CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 20 marzo 2014

Funzioni in materia di turismo e disciplina della ricettività dell'ospitalità
e del turismo nautico in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

1. Premessa.

A trent'anni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), si giunge finalmente ad un riordino complessivo delle leggi in materia di turismo e di disciplina delle imprese ricettive in Sardegna.

La proposta di legge è completata poi dalla regolamentazione del turismo nautico in Sardegna, considerato quale elemento integrante della complessiva offerta turistico-ricettiva regionale, che offre un nuovo assetto ad un comparto strategico per l'economia regionale.

Il significato e l'importanza dell'intervento legislativo si colgono pienamente considerando l'attuale situazione di difficoltà economica, occupazionale e sociale nella quale, attualmente, versa la Regione, che impone di adottare misure urgenti per favorire il concreto sviluppo delle attività imprenditoriali e di procedere ad una integrale riscrittura delle regole ispirata a principi di semplificazione normativa, amministrativa e burocratica.

Con sempre maggiore urgenza, oggi ancora più che in passato, occorre restituire serenità e certezza all'azione amministrativa esercitata dagli organi di governo, perché possa dispiegarsi in maniera coerente ed efficace nei diversi livelli in cui si esplica. Allo stesso tempo, è doveroso creare i presupposti affinché gli operatori turistici, ed in specie quelli dell'ospitalità e della nautica, possano agire in un quadro di regole chiare e condivise, confrontarsi tra loro in condizioni di effettiva concorrenzialità e competere senza inutili appesantimenti sui mercati internazionali.

Sotto il profilo tecnico, si è tenuto opportunamente conto delle esigenze di aggiornamento, di semplificazione e di delegificazione che sono richieste dal comparto turistico e non possono essere eluse nel complessivo disegno riformatore.

Si è inteso limitare all'essenziale le previsioni di legge per assecondare l'esigenza, sempre più avvertita da parte dell'amministrazione pubblica, degli operatori economici e degli stessi utenti, di disporre di un testo il più possibile snello, chiaro ed efficace.

Il tentativo di operare una maggiore semplificazione legislativa, di ridurre drasticamente l'intervento burocratico e di delegificare il più possibile la materia per renderla suscettibile di un adeguamento immediato al mutare della realtà dei traffici commerciali e delle esigenze di intervento pubblico, non si è risolto in alcun modo in un impoverimento dei contenuti del provvedimento.

Al contrario, l'operazione di riduzione del testo e di semplificazione burocratica ha consentito di arricchire la proposta di legge con la previsione di alcuni nuovi strumenti di intervento e di completare la previsione legislativa accogliendo i suggerimenti formulati nel corso delle audizioni da parte dei diversi soggetti interessati.

Il processo di sviluppo economico è assecondato, altresì, dal concreto coinvolgimento delle organizzazioni di categoria degli imprenditori turistici, chiamati a condividere le strategie di pianificazione regionale degli interventi, in un contesto in cui lo strumento della concertazione è assunto come elemento distintivo del processo decisionale.

2. Il nuovo "Sistema regionale integrato del turismo".

Nella prima parte della proposta di legge viene affermato il ruolo strategico del turismo come risorsa fondamentale e strumento indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile e viene posta particolare enfasi sulla configurazione del turismo come sistema integrato di servizi, pubblici e privati, che concorrono a formare l'offerta turistica regionale.

In un settore nel quale è indispensabile una pianificazione degli interventi, l'introduzione del Piano strategico regionale del turismo si configura come lo strumento fondamentale per la definizione della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione riservate alla Regione.

All'Assessore competente in materia di turismo è affidato poi il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili, un programma attuativo annuale delle linee strategiche individuate dal piano, mentre alla Giunta regionale è riservata la facoltà di inserire nel programma attuativo triennale la promozione e il finanziamento di progetti turistici locali.

Altrettanto impegno è posto nel garantire un innalzamento dei livelli dei servizi turistici, con particolare riferimento ai servizi di promozione, informazione ed accoglienza, nella duplice prospettiva di una maggiore attenzione per la tutela dei turisti e della previsione di nuovi dispositivi per la valorizzazione delle risorse turistiche e l'incremento della capacità di offerta.

Si è ritenuto così di attribuire specifica rilevanza alle funzioni fondamentali di indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Regione in materia di promozione dell'immagine turistica unitaria e di armonizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica.

Nel contempo, è stato anche previsto un innalzamento della soglia di tutela dei consumatori, da attuarsi anzitutto attraverso l'implementazione di nuovi servizi all'utenza, senza inutili appesantimenti burocratici, tra i quali assume particolare rilievo la "Carta dei diritti del turista".

La carta è configurata come un vero e proprio sistema informativo ufficiale, destinato ad essere svolto con modalità e mezzi anche non convenzionali (guida, web, call center), prestato in favore dei viaggiatori, con particolare attenzione per le persone diversamente abili o bisognose di particolare assistenza.

L'istituzione di un osservatorio turistico regionale presso l'Agenzia regionale Sardegna promozione consentirà di mettere a disposizione degli organi di governo regionali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati gli elementi di conoscenza del fenomeno turistico indispensabili per una corretta programmazione degli interventi.

Alla Giunta regionale sono affidati, altresì, alcuni strumenti di promozione e comunicazione potenzialmente destinati ad avere un forte impatto sulle nuove fasce di consumatori interessati al prodotto Sardegna.

Al pari di quanto avviene già da tempo in altre regioni italiane a forte vocazione turistica, si attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di adottare uno o più marchi di qualità per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica.

Nella medesima direzione, si prevede la possibilità di riconoscere e promuovere club di prodotto che presentino valenza strategica nell'ambito della programmazione turistica regionale, finalizzati alla specializzazione dell'offerta turistica di qualità, trasferendo in forma nuova a livello regionale le azioni di maggiore successo sperimentate in contesti più ampi.

All'Assessore regionale competente in materia di turismo è poi attribuita la facoltà di adottare altri strumenti di informazione e comunicazione, promozione e marketing, in coerenza con le linee della programmazione strategica regionale, prestando particolare attenzione all'uso delle tecnologie informatiche e digitali.

In linea con le esperienze di successo maturate in alcune tra le regioni italiane maggiormente competitive sul mercato turistico, si attribuisce altresì alla Regione la possibilità di commercializzare e distribuire direttamente i prodotti e i servizi offerti dagli operatori regionali, affidandone eventualmente la gestione ad altro soggetto pubblico o privato.

A questo strumento è stato affiancato il riferimento alle reti di impresa, per allineare la legislazione regionale con le opportunità offerte dalla legge nazionale: la Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici e previo parere della Commissione consiliare competente, individua criteri e modalità per la realizzazione di progetti-pilota.

3. La nuova disciplina delle attività ospitali.

Tra le novità che meritano particolare attenzione va segnalata anzitutto la revisione della tipologia e delle denominazioni delle strutture ricettive, con riferimento soprattutto a quelle alberghiere e all'aria aperta, accompagnata da un'opportuna delegificazione del sistema di classificazione.

