CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 414
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANUil 7 aprile 2017
Misure urgenti per il conferimento di incarichi dirigenziali
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare risposta urgente alle esigenze espresse nella deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, riguardo alla necessità di introdurre nell'ordinamento regionale l'istituto disciplinato dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale istituto costituisce, infatti, uno strumento ordinario e flessibile per far fronte alle criticità dovute alle carenze fisiologiche di figure dirigenziali negli organici del sistema Regione (nella sola Amministrazione nel biennio 2017/18 dovranno cessare dal servizio 27 dirigenti portando a circa 50 per cento la scopertura delle posizioni dirigenziali).
Il Tar Sardegna nella sentenza n. 65 del 2017 ha, infatti, ritenuto che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "è applicabile sia alle regioni a statuto ordinario che alle regioni ad autonomia speciale poiché attiene alla disciplina del contratto di lavoro dei dirigenti assunti dall'esterno ed è quindi riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato". Tuttavia, la medesima sentenza ne richiede l'attuazione a livello regionale mediante disposizione legislativa che "contempli fra i diversi modi di provvista per la copertura delle vacanze disponibili, anche quello del conferimento a soggetti esterni alla platea dei dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale".
Il disegno di legge aggiunge il comma 5 all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) "Dirigenti esterni", prevedendo la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento della dotazione organica complessiva del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi, appunto, dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni all'articolo 29
della legge regionale n. 31 del 1998
(Dirigenti esterni)1. Nell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è aggiunto infine il seguente comma:
"4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 28, comma 7.".
Art. 2
Copertura finanziaria1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).