CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 392
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACIil 5 gennaio 2017
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio riferisce che l'iter di approvazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 70/19 del 29 dicembre 2016, richiederą per l'esame da parte del Consiglio regionale un periodo di tempo rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2017.
Per tale motivo si propone, nell'articolo 1 del presente disegno di legge, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per due mesi, che si ritengono sufficienti per la conclusione dell'iter legislativo della manovra finanziaria 2017-2019.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.
2. Gli impegni e i pagamenti sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Essi non possono superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni gią assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga č da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entitą e alla scadenza delle erogazioni.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno delta sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.