CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 5/A
presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - AGUS - COCCO Daniele Secondo - LAIil 20 marzo 2014
Reddito di cittadinanza e contrasto della povertà.
Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
«Il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povertà consentendo loro di vivere dignitosamente», è riconosciuto all'interno della raccomandazione n. 92/441/CEE che è stata adottata dalla Commissione europea nel 1992.
Sono passati ventuno anni da quando l'Unione europea ha dato questa importante indicazione chiedendo agli stati membri di inserire questo fondamentale strumento di welfare state e, ad oggi, gli unici paesi europei che non hanno ancora adottato questa misura risultano essere l'Italia e la Grecia.
Nella nostra regione esistono 147 mila famiglie in stato di povertà, oltre il 20 per cento di quelle residenti nell'Isola, cioè più di 400 mila individui; considerato che la media nazionale si attesta al 12,7 per cento, possiamo ritenere grave ed allarmante la condizione sarda.
Sulla base di questa analisi è necessario sviluppare una forte azione di ridistribuzione della ricchezza collegata a percorsi lavorativi di formazione professionale e di empowerment socio-culturale.
La presente proposta di legge perciò prevede:
1) il riconoscimento del reddito di cittadinanza, sia per i nuclei familiari di due o più componenti (comprendendo anche le coppie di fatto), sia per famiglia con un solo componente; il reddito viene previsto come disponibilità minima, in favore di ogni persona, per il soddisfacimento dei propri bisogni di base e come garanzia di vita dignitosa e non precaria;
2) che il reddito minimo garantito per nucleo familiare è vincolato alla partecipazione a programmi e progetti formativi e di empowerment socio-culturale e di lavori di pubblica utilità;
3) che la gestione del reddito viene affidata, nel caso di nucleo familiare con più componenti, alla persona da più tempo esclusa dal percorso socio-lavorativo;
4) che la progettazione degli interventi sociali e la presa in carico delle persone che utilizzeranno questo strumento di tutela sociale deve avvenire da parte dei servizi sociali che, congiuntamente ai CSL, devono realizzare dei piani personalizzati di empowerment;
5) l'istituzione in bilancio del "fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza" come luogo di organizzazione e raccolta delle risorse economiche necessarie per consentire di rispondere in modo progressivo alle richieste che saranno presentate.La grande sfida per il futuro è di abbattere la povertà e le forme di precariato che stanno disgregando ed annientando la società sarda e creare condizioni di sussistenza di base per il diritto alla felicità di tutti/e.
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
composta dai consiglieri
PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - TOCCO, Segretario - ANEDDA - CARTA Giancarlo - CHERCHI Augusto - COSSA - COZZOLINO - FORMA - OPPI - PINNA Rossella - PITTALIS - PIZZUTO, relatore - USULA
pervenuta il 28 luglio 2016
Il testo è stato assegnato formalmente alla Sesta Commissione permanente il 26 marzo 2014.
Nella prima seduta, svoltasi in data 4 giugno 2014, dopo aver sentito l'illustrazione fatta dal proponente, la Commissione ha iniziato la discussione generale e programmato i successivi lavori.
L'esame del provvedimento, dopo una lunga pausa è proseguito nella seduta del 5 luglio 2015 nella quale si è deciso di nominare una sottocommissione composta da Consiglieri appartenenti alle diverse forze politiche rappresentate in Commissione (Pizzuto, Ruggeri, Cherchi Augusto, Randazzo e Pinna Giusppeino) per la predisposizione di un testo da portare all'attenzione dell'intera Commissione. La sottocommissione ha terminato i suoi lavori il 19 novembre 2015 approvando un testo condiviso pienamente da tutti i suoi componenti e in data 21 novembre 2015 la Sesta Commissione, prendendo atto del testo approvato dalla Sottocommissione e apportando alcuni emendamenti non sostanziali ha approvato il testo e sospeso la votazione finale in attesa del parere di competenza della Terza commissione.
Tale parere, su richiesta del primo firmatario della proposta di legge, è stato sospeso in attesa della riformulazione della norma finanziaria alla luce della programmazione unitaria delle risorse predisposta dalla Giunta, comunicata in data 26 maggio 2016.
In seguito al parere favorevole sulla nuova formulazione della norma finanziaria da parte della Terza Commissione permanente, in data 16 giugno 2016 la Sesta Commissione permanente ha licenziato all'unanimità dei presenti il presente provvedimento con il titolo di "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale".
La presente proposta di legge è stata presentata il 20 marzo 2014, nel pomeriggio dell'insediamento dei membri del Consiglio della XV legislatura: la richiesta continua e pressante per un cambio di rotta ci ha indotto a proporre da subito un modello che legasse le consuete misure di sostegno al reddito ad un sistema più duraturo di empowerment sociale.