La logica dell'intervento legislativo si apprezza pienamente se si considera che la disciplina proposta è basata su alcuni principi cardine che si evincono facilmente dall'insieme delle norme di settore: favorire la gestione imprenditoriale di tutte le attività ricettive, classificare tutte le forme di ospitalità, avvantaggiare le forme di ricettività ufficiale, rendere trasparente l'offerta turistica, rafforzare i controlli accompagnati da un serio apparato sanzionatorio.

La normativa di settore è stata anche riorientata verso una maggiore attenzione per la qualità dell'offerta ospitale e la necessaria professionalità degli addetti: in questa prospettiva sono orientate, tra l'altro, le disposizioni in materia di classificazione di tutte le forme di ricettività e quelle che estendono a tutti gli operatori, siano essi o meno imprenditori, alcuni adempimenti in origine previsti soltanto per le strutture alberghiere.

Si è provveduto anche ad una integrale riconfigurazione dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione, che viene assoggettato ad una serie di condizioni, coerenti e proporzionate rispetto al modello corretto dell'ospitalità offerta presso l'abitante, tenendo opportunamente conto della varietà dei possibili modelli organizzativi.

La proposta di legge individua e disciplina i bed and breakfast secondo due tipologie, in cui resta comunque impregiudicata la filosofia dell'accoglienza in ambito familiare, con ciò innovando in maniera significativa rispetto al passato: i bed and breakfast a conduzione familiare ed i bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa.

Nella prospettiva di favorire l'uso produttivo degli immobili privati a fini ricettivi e incentivare l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione degli stessi da parte di soggetti abilitati si è inteso porre specifiche limitazioni alle locazioni turistiche occasionali da parte di privati.

La nuova disciplina prevede, altresì, che la Regione favorisca la creazione di "borghi ospitali", intesi come località caratterizzate dalla presenza di una comunità viva e dall'esistenza di attrattori turistici, stabilmente inserite in circuiti o partenariati nazionali e internazionali, che si presentano connotate da forti valori identitari, da una radicata tradizione di ospitalità e da una riconoscibile vocazione all'accoglienza.

4. Il turismo nautico.

La disciplina del turismo nautico - considerata sotto il profilo della portualità turistica, delle attività di realizzazione e di gestione delle strutture portuali, nonché dell'erogazione dei servizi correlati a tali attività - costituisce una parte assolutamente innovativa della proposta di legge.

Considerata l'importanza del comparto, la nautica e la portualità turistica devono assumere un ruolo decisivo nelle strategie volte a costruire ed a perseguire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, non suscettibile di delocalizzazione e basato sull'erogazione di servizi ad altissimo valore aggiunto.

A pieno titolo la materia del turismo nautico, inteso come l'esercizio della navigazione a fini turistici e ricreativi e l'insieme delle attività economiche e sociali connesse a tale esercizio, viene considerata elemento integrante della complessiva offerta turistico-ricettiva della Sardegna.

Nonostante la rilevanza del fenomeno per l'economia della Sardegna, la nostra Regione non ha mai legiferato in questa materia e neppure le altre regioni italiane si sono dotate di specifiche normative in materia di turismo nautico e di portualità turistica.

Sotto questo profilo, quindi, la proposta di legge si pone l'obiettivo di definire e disciplinare per la prima volta il settore della nautica, del diporto e della portualità turistica, introducendo nella proposta di legge uno specifico titolo.

Le strutture portuali della Sardegna manifestano un'assoluta disomogeneità, sia riguardo alla quantità e qualità dei servizi offerti, sia riguardo alla titolarità delle gestioni o alla natura giuridica dei concessionari.

L'obiettivo è anzitutto quello di classificare, esclusivamente sotto l'aspetto dei servizi turistico- portuali, le strutture portuali e quindi far sì che l'utente nautico possa agevolmente conoscere il livello dei servizi erogato dal singolo porto.

Nello stesso tempo, occorre disciplinare le modalità per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali senza costi per la Regione, rendere pienamente fruibili quelle esistenti, stabilire delle modalità di gestione, attraverso l'adozione del piano degli ormeggi, del regolamento del porto e con l'istituzione della figura del direttore del porto, in analogia a quanto avviene nelle strutture ricettive alberghiere.

In sostanza si tende a qualificare e disciplinare il turismo nautico al pari delle altre attività ricettive, attribuendo ai porti turistici sempre meno la funzione di parcheggi di barche e sempre più quella di porte di accesso al territorio retrostante l'approdo e di luoghi in cui godere di una vasta gamma di servizi e di una elevata qualità degli stessi.

Il titolo I, relativo alle disposizioni generali, definisce l'oggetto e l'ambito d'intervento della proposta di legge, con particolare riferimento alle tipologie di strutture portuali e di approdi, ai concetti di turismo nautico e di diportista (differenziandoli fra stanziale, stagionale ed in transito), alle materie di competenza statale e quelle di competenza regionale nel settore del turismo nautico e della portualità turistica.

Il titolo II disciplina le modalità di funzionamento delle strutture portuali, allo scopo di garantirne l'efficienza e la trasparenza nei confronti dell'utenza diportistica, prevedendo la necessità che ogni struttura portuale sia dotata di un direttore, le modalità di accosto per le imbarcazioni in transito, l'obbligo per i concessionari di porti, approdi e punti di ormeggio di dotarsi, rispettivamente, del piano degli ormeggi e del regolamento.

Il titolo III prescrive la classificazione a fini turistici delle strutture portuali, in analogia a quanto avviene per le strutture ricettive, nonché la disciplina e la pubblicità dei prezzi per i servizi portuali.

Nel titolo IV, contenente le disposizioni finali, si prevede che l'intervento regionale, nell'ambito delle risorse ordinarie, sia prioritariamente destinato alla messa a norma degli impianti elettrici e antincendio ed a garantire l'accessibilità, dalle ed alle imbarcazioni, per i soggetti con disabilità. Si stabilisce inoltre che le azioni di promozione del turismo nautico e di gestione dei servizi di rete vengano realizzate in maniera sinergica, al pari di ciò che avviene negli altri ambiti turistici, dalla Regione e dalla rete dei porti (che riunisce i soggetti gestori delle strutture portuali). L'ultima parte definisce le modalità per i comuni di avvalersi del project financing.

In conclusione, pare interessante segnalare un dato quasi statistico: gli articoli della proposta di legge armonizzano, semplificano, riorganizzano e restituiscono chiarezza ed efficacia a un insieme disaggregato di sette leggi regionali (leggi n. 22 del 1984, n. 35 del 1986, n. 13 del 1988, n. 40 del 1993, n. 27 del 1998, n. 9 del 2006 e n. 3 del 2009), scomposte in oltre i 50 articoli ed in centinaia di commi, regolamenti attuativi e tabelle.

La proposta di legge consente oggi di presentare un testo fortemente semplificato, aggiornato ai più recenti provvedimenti legislativi, arricchito con strumenti innovativi di intervento.

