CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 366/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI

il 22 settembre 2016

Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5
(legge finanziaria 2015)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli articoli 1, 2 e 3 affrontano alcune problematiche relative ai consorzi di bonifica. La riforma normativa costituita dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) ha avuto uno sviluppo attuativo che ha lasciato sostanzialmente inapplicati o solo parzialmente adottati alcuni passaggi di rilievo ai quali, attraverso il presente disegno di legge, si intende proporre aggiornamento e modifiche.

L'articolo 1 provvede a disciplinare la materia del riordino fondiario mediante procedure di approvazione meglio inquadrate nel vigente iter legislativo e programmatico regionale e mediante semplificazioni del procedimento autorizzativo. In particolare i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Inoltre, i piani di riordino avviati precedentemente alla legge regionale n. 6 del 2008 sono inclusi ope legis nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, sanando così un aspetto di recepimento di cui la legge non ha tenuto conto all'atto della sua prima approvazione. Conseguentemente, l'articolo 7 abroga il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2008 che rimandava a un ulteriore parere preliminare e non vincolante da parte dell'Avvocatura di Stato.

L'articolo 2, al comma 1, punto a), apporta modifiche sostanziali all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 che rimanda i consorzi all'obbligo di uniformare la propria contabilità e gli schemi di bilancio alle norme vigenti per la Regione. Con l'adozione del bilancio armonizzato da parte della Regione tale prescrizione non risulta automaticamente estendibile ai consorzi di bonifica, sia sotto il profilo funzionale della operatività dei medesimi che sotto il profilo giuridico, anche a seguito di chiarimenti e confronti avvenuti in ambito nazionale che portano a escludere l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e pertanto l'adozione di questo tipo di contabilità, per tali enti. Per tali ragioni il disegno di legge propone che ai consorzi di bonifica siano applicati i principi, gli schemi di bilancio e i piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo il regolamento di contabilità da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

All'articolo 2, comma 1, punto b), è proposta una norma a carattere una tantum che rappresenta uno strumento per operazioni di sostenibilità e risanamento finanziario a fronte di perdite derivanti da attività di revisione straordinaria dei bilanci da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui obbliga i consorzi a un'operazione di veridicità e verifica della sussistenza dei residui di bilancio che è ritenuta passaggio obbligato ai sensi dei nuovi e più stringenti orientamenti sulla finanza pubblica. L'eventuale perdita potrà essere recuperata in quote costanti per un periodo massimo fino a trent'anni mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta dovrà essere recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli direttamente correlati alla spesa di funzionamento dell'ente ed emessi per l'anno secondo gli indici di benefici previsti dalla legge. Inoltre, viene autorizzata la SFIRS ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorirne il miglioramento dello stato finanziario. I consorzi fanno fronte al pagamento delle rate provvedendo a vincolare quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.

L'articolo 3 regolamenta, ai fini della eventuale sostenibilità finanziaria dell'operazione, una ulteriore possibilità di recupero dei saldi del ruolo irriguo, relativi alle annualità fino al 2015, non emessi dai consorzi ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, mediante una ripartizione rateale fino a un massimo di dieci anni. Anche in questo caso il consorzio potrà provvedere all'abbattimento di tali ruoli mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.

L'articolo 4 recupera dai fondi giacenti presso ISMEA una quota pari a euro 5 milioni da destinarsi quanto a euro 2 milioni alla costituzione di un fondo per favorire l'accesso al credito delle PMI del settore della pesca e quanto a euro 3 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica.

L'articolo 5 stanzia, per l'anno 2016, la somma di euro 150.000 sul capitolo SC06.0935 per far fronte al pagamento del concorso di interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, al momento privo di copertura finanziaria.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) per consentire il pieno utilizzo degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale.

Infatti, l'attuale formulazione dell'articolo 13 consente di destinare le risorse solo ai progetti di promozione del vino nei paesi terzi, a condizione che tali progetti promuovano i marchi collettivi (quindi progetti di promozione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche) e non i marchi commerciali.
Nel caso in cui non venissero presentati questo tipo di progetti, le risorse rimarrebbero inutilizzate.

La nuova formulazione dell'articolo consente una più efficace spendita delle risorse a favore di tutte le misure previste nel Programma di sostegno del settore del vino, per le quali sono ammessi aiuti di Stato.

In questo modo le risorse provenienti dalia cessione degli ettari della riserva regionale, che provengono dai viticoltori, vengono destinate a tutte le misure previste a favore della filiera vitivinicola.

L'articolo 8 contiene la copertura finanziaria del disegno di legge.

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore di maggioranza - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA - COMANDINI - GAIA - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU, relatore di minoranza - TENDAS

Relazione di maggioranza

On.le LOTTO

pervenuta l'11 novembre 2016

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 366 nella seduta del 5 ottobre 2016, con l'audizione dell'Assessore all'agricoltura.