Si è reso necessario ripensare il sistema focalizzando l'attenzione verso un modello basato sulla consapevolezza dell'individuo che, guidato dalle istituzioni in maniera attiva, si faccia protagonista del proprio destino e del proprio futuro.
Nella nostra Regione esistono 147 mila famiglie in stato di povertà, oltre il 20 per cento di quelle residenti nell'Isola, cioè più di 400 mila individui.
Già nel 1992, con la raccomandazione n. 92/441/CEE adottata dalla Commissione europea si stabiliva che: "il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povertà consentendo loro di vivere dignitosamente".
Nel corso degli anni gran parte dei paesi europei ha adottato misure reddituali di contrasto alla povertà, mentre in Italia vige un sistema ancora basato su un insieme di interventi di natura categoriale in cui spesso è difficile trovare netta separazione tra sfera lavorativa e assistenziale. Su questo storico gap, l'Italia è stata spesso richiamata anche in sede comunitaria, essendo l'unico paese insieme alla Grecia, a non aver adottato un provvedimento unitario e coerente dedicato al contrasto della povertà. Le esperienze della sperimentazione del Reddito minimo di inserimento e le esperienze regionali promosse a valle della riforma del titolo V della Costituzione non hanno dato i risultati sperati.
Da qualche mese, tuttavia, il Governo nazionale ha emanato la nuova misura "Sostegno all'inclusione attiva (SIA)" all'interno della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 286 e seguenti), che attende i decreti di attuazione di prossima approvazione.
La presente proposta di legge, che è stata presentata due anni prima della similare misura nazionale, nasceva dalla necessità di adottare, a livello regionale, un sistema organico di lotta sistematica e non sporadica alla povertà e si poneva in linea con quell'articolo 33 della legge regionale n. 23 del 2005 in cui, per la prima volta in Sardegna, si parlava in una norma di "reddito di cittadinanza".
L'intento primario dei proponenti è quello di combattere la povertà e le forme di precariato che stanno disgregando e annientando la società sarda, con l'obiettivo di creare le condizioni di base per il diritto alla dignità e alla felicità di tutti. L'attuale sistema, infatti, in luogo del raggiungimento dell'obiettivo dell'uscita dalla condizione di povertà, la radicalizza e lega sistematicamente coloro che usufruiscono degli strumenti perennemente legati ai meccanismi di assistenza.
La presente proposta di legge era stata presentata con l'originario titolo di "Reddito di cittadinanza e contrasto alla povertà. Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza". Il lasso di tempo intercorso tra la sua presentazione, la discussione in Commissione e l'ingresso in Aula ha reso e renderà necessarie numerose modifiche, sia terminologiche e sia sostanziali, per ottenere un testo maggiormente aderente alla mutata situazione legislativa regionale e statale, cui si deve necessariamente far riferimento per rendere immediatamente ed efficacemente attuabile lo strumento del reddito di inclusione sociale. Lo stesso titolo, nel corso delle sedute, è stato modificato in "Reddito di inclusione sociale" per tenere conto delle istanze e delle riflessioni delle associazioni, del mondo del no profit e del volontariato e dell'Assemblea sarda contro la povertà.
Questo progetto di legge arriva, quindi, in quest'Aula consiliare con la necessità di essere coordinato e modificato, anche se non in senso sostanziale. Il nostro primo pensiero in questi lunghi mesi è stato quello di ottenere una legge che fosse operativa e applicabile facilmente e abbiamo lavorato, con grande cura e sinergia, collaborando attivamente con l'Esecutivo e con gli uffici regionali, quegli stessi uffici che dovranno curarne ogni giorno l'applicazione, tenendo bene a mente questo scopo.
Da queste considerazioni e dalla citata modifica del quadro legislativo, nasce l'esigenza di apportare ulteriori modifiche per rendere il testo ancora più aderente alla realtà operativa e procedurale, anche in considerazione della prossima entrata in vigore del sistema del SIA, che rivede il sistema anche dal punto di vista organizzativo e dei ruoli istituzionali.
L'obiettivo di questa maggioranza è quello di dare risposte ai sardi, ma anche di fornire degli strumenti definitivi di emancipazione che consentano alle famiglie e agli individui di non essere assistiti, ma essere padroni e protagonisti del proprio destino.