Se si ritiene che il turismo sia davvero strategico, non ci si limiti alla tattica, ma si affronti con coraggio il momento delle scelte.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Principi e organizzazione

Capo I
Sistema regionale integrato del turismo

Art. 1
Principi della politica turistica regionale

1. La presente legge disciplina il sistema turistico regionale, secondo criteri di semplificazione normativa e amministrativa, al fine di favorire lo sviluppo e la competitività dell'offerta turistica della Sardegna.

2. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo nell'economia regionale, in coerenza con i valori della salvaguardia ambientale e della tutela del paesaggio.

3. La Regione riconosce il turismo nautico quale parte integrante del sistema turistico regionale.

4. La Regione configura il turismo come sistema integrato di tutti i servizi, sia pubblici che privati, che concorrono a formare l'offerta turistica regionale. A tal fine stabilisce gli indirizzi della politica turistica regionale attraverso il metodo della concertazione tra pubblico e privato e favorisce la promozione integrata e omogenea sul territorio regionale delle attrattive, delle risorse, dei prodotti, dei valori e dei saperi, e delle tradizioni, anche linguistiche e culturali, che concorrono a costituire l'identità delle comunità locali e contribuiscono alla crescita culturale, sociale, economica e occupazionale.

 

Art. 2
Organizzazione turistica regionale

1. La ripartizione delle funzioni in materia di turismo è attuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

2. Spettano alla Regione:
a) i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche in materia di turismo;
b) la promozione dell'offerta turistica sarda e del marchio "Sardegna";
c) la gestione del sistema informativo turistico regionale;
d) il sostegno finanziario dell'offerta turistica regionale;
e) la definizione dei principi in materia di classificazione delle strutture ricettive;
f) le funzioni di vigilanza del sistema turistico.

3. Sono attribuite ai comuni, singoli o associati, per ciò che concerne l'ambito comunale:
a) la promozione dell'offerta turistica, la realizzazione di eventi turistici, l'informazione e l'assistenza ai turisti;
b) le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive;
c) l'attività di raccolta delle informazioni da far confluire nel sistema informativo regionale;
d) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività nel settore turistico;
e) le altre funzioni in materia di turismo non espressamente riservate alla Regione.

 

Art. 3
Pianificazione regionale

1. Il Piano strategico regionale del turismo costituisce lo strumento fondamentale per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento della Regione nella definizione della politica turistica regionale.

2. Il Piano strategico regionale del turismo indica, tra l'altro, le strategie, gli obiettivi e la tipologia delle azioni da intraprendere per lo sviluppo dell'offerta e l'incremento della domanda turistica, distinguendo almeno per:
a) ambiti territoriali e tematici;
b) club di prodotto;
c) progetti strategici di sviluppo e progetti turistici locali;
d) reti di imprese;
e) mobilità interna ed esterna;
f) infrastrutture connesse al settore turistico.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un piano strategico regionale del turismo di durata ventennale e un programma attuativo triennale.

4. Il programma attuativo triennale indica, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dal Piano strategico regionale del turismo:
a) le priorità degli interventi, i relativi fabbisogni finanziari, le modalità di reperimento delle risorse, le condizioni per l'accesso agli incentivi, i criteri di ripartizione dei contributi;
b) i criteri e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle azioni e dei programmi realizzati e del loro impatto sociale, economico e occupazionale.

5. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, può inserire nel programma attuativo triennale la promozione e il sostegno finanziario di progetti turistici locali.

6. L'Assessore competente in materia di turismo adotta, in esecuzione del programma attuativo triennale, un programma operativo annuale.

 

Capo II
Promozione e informazione turistica

Art. 4
Promozione turistica della Regione

1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della stessa, la commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici e la realizzazione di iniziative e di progetti speciali, in ambito regionale, nazionale e internazionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale Sardegna promozione.

 

Art. 5
Servizi locali di informazione turistica

1. L'informazione e l'assistenza turistica pubblica a livello locale è svolta dai comuni mediante i servizi locali di informazione turistica, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi dell'attività dei servizi locali di informazione al fine di garantire standard qualitativi minimi e caratteristiche del servizio uniformi sul territorio regionale nonché l'uso di segni distintivi comuni, e vigila sul rispetto delle indicazioni impartite.

3. I comuni, al fine di provvedere all'erogazione del servizio, possono stipulare convenzioni e accordi con altri soggetti privati e pubblici, con le associazioni pro loco e con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.

4. I servizi locali di informazione turistica utilizzano almeno la lingua italiana, la lingua sarda e la lingua inglese per l'erogazione del servizio.

5. L'esercizio dei servizi pubblici di informazione, accoglienza e assistenza turistica e l'uso delle denominazioni "ufficio informazioni turistiche" o "servizio informazioni turistiche" o simili, in lingua italiana o in altra lingua, è riservato ai soggetti indicati dalla presente legge.

 

Art. 6
Carta regionale del turista

1. La Carta regionale del turista indica gli standard di qualità dei servizi turistici secondo le prescrizioni della presente legge e offre ogni altra informazione utile alla conoscenza dell'offerta turistica della Sardegna.

 

Art. 7
Strumenti di promozione
e commercializzazione
dei prodotti e dei servizi turistici

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, può adottare marchi di qualità per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica regionale.

2. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Giunta regionale può riconoscere e promuovere club di prodotto finalizzati alla specializzazione dell'offerta turistica di qualità rivolta a segmenti caratterizzati di domanda.

3. In coerenza con la programmazione turistica regionale, l'Assessore regionale competente in materia di turismo può adottare la Carta dei valori della Sardegna, intesa come insieme dei principi condivisi dagli operatori turistici, soggetti pubblici e comunità territoriali e quale strumento per promuovere e valorizzare in maniera originale i valori identitari di accoglienza e di ospitalità ed elevare la qualità dell'offerta turistica regionale.

4. In coerenza con la programmazione turistica regionale, l'Assessore regionale competente in materia di turismo, può adottare altri strumenti di informazione e comunicazione, promozione e marketing.

5. La Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative e previo parere della Commissione consiliare competente, può altresì provvedere alla commercializzazione e alla distribuzione, anche elettronica, dei prodotti e dei servizi turistici, affidandone, eventualmente, la gestione ad altro soggetto pubblico o privato.

6. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli operatori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, individua criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota.

7. La Giunta regionale definisce quali strumenti di promozione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici formano oggetto di contributi, incentivi e agevolazioni nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

 

Art. 8
Osservatorio turistico regionale

1. Presso l'Agenzia Sardegna promozione è istituito l'Osservatorio turistico regionale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

2. L'Osservatorio ha il compito di:
a) garantire la conoscenza dei mercati turistici, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, l'informazione e la documentazione, la promozione di indagini e della ricerca nel settore turistico;
b) realizzare e gestire il sistema informativo turistico regionale, raccordandone le attività con gli enti locali;
c) offrire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica;
d) garantire il supporto informativo e progettuale a tutti i soggetti privati e pubblici che operano nel settore.

