CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 375
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, DEIANAil 28 ottobre 2016
Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende rimodulare l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).
In particolare, il citato comma 3 dispone che l'autorizzazione di spesa (pari a complessivi euro 3.900.000) prevista per l'anno 2016 dalla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica), sia destinata per le annualità 2016 e 2017 alle finalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 57/14 del 25 novembre 2015.
Nello specifico la suddetta deliberazione, tra gli altri indirizzi, dà mandato all'Assessore dei trasporti affinché garantisca, attraverso selezioni operate con procedure ad evidenza pubblica con quota parte delle risorse di cui in premessa, pari a euro 350.000 all'anno, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, per tutta la durata del relativo contratto.
Detto contratto, come è noto, scaturisce dalla procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Ciò premesso, il sopra citato indirizzo operativo richiamato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 57/14 del 2015, pur apparendo indirettamente riconducibile alla richiamata autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2016, di fatto contrasta, invece, con l'estensione temporale della medesima in quanto limitata alle sole annualità 2016 e 2017. In merito si deve infatti evidenziare come la durata del relativo contratto di servizio sulle attività di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, sia stata fissata con decorrenza aprile 2016 fino a marzo 2022.
In conseguenza di ciò ed in considerazione del fatto poi che la citata autorizzazione di spesa, in ragione di euro 3.300.000 nel biennio 2016/2017, è destinata a dare copertura anche alle restanti finalità della richiamata deliberazione n. 57/14 del 2015 poste in capo all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il testo normativo concernente la medesima autorizzazione appare quindi di difficile integrazione e/o modificazione.
Ciò considerato, si rende pertanto necessario adottare idonea disposizione normativa con la quale possa definirsi una migliore finalizzazione della richiamata autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 33 del 2015 alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna così come previste dalla citata deliberazione n. 57/14 del 2015, estendendo inoltre le medesime - al fine di garantire un'efficace e completa azione di controllo - anche ai servizi notturni di cabotaggio e per una durata massima pari a quella del contratto di servizio (aprile 2016 - marzo 2022) relativo alla procedura di affidamento di cui al citato articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge n. 78 del 2015.
Al riguardo si rileva inoltre l'opportunità di una rimodulazione in diminuzione, ai valori finali di euro 250.000, degli stanziamenti annui previsti dalla richiamata deliberazione n. 57/14 del 2015 da destinare alle citate azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, al fine di contenere le spese a carico del bilancio regionale.
La sopra richiamata proposta normativa non produce ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 in considerazione del fatto che la spesa per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 trova copertura con le risorse iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 10 - programma 03 (cap. SC07.0611) del bilancio della Regione.
Tecnicamente il disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli il cui testo è così di seguito composto:
Articolo 1
Rimodula, in euro 250.000 in ragione d'anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, destinando la medesima alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, compresa l'Asinara, per una durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento di cui all'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge n. 78 del 2015.
Articolo 2
Reca la conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022.
Articolo 3
Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.
Relazione tecnica
Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge ammontano complessivamente ad euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022.
L'onere per gli anni 2016-2018, quantificato in complessivi euro 750.000, trova totale copertura nell'ambito delle disponibilità del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018.
Nello specifico gli stanziamenti di competenza del vigente bilancio pluriennale 2016-2018, quali fonti di finanziamento del presente disegno di legge, risultano essere i seguenti:
Missione
Programma
Capitolo
Descrizione
Esercizio
Importo utilizzabile
10
03
SC07.0611
Spese cont. territoriale isole minori
2016
250.000
10
03
SC07.0611
Spese cont. territoriale isole minori
2017
250.000
10
03
SC07.0611
Spese cont. territoriale isole minori
2018
250.000
Totale Fonti
750.000
Agli oneri derivanti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, pari a complessivi euro 1.000.000, si provvede nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Rimodulazione autorizzazione di spesa articolo 10, comma 3, legge regionale n. 5 del 20161. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), è rimodulata, con riferimento alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna compresa l'Asinara, fino ad euro 250.000 in ragione d'anno, ed estesa per una durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento di cui all'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) - (missione 10 - programma 03 - titolo 1).
Art. 2
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante impiego delle risorse già stanziate, con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 03 - titolo 1 (cap. SC07.0611), relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica).
3. Agli oneri previsti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quantificati in euro 250.000 annui, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).