Il marchio denominato "Compra Sardo", come da logo allegato e registrato, può essere utilizzato anche per altre produzioni locali diverse da quelle indicate al comma 1, qualora sia garantita e certificata la provenienza delle produzioni e della materia prima utilizzata.
3. Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche, alla loro origine e all'origine delle materie prime utilizzate.
4. Il marchio trasmette un messaggio principale di qualità e tracciabilità del prodotto e della materia prima utilizzata, di marketing commerciale con invito responsabile alla scelta, per favorire la vendita di tali prodotti e un messaggio secondario di indicazione di origine del medesimo.
5. La Regione può modificare il marchio, qualora lo ritenga necessario al fine di migliorarne l'efficacia, purché siano mantenuti integri i principi ispiratori.
Art. 3
Disciplinari e contratti di filiera1. I disciplinari e/o contratti di filiera assicurano la partecipazione responsabile di tutti gli attori della filiera del processo produttivo, dalla coltivazione della materia prima alla vendita del prodotto finito, garantendo pertanto la certificazione di prodotto e la certificazione di origine.
2. Tutti i livelli della filiera sono tenuti a garantire la rintracciabilità e la certificazione di prodotto e di origine e ad assumersi le responsabilità derivanti dall'utilizzo del marchio "Compra Sardo" di cui alla presente legge.
Art. 4
Istituzione
dell'organismo di controllo e vigilanza1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'organismo regionale incaricato della promozione, verifica, controllo, vigilanza e attuazione delle produzioni locali tutelate dalla presente legge; esso tiene l'elenco dei prodotti tipici e identitari, avendo cura di aggiornarlo a seguito di richiesta al medesimo organismo e autorizza, previa sottoscrizione di apposito contratto, l'uso del marchio.
2. L'organismo è composto massimo da sette componenti, di cui non meno di cinque espressione delle associazioni che aderiscono e fanno parte integrante della filiera (agricoltori, artigiani, commercianti, consumatori) e due dipendenti pubblici provenienti dagli enti o agenzie regionali specifiche; i componenti e le cariche dell'organismo di controllo sono rinnovati ogni tre anni.
3. L'organismo di controllo e vigilanza, su incarico della Giunta regionale, nomina le commissioni tecniche per ciascun prodotto o categoria di prodotti, ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio "Compra Sardo".
4. Ogni commissione opera su specifiche tecniche individuate in funzione del prodotto o categoria di prodotti per i quali è chiesto l'utilizzo del marchio e nel rispetto dei disciplinari, dei contratti di filiera e della presente legge.
Art. 5
Misure di sostegno1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:
a) azioni pubblicitarie del marchio;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) campagne informative al consumo;
d) misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.2. Le azioni pubblicitarie del marchio, pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, possono fare riferimento all'origine geografica del prodotto, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.
3. Le attività di cui al presente articolo sono attuate direttamente dalla Regione, o su incarico della stessa, da istituti, enti, o associazioni attivi nei rispettivi settori.
Art. 6
Contributi1. Per le iniziative di cui all'articolo 5 la Regione può concedere contributi alle imprese singole o associate, ai consorzi o filiere della categoria e dei prodotti e alle associazioni e organizzazioni di categoria e loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza.
2. Le disposizioni relative alle risorse annue messe a disposizione, alle percentuali di contribuzione e alle modalità di concessione sono stabilite mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti.
Art. 7
Disciplina e sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della norma di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. In caso di reiterazione, la sanzione può essere aumentata sino a euro 20.000.
2. L'uso improprio o non autorizzato del marchio "Compra Sardo" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. Se l'infrazione è reiterata, la sanzione può essere aumentata sino a euro 25.000.
3. Se l'infrazione è reiterata oltre la seconda volta, si perde automaticamente il diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge per un periodo di dodici mesi.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
5. L'autorità competente per la gestione del contenzioso è individuata in ARGEA Sardegna.
6. I controlli di legge sono eseguiti dalle istituzioni competenti per le violazioni accertate.
7. L'amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 250.000 per l'anno 2014, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016:
in diminuzione
UPB S08.01.003
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 1, comma 8, lettera b) della legge finanziaria e articolo 13 della legge di bilancio)
2014 euro 250.000in aumento
UPBS06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2014 euro 250.000
Art. 9
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).