Come accennato, nel dicembre del 2015 la legge di stabilità nazionale ha definito il nuovo strumento del "Sostegno di inclusione attiva" (SIA) che, sulla base di requisiti di reddito e di composizione familiare, determina un sistema di aiuti economici uniti ad un progetto di inclusione sociale. È stata, inoltre, approvata da quest'Aula, nel maggio 2016, la legge n. 9 che riforma i servizi per il lavoro e i meccanismi di orientamento all'impiego.
Partiamo da questo mutato quadro normativo e dal testo approvato in Commissione per arrivare ad un sistema di "Reddito di inclusione sociale" che, attraverso un patto tra il beneficiario (o il nucleo beneficiario) e la Regione, possa permettere ai sardi che oggi sono ai margini sociali ed economici, di dotarsi degli strumenti necessari a voltare pagina. Daremo alla misura anche un nome in lingua sarda "Agiudu torrau", per sottintendere quei meccanismi di aiuto e solidarietà insiti nella tradizione isolana del popolo, che vogliamo imprimere anche nelle relazione tra l'istituzione regionale e i cittadini sardi.
Questa proposta di legge è rivolta ad una platea più ampia rispetto alle misure nazionali, comprendendo non solo i nuclei familiari con minori, ma anche i nuclei pluripersonali senza minori, i nuclei mono personali e gli immigrati di ritorno, legando i requisiti reddito-patrimoniali a livelli di ISEE definiti attraverso delibere di Giunta, per permettere agli individui e ai nuclei familiari di superare con l'integrazione il livello di povertà relativa.
La proposta si compone di 19 articoli.
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, oltre alle definizioni e l'individuazione dei destinatari della misura, stabiliscono anche il rapporto vincolante tra il beneficiario (o i membri del suo nucleo familiare) e l'ente erogatore, stabilendo quali sono gli elementi per la continuazione o la sospensione dell'erogazione monetaria.
- Gli articoli dal 5 al 7 delineano la struttura organizzativa della misura e le funzioni degli enti che, a diverso titolo, saranno coinvolti nel procedimento.
- Gli articoli 8 e 9 definiscono elementi necessari per le istanze di partecipazione e il contenuto del patto di inclusione sociale tra il beneficiario e la Regione.
- Gli articoli 10 e seguenti delineano il sistema amministrativo della misura (risorse, monitoraggio e misure attuative).
- Infine l'ultimo articolo riguarda la norma finanziaria***************
La Terza Commissione, nella seduta del 15 giugno 2016, ha espresso a maggioranza parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
Osservazioni alla proposta di legge n. 5
La presente proposta di legge istituisce il reddito di inclusione sociale quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà.
L'articolo 14 (Norma finanziaria) autorizza la spesa di euro 33.178.400 per l'anno 2016, di euro 30.302.873 per l'anno 2017 e di euro 30 milioni per l'anno 2018, attingendo per la copertura finanziaria, alle risorse disponibili iscritte in conto della missione 12, programma 04, titolo I, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018, come di seguito specificato:
a) quanto ad euro 33.178.400 per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Questa disposizione autorizza per l'anno 2016 la spesa complessiva di euro 33.778.400 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio (missione 12 - programma 04), di cui euro 15.000.000 sui fondi regionali ed euro 18.778.400 sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, Asse 2 - obiettivo tematico 9, azioni 9.1 e 9.2, finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inclusione attiva e al reinserimento lavorativo. La norma prevede che una quota pari a euro 600.000 dell'autorizzazione in esame sia destinata alla Caritas Sardegna;
b) quanto ad euro 30.302.873 per l'anno 2017 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà iscritte in conto del capitolo di bilancio SC05.0680.Il comma 3 chiarisce che, a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta si farà fronte nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per tali finalità alla missione 12 - programma 04.
Il comma 4 sembra recare una norma generale di chiusura e di coordinamento.
Ciò premesso, con esclusivo riferimento ai profili finanziari, si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
La presente proposta ha il pregio di intervenire in un materia complessa e di stretta attualità sulla quale sono già in fase avanzata di programmazione o attuazione importanti provvedimenti finanziati con risorse europee e statali volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
A tal fine, si segnala la recente deliberazione della Giunta regionale n. 25/15 del 3 maggio 2016 (Programmazione unitaria 2014 -2020. Strategia 3 "Una società inclusiva". Programma di intervento 7. Inclusione sociale") con la quale è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 3 "Inclusione sociale".
Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di verificare la coerenza e compatibilità degli interventi previsti nella presente proposta di legge con quelli già finanziati o finanziabili con risorse europee e nazionali, posto che è in parte da tali fonti di entrata che il provvedimento in esame intende attingere la propria copertura finanziaria.
