CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 6

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - LAI

il 24 marzo 2014

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

«L'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione č stata istituita con l'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo). L'ente, nelle intenzioni del legislatore, si configurava come un'agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attivitą di promozione economica e il sostegno della capacitą di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni.

La prassi recente č stata molto diversa rispetto alle finalitą previste dalla legge: l'agenzia ha sponsorizzato squadre sportive, sagre paesane, eventi dalla dubbia utilitą ai fini turistici oltre a discutibili programmi televisivi.

L'agenzia č stata inoltre svuotata di ogni sua funzione, privata di una sua organizzazione propria e totalmente resa dipendente dagli assessorati regionali. Gran parte delle 68 figure previste in organico risulta essere ancora vacante.

Nei fatti l'Agenzia Sardegna promozione oggi non fa altro che duplicare le funzioni gią attribuite all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio mostrando una disinvoltura nella spesa di denari pubblici non accettabile in un periodo di crisi come quello che attraversa l'Isola.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Soppressione di agenzia regionale

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), č soppressa a fare data dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 2
Attribuzione di competenze e successione nei rapporti giuridici

1. Le competenze in materia di promozione e coordinamento turistico, di gestione delle attivitą di promozione economica e il sostegno della capacitą di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, sono attribuite alla Direzione generale del turismo, dell'artigianato e del commercio.

2. Le risorse finanziarie e strumentali della soppressa agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato č inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto.

2. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione regionale succede nelle relative titolaritą, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse eventualmente allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

4. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale č incrementata di un numero di unitą corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).