CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 12

presentata dai Consiglieri regionali
RUBIU - OPPI - PINNA Giuseppino - TATTI

il 15 aprile 2014

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Sardegna Promozione è un'agenzia regionale di promozione economica istituita con l'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. Essa ha il compito di coordinare la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni.

La legge che la istituisce le dà personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale.

Tra gli altri compiti dell'agenzia vi sono quelli di promuovere l'immagine unitaria della Sardegna, fornire servizi nei processi di internazionalizzazione, tutelare e salvaguardare l'artigianato tipico tradizionale ed artistico.

L'ente ha inoltre il compito di realizzare, tutte le azioni a essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.

La moltitudine di settori dei quali si deve occupare l'agenzia ha generato invece una prassi poco virtuosa che, proprio in riferimento alle azioni delegate dalla Giunta regionale, ha portato l'impegno dell'agenzia e, conseguentemente, delle risorse a essa destinate, per promuovere squadre sportive, sagre ed eventi che parrebbero marginali nell'ambito della vera programmazione turistica.

Ciò risulterebbe avvalorato anche dal fatto che l'ente non è stato mai dotato di un'organizzazione propria - la maggior parte delle figure previste in organico risultano non assegnate - tutto ciò generando una fattuale dipendenza dai desiderata dei vari componenti della Giunta regionale.

Detto questo, in un quadro generale e politico che impone una revisione della spesa nella pubblica amministrazione, le funzioni stesse attribuite all'agenzia governativa in questione risultano ridondanti rispetto ai compiti istituzionali dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Soppressione dell'agenzia Sardegna Promozione

1. A fare data dall'approvazione della presente, è soppresso l'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione") della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

 

Art. 2
Attribuzione competenze

1. L'attribuzione delle competenze normate dall'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006 sono attribuite alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale dell'Amministrazione regionale inquadrato nell'ente torna in capo a essa con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto.

2. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione regionale succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse eventualmente allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).