CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 359

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, DEIANA

il 2 agosto 2016

Interventi sul capitale della società di gestione dell'aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge reca disposizioni per specifici interventi sul capitale della società gestione aeroporti Alghero - SOGEAAL Spa, al fine di dare compiuto seguito alle operazioni di privatizzazione avviate in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2010.

Nell'ambito delle suddette operazioni di privatizzazione, si rende necessario procedere alla ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL, nel frattempo ridotto sotto il minimo di legge.

Al fine di delineare l'ambito operativo del socio pubblico nelle azioni di ricostituzione del capitale sociale della richiamata SOGEAAL Spa, si richiama il quadro normativo di riferimento rappresentato in ambito statale principalmente dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recepito dal legislatore regionale con l'articolo 18, commi 42 e 43, nella legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che contiene apposito vincolo di finanza pubblica sintetizzato dalla giurisprudenza contabile nel cosiddetto "divieto di soccorso finanziario" che impone l'abbandono del salvataggio obbligato di organismi partecipati dalla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto.

In merito alla corretta interpretazione ed applicazione del richiamato disposto normativo la giurisprudenza contabile ha stabilito che, qualora l'assemblea dei soci deliberi per la riduzione ed un contestuale aumento del capitale sociale nei termini dell'articolo 2447 del Codice civile, quest'ultimo non possa essere superiore al minimo legale.

In proposito si precisa che l'articolo 3 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, àncora la determinazione del capitale minimo per la costituzione delle società di gestione aeroportuale in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua (WLU). Quest'ultima disposizione, dettata in attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che a sua volta richiama l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 498 del 1992, in quanto attuativa di una norma di delegificazione, assume valenza e natura di disposizione speciale e successiva, rispetto alla normativa civilistica in materia di capitale minimo per le società per azioni (articolo 2327 del Codice civile), qualificandosi quindi quale punto di riferimento per la quantificazione dei valori minimi di capitale sociale delle società di gestione aeroportuale.

Nell'ambito del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene di poter correttamente ed opportunamente intervenire con un ulteriore apporto finanziario per ricapitalizzare la medesima società, primariamente dopo aver valutato i relativi costi di gestione riportati nel Piano industriale per gli anni 2016/2027, approvato dall'assemblea della SOGEAAL in data 13 luglio 2016, e che si condivide. In particolare, nel rimandare per i suoi dettagli al contenuto del piano stesso, si evidenzia che dal medesimo emerge, per la prima volta, un intervento, nella struttura organizzativa, implicante una riduzione dei costi, e, sotto altro profilo, sono previsti degli utili nel medio-lungo termine (2020/2027), stimati in complessivi euro 12.264.000, di cui il 28,75 per cento di competenza degli azionisti pubblici.

L'intervento sul capitale, quale sopra delineato, si rende doveroso, altresì, in considerazione della valutazione del preminente interesse pubblico alla partecipazione, in via diretta ed indiretta, del socio Regione Sardegna e della SFIRS alle operazioni sul capitale di SOGEAAL Spa. Infatti, si sottolinea come l'aeroporto di Alghero Fertilia rivesta, come evidenziato nel vigente Piano nazionale degli aeroporti, "Il ruolo di scalo primario, con forte specializzazione low cost, e traffico internazionale turistico" nell'ambito dei bacini degli aeroporti sardi caratterizzati tra loro, prosegue il piano nazionale, da un forte rapporto di complementarietà destinato a generare condizioni che potranno meglio rispondere alla domanda di traffico dell'intera Regione.

Al riguardo il medesimo scalo aeroportuale di Alghero è stato recentemente incluso, con il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tra "gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato (...) chiamati ad esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo ed una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare".

In funzione delle sopra evidenziate caratteristiche dello scalo di Alghero, appare quindi fondamentale il ruolo riconducibile alla relativa società di gestione la quale, a termini del vigente rapporto concessorio inerente alla cosiddetta "gestione totale" dell'aeroporto ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 521 del 1997, è chiamata a garantire la regolarità del trasporto aereo attraverso la gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali.

Per tutto quanto esposto, quindi, si ritiene più efficiente ed economico (e quindi doveroso) ricapitalizzare la società, piuttosto che prendere atto del suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato perdite di oltre un terzo che hanno ridotto il capitale al di sotto dei limiti di legge.

A garanzia dell'interesse pubblico sopra rappresentato, anche per gli effetti della piena attuazione delle operazioni di privatizzazione di cui al disposto normativo dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2010, appare pertanto evidente l'importanza strategica della salvaguardia della società di gestione aeroportuale SOGEAAL Spa.

Atteso che l'intervento di ricapitalizzazione dovrà essere accompagnato, come sopra specificato, dal contestuale intervento di un soggetto terzo, concretizzantesi nell'acquisizione delle azioni inoptate da parte del socio pubblico nell'attuale procedura di privatizzazione in essere, ne deriva che l'interesse del mercato giustifica, in termini economici, esso stesso l'intervento.

Il presente disegno di legge è finalizzato pertanto alla copertura del capitale negativo della società di gestione dell'aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa, unitamente alla ricostituzione del relativo capitale sociale ai valori minimi previsti dal decreto ministeriale n. 521 del 1997.

Tale intervento dovrà realizzarsi contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale di SOGEAAL Spa da parte di terzi soggetti, in esito alla procedura di privatizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2010.

Agli oneri conseguenti dal presente disegno di legge, valutati per il socio Regione per l'anno 2016 fino a complessivi euro 4.669.000, si fa fronte con le disponibilità rinvenienti dalla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale" (missione 10 - programma 04 - cap. SC07.0627), intendendosi al riguardo ridotte per il medesimo anno le autorizzazioni di spesa previste dalla richiamata legge.

Tecnicamente il disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli, il cui testo è così di seguito composto.

Articolo 1, comma 1.

Reca disposizioni finalizzate alla doverosa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile, da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, dell'intervento sul capitale della SOGEAAL Spa nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 e comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall'assemblea dei soci, riferita ad una data non antecedente 30 giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, per copertura perdite e sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 28,75 per cento. L'intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del "MEIP".

Articolo 1, comma 2.

Subordina l'efficacia del disposto normativo di cui al comma 1 alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il principio del "pari passu", selezionato in esito alla procedura di privatizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.904 finalizzato all'acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario.

Articolo 1, comma 3.

Reca per il socio Regione Sardegna apposita autorizzazione di spesa per le operazioni di cui al comma 1 fino a complessivi euro 4.669.000.

Articolo 2.

Reca la conseguente copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione per gli anni 2016/2018.

Articolo 3.

Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interventi sul capitale della SOGEAAL Spa

1. Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico alla valorizzazione dello scalo di Alghero quale aeroporto di interesse nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione), è autorizzato ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), così come recepiti nell'articolo 18, commi 42 e 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), l'intervento sul capitale della SOGEAAL Spa da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 per copertura perdite, e comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall'assemblea dei soci, riferita ad una data non antecedente trenta giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, e sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 28,75 per cento. L'intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del "MEIP".

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono subordinate alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il principio del "pari passu", selezionato in esito alla procedura di privatizzazione indetta nel maggio 2015 ed ancora non definita di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.804 finalizzato all'acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa in capo al socio Regione Sardegna, fino a complessivi euro 4.669.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 03 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018).

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il socio Regione Sardegna fino a complessivi euro 4.669.000, si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2016, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo I - cap. SC07.0627).

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).