 

Titolo II
Strutture ricettive

Capo I
Principi generali delle strutture ricettive

Art. 9
Esercizio delle attività ricettive
e gestione unitaria

1. Agli effetti della presente legge si definisce:
a) attività ricettiva, quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi;
b) struttura ricettiva, l'impresa organizzata per l'esercizio professionale dell'attività ricettiva;
c) gestione unitaria, l'esercizio dell'attività ricettiva facente capo direttamente o indirettamente a un unico soggetto giuridico.

 

Art. 10
Periodi di apertura e classificazione

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende l'apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli operatori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le caratteristiche e i requisiti, strutturali e di esercizio, delle attività e delle strutture ricettive, ai fini della loro apertura, gestione e classificazione, secondo le diverse tipologie e denominazioni stabilite dalla presente legge.

 

Capo II
Strutture ricettive alberghiere

Art. 11
Strutture ricettive alberghiere

1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi, in non meno di sette camere,ubicate in uno o più stabili o parti di stabile.

2. Sono alberghi residenziali o residenze turistico-alberghiere gli alberghi che offrono alloggio in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura.

3. Sono alberghi diffusi gli alberghi che offrono alloggio in camere o unità abitative dislocate in più stabili separati, ubicate nel centro storico, dotate di servizi tra loro omogenei, distanti non più di 300 metri lineari dal ricevimento e integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico edificio del servizio ricevimento, nello stesso o in altro edificio delle sale di uso comune e degli altri servizi offerti.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

5. Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di camere, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

6. L'attività ricettiva può essere svolta anche in dipendenze ubicate in stabili diversi o in una parte separata dello stesso stabile quando a esso si acceda da un diverso ingresso.

 

Art. 12
Denominazione delle strutture
ricettive alberghiere

1. Assumono la denominazione di "villaggio albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento della struttura in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

2. Assumono la denominazione di "dimora tradizionale" le strutture ricettive alberghiere ubicate in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che corrispondano alle forme tipiche dell'architettura tradizionale della Regione, mantengano sostanzialmente integre le caratteristiche costruttive originarie e siano ammobiliate con arredi tipici del luogo.

3. Assumono la denominazione di "dimora storica" le strutture ricettive alberghiere ubicate in stabili o in complessi immobiliari esistenti, di particolare pregio storico, assoggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che mantengano integre le caratteristiche costruttive originarie e siano ammobiliate con arredi d'epoca.

4. Assumono la denominazione di "albergo rurale" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate con l'impiego di materie prime di produzione locale e altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.

5. Assumono la denominazione di "albergo termale" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti ospitalità e servizio specializzati in annessi stabilimenti termali.

6. Assumono la denominazione di "centro congressi" le strutture ricettive alberghiere dotate di strutture, attrezzature, personale e servizi specializzati per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni simili.

7. Assumono la denominazione di "centro benessere" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti, attrezzature e personale adeguati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione psicofisica della persona.

8. Assumono la denominazione di "beauty farm" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti, attrezzature e personale adeguati a fornire agli ospiti servizi specializzati per trattamenti dietetici o estetici.

9. Assumono la denominazione di "resort" le strutture ricettive alberghiere inserite in aree di rilevante attrattività turistica, specie se collocate in contesti ambientali o paesaggistici di particolare pregio, ovvero quelle a struttura polivalente facenti capo a un unico gestore in grado di offrire una pluralità di servizi turistici o ricettivi.

10. L'uso delle denominazioni indicate nei commi da 1 a 9 e delle altre eventualmente stabilite dalla Giunta regionale è riservato alle strutture ricettive alberghiere classificate ai sensi della presente legge.

 

Capo III
Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 13
Strutture ricettive all'aria aperta

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Sono villaggi turistici le strutture organizzate per la sosta e il soggiorno in tende, caravan, autocaravan o altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

5. Le strutture ricettive all'aria aperta sono allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri.

6. Le recinzioni delle strutture ricettive all'aria aperta sono completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

 

Art. 14
Denominazione delle strutture ricettive
all'aria aperta

1. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze" i campeggi e i villaggi turistici dotati di strutture e servizi per lo svago degli ospiti, con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

2. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro sportivo" i campeggi e i villaggi turistici dotati di impianti sportivi e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

3. Assumono la denominazione aggiuntiva di "campeggio di transito" i campeggi che offrono servizi a una clientela itinerante consentendo la sosta anche per frazioni di giornata.

4. L'uso delle denominazioni indicate nei commi da 1 a 3 e delle altre eventualmente stabilite dalla Giunta regionale è riservato alle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della presente legge.

 

Capo IV
Strutture ricettive extra alberghiere

Art. 15
Strutture ricettive extra alberghiere

1. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti o organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento delle predette finalità.

2. La disciplina delle "case per ferie" si applica ai complessi ricettivi che nella prassi assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori, centri di vacanza per anziani e altri simili.

3. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni o organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti anche da operatori privati mediante convenzione scritta con l'ente, l'associazione o l'organizzazione proprietari, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le predette finalità.

4. Sono "affittacamere" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono almeno la pulizia dei locali e la sostituzione di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta, la settimana, nonché il riscaldamento se aperte oltre la stagione estiva.

5. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze" (CAV) le unità abitative, in numero non inferiore a tre, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per la locazione a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nelle quali è offerta ospitalità per almeno sette giorni consecutivi e sono assicurati almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di cliente, riscaldamento nei mesi invernali, e possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, quali la pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti, la fornitura e il cambio di biancheria, l'utilizzo di attrezzature di svago e sport, con esclusione comunque della somministrazione di alimenti e bevande.

7. La possibilità per le agenzie immobiliari di offrire servizi di intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati a uso turistico è condizionata alla previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui gli immobili sono ubicati, con allegato l'elenco degli appartamenti che formano oggetto dell'attività.

 

Capo V
Bed and breakfast

Art. 16
Principi generali del bed and breakfast

1. La Regione, al fine del riordino dei modelli di accoglienza esistenti sul territorio regionale e per favorire una più ampia e coordinata proposta turistica, sostiene lo sviluppo dell'attività ricettiva extra alberghiera denominata "bed and breakfast" capace di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare esistente con la finalità di promuovere un turismo che valorizzi la conoscenza dei luoghi, la cultura e l'incontro fra le persone.

2. La presente legge individua e disciplina i bed and breakfast secondo due tipologie in cui resta, comunque, impregiudicata la filosofia dell'accoglienza negli ambiti familiari:
a) bed and breakfast a conduzione familiare;
b) bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa.

