CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 492
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIAil 27 febbraio 2018
Disposizioni in materia di pesca
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premessa
Con il disegno di legge proposto si intendono definire, in applicazione dello Statuto e delle relative norme di attuazione, i percorsi procedimentali e gli indirizzi generali tramite cui disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per fini di pesca ed acquacoltura, di licenze di pesca nelle acque interne, di regolamentazione della pesca subacquea professionale. A tal fine si richiama l'articolo, 3 lettera i), dello Statuto, secondo cui in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa in materia di pesca, e l'articolo 6 dello Statuto, secondo cui la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa. Si richiama inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale", nella parte in cui prevede, all'articolo 1, che le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna, e nella parte in cui prevede, all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura possono essere determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
Articolo 1 - Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale
Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende disciplinare le modalità e i criteri di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale, al fine di omogeneizzare gli importi dovuti dagli operatori economici attivi nel settore, a prescindere dalla relativa forma giuridica. In materia, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 1965, prevede all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo e nel mare territoriale sono determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
Con il disegno di legge si intende pertanto dare attuazione alla sopra citata normativa di natura statutaria, stabilendo il sistema procedimentale ed i criteri generali da applicare ai fini della determinazione dei canoni. È importante precisare che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale fanno capo alla titolarità dello Stato, in quanto in forza dei decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 1965 sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative, ma non la titolarità dei canoni. A questo specifico riguardo si evidenzia come la Regione potrebbe promuovere l'avvio del processo finalizzato all'adozione di una norma di attuazione dello Statuto che preveda che i proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo per fini di pesca spettino alla Regione. Il disegno di legge prevede all'articolo 1, primo comma, che la determinazione dei canoni dovrà essere disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sentita la Commissione competente per materia. La determinazione dei canoni dovrà tenere conto delle modalità dell'attività e della loro incidenza sull'ambiente.
Il disegno di legge stabilisce inoltre, per garantire uniformità di trattamento e per colmare un vuoto normativo in materia, che le disposizioni con cui vengono stabilite le modalità di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale si applichino anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale, di cui è titolare la Regione.
La necessità che la Regione disciplini le modalità di determinazione dei canoni di concessione demaniale per fini di pesca ed acquacoltura deriva da diverse e rilevanti ragioni. In base all'attuale normativa nazionale, che in analogia viene attualmente applicata anche per il demanio regionale, ai fini della determinazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura trovano applicazione, in caso di operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), attuativo dell'articolo 3, comma secondo, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), mentre in caso di operatore che esercita l'attività di pesca in forma diversa da quella cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.
L'applicazione di tali criteri di calcolo determina, a parità di superficie richiesta in concessione e di tipologia di attività esercitata, un canone di importo notevolmente differente a seconda della forma giuridica del concessionario. A titolo esemplificativo, per uno specchio acqueo della superficie di 10 ettari occupato da impianti di facile rimozione gli operatori che esercitano l'attività in forma non cooperativa dovrebbero pagare, per la medesima superficie occupata e per la medesima tipologia di impianto, un canone annuo di circa euro 200.000, mentre l'operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori dovrebbe pagare un canone annuo di euro 450. Tale situazione costituisce in tutta evidenza una fortissima barriera all'avvio di nuove attività imprenditoriali, o al subingresso in attività imprenditoriali esistenti, da parte di imprese aventi una forma giuridica differente da quella cooperativa. Il carattere discriminatorio di tale impianto normativo è stato oggetto della segnalazione AS482 del 23 ottobre 2008 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui l'Autorità, nel formulare al Parlamento, al Governo, alle Regioni e alle Province Autonome le proprie osservazioni in merito alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura, evidenzia che l'individuazione di canoni differenziati risulta idonea a determinare effetti distorsivi nella concorrenza tra operatori che svolgono l'attività di pesca e acquacoltura. In particolare l'Autorità sostiene che "la differenza dei canoni concessori, tenuto conto degli specifici importi dei canoni previsti dal decreto interministeriale n. 595/1995 e dal decreto interministeriale del 19 luglio 1989, appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva". Inoltre con il documento (14/142/CR10A/C10) PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 30 ottobre 2014, e con il documento 15/22/CR09/C5 "la posizione delle regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2015 era stata rivolta allo Stato la richiesta di un intervento normativo che prevedesse l'uniformità nella determinazione dei canoni di concessione demaniale a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica. Un ulteriore elemento di incoerenza con i principi generali in materia di parità di trattamento e di concorrenza è dato dal fatto che l'impianto normativo sopra descritto trova applicazione solo per le concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate dopo il 9 luglio 2004, in quanto fino a tale data il canone veniva determinato, a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, secondo i criteri più favorevoli di cui al decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595. Per completezza giova precisare che anche per le imprese, che operano in forma giuridica diversa da quella cooperativa e che, in quanto titolari di concessione demaniale da prima del 9 luglio 2004 sono attualmente assoggettate alla normativa più favorevole, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione (e cioè al 31 dicembre 2020, in quanto in forza della legge regionale n. 14 del 2014 le concessioni di pesca ed acquacoltura sono state prorogate fino a tale data), stante il regime attuale, il canone verrebbe rideterminato sulla base dei criteri di cui al decreto interministeriale 19 luglio 1989, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile la prosecuzione dell'attività.