La Commissione, nella successiva seduta del 12 ottobre, ha ritenuto di condividere le finalità del disegno di legge e ha provveduto all'approvazione, a maggioranza, dei relativi articoli, con alcune limitate modifiche al testo dell'articolo 2 proposte informalmente dallo stesso Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; l'approvazione finale è stata rinviata all'acquisizione del parere della Terza Commissione sulle disposizioni finanziarie.

La Terza Commissione, così come comunicato con nota prot. n. 10252 del 28 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole sia sul merito che sugli aspetti finanziari del disegno di legge n. 366.

La Quinta Commissione, nella seduta del 3 novembre 2016 ha provveduto, a maggioranza, all'approvazione finale del disegno di legge n. 366.

La legge si propone di affrontare alcune criticità insorte nell'attività dei consorzi di bonifica, dispone lo stanziamento di fondi per fare fronte al fondo per il pagamento del concorso di interessi per i mutui agrari e introduce talune modifiche alle norme vigenti, per la migliore utilizzazione degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto della riserva regionale.

In particolare, all'articolo 1 si affronta il tema delle procedure di approvazione dei piani di riordino fondiario da parte della Giunta regionale. Con la norma in esame si includono nel piano regionale di bonifica e di riordino fondiario i piani avviati precedentemente alla legge regionale n. 6 del 2008 e sono definite e semplificate le procedure di approvazione dei prossimi piani, eliminando il parere preliminare e non vincolante dell'Avvocatura dello Stato.

Nell'articolo 2, comma 1, lettera a), si affrontano le criticità derivate ai consorzi di bonifica dall' obbligo di uniformare la propria contabilità alle norme vigenti in materia di bilancio per la Regione. Infatti, a seguito dell'adozione del bilancio armonizzato da parte della Regione, essendo difficilmente estendibili ai consorzi tali procedure finanziarie, si rende opportuno svincolare gli stessi dagli obblighi previsti nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall'adozione di tale tipo di contabilità. La Giunta regionale emanerà apposite direttive di contabilità a cui i consorzi dovranno uniformarsi.

Nell'articolo 2, comma 1, lettera b), viene proposta una norma che consente ai consorzi di impostare una procedura di risanamento finanziario a fronte di perdite derivanti da attività di revisione straordinarie dei bilanci da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui obbliga, infatti, i consorzi ad una operazione di verifica della sussistenza dei residui di bilancio in ottemperanza alle più stringenti norme in materia di finanza pubblica. L'eventuale perdita potrà essere recuperata in quote costanti nell'arco dei successivi 30 anni.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i consorzi di recupero dei saldi del ruolo irriguo, ancora non emessi ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008, fino all'annualità 2015, mediante una ripartizione rateale fino a 10 anni.

L'articolo 4 recupera dai fondi giacenti presso ISMEA l'importo di 5.000.000 di euro per far fronte con 2.000.000 di euro al credito agevolato per la PMI del settore pesca e per 3.000.000 di euro per costituire un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica.

L'articolo 5 stanzia per l'anno 2016 la somma di euro 150.000 per far fronte al pagamento dei concorso di interessi per mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e per i mutui contratti sul fondo regionale per la proprietà coltivatrice.

L'articolo 6 prevede la modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015 per consentire un utilizzo più agevole e pieno delle somme derivanti dalla cessione dei diritti di impianto della riserva regionale, creando le condizioni affinché possano utilizzarsi, a favore di tutte le misure previste dal programma di sostegno del settore vino, oltre che per promozioni delle denominazioni di origine geografica .

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Relazione di minoranza

On.le RUBIU

pervenuta il 17 novembre 2016

Il disegno di legge concernente modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), contiene norme varie in materia di agricoltura e di gestione dei servizi nel settore agricolo. Quest'ultimo è costituito da un tessuto imprenditoriale estremamente fragile, vulnerabile a causa di innumerevoli variabili naturali e economiche, e risente delle prospettive incerte dei piani di sviluppo di questo settore che, tra le altre cose, soffre di carenze progettuali che rendono più difficile lo sfruttamento di molte opportunità di crescita e di sviluppo.

Il disegno di legge n. 366, in particolare, intende modificare la legge quadro in materia di consorzi di bonifica, la quale, disponendo in merito alle norme di indirizzo tecnico, gestionale e di funzionamento degli enti in questione, dal 2008 ha notevolmente riordinato e rinnovato la figura dei consorzi di bonifica in Sardegna.

Tali consorzi offrono servizi fondamentali per l'agricoltura, come la creazione e la gestione delle infrastrutture idrauliche ed irrigue che consentono lo svolgimento del comparto agricolo, la difesa e il presidio sul territorio tramite la gestione di canali e condotte che molto spesso fungono anche da strumenti di prevenzione da eventi calamitosi per aziende e centri abitati.