 

Art. 17
Bed and breakfast a conduzione familiare

1. Si definisce bed and breakfast a conduzione familiare l'attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
a) attività svolta in modo occasionale: si tratta di una attività non esercitata per professione abituale, in modo non sistematico e senza carattere di stabilità;
b) attività svolta senza organizzazione in forma d'impresa: non è basata su una organizzazione di mezzi che caratterizza le attività professionali;
c) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita: nelle unità immobiliari in cui è esercitata l'attività di bed and breakfast sussiste il requisito della compresenza del titolare e degli ospiti;
d) attività svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare;
e) attività consistente nella fornitura del servizio di alloggio e prima colazione senza la fornitura di servizi aggiuntivi; il servizio di somministrazione della prima colazione è fornito dentro le mura domestiche, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande e con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna;
f) attività svolta in un'unica unità immobiliare, in non più di tre camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino a un massimo complessivo di nove posti letto;
g) attività svolta per un minimo di sessanta giorni e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, in un'unica unità immobiliare, da chi vi ha residenza anagrafica e dimora abituale.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono sottoposte a verifica annuale da parte degli uffici comunali competenti; in caso si rilevi la mancanza di una sola di esse si procede alla cancellazione dall'elenco regionale e all'applicazione delle relative sanzioni.

3. I locali adibiti a bed and breakfast rispettano le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza e i vigenti regolamenti comunali.

4. I bed and breakfast a conduzione familiare hanno l'obbligo di esporre, all'esterno dell'abitazione che ospita l'attività, il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.

5. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast a conduzione familiare non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio.

 

Art. 18
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei bed and breakfast in forma d'impresa

1. Si definisce bed and breakfast in forma d'impresa l'attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) attività svolta avvalendosi prevalentemente della normale organizzazione familiare anche mediante la collaborazione di personale qualificato;
b) attività esercitata in un'unica unità immobiliare in non più di cinque camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti, e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino a un massimo complessivo di quindici posti letto;
c) attività svolta in maniera continuativa e professionale;
d) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita;
e) attività consistente nella fornitura dei servizi di alloggio e prima colazione, da svolgersi, entrambi, dentro le mura domestiche, fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna.

2. I locali adibiti a bed and breakfast in forma d'impresa rispettano le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza e i vigenti regolamenti comunali.

3. Per l'attività di bed and breakfast in forma d'impresa è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese.

4. I bed and breakfast in forma d'impresa hanno l'obbligo di esporre, all'esterno dell'abitazione che ospita l'attività, il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.

5. I bed and breakfast in forma d'impresa sono soggetti a classificazione secondo i criteri e le procedure adottati con decreto dell'Assessore competente in materia di turismo.

 

Capo VI
Altre attività ospitali

Art. 19
Uso occasionale di immobili sfitti
a fini ricettivi

1. Il comune può autorizzare l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, di immobili non destinati abitualmente alla ricettività, per una durata massima di quindici giorni, in coincidenza di manifestazioni, raduni o altre iniziative.

2. Il comune concede l'autorizzazione, subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

3. L'attività di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

 

Art. 20
Locazione occasionale
di immobili privati a fini ricettivi

1. Nell'arco dell'anno solare, per il periodo massimo, anche non continuativo, di sessanta giorni, è consentita, da parte di soggetti privati, la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari in numero non superiore a due.

2. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali degli immobili sono quelle previste, per i locali di civile abitazione, dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; ulteriori caratteristiche vincolanti possono essere stabilite dalla Giunta regionale.

3. L'attività è intrapresa previa comunicazione da effettuare ogni anno, prima dell'inizio dell'attività ricettiva, al comune in cui l'immobile è ubicato, con indicazione del periodo della disponibilità alla locazione e dei prezzi minimi e massimi praticati, ed è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

4. La Regione favorisce l'uso produttivo degli immobili privati a fini ricettivi e incentiva l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione degli stessi da parte di soggetti abilitati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

Art. 21
Aree attrezzate di sosta temporanea
e libretto degli scarichi

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi, possono istituire e gestire, direttamente o mediante convenzioni con soggetti terzi, aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle relative norme di attuazione.

2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.

3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli impianti interni dei veicoli.

4. I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

Art. 22
Divieto di campeggio e soggiorno libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, nonché delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

 

Art. 23
Uso occasionale di aree per campeggio

1. Il comune può autorizzare la sosta da parte di singoli o il campeggio mobile organizzato da associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali e sportivi, su aree pubbliche o private, per una durata massima di quindici giorni.

2. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

 

Art. 24
Borghi ospitali

1. Sono "borghi ospitali" le località, individuate dalla Giunta regionale tra quelle caratterizzate dalla presenza di una comunità viva e dall'esistenza di attrattori turistici, che sono stabilmente inserite in accordi, circuiti, consorzi, partenariati, nazionali o internazionali, diretti alla valorizzazione dei beni, dei servizi e delle risorse ambientali, archeologiche, culturali, naturalistiche, paesistiche o turistiche, e che si presentano connotate da forti valori identitari, da una radicata tradizione di ospitalità e da una riconoscibile vocazione all'accoglienza.

2. Nei "borghi ospitali" la Regione favorisce la creazione di associazioni, comitati, consorzi di operatori e reti di impresa, per la promozione dei servizi, la commercializzazione dell'offerta e l'esercizio dell'attività ricettiva in forma coordinata, anche senza gestione unitaria.

 

Capo VII
Classificazione e prezzi

Art. 25
Classificazione

1. Le aziende ricettive sono classificate, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione definisce, altresì, le procedure relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione delle aziende ricettive.

 

Art. 26
Pubblicità, insegne e altre indicazioni

1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo tiene e aggiorna l'elenco regionale delle strutture ricettive, distinte per tipologia e livello di classificazione, copia del quale è annualmente trasmessa all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e all'Agenzia regionale Sardegna promozione.

2. All'esterno della struttura ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extra alberghiera e delle attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale sono esposti, in modo ben visibile, il segno distintivo comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.

3. Il gestore della struttura ricettiva conserva e esibisce prontamente e a semplice richiesta dell'ospite o dell'autorità:
a) la copia della denuncia dei requisiti presentata al comune;
b) il prospetto della capacità ricettiva, corredato da planimetria in caso di villaggio albergo, villaggio turistico e campeggio, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, a eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole.

4. È fatto divieto ai gestori di attività ricettive di installare cartelli indicatori o pubblicitari delle proprie attività all'interno dei centri urbani; il comune nel quale ricadono le strutture ricettive provvede all'apposizione di idonea segnaletica stradale, con cartelli indicatori la cui tipologia è definita dal competente Assessorato regionale.

 

Art. 27
Disciplina e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi praticati dalle strutture ricettive sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori; i prezzi minimi e massimi praticati sono comunicati dai titolari o dai gestori alla provincia, salvo che sia diversamente disposto dalla Giunta regionale, entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio, l'interruzione o la cessazione dell'attività.

2. Per le strutture ricettive di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di interruzione dell'attività, la comunicazione dei prezzi è effettuata prima della data di apertura o della ripresa dell'attività.

3. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

4. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso e la classificazione attribuita sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento degli ospiti; il prezzo del servizio di pernottamento è riportato su un cartellino, esposto in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa, di norma nella parte interna della porta.

