CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 21

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Christian - CARTA - ORRÙ

il 28 aprile 2014

Istituzione dell'Assemblea costituente per la redazione di un nuovo Statuto speciale della Sardegna in armonia con gli esiti del referendum consultivo regionale del 6 maggio 2012

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'esigenza di ridefinire il patto fondativo dei rapporti tra il popolo sardo e la Repubblica italiana è da tempo oggetto di un'ampia elaborazione politica, giuridica e culturale. Nelle ultime legislature sono state numerose le proposte di legge che hanno - a diverso titolo - individuato nell'Assemblea costituente lo strumento maggiormente consono alla redazione di un nuovo Statuto speciale per la Sardegna in un contesto di sempre più rapido mutamento dell'architettura istituzionale del Paese, anche con riferimento alla crescente incisività del quadro comunitario europeo.

Da ultimo, non può sottacersi il forte impatto popolare - nell'ambito dei quesiti regionali del 6 maggio 2012 - del referendum consultivo sull'istituzione di un'Assemblea costituente, eletta a suffragio universale, che ha raggiunto un plebiscitario pronunciamento favorevole prossimo al 95 per cento. A tredici anni dalla "Dichiarazione di sovranità del popolo sardo", approvata il 24 febbraio 1999 dal Consiglio regionale della Sardegna, e dal riconoscimento dei sardi quale minoranza linguistica con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, il referendum ha certificato l'oramai inderogabile urgenza di rinnovare l'assetto istituzionale, regolando i reciproci rapporti e prendendo atto del concetto - peraltro già presente nell'articolo 28 dell'attuale Statuto di autonomia speciale, che riconosce nel popolo sardo un soggetto distinto, pur se ricompreso nel popolo italiano, di cui all'articolo 1 della Costituzione repubblicana. Si tratta di un fatto pregiuridico: il popolo sardo è un soggetto politico originario e non derivato dall'ordinamento, che si limita a riconoscerlo.

L'accelerazione impressa dall'attuale Governo della Repubblica al processo di revisione del titolo V della Costituzione, con i connessi problemi di tutela della specialità e di ristrutturazione complessiva degli equilibri e delle competenze tra soggetti distinti, non può che trovare una risposta pronta e conseguente da parte del Consiglio regionale della Sardegna mediante l'approvazione di una specifica legge che restituisca alla diretta partecipazione popolare il compito storico di riscrivere il patto di convivenza nel consesso nazionale ed internazionale.

L'articolo 54, primo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna - come novellato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, prevede che l'iniziativa per la sua revisione o modificazione possa essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno 20.000 elettori. Ciò non impedisce che venga eletta un'Assemblea costituente regionale, a suffragio universale e con metodo proporzionale, così da garantire la massima partecipazione popolare al processo di revisione ed una legittimazione forte del testo di riforma che verrà redatto in quella sede. Naturalmente la proposta di statuto rinveniente dall'Assemblea costituente, seguirà successivamente l'iter statutariamente e costituzionalmente previsto per la sua approvazione e, pertanto, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale e trasmessa al Parlamento per l'esame in doppia lettura.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione dell'Assemblea costituente

1. In armonia con l'articolo 54, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e con gli esiti del referendum consultivo regionale del 6 maggio 2012, è istituita l'Assemblea costituente del popolo sardo al fine di redigere una proposta di nuovo statuto speciale per la Sardegna.

2. L'Assemblea costituente è composta da trenta membri eletti secondo le modalità di cui all'articolo 3.

3. Il Consiglio regionale può eleggere, garantendo la rappresentanza proporzionale tra i gruppi consiliari espressione di partiti che abbiano presentato proprie liste in tutte le circoscrizioni elettorali, sette membri supplementari in possesso di requisiti di altissima professionalità nei settori giuridico, economico, storico-politico-sociale e della cultura e lingua sarda.

 

Art. 2
Principi

1. Nell'elaborazione della proposta di statuto l'Assemblea costituente del popolo sardo riconosce e valorizza le peculiarità storiche, istituzionali, culturali, etniche, linguistiche, economiche e sociali della Sardegna tenendo conto della particolare condizione di insularità e collocazione geografica nel Mediterraneo.