Quanto accennato conferisce ai consorzi di bonifica un ruolo centrale nella gestione del territorio e nei servizi offerti alle imprese agricole sarde.

Entrando nel merito del presente progetto di legge, si evincono alcuni punti di forza che possono rappresentare un grande vantaggio per la gestione degli enti in questione.

Un esempio è rappresentato dall'articolo 2, che mira a modificare l'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008, rubricato Contabilità dei consorzi di bonifica, in cui, alla lettera a), si intende modificare l'obbligo per i consorzi di uniformare la propria contabilità agli schemi adottati dalla Regione autonoma della Sardegna, per seguire il modello di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale adeguato alla natura giuridica degli stessi (quali enti pubblici economici) che è noto sia differente rispetto a quella della Regione (pubblica amministrazione).

Questo è un passaggio fondamentale che va a vantaggio degli enti in questione, in quanto solo pochi anni fa si è completato il processo di adozione degli strumenti di contabilità informatizzata, che ha avuto impatti rilevanti sulle funzioni svolte dal personale, richiedendo del tempo per uniformare la gestione tra tutti gli enti tramite l'utilizzo di nuovi sistemi informatici.

Se l'articolo 17 non fosse modificato, da quest'anno anche i consorzi, esattamente come è accaduto per la Regione (e per i comuni), dovrebbero seguire lo schema del bilancio armonizzato, stravolgendo nuovamente le operazioni contabili e rallentando la loro attività ordinaria.

L'articolo 2 per questo motivo è senza dubbio positivo, in quanto permette agli enti di avere una gestione più snella e immediata che meglio si attaglia alle funzioni che gli stessi svolgono nel territorio a presidio dello stesso, sia dal punto di vista della protezione civile che da quello della difesa idraulica.

La lettera b) del medesimo articolo definisce il comma 2 bis, il quale introduce nuove prospettive sulla gestione dei residui e dei ruoli, su quella che può essere definita una vertenza entrate da un lato e la gestione dei rapporti con i consorziati dall'altra.

Sono infatti presenti in Sardegna alcuni consorzi, che peraltro insistono su vasti territori, i quali vantano degli avanzi di amministrazione molto importanti, ma questi sono costituiti da entrate non esigibili ed il presente articolo mira proprio al recupero di queste voci.

La strategia promossa si fonda sulla costituzione di un fondo di accantonamento, in cui rientrano tutti i residui a seguito di una loro revisione ordinaria o straordinaria che, venendo esclusi dal bilancio, porterebbero quest'ultimo ad un'importante riduzione dell'avanzo o addirittura in alcuni casi, ad un disavanzo di amministrazione. Questo passaggio è importante per giustificare il ripianamento che può essere eseguito con un incremento dei ruoli correlati ai costi di funzionamento per quote costanti in non più di trenta esercizi.

Tradotto, questo significa che, accertato il disavanzo, i consorzi possono dividerlo per un periodo massimo di trent'anni a carico dei consorziati, ovvero delle micro-imprese agricole sarde, che saranno soggette al pagamento di un canone più oneroso a causa di gestioni talvolta anche discutibili.

Vorrei ricordare che all'articolo 44 della legge regionale del n. 6 del 2008 sono sancite le quote massime destinabili a ruolo; per gli enti che già impongono il tetto massimo indicato e quindi non possono aumentarle ulteriormente, l'articolo 2 bis, prevede che la SFIRS sia autorizzata ad attivare strumenti finanziari sotto forma di garanzia o di prestiti per i consorzi che ne facciano richiesta.

Riassumendo questo articolo afferma che i consorzi, potendo accertare un disavanzo ottenuto con revisione dei residui, possono ripianare le passività tramite aumento dei canoni a carico delle imprese o accedere a strumenti finanziari di credito, ovvero indebitando il consorzio, gravando indirettamente sulle aziende agricole.

Il comma 1 del presente articolo definisce i consorzi come enti di diritto pubblico vigilati, e prevede che la Regione autonoma della Sardegna ha il compito di vigilare e di approvare i bilanci dei consorzi suddetti, con il fine di verificare la correttezza della gestione e la congrua emissione dei ruoli, cioè dei canoni che i consorziati devono destinare all'ente, per la copertura di alcune spese quali la manutenzione delle condotte, la distribuzione dell'acqua, il mantenimento della struttura e il pagamento delle spese di funzionamento. La vigilanza e il controllo impedirebbero il verificarsi di un problema che crea ulteriori gravi disagi alle aziende agricole sarde che, come già detto, operano in un settore incerto, fragile, ma allo stesso tempo fondamentale per la nostra Regione.