5. Nei campeggi e nei villaggi turistici permane l'obbligo dell'esposizione del cartellino prezzi per l'ospitalità fornita nelle unità abitative fisse; per l'ospitalità fornita nelle piazzole utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento, in luogo del cartellino prezzi è consentito fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo del prezzo praticato.

6. I prezzi comunicati si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.

7. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo spetta ai comuni e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

 

Art. 28
Reclamo per irregolare applicazione
dei prezzi e per le caratteristiche del servizio

1. Gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella tabella, nel cartellino prezzi, a quanto dichiarato nella comunicazione dei prezzi o a quanto pubblicizzato con ogni altro mezzo, possono presentare reclamo al comune, entro trenta giorni, allegando idonea documentazione.

2. Possono altresì presentare reclamo al comune, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive cui siano stati prestati servizi diversi o di qualità inferiore rispetto alla classificazione assegnata o a quanto pubblicizzato con ogni mezzo, o che, comunque, abbiano riscontrato carenze nella gestione delle strutture.

3. Il comune informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, entro trenta giorni dall'eventuale ricevimento delle osservazioni, il comune dà corso al procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative o al procedimento di revisione della classificazione dell'azienda ricettiva.

 

Art. 29
Comunicazione dei dati a fini statistici

1. Coloro che esercitano qualsiasi attività ricettiva comunicano i dati sul movimento dei clienti, nei termini e secondo le modalità indicate dall'ISTAT, al comune e alla Regione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la comminazione, da parte del comune territorialmente competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500 e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza di esercizio.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la non ammissibilità alle agevolazioni e incentivazioni previste da leggi regionali.

 

Capo VIII
Vigilanza e sanzioni

Art. 30
Sanzioni per la violazione di disposizioni
in materia di strutture ricettive

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza essere in possesso dei requisiti o senza avere effettuato le comunicazioni che costituiscono condizione per il loro esercizio; il comune dispone la chiusura immediata dell'attività.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 chiunque, sia esso imprenditore o meno:
a) non esponga il segno distintivo o le altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
b) nel segno distintivo o nella classificazione esposti faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune o aggiunga alla classificazione ufficiale indicazioni non previste dalla presente legge;
c) al di fuori delle ipotesi previste dalle lettere a) e b), attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
d) non faccia pervenire, nei termini prescritti, la denuncia dei requisiti ai fini dell'attribuzione della classificazione o vi esponga elementi non veritieri;
e) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
g) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali o la tipologia o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
h) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
i) interrompa o cessi l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
j) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi;
k) ometta di indicare nel materiale pubblicitario la tipologia e la classificazione riconosciute alla struttura;
l) attribuisca all'immobile o ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di struttura ricettiva in violazione delle norme della presente legge;
m) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi avendo omesso la comunicazione al comune o eserciti comunque l'attività in violazione delle disposizioni della presente legge.

3. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata il comune può, altresì, disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi e la Regione può disporre l'esclusione da eventuali benefici, agevolazioni, incentivi, contributi e finanziamenti previsti da leggi regionali per il periodo relativo all'inosservanza; in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) e f), può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

4. Avverso le sanzioni di cui al presente articolo è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni.

 

Art. 31
Applicazione delle sanzioni

1. I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

2. L'Assessore regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo e sull'attività turistica in generale; a tal fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.

3. L'Assessore regionale competente in materia di turismo può disporre la sospensione o la chiusura della struttura ricettiva quando l'attività svolta dal gestore risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale.

 

Titolo III
Turismo nautico

Capo I
Disposizioni generali e competenze
in materia di turismo nautico

Art. 32
Turismo nautico

1. Le norme del presente titolo disciplinano la materia del turismo nautico, quale elemento integrante della complessiva offerta turistico-ricettiva della Sardegna, e definisce i principi fondamentali in materia di portualità turistica, le attività di realizzazione e di gestione delle strutture portuali, nonché l'erogazione dei servizi correlati a tali attività.

2. Tale disciplina è conforme ai principi stabiliti dallo Statuto di autonomia, ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti dal Codice della navigazione. Alla materia del turismo nautico e della portualità turistica, per quanto non specificamente previsto nelle norme seguenti e in quanto compatibili, si applicano le norme generali sulle attività turistico-ricettive in materia fiscale, di incentivazione, autorizzativa.

 

Art. 33
Tipologie di strutture per il turismo nautico

1. Agli effetti della presente legge si definisce:
a) porto turistico, il complesso di strutture amovibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o prevalentemente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
b) approdo turistico, la porzione dei porti polifunzionali, quando risultano prevalenti le attività di pesca, traffico, commercio o industria, aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) punto d'ormeggio, l'area demaniale marittima e lo specchio acqueo dotato di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. All'interno delle strutture di cui al comma 1, lettere a) e b), possono insistere più marine, ovvero concessioni relative a porzioni di strutture portuali (pontili, banchine e relativo specchio acqueo), affidate a soggetti diversi, di norma privati.

 

Art. 34
Altre tipologie di ormeggio turistico

1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) campo boe, lo specchio acqueo ridossato, debitamente delimitato, dotato di sistemi di ancoraggio delle imbarcazioni a boa, nel quale è possibile usufruire di servizi complementari all'ormeggio;
b) porto a secco (dry marina), quell'area del demanio portuale o limitrofa al demanio portuale, adibita al rimessaggio, anche a silos, e dotata delle attrezzature idonee per l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

 

Art. 35
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) turismo nautico, l'esercizio della navigazione a fini turistici e ricreativi e l'insieme delle attività economiche e sociali connesse a tale esercizio;
b) navigazione da diporto, quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

2. Ai fini della presente legge si definisce diportista il titolare di contratto stipulato con i gestori di strutture portuali, avente a oggetto l'occupazione di una porzione di specchio acqueo, di un'area a terra per il rimessaggio, purché all'interno dell'area del demanio portuale della Sardegna, nonché eventuali ulteriori servizi portuali.

3. Il diportista assume la definizione di:
a) turista nautico, se è titolare di un contratto d'affitto temporaneo, sia esso di transito giornaliero che settimanale;
b) diportista stagionale, se è titolare di contratto d'ormeggio mensile e comunque di durata infrannuale;
c) diportista stanziale se è titolare di un contratto di affitto, o concessione, annuale o pluriennale.

 

Art. 36
Competenza regionale in materia di turismo nautico
e portualità turistica

1. Le materie del turismo nautico e della portualità turistica sono disciplinate dalla presente legge in quanto ricomprese fra le attività turistiche, per le quali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera p), dello Statuto, la Regione ha competenza legislativa primaria. È di competenza statale la sola disciplina della sicurezza della navigazione, delle norme sulla navigazione e di quelle relative al settore della costruzione delle unità da diporto.

 

Art. 37
Competenze comunali
in materia di portualità turistica

1. Sono di competenza comunale le opere relative alla ristrutturazione o all'ampliamento delle strutture preesistenti nonché gli impianti e le attrezzature per l'espletamento dei servizi, la costruzione di porti turistici e le attrezzature connesse con i punti di ormeggio, con eccezione per i porti definiti dalla Regione di rilevanza regionale.