Con riferimento all'articolato, la Commissione suggerisce di inserire nel comma 2 dell'articolo 13 ter (Programma sperimentale triennale) le seguenti parole: "Il reddito di inclusione sociale è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa individuato annualmente con legge di bilancio, fino ad un importo massimo mensile …".
La Commissione segnala, inoltre, che l'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 14 potrebbe generare problemi interpretativi e applicativi.
Le lettere a) ed f) nel fare riferimento, rispettivamente, all'utilizzo per l'anno 2016 delle risorse del Programma operativo FSE 2014-2020 pari ad euro 18.778.000 e, poi, allo stanziamento di 15 milioni iscritto in conto della missione 12 - programma 04, finiscono col contemplare, difatti, risorse già conteggiate al precedente comma 2 laddove si richiama l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 5 del 2016.
Con riferimento, infine, alla lettera b), si rileva l'assenza al momento di atti legislativi o amministrativi dai quali possa evincersi l'assegnazione alla Regione del contributo di euro 20 milioni a valere sul Fondo nazionale per l'estensione della carta per l'inclusione alle regioni del Mezzogiorno. Si suggerisce, conseguentemente, una riformulazione della norma sì da assicurarne la piena coerenza con i principi di veridicità e attendibilità del bilancio.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Reddito di cittadinanza e contrasto della povertà. Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza
Titolo: Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
Art. 1
Principi1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente perché ogni nucleo familiare e persona singola nel territorio isolano superino la condizione di povertà e possano perciò disporre di un reddito di cittadinanza in termini sufficienti a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.
2. La Regione considera il reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti sociali fondamentali ed inderogabili dei cittadini.
3. Il reddito di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio regionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea, e come tale è da affermare in proprio in Sardegna e da rivendicare presso ogni altro potere statale e comunitario.
Art. 1
Principi e finalità1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.
2. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 1, la Regione istituisce il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.
3. Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.
Art. 2
Destinatari e contenuto1. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inclusione e di empowerment sociale, ai residenti da almeno ventiquattro mesi nella Regione, e con decorso immediato per gli emigrati di ritorno che si ritrovino nelle condizioni di cui all'articolo 3.
2. Il reddito di cittadinanza è commisurato nel minimo all'importo di euro 600 al mese per nucleo familiare di due o più componenti e di euro 250 al mese per singolo componente, ed è assicurato nei seguenti modi:
a) erogazione monetaria diretta in favore del nucleo o della persona per i bisogni essenziali della vita, qualora la condizione personale sia tale da escludere l'applicazione di un adeguato percorso lavorativo, formativo e/o scolastico;
b) nel corrispettivo per un'attività lavorativa da svolgere presso ed in favore della comunità locale secondo programmi di intervento programmati dai servizi sociali comunali e dai Centri servizi per il lavoro (CSL) ed attinenti ai lavori di pubblica utilità;
c) nel sostegno ad un percorso mirato di inserimento formativo e/o scolastico.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b), all'equivalente monetario in conto dalla prestazione lavorativa così come definita dal presente comma è da aggiungere il costo relativo delle prestazioni assicurative e previdenziali.
Art. 2
Reddito di inclusione sociale1. La Regione istituisce il reddito di in-clusione sociale quale misura specifica di con-trasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 di-cembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servi-zi alla persona. Abrogazione della legge regio-nale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).
2. L'introduzione del reddito di inclusio-ne sociale ha luogo in due fasi:
a) fase sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 ter, finalizzata principalmente al contra-sto della dispersione scolastica e a ulteriori obiettivi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 bis;
b) introduzione a regime subordinata alla con-clusione della fase prevista dalla lettera a).3. Il reddito di inclusione sociale consi-ste in un'alleanza tra la Regione e il richiedente che si estrinseca in un percorso partecipato finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica; in particolare il reddito di inclusione sociale prevede alternativamente:
a) un'erogazione monetaria "diretta" in favore del nucleo o della persona per il soddisfa-cimento dei bisogni essenziali della vita, so-lo qualora la condizione personale sia tale da escludere un adeguato percorso lavorati-vo, formativo o scolastico;
b) il corrispettivo per un'attività lavorativa da svolgere presso e in favore della comunità locale secondo programmi d'intervento pia-nificati dai servizi sociali comunali e dai servizi per l'impiego e attinenti ai lavori di pubblica utilità.4. L'erogazione monetaria diretta previ-sta dal comma 3, lettera a), è corrisposta solo qualora risulti indispensabile e, comunque, sem-pre insieme a misure idonee al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.