2. In armonia con le previsioni di cui al comma 1, la proposta di statuto:
a) definisce la forma speciale dei rapporti con la Repubblica italiana e con l'Unione europea;
b) attribuisce alla Regione potestà legislative esclusive in applicazione dei principi di sussidiarietà e di prossimità, definendo le forme di esercizio delle stesse secondo il principio di coesione e di riequilibrio;
c) definisce le competenze delegate dalla Regione alla Repubblica italiana ed all'Unione europea;
d) prevede le forme del concorso economico e finanziario della Repubblica italiana e dell'Unione europea per l'attuazione delle previsioni statutarie e per garantire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Sardegna;
e) prevede la forma di governo ed i principi di organizzazione e funzionamento degli organi della Regione;
f) garantisce la rappresentanza del popolo sardo in seno al Parlamento europeo e negli organismi di rappresentanza e consultivi dell'Unione europea;
g) prevede la possibilità per la Regione di concludere accordi con gli stati membri dell'Unione europea ed i loro enti territoriali nonché con i paesi terzi con i quali l'Unione europea ha vincoli di trattato di associazione, con particolare riferimento agli stati del Maghreb e del Mediterraneo;
h) definisce l'ordinamento e le circoscrizioni degli enti locali e ne prevede le forme di partecipazione al governo della Regione;
i) definisce il regime di zona franca della Regione ed un sistema di fiscalità di vantaggio da integrare nelle previsioni del Piano di rinascita;
j) prevede la riscossione diretta da parte della Regione di tutte le imposte ed i tributi maturati in Sardegna.

 

Art. 3
Elezione dell'Assemblea costituente

1. L'Assemblea costituente è eletta a suffragio universale e diretto, con voto uguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto in un collegio unico regionale.

3. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

4. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato dalle vigenti norme in materia di elezione del Consiglio regionale della Sardegna, come integrate dal comma 5.

5. Non sono candidabili a componenti dell'Assemblea costituente i consiglieri e gli assessori regionali in carica.

6. Le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria della Corte di appello di Cagliari e contengono un numero di candidati non superiore a trenta e non inferiore a venti. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi delle candidature presentate.

7. Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è pari a tre. Qualora l'elettore non esprima preferenza unica, le preferenze successive si esprimono di guisa che sia rispettata l'alternanza di genere.

8. L'attribuzione dei seggi è effettuata dall'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'appello di Cagliari, secondo le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato; a tal fine, somma i voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione ed all'interno di ciascuna lista somma i voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato;
b) divide la somma delle cifre elettorali di ciascuna lista per 31; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide quindi la cifra elettorale di ogni lista per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste, eccettuate quelle che non hanno conseguito almeno un quoziente elettorale regionale, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti; a parità di questi ultimi si procede a sorteggio;
c) proclama eletti all'interno di ciascuna lista i candidati che abbiano riportato la maggior cifra individuale fino a concorrenza dei seggi assegnati.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di procedimento elettorale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).

 

Art. 4
Durata e funzionamento

1. L'Assemblea costituente del popolo sardo resta in carica fino all'approvazione della proposta di nuovo statuto speciale e comunque non oltre un anno decorrente dalla data dell'insediamento.

2. Il funzionamento dell'Assemblea costituente è disciplinato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 5
Consultazioni e partecipazione

1. I lavori dell'Assemblea costituente sono pubblici.

2. È garantita la consultazione delle autonomie locali, dei corpi sociali, delle università, delle organizzazioni datoriali e sindacali nonché di tutti i soggetti pubblici o privati che possano offrire un qualificato contributo ai lavori dell'Assemblea.

3. Con il supporto delle strutture regionali competenti, l'Assemblea costituente assicura:
a) la trasmissione in diretta streaming dei propri lavori sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna;
b) la libera consultazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna dei resoconti verbali delle proprie sedute;
c) la possibilità per ogni cittadino sardo di presentare per via informatica proposte, suggerimenti ed osservazioni pertinenti ai propri lavori.

 

Art. 6
Procedure di approvazione

1. Entro il termine di cui all'articolo 4, l'Assemblea costituente approva la proposta di nuovo statuto speciale per la Sardegna e lo trasmette senza indugio al Consiglio regionale.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della proposta di statuto di cui al comma 1, il Consiglio regionale procede all'esame del testo ed approva in conformità un progetto di modifica ai sensi dell'articolo 54 del vigente statuto.

 

Art. 7
Norme finali

1. I comizi elettorali per l'elezione dell'Assemblea costituente del popolo sardo sono convocati dal Presidente della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La data fissata per l'elezione non può comunque essere individuata nei mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.500.000 per l'anno 2014.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2014 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2014 euro 1.500.000

in aumento

UPB NI
2014 euro 1.500.000.