CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 445

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIA

il 26 luglio 2017

Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Premessa

La legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 31, per far fronte alle difficoltà dei comparto ovino ha autorizzato, per l'anno 2017, la spesa di euro 14.000.000. La norma destinava tali risorse al finanziamento di un programma di distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna, a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale e demandava alla Giunta regionale l'adozione del programma degli interventi e le relative modalità attuative su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura e sentita l'organizzazione interprofessionale OILOS.

Nel corso dei diversi incontri tenuti con l'organizzazione interprofessionale, da ultimo quello del 22 giugno 2017, ma soprattutto con le organizzazioni professionali agricole, è emersa la necessità di riprogrammare le risorse stanziate, destinandole in gran parte a sostenere le imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.

Il deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte è connesso in parte all'andamento stagionale, che ha visto e vede nell'annata in corso il susseguirsi di una serie di eventi atmosferici eccezionali (piogge intense di dicembre, nevicate e tromba d'aria di gennaio, gelate di aprile e siccità tuttora in corso), e in parte con l'andamento dei mercati interni ed internazionali. Nel corso delle ultime due campagne lattiere le imprese del comparto ovino, infatti, hanno subito il crollo del prezzo per litro di latte di oltre il 40 per cento. Una flessione direttamente legata alla caduta del prezzo del pecorino romano che rispetto allo stesso periodo del 2015 si è ridotto quasi del 50 per cento.

La scelta è quindi quella di intervenire sulle imprese del comparto con un aiuto, che data la sua natura potrà essere erogato solo in regime de minimis, impiegando 12 dei 14 milioni disposti dalla legge di stabilità.

2. Contesto

Il comparto è costituito, secondo i dati della banca dati nazionale a giugno di quest'anno, da 15.324 imprese con un numero complessivo di capi compreso tra 2.983.224 e 3.166.698, a seconda che si tenga conto della consistenza dei capi identificati singolarmente o di quella risultante dai censimenti annuali.
Di seguito si riportano per completezza i dati delie due consistenze, distinti per sesso.

Regione - SARDEGNA

Periodo visualizzato: 30.6.2017

Consistenza capi ovini identificati singolarmente

Ovini maschi

 

85.157

Ovini femmine

 

2.898.067

Totale

 

2.983.224

Consistenza capi ovini risultante dai censimenti annuali

Ovini maschi

 

120.335

Ovini femmine

 

3.046.363

Totale

 

3.166.698

Dal punto di vista dei quantitativi di latte prodotti, non esistendo un sistema obbligatorio di controllo dei conferimenti, si possono solo avanzare delle stime tenendo conto di medie produttive; si può sulla base della letteratura scientifica in materia quantificare in 130-140 litri/pecora in produzione presente o in 100-110 litri/capo presente la produzione di latte.

Sulla base di queste stime il quantitativo di latte potenziale ottenibile nel sistema produttivo regionale è di circa 340-350 milioni di litri.

3. Gestione dell'intervento

Per quanto attiene al programma di distribuzione alle persone indigenti di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge, si provvederà a riversare la somma di euro 2.000.000 nel "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui all'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Sono in corso le interlocuzioni con la struttura dell'Agenzia per la definizione dell'iter amministrativo per il trasferimento delle risorse e l'attuazione del programma.

All'erogazione, invece, degli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le relative direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale provvede, a norma del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, l'Agenzia ARGEA Sardegna.

In proposito si precisa che l'aiuto poiché erogato in regime de minimis non può prevedere alcun riferimento al prezzo o al quantitativo del latte commercializzato.

Infatti, il regolamento (UE) n. 1408/2013 può essere applicato a tutti gli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Aiuti agli allevatori del comparto ovino

1. La somma di euro 14.000.000, disposta per l'anno 2017 dall'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), tenuto conto delle difficoltà di attuazione dei programmi di distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale, è riprogrammata destinando rispettivamente:
a) euro 2.000.000 per il finanziamento di un programma di distribuzione alle persone indigenti di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna; il programma degli interventi e le relative modalità attuative sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
b) euro 12.000.000 per il finanziamento di un programma di sostegno delle imprese del comparto ovino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017; le direttive di attuazione del programma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

Art. 2
Attuazione degli aiuti

1. All'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le relative direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, provvede l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

 

Art. 3
Normativa applicabile

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

 

Art. 4
Abrogazioni

1. Il comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017 è abrogato.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2017, in euro 14.000.000 (missione12 - programma 04 - titolo 1; missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per l'anno 2017, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, iscritta, per lo stesso anno, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1, del bilancio regionale 2017-2019 e, specificamente:
a) per euro 2.000.000 relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, iscritte in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC08.6908) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
b) per euro 12.000.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 3.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 12 - programma 04 - titolo 1
capitolo SC08.6908
2017 euro 12.000.000

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1
capitolo NI
2017 euro 12.000.000.