 

Art. 38
Regime giuridico delle opere

1. In forza della specifica competenza regionale di cui all'articolo 36, in deroga agli articoli 28 e 49 del Codice della navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato quelle opere che, seppure comprese nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, insistono su aree non appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato; queste opere conservano la loro preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti ai lavori di costruzione dell'approdo e della libera e permanente comunicazione con il mare.

 

Art. 39
Competenze dell'Autorità
marittima e della Regione

1. Il porto turistico, l'approdo turistico o il punto di ormeggio, anche quando situato soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo, è comunque sottoposto ai poteri di polizia dell'autorità marittima.

2. Fatte salve le attribuzioni in materia di sicurezza della navigazione, di competenza statale, negli altri casi di inottemperanza agli obblighi nascenti dal rapporto concessionario, procede la Regione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione.

 

Capo II
Funzionamento delle strutture portuali

Art. 40
Direzione tecnica delle strutture portuali

1. Alle attività tecniche e operative del porto turistico, dell'approdo turistico e del punto di ormeggio è preposto un direttore.

2. Il direttore è nominato dall'impresa che gestisce le strutture di cui al comma 1 e la sua designazione è notificata all'Autorità marittima. La Giunta regionale, con deliberazione, istituisce l'albo dei direttori del porto, stabilendo i requisiti necessari per potervi accedere.

3. Il direttore si attiene alle direttive e alle disposizioni in materia di polizia portuale impartite dall'Autorità marittima.

4. Il direttore è preposto ai servizi, al movimento delle unità da diporto e all'attuazione del regolamento, di cui all'articolo 43, coopera con l'Autorità marittima nell'assistenza e nel soccorso delle unità da diporto e sorveglia e dirige tutto quanto concerne la sicurezza informando l'Autorità marittima qualora si verifichino eventi che possono turbare l'ordine pubblico o la funzionalità delle infrastrutture turistiche.

5. Il direttore del punto di ormeggio è preposto ai soli servizi a terra di cui è autonomamente responsabile nell'area di competenza del punto di ormeggio.

 

Art. 41
Accosti delle unità da diporto

1. Il direttore del porto, nel regolare gli accosti delle unità da diporto osserva, di regola, l'ordine di arrivo, salve le prenotazioni in atto risultanti da un apposito registro.

 

Art. 42
Piano degli ormeggi

1. Ogni porto turistico, approdo turistico o punto di ormeggio ha un piano degli ormeggi, aggiornato, di norma, ogni triennio, che viene comunicato all'Autorità marittima e al competente Assessorato regionale.

2. Il piano degli ormeggi suddivide lo specchio acqueo adiacente ai pontili e alle banchine, in diverse categorie, differenziandole, di norma, sulla base della tipologia (quali ad esempio vela, motore, trimarani, catamarani), della dimensione, dell'eventuale uso diverso, anche non prevalente da quello diportistico definito ai sensi dell'articolo 35 (quali a esempio charter, diving, trasporto), del fatto che siano destinate al turista nautico oppure al diportista stanziale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).

3. Nella definizione del piano degli ormeggi si tiene conto in primo luogo della sicurezza della navigazione con specifico riguardo alla situazione infrastrutturale (quale a esempio ampio margine di sicurezza nel calcolo del fondale in bassa marea, della resistenza di bitte e anelli, della resistenza delle catenarie nei pontili galleggianti, dell'efficienza e della capacità degli impianti antincendio, elettrici, idrici); si tiene inoltre conto della tipologia di utenza, stanziale o in transito e della ricaduta economica.

4. Il 10 per cento dei posti barca, previsto nel piano degli ormeggi, è riservato al transito.

5. Le strutture portuali definite ai sensi dell'articolo 33 garantiscono la possibilità di transito gratuito dalle ore 10 alle ore 17 di ogni giorno, per sbarco o imbarco passeggeri, cambusa, rifornimento acqua, carburante, manutenzione. Il transito gratuito si configura come un accosto non ripetitivo di un'unità ed è accordato per un massimo di tre accosti nell'arco dello stesso mese.

 

Art. 43
Regolamento

1. Ogni struttura portuale turistica di cui agli articoli 33 e 34, ha un regolamento contenente norme particolari, fra l'altro, riguardanti:
a) l'impiego delle aree delle infrastrutture di uso comune;
b) la disciplina dei parcheggi e della viabilità a terra;
c) il servizio di assistenza agli utenti;
d) l'igiene e il decoro della struttura portuale e dell'ambiente marino costiero;
e) la disciplina delle attività suscettibili di arrecare disturbo o molestie agli utenti della struttura portuale;
f) tutto quanto attiene in genere all'efficienza delle opere.

2. Chiunque contravviene a un divieto contenuto nel regolamento è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. Le violazioni sono accertate dalle autorità marittime secondo le rispettive competenze direttamente o su segnalazione del direttore di cui all'articolo 40.

3. Il regolamento è predisposto dal concessionario o dal titolare dell'approdo turistico e diventa esecutivo dopo l'ordinanza di approvazione del capo del circondario marittimo competente per territorio.

 

Capo III
Classificazione e prezzi

Art. 44
Classificazione

1. Le strutture destinate alla portualità turistica sono classificate, nell'interesse pubblico e ai soli fini di una corretta informazione turistica, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione definisce, altresì, le procedure relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione turistica delle strutture portuali.

2. Le strutture portuali turistiche sono classificate, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, sentiti i consorzi dei porti più rappresentativi e il comune e la provincia territorialmente competente, in diversi livelli, contrassegnati con un numero di ancore variabile da uno a cinque, in relazione alla tipologia (porto, approdo, punto di ormeggio, campo boe), alla quantità e qualità dei servizi che offre la struttura e l'immediato retroterra e ai requisiti stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1. Non sono classificabili le singole marine insistenti all'interno dei porti o degli approdi turistici.

3. I livelli di classificazione attribuibili sono: cinque per i porti e gli approdi (da 1 a 5 ancore); tre per i punti di ormeggio, i campi boe e i porti a secco (da 1 a 3 ancore).

4. I porti e gli approdi turistici classificati a 5 ancore, se in possesso di standard strutturali e di servizio di livello particolarmente elevato, e se inseriti in prestigiosi circuiti internazionali, indicati dalla deliberazione di cui al comma 1, assumono la denominazione "lusso".

5. I provvedimenti di classificazione, revisione e declassificazione delle strutture portuali sono adottati dalla Regione, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità marittima e delle associazioni o consorzi di porti più rappresentative a livello regionale.

6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno dei locali o delle altre strutture destinate all'accoglienza degli utenti della struttura portuale nonché in tutta la grafica stampata o elettronica.

7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce le modalità di richiesta e di rilascio della classificazione, la durata, la verifica della permanenza dei requisiti, la declassificazione e le forme per la contestazione dei provvedimenti.