Infine giova aggiungere che la permanenza dell'attuale regime di determinazione dei canoni determinerebbe, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione, un notevole incremento dell'importo dei canoni per le stesse imprese che svolgono l'attività in forma di cooperativa o di consorzio di cooperative. Infatti in sede di rinnovo verrebbe meno la riduzione pari ad 1/10 del canone, a causa dell'intervenuta abrogazione del comma 3 bis dell'articolo 27 ter della legge n. 41 del 1982.
Il disegno di legge proposto prevede infine una normativa transitoria da applicare nelle more della determinazione dei canoni secondo le modalità previste all'articolo uno. Più nello specifico, il disegno di legge reca all'articolo 1, terzo comma, la previsione secondo cui nelle more della determinazione delle tariffe da parte della Giunta regionale, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale. con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Ciò in quanto per tale tipo di attività, esercitata prevalentemente in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, la determinazione dei canoni secondo la disciplina nazionale risulta particolarmente onerosa, tale da mettere a serio rischio la stessa sopravvivenza delle imprese e comunque costituisce una forte barriera all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o al subingresso di nuovi imprenditori nelle aziende attive. Peraltro tale previsione ricalca l'analoga previsione di cui all'articolo 2 comma 76, della legge regionale n. 22 del 2010 del Friuli Venezia Giulia, non impugnata dal Governo nazionale.
Articolo 2 - Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne
Con l'articolo 2 del disegno di legge si propone un intervento normativo inteso a regolamentare e semplificare la disciplina delle licenze di pesca nelle acque interne. Allo stato attuale in materia trova ancora applicazione la normativa di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 e successive modifiche e integrazioni, nonostante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione.
Con la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 22, commi 13 e 14, era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, ma tali disposizioni in concreto non sono mai state attuate.
Al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge si prevedono tre tipologie di licenze: licenze di tipo A, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne; licenze di tipo B, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna; licenze di tipo C, di durata trimestrale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte di non residenti in Sardegna.
Con riferimento alla licenza di tipo A, il disegno di legge prevede che la stessa dovrà essere costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione e che con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia. siano stabiliti i requisiti che devono essere posseduti ai fini del rilascio, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza. Ciò al fine di assicurare una adeguata regolamentazione di un'attività di pesca che, in quanto svolta in forma professionale e tramite l'utilizzo di tutti gli attrezzi da pesca consentiti dalla legge, assume rilievo sotto profili di carattere economico, sociale ed ambientale.
Con riferimento alle licenze per la pesca sportiva, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo D sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, e che deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido e alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. In questo modo verrà notevolmente semplificato l'iter procedurale per il rilascio delle licenze, con conseguente risparmio di tempi e di lavoro sia per gli interessati che per gli operatori degli uffici, ma verrà mantenuto un adeguato sistema di monitoraggio dello sforzo di pesca gravante sulle acque interne. Resta infatti ferma l'opportunità di creare una banca dati da aggiornare in tempo reale in cui riportare, sia per le attività di vigilanza che per fini statistici, i riferimenti dei pescatori sia professionali che sportivi. Infine risulta necessario disporre l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, con cui era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, che in concreto non sono mai state attuate.
Art. 3 - Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale
Con l'articolo 3 del disegno di legge viene definito il procedimento per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la regolamentazione della pesca subacquea professionale, ai sensi della normativa statutaria citata in premessa. Più specificamente il disegno di legge prevede che tale regolamentazione venga disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia. In particolare la disposizione prevede che con la deliberazione della Giunta regionale, siano stabilite:
a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;
d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli di tutela stabiliti dalla normativa comunitaria e statale.Art. 4 - Abrogazioni
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.
3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Art. 2
Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.2. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e sentita la Commissione consiliare competente per materia, sono stabiliti i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale, dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia sono stabiliti l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, e le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.
6. La licenza di pesca non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.7. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.
8. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.
9. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.
Art. 3
Disposizioni in materia di regolamentazione
della pesca subacquea professionale1. La regolamentazione della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;
d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.
Art. 4
Abrogazioni1. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
Art. 5
Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).