5. In entrambi i casi previsti dal comma 3, il beneficiario, oltre a disporre del sostegno economico, è accompagnato nel percorso di emancipazione attraverso il sostegno a un percorso mirato d'inserimento formativo e/o scolastico e/o nell'erogazione di ogni altro servi-zio utile a favorirne l'inclusione sociale.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, let-tera b), il costo concernente le prestazioni assi-curative e previdenziali è sostenuto dall'ente fruitore dell'attività lavorativa.
Art. 3
Soggetti aventi diritto1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza i nuclei familiari, le coppie di fatto in cui ci sia una convivenza da almeno sei mesi o le persone singole, che ne facciano richiesta al comune di residenza e che abbiano un reddito complessivo netto stimato inferiore ad euro 1.000 al mese per nucleo familiare e di euro 600 al mese per singolo.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con direttive, le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando le modalità di utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini della individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili. Nelle direttive è anche definita una soglia minima di povertà determinata dal reddito ISEE e sono normate le integrazioni in base a questa soglia.
3. Ai fini della presente legge non costituisce reddito familiare riferibile a persone diverse dal titolare, ogni forma di assegno o di servizio pubblico riconosciuto alle persone non autosufficienti.
Art. 3
Requisiti e condizioni di accesso1. Possono accedere alla misura prevista dall'articolo 2 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno trentasei mesi nel territorio della Regione.
2. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per trentasei mesi.
3. In ogni caso, possono accedere alla misura prevista dalla presente legge i richiedenti con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 13 bis.
Art. 4
Doveri dei beneficiari1. I beneficiari del reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo di:
a) partecipare alle attività di formazione professionale o di empowerment socio-culturale programmati da CSL e servizi sociali comunali;
b) se minori frequentare, fino al compimento dei 18 anni, la scuola e conseguire buoni risultati;
c) non rifiutare più di due offerte lavorative proposte da CSL e servizi sociali comunali.2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 determina la sospensione per sei mesi dell'erogazione del reddito.
Art. 4
Doveri dei beneficiari1. I nuclei familiari percettori del reddito d'inclusione sociale:
a) partecipano alle attività di formazione professionale o di emancipazione socio-culturale programmate dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se previsto dal piano d'interventi disciplinato dall'articolo 9;
b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due congrue offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali.2. L'inosservanza dei doveri previsti dal presente articolo determina la sospensione per almeno sei mesi dell'erogazione del reddito.
Art. 4 bis
Sistema informativo1. La Giunta regionale, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un sistema informativo dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito erogati a vario titolo dalla Regione o da soggetti da essa delegati, compresi quelli inerenti alla presente legge.
Art. 5
Raccordo con le politiche attive del lavoro e iniziative di moralità pubblica e percorsi di empowerment socio-culturale1. I titolari del diritto al reddito di cittadinanza, ai sensi dalla presente legge, hanno preferenza, a parità di altre condizioni, nell'accesso ai benefici delle leggi regionali in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale finalizzata. L'esercizio di tale diritto è opportunamente sostenuto ed agevolato dalla Regione e dagli enti locali anche con specifiche misure informative, formative e di animazione economica.
2. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia annualmente, con specifica norma nella legge di bilancio, e ad adeguare e specificare le direttive di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e specifica, con appositi indirizzi applicativi, ogni altra normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro da realizzare in sede locale, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988) e successive modifiche ed integrazioni. Dette specificazioni costituiscono parte integrante delle direttive applicative della presente legge.
3. L'azione amministrativa della Regione è orientata nel suo complesso a favorire misure di moralità pubblica anche attraverso il più adeguato inserimento sociale dei soggetti economicamente svantaggiati, dei soggetti a rischio di emarginazione sociale e dei soggetti diversamente abili in attività di lavoro, di servizio e di sostegno scolastico, accordando perciò a tali soggetti priorità nei diversi ambiti di competenza.
4. La Regione finanzia, con apposite deliberazioni della Giunta regionale, i comuni per la realizzazione percorsi di empowerment sociale e culturale.
Art. 5
Raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali
ed europee e raccordo con gli enti attuatori1. Le misure disciplinate dalla presente legge sono coordinate con gli altri interventi, previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione.
2. Nelle diverse azioni amministrative di propria competenza, l'Amministrazione regionale prevede riserve e priorità specifiche per i soggetti beneficiari della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale predispone, promuove o partecipa a interventi, a qualunque titolo finanziati dall'Unione europea, per le predette finalità.
4. La Regione sovrintende al coordinamento delle misure previste dalla presente legge con analoghi interventi realizzati nel territorio e riferibili agli enti sovracomunali, alle ASL, alle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e a ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.
