CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 366

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI

il 22 settembre 2016

Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6
(Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica)
e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli articoli 1, 2 e 3 affrontano alcune problematiche relative ai consorzi di bonifica. La riforma normativa costituita dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) ha avuto uno sviluppo attuativo che ha lasciato sostanzialmente inapplicati o solo parzialmente adottati alcuni passaggi di rilievo ai quali, attraverso il presente disegno di legge, si intende proporre aggiornamento e modifiche.

L'articolo 1 provvede a disciplinare la materia del riordino fondiario mediante procedure di approvazione meglio inquadrate nel vigente iter legislativo e programmatico regionale e mediante semplificazioni del procedimento autorizzativo. In particolare i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Inoltre, i piani di riordino avviati precedentemente alla legge regionale n. 6 del 2008 sono inclusi ope legis nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, sanando così un aspetto di recepimento di cui la legge non ha tenuto conto all'atto della sua prima approvazione. Conseguentemente, l'articolo 7 abroga il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2008 che rimandava a un ulteriore parere preliminare e non vincolante da parte dell'Avvocatura di Stato.

L'articolo 2, al comma 1, punto a), apporta modifiche sostanziali all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 che rimanda i consorzi all'obbligo di uniformare la propria contabilità e gli schemi di bilancio alle norme vigenti per la Regione. Con l'adozione del bilancio armonizzato da parte della Regione tale prescrizione non risulta automaticamente estendibile ai consorzi di bonifica, sia sotto il profilo funzionale della operatività dei medesimi che sotto il profilo giuridico, anche a seguito di chiarimenti e confronti avvenuti in ambito nazionale che portano a escludere l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e pertanto l'adozione di questo tipo di contabilità, per tali enti. Per tali ragioni il disegno di legge propone che ai consorzi di bonifica siano applicati i principi, gli schemi di bilancio e i piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo il regolamento di contabilità da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

All'articolo 2, comma 1, punto b), è proposta una norma a carattere una tantum che rappresenta uno strumento per operazioni di sostenibilità e risanamento finanziario a fronte di perdite derivanti da attività di revisione straordinaria dei bilanci da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui obbliga i consorzi a un'operazione di veridicità e verifica della sussistenza dei residui di bilancio che è ritenuta passaggio obbligato ai sensi dei nuovi e più stringenti orientamenti sulla finanza pubblica. L'eventuale perdita potrà essere recuperata in quote costanti per un periodo massimo fino a trent'anni mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta dovrà essere recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli direttamente correlati alla spesa di funzionamento dell'ente ed emessi per l'anno secondo gli indici di benefici previsti dalla legge. Inoltre, viene autorizzata la SFIRS ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorirne il miglioramento dello stato finanziario. I consorzi fanno fronte al pagamento delle rate provvedendo a vincolare quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.

L'articolo 3 regolamenta, ai fini della eventuale sostenibilità finanziaria dell'operazione, una ulteriore possibilità di recupero dei saldi del ruolo irriguo, relativi alle annualità fino al 2015, non emessi dai consorzi ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, mediante una ripartizione rateale fino a un massimo di dieci anni. Anche in questo caso il consorzio potrà provvedere all'abbattimento di tali ruoli mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.

L'articolo 4 recupera dai fondi giacenti presso ISMEA una quota pari a euro 5 milioni da destinarsi quanto a euro 2 milioni alla costituzione di un fondo per favorire l'accesso al credito delle PMI del settore della pesca e quanto a euro 3 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica.

L'articolo 5 stanzia, per l'anno 2016, la somma di euro 150.000 sul capitolo SC06.0935 per far fronte al pagamento del concorso di interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, al momento privo di copertura finanziaria.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) per consentire il pieno utilizzo degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale.

Infatti, l'attuale formulazione dell'articolo 13 consente di destinare le risorse solo ai progetti di promozione del vino nei paesi terzi, a condizione che tali progetti promuovano i marchi collettivi (quindi progetti di promozione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche) e non i marchi commerciali.

Nel caso in cui non venissero presentati questo tipo di progetti, le risorse rimarrebbero inutilizzate.

La nuova formulazione dell'articolo consente una più efficace spendita delle risorse a favore di tutte le misure previste nel Programma di sostegno del settore del vino, per le quali sono ammessi aiuti di Stato.

In questo modo le risorse provenienti dalia cessione degli ettari della riserva regionale, che provengono dai viticoltori, vengono destinate a tutte le misure previste a favore della filiera vitivinicola.

L'articolo 8 contiene la copertura finanziaria del disegno di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo all'articolo 17
della legge regionale n. 6 del 2008
(Piano regionale di bonifica e riordino fondiario)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
1 ter. I piani di cui al comma 1 bis avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 6 del 2008
(Contabilità dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo gli indirizzi e il regolamento di contabilità approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 col Rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), per quote costanti in non più di 30 esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta viene recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 44
della legge regionale n. 6 del 2008
(Riscossione del contributo irriguo
in via transitoria)

1. All'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.".

 

Art. 4
Istituzione di fondi di garanzia
per il comparto della pesca e dell'acquacoltura
e per i consorzi di bonifica della Sardegna

1. Una quota pari a euro 5.000.000 delle somme giacenti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), è recuperata alle entrate del bilancio regionale per essere destinata, quanto a euro 2.000.000, per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e quanto ai rimanenti euro 3.000.000 per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti per l'accesso e le modalità di intervento dei fondi.

 

Art. 5
Finanziamento della quota regionale
di concorso interessi

1. Per far fronte ai pagamento del concorso interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e del concorso interessi sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice è stanziata in conto del bilancio regionale per l'anno 2016 la somma di euro 150.000.

 

Art. 6
Modifica dell'articolo 13
della legge regionale n. 5 del 2015
(Interventi a favore del settore vitivinicolo)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Interventi a favore del settore vitivinicolo)
1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di stato (ex UPB S06.04.011).".

 

Art. 7
Abrogazioni

1. Il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è abrogato.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 5.150.000 per l'anno 2016.

2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per l'anno 2016:

entrata

in aumento:

Titolo 3 - Tipologia 30500 - Categoria 3050200
capitolo N.I.
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000
Categoria 3059900 - Capitolo EC350.057 (D.V.)

spesa

in aumento:

Missione 16 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203
capitolo N.I.
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000

Titolo 1 - Macroaggregato 104
capitolo SC06.0935
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000
Capitolo SC06.1062 (D.V.)

in diminuzione:

Missione 16 - Programma -01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203
capitolo SC06.0899
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).