Inoltre la Regione autonoma della Sardegna esercita sui consorzi di bonifica da troppo tempo un controllo diretto attraverso la figura dei commissari, e alcuni consorzi vantano gestioni commissariali da oltre un ventennio. In questo modo si viola lo statuto di questi enti in cui è prevista una gestione consortile, amministrata da un consiglio e da un presidente votato dai contribuenti, quindi dalle imprese agricole sarde operanti nei vari comprensori.

Ci saremmo infatti aspettati da questo disegno di legge anche alcuni provvedimenti per riportare la gestione a quanto previsto dagli statuti, che veda quindi da un lato il mondo delle imprese come i gestori delle infrastrutture, del presidio sui territori e garanti della difesa e del miglioramento fondiario, dall'altro la Regione che detiene e svolge la funzione di controllo.

Ancora una volta invece ci troviamo davanti il progetto di una norma che mira a tamponare un problema, senza il riconoscimento delle proprie responsabilità, senza curare minimamente l'interesse e le necessità degli operatori e soprattutto senza creare delle prospettive che possano impedire il verificarsi anche in futuro di queste condizioni di inefficienza della struttura pubblica.

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La Terza Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole sia nel merito che sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Si comunica, inoltre, che nel corso della seduta i rappresentanti dei gruppi di opposizione hanno rappresentato l'opportunità che la Commissione di merito verifichi la possibilità di semplificare le procedure di cui all'articolo 1, comma 1 bis, prevedendo che all'approvazione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica provveda direttamente l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, senza necessità, quindi, della previa deliberazione della Giunta regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo all'articolo 17
della legge regionale n. 6 del 2008
(Piano regionale di bonifica e riordino fondiario)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
1 ter. I piani di cui al comma 1 bis avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario.".

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 6 del 2008
(Piano regionale di bonifica e riordino fondiario)


(identico)

Art. 2
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 6 del 2008
(Contabilità dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo gli indirizzi e il regolamento di contabilità approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 col Rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), per quote costanti in non più di 30 esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta viene recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 6 del 2008
(Contabilità dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 con il rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016 o al 1° gennaio 2017, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014). Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità, destinando una pari quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. In caso di insufficienza dell'avanzo di amministrazione alla copertura degli accantonamenti, si accerta un disavanzo fino alla copertura dell'intero accantonamento e detto disavanzo è oggetto di ripianamento. Il ripianamento è effettuato per quote costanti in non più di trenta esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta è recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 44
della legge regionale n. 6 del 2008
(Riscossione del contributo irriguo
in via transitoria)

1. All'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 44
della legge regionale n. 6 del 2008
(Riscossione del contributo irriguo
in via transitoria)


(identico)

Art. 4
Istituzione di fondi di garanzia
per il comparto della pesca e dell'acquacoltura
e per i consorzi di bonifica della Sardegna

1. Una quota pari a euro 5.000.000 delle somme giacenti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), è recuperata alle entrate del bilancio regionale per essere destinata, quanto a euro 2.000.000, per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e quanto ai rimanenti euro 3.000.000 per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti per l'accesso e le modalità di intervento dei fondi.

 

Art. 4
Istituzione di fondi di garanzia
per il comparto della pesca e dell'acquacoltura
e per i consorzi di bonifica della Sardegna


(identico)

Art. 5
Finanziamento della quota regionale
di concorso interessi

1. Per far fronte ai pagamento del concorso interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e del concorso interessi sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice è stanziata in conto del bilancio regionale per l'anno 2016 la somma di euro 150.000.

 

Art. 5
Finanziamento della quota regionale
di concorso interessi


(identico)

Art. 6
Modifica dell'articolo 13
della legge regionale n. 5 del 2015
(Interventi a favore del settore vitivinicolo)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Interventi a favore del settore vitivinicolo)
1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di stato (ex UPB S06.04.011).".

 

Art. 6
Modifica dell'articolo 13
della legge regionale n. 5 del 2015
(Interventi a favore del settore vitivinicolo)


(identico)

Art. 7
Abrogazioni

1. Il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è abrogato.

 

Art. 7
Abrogazioni


(identico)

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 5.150.000 per l'anno 2016.

2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per l'anno 2016:

entrata

in aumento:

Titolo 3 - Tipologia 30500 - Categoria 3050200
capitolo N.I.
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000
Categoria 3059900 - Capitolo EC350.057 (D.V.)

spesa

in aumento:

Missione 16 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203
capitolo N.I.
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000

Titolo 1 - Macroaggregato 104
capitolo SC06.0935
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000
Capitolo SC06.1062 (D.V.)

in diminuzione:

Missione 16 - Programma -01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203
capitolo SC06.0899
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000

 

Art. 8
Norma finanziaria


(identico)

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 9
Entrata in vigore


(identico)