Art. 6
Raccordo con le misure comunitarie1. Attraverso i necessari interventi sono previste misure idonee al conseguimento degli obiettivi della presente legge, avuto riguardo agli indirizzi comunitari in materia di coesione e di contrasto all'esclusione sociale, tramite l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del sessennio di programmazione comunitaria in corso.
2. Tali misure, predisposte secondo criteri di coerenza, convergenza e misurabilità integrano, anche finanziariamente, le azioni disposte dalla legislazione nazionale e regionale per le finalità indicate dall'articolo 2. L'Amministrazione regionale predispone, partecipa o promuove interventi, a qualunque titolo finanziati dall'Unione europea, per le predette finalità.
Art. 6
Raccordo con le misure comunitarie
(soppresso)Art. 7
Funzioni dei comuni1. La gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza è assicurata dai comuni della Sardegna.
2. L'organizzazione e la gestione degli interventi è contenuta in apposito programma comunale che prevede le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la possibile integrazione con altri interventi e servizi. Il programma comunale opera per il miglior coordinamento degli interventi tenendo conto di analoghi ed integrativi interventi che possano aversi nel territorio in relazione alle competenze ed ai mezzi disponibili in capo agli enti sovracomunali, alle ASL, ai centri dei servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e ad ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.
3. I servizi sociali comunali hanno l'obbligo di progettare gli interventi, e di monitorare gli stessi, insieme ai CSL.
4. Ogni comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, definisce l'ordine delle priorità con criterio oggettivo derivante dall'accertato maggior tasso di bisogno, provvede all'erogazione dei fondi assegnati in conto delle diverse finalità di cui all'articolo 2 ed effettua i controlli sulle prestazioni erogate.
5. Il comune si assicura, attraverso protocolli d'intesa stipulati con le forze dell'ordine, dell'effettiva corrispondenza tra redditi dichiarati e stile di vita dei richiedenti.
Art. 7
Funzione dei comuni1. La gestione delle misure relative al reddito di inclusione sociale è assicurata dal comune di residenza, attraverso i servizi sociali.
2. Per le attività di gestione ai comuni compete una somma il cui ammontare massimo non supera l'1 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il reddito di inclusione sociale; tale riserva può essere utilizzata per coprire i costi di personale o di servizi esterni che si occupano della gestione della misura.
3. L'organizzazione e la gestione degli interventi avvengono sulla base di un programma comunale elaborato in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 13 bis; in particolare il programma contiene:
a) la presa d'atto del criterio oggettivo regionale di selezione dei beneficiari ai fini dell'individuazione del maggior stato di bisogno;
b) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
c) l'integrazione con altri interventi e servizi regionali e/o comunali secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4.4. Le domande ammissibili sono trasmesse alla Regione che, dopo averle istruite, comunica a ciascun comune, nei limiti delle risorse disponibili, l'elenco dei beneficiari.
5. I singoli interventi per i beneficiari sono progettati e monitorati dai servizi sociali comunali e dai servizi per l'impiego.
6. Il comune può siglare specifici protocolli d'intesa con l'Amministrazione finanziaria per la verifica della rispondenza delle dichiarazioni presentate dai beneficiari rispetto all'effettivo stato di bisogno.
Art. 8
Istanza del cittadino. Gratuità1. I cittadini aventi diritto presentano al comune di residenza la richiesta di usufruire del reddito di cittadinanza allegando le dichiarazioni e l'indicazione della relativa documentazione specificate nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 3 in relazione agli indicatori di cui allo stesso articolo.
2. La procedura è senza oneri per il cittadino avente diritto ed è perciò cura dell'amministrazione pubblica acquisire direttamente o, comunque, garantire la copertura dei costi eventuali di tutti i certificati relativi al corredo della pratica.
Art. 8
Istanza. Gratuità1. La domanda di accesso al reddito di inclusione sociale è presentata al comune di residenza, corredata della dichiarazione e della documentazione attestanti il possesso dei requisiti per l'accesso, indicati nelle deliberazioni di cui all'articolo 13 bis.
2. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire tutti i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.
Art. 9
Erogazione degli interventi1. Il comune, sulla base delle istanze ricevute, seleziona gli aventi diritto e propone, per ciascuno di essi, l'intervento complessivo, prevedendo, oltre il ricorso alla diretta erogazione monetaria quando ciò risulti indispensabile, le misure idonee a perseguire le finalità di cui all'articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali competenti, costruendo piani di empowerment sociale individualizzati per i componenti di ogni nucleo familiare.