 

Art. 45
Disciplina e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi praticati dalle strutture portuali sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori; i prezzi massimi praticati sono comunicati dai titolari delle concessioni demaniali portuali alla Regione, secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 44. Tale comunicazione è effettuata entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio, la scadenza della concessione, il subingresso (articolo 46 del Codice navale) o la subconcessione (articolo 45 bis del Codice navale).

2. Per le strutture portuali di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione è effettuata entro la data di apertura o della ripresa dell'attività.

3. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

4. I prezzi per i servizi portuali, praticati in banchina o nell'area portuale nell'anno in corso e la classificazione a fini turistici attribuita, sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento dei diportisti, e sono allegati alla copia del contratto di ormeggio che è spedita al domicilio del cliente o consegnata a bordo.

5. I prezzi comunicati sono comprensivi dell'IVA, dove prevista, e di quanto non espressamente escluso.

6. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo compete ai comuni e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

7. Al fine di uniformare il sistema di computo del prezzo del posto barca, le classi dimensionali vengono individuate sulla base dei metri quadri di specchio acqueo occupati. A tal fine si moltiplica la lunghezza dell'imbarcazione, fuori tutto (compreso quindi di ogni sporgenza fissa, quali a esempio: pulpiti, spiaggette, bracci di gru, passerelle, delfiniere), per la larghezza massima dell'imbarcazione (baglio massimo). Le dimensioni, così computate, sono evinte dalla documentazione tecnica fornita dal cantiere costruttore o, in mancanza, è effettuata la misurazione effettiva dal direttore del porto o suo delegato, anche in contradditorio con l'utente. Per l'ormeggio di trimarani e catamarani ogni singola struttura portuale può prevedere particolari computi tariffari.

8. Ai costi per l'affitto del posto barca e per gli eventuali servizi di base correlati (assistenza all'ormeggio e al disormeggio) sono sommati gli altri servizi erogati in banchina che, se non misurabili con appositi contatori (per acqua potabile, energia elettrica, collettamento scarichi reflui e di sentina, cavo TV, cavo ADSL, wireless), sono forfetizzati e, comunque, specificamente indicati nel contratto di ormeggio e nella fattura.

9. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle strutture portuali si uniformano al presente standard per il calcolo della tariffa di ormeggio e dei servizi portuali.

 

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 46
Porti accessibili e sicuri

1. La Regione sostiene:
a) la messa a norma degli impianti antincendio;
b) la messa a norma degli impianti elettrici;
c) l'acquisto di mezzi elettrici e gru per il trasporto; l'imbarco e lo sbarco di persone con disabilità
d) la riduzione dell'emissione di CO2 e di risparmio energetico.

 

Art. 47
Rete dei porti

1. La Regione, anche attraverso l'Agenzia Sardegna promozione, promuove e sostiene l'attività della Rete porti Sardegna finalizzata ad aggregare, nella forma consortile, tutte le strutture portuali turistiche di cui agli articoli 33 e 34, purché in possesso di uno standard minimo infrastrutturale e dei servizi definito d'intesa fra consorzio e Regione.

2. L'attività della Rete porti Sardegna, che annualmente definisce un piano di azione comune con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, è in particolare finalizzata:
a) alla promozione unitaria del turismo nautico in Sardegna, anche attraverso la partecipazione alle fiere nautiche;
b) alla realizzazione di una piattaforma gestionale comune, che consenta l'effettuazione di crociere anche con un'unica prenotazione;
c) alla stipula di accordi internazionali con le associazioni di utenti nautici, charter e con omologhe reti dei porti per favorire la commercializzazione dei posti barca della Sardegna e incentivare la navigazione nel Mediterraneo occidentale;
d) alla gestione di un portale d'informazione e di un contact center plurilingue;
e) alla creazione di sinergie con l'offerta turistica, culturale, gastronomica e ambientale, retrostante la struttura portuale;
f) alla realizzazione di specifiche iniziative, svolte d'intesa con le istituzioni scolastiche, per sviluppare la cultura del mare;
g) alla formazione e alla professionalizzazione di coloro che operano nella gestione dei porti e più in generale nel diportismo.

 

Art. 48
Completamento o realizzazione
di strutture portuali e servizi

1. I comuni utilizzano fondi regionali, statali e comunitari per la realizzazione o il completamento di opere portuali e dei relativi servizi turistici, ricettivi, ricreativi, culturali, per le quali attivano le procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione, la cui controprestazione consista nel diritto di gestire l'opera oppure in tale diritto accompagnato nel prezzo.

2. I comuni privilegiano le iniziative, corredate da un piano economico finanziario redatto da un istituto di credito, che richiedono il minor contributo pubblico, con esclusione di quelle per le quali sussistono contenziosi.

 

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 49
Revisione della classificazione
delle strutture ricettive

1. La classificazione delle strutture ricettive prevista dalla presente legge è operante, per ciascuna delle tipologie e denominazioni indicate, a decorrere dall'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, che disciplinano, altresì, le modalità di applicazione del nuovo regime di classificazione, tenendo conto delle caratteristiche delle strutture ricettive esistenti, di quelle in corso di realizzazione e di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento.

2. I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su strutture ricettive ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività permangono su tali strutture anche se in sede di classificazione ai sensi della presente legge, ne sia riconosciuta l'appartenenza a una tipologia diversa da quella originaria.

3. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2 restano in vigore le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), e alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

 

Art. 50
Provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e l'Assessore regionale competente in materia di turismo adottano i relativi provvedimenti attuativi.

2. La Commissione consiliare competente, chiamata a esprimere parere ai sensi della presente legge, si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Qualora la presente legge preveda che siano sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, queste sono chiamate a esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

Art. 51
Permanenza dei vincoli di destinazione

1. I vincoli di destinazione, stabiliti ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, eventualmente gravanti su aziende ricettive, permangono su tali aziende anche se in sede di classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza a una tipologia diversa da quella originaria.

 

Art. 52
Norme sulla nautica

1. Per le domande di concessione prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge restano salvi gli atti istruttori già compiuti alla stessa data; gli ulteriori atti sono regolati dalla presente legge. È facoltà del richiedente la concessione di iniziare nuovamente la procedura sulla base delle nuove disposizioni.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi o regolamenti attinenti alla disciplina del demanio marittimo, nonché le normative interne e comunitarie modificative o integrative di tali disposizioni.

3. Fino alla data di approvazione del piano della portualità turistica regionale, l'approvazione da parte della Regione della localizzazione di una nuova opera portuale o l'ampliamento e la ristrutturazione costituisce a tutti gli effetti rilascio del nulla osta da parte della Regione.

4. Il concessionario apporta tutte le varianti necessarie per adeguare il progetto al piano regolatore portuale, purché approvato entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta di cui al comma 3.

 

Art. 53
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale n. 22 del 1984;
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica e integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
c) la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo);
d) la legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera);
e) la legge regionale n. 27 del 1998;
f) gli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
g) il comma 24 dell'articoli 2, e il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

 

Art. 54
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).