2. Possono, in particolare, essere previste le seguenti misure:
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) accesso compensativo ai servizi sociali e socio-sanitari;
e) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni ordine e grado;
f) sostegno alla scolarità nella fascia dell'obbligo;
g) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
h) sostegno alle spese di affitto;
i) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni fascia d'età;
j) sostegno a percorsi culturali e sociali;
k) percorsi di educazione al bilancio familiare;
l) sostegno a percorsi di accesso alla cultura;
m) sostegno di percorsi di educazione alla lettura;
n) percorsi di educazione al consumo locale;
o) tutto ciò che possa garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.3. Le risorse erogate non sono utilizzate per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.
Art. 9
Alleanza di inclusione sociale1. Il comune progetta per ciascun beneficiario della misura l'alleanza di inclusione sociale che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo.
2. Nella predisposizione dell'alleanza di inclusione sociale, il comune concorda con gli altri enti istituzionali competenti gli interventi necessari, costruendo piani di emancipazione sociale individualizzati, progettati dai servizi sociali e dalle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, per i componenti di ogni nucleo familiare, privilegiando il soggetto che gestisce il reddito ed è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, qualora presenti nel nucleo familiare, i minori o gli under 35.
3. Possono a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
i) percorsi di educazione al consumo locale;
j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.4. Le amministrazioni comunali istituiscono i comitati locali di garanzia sociale, composti da rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle scuole, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato. I comitati hanno il compito di supportare il comune nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma, nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi.
5. Le risorse monetarie non sono utilizzate per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.
6. Le risorse monetarie non sono erogate a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso.
7. L'accertamento della finalizzazione delle risorse corrisposte al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.
Art. 10
Risorse1. In sede di legge finanziaria e di bilancio la Regione stanzia e adegua, ogni anno, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle finalità della presente legge in ragione del fabbisogno che emerge nel contesto sociale della Sardegna.
2. Le risorse disponibili sono immediatamente attribuite ai comuni in ragione e proporzionalmente al fabbisogno concretamente rappresentato.
3. Al fine dell'accertamento del fabbisogno, in sede di prima applicazione, i comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, selezionano le domande e comunicano alla Regione il numero e l'ammontare complessivo delle erogazioni richieste e ritenute ammissibili.
4. Per gli anni successivi, entro il 30 maggio di ogni anno, i comuni presentano alla Regione, oltre al prospetto aggiornato delle richieste in atto, un rendiconto dettagliato dell'utilizzo delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione e l'esito dell'intervento.
Art. 10
Risorse1. La Regione stanzia ogni anno con la legge di bilancio le risorse destinate alle finalità della presente legge, tenendo conto del fabbisogno che emerge nel contesto sociale della Sardegna.
2. La rilevazione del fabbisogno, che è condotta dai comuni, non vincola la Regione allo stanziamento, il quale è parametrato alle risorse regionali, nazionali e europee effettivamente disponibili.
3. In sede di prima applicazione, il fabbisogno complessivo è accertato dai comuni che selezionano le domande e comunicano alla Regione il numero e l'ammontare complessivo delle erogazioni richieste e ritenute ammissibili.
4. Per gli anni successivi, entro il 30 maggio di ogni anno, i comuni presentano alla Regione un prospetto aggiornato delle richieste in atto e un rendiconto dettagliato dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione e l'esito dell'intervento.
Art. 11
Monitoraggio, valutazione e verifica1. Alla Regione, sulla base delle relazioni annuali dei comuni e di verifiche anche a campione, competono il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 11
Monitoraggio, valutazione e verifica1. Alla Regione, sulla base delle relazioni annuali dei comuni e di accertamenti anche a campione, competono il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata in conformità al disposto dell'articolo 13 bis, è determinato lo stanziamento di apposite risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1.
3. Entro il semestre successivo a ogni anno di applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulle azioni attivate, ne evidenzia l'efficacia e le eventuali criticità e rendiconta le risorse impiegate.
Art. 12
Fondo regionale per il reddito minimo
di cittadinanza1. Ai fini del completo realizzo delle finalità della presente legge è istituito un apposito Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza destinato a raccogliere, oltre ai diretti interventi finanziari che la Regione definisce, anno per anno, nel proprio bilancio, anche le ulteriori devoluzioni a tal fine stabilite da altri soggetti pubblici e privati.
2. Analogamente, in sede locale, è specificata, curata e tenuta la gestione di analogo fondo comunale costituito dalla quota parte di devoluzione regionale e dagli incrementi che autonomamente stabiliscono altri soggetti pubblici e privati, a partire dal medesimo ente locale.
Art. 12
Fondo regionale per il reddito
di inclusione sociale1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale" nel quale confluiscono le risorse previste dall'articolo 13 e le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.
3. In sede locale è istituito un analogo fondo comunale costituito dalla quota parte dei trasferimenti regionali e da eventuali ulteriori erogazioni liberali di enti privati o pubblici, ivi comprese le eventuali devoluzioni dello stesso ente locale.
Art. 13
Iniziativa di partecipazione solidale1. La Regione agevola, nell'ambito dei propri programmi ordinari di intervento in materia promozionale delle attività culturali e sociali, le iniziative rivolte alla raccolta di risorse private che valgano ad integrare il fondo regionale di solidarietà sociale di cui all'articolo 11.
Art. 13
Iniziativa di partecipazione solidale1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi ordinari di intervento in materia promozionale delle attività culturali e sociali, favorisce le iniziative volte alla raccolta di risorse private finalizzate a integrare il fondo regionale di solidarietà sociale di cui all'articolo 12.
Art. 13 bis
Misure attuative1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione monetaria prevista dall'articolo 2, comma 3;
b) le soglie per accedere al reddito di inclusione e le modalità specifiche di calcolo del reddito, determinato secondo il metodo dell'ISEE, ai fini della individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili;
c) la definizione di una soglia minima di povertà regionale di accesso alla misura determinata dal reddito ISEE;
d) la definizione delle integrazioni monetarie alla soglia di cui alla lettera c);
e) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno;
f) gli elementi specificativi e una bozza esemplificativa del programma comunale previsto dall'articolo 7 e le modalità di coordinamento tra ente attuatore e altri attori istituzionali del territorio;
g) l'elenco delle dichiarazioni e dei documenti necessari per accedere alla misura, previsti dall'articolo 8;
h) una o più bozze esemplificative dei piani di emancipazione e di presa in carico dei beneficiari;
i) l'ammontare delle risorse per le attività previste dall'articolo 11, comma 1;
j) le modalità di funzionamento del fondo previsto dall'articolo 12;
k) le modalità operative della fase sperimentale prevista dall'articolo 13 ter;
l) l'ammontare delle risorse per le attività previste dall'articolo 13 quater.
Art. 13 ter
Programma sperimentale triennale1. L'intervento previsto dalla presente legge è sottoposto a una sperimentazione triennale che consiste in un'integrazione al reddito di un gruppo selezionato di percettori del Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio, nel cui nucleo familiare sia presente un minore a rischio di abbandono scolastico.
2. Il reddito di inclusione sociale è commisurato nel minimo all'importo di euro 500 al mese per nucleo familiare di due o più componenti e di euro 200 al mese per singolo componente.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le specifiche modalità operative della sperimentazione.
Art. 13 quater
Fondo per sindrome da burnout1. Una quota dello stanziamento complessivo riservato agli interventi previsti dalla presente legge è destinato ad azioni di contrasto della sindrome da burnout negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali; l'utilizzo delle risorse è definito annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 14
Norma finanziaria1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede attraverso lo stanziamento nel bilancio della Regione dalla somma di euro 400.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 2014, da iscrivere in apposita UPB della Presidenza della Regione, comprensiva sia degli apporti diretti di risorse proprie della Regione, sia dei proventi statali e comunitari in materia.
2. Ogni anno, in sede di bilancio previsionale, detto stanziamento è adeguato in aumento od in diminuzione, in ragione del concreto fabbisogno rappresentato dal progressivo soddisfacimento del diritto riconosciuto ai soggetti destinatari.
Art. 14
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 33.178.400 per l'anno 2016, di euro 30.302.873 per l'anno 2017 e di euro 30.000.000 per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte per l'anno 2016 mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge finanziaria 2016) e per gli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto alla missione 12 - programma 04 - cap. SC05.0680.
3. A decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione a regime della presente legge, si fa fronte nei limiti delle risorse del Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale annualmente determinate e iscritte con la legge di bilancio nella missione 12 - programma 04.
4. Fermo restando l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo i requisiti e i criteri definiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, la Regione, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento di seguito elencate:
a) euro 18.778.400 per l'anno 2016 relativi PO Fondo sociale europeo 2014-2020 con riferimento alle risorse assegnate all'Asse 2 - Obiettivo tematico IX, azioni 9.1 e 9.2 finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inclusione attiva e al reinserimento lavorativo (missione 12 - programma 04);
b) euro 20.000.0000 del Fondo nazionale per l'estensione della carta per l'inclusione alle regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), per la quota assegnata alla Regione;
c) altri fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;
e) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
f) euro 15.000.000 di risorse del bilancio regionale (missione 12 - programma 04).
Art. 14 bis
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).