CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 325/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, MURA

il 18 maggio 2016

Disposizioni relative alla Commissione per le attività di verifica per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Modifiche all'articolo 4, comma 32,
della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 55/15 del 17 novembre 2015, ha disposto la costituzione della commissione tecnico-amministrativa per la verifica di conformità, sia in itinere che ex post, degli interventi effettuati nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'ATI mandataria IFRAS Spa in data 21 dicembre 2001 e successivi atti aggiuntivi, per ultimo la convenzione sottoscritta il 29 maggio 2013 in scadenza il 31 dicembre 2016.

Gli interventi in questione sono quelli già previsti nella convenzione sottoscritta tra i Ministeri del lavoro e politiche sociali, dell'ambiente, dei beni e attività culturali e delle attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione delle opere finalizzate alla fruibilità del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna ed avente per oggetto "La predisposizione e la realizzazione di un piano pluriennale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nel progetto per LSU del Parco geominerario della Sardegna di cui all'intesa del 10 aprile del 1997".

La composizione della commissione, al fine di garantire l'avvio e il celere completamento della necessaria attività di verifica sulla regolare esecuzione degli interventi, è stata definita in soli tre membri esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno da nominarsi quale presidente.

Il totale delle spese previste per l'attività della commissione non potrà superare l'importo complessivo di euro 200.000, di cui euro 50.000 per la copertura delle spese di funzionamento, reperibili nelle poste di bilancio previste per l'esecuzione degli interventi di cui alla vigente convenzione tra la Regione e l'ATI IFRAS nell'UPB S04.06.005.

La legge regionale n. 5 del 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)", all'articolo 4, comma 32, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 200.000, di cui euro 80.000 per l'anno 2016 ed euro 120.000 per l'anno 2017 al fine di consentire le necessarie attività di verifica sugli interventi effettuati a seguito delle convenzioni stipulate dalla Regione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000, tramite l'istituzione di una apposita commissione da nominarsi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Tale norma di riferimento, ormai risalente nel tempo, non risulta attualmente più aderente alle vigenti normative in materia di contratti pubblici, né funzionale alle contingenti necessità operative scaturenti dall'obbligo di assicurare con tempestività le attività di verifica sugli interventi in questione in coerenza con quanto già definito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 55/15 del 17 novembre 2015. Di fatto, tale richiamo normativo, ove dovesse trovare piena e vincolante applicazione, renderebbe impossibile costituire la commissione, limitando l'entità del compenso previsto per ciascuno dei suoi componenti ad un gettone di presenza di poco più di euro 25 a seduta, a fronte di un incarico di natura professionale che richiede competenze altamente specialistiche e che consiste nella verifica tecnico-amministrativa della esecuzione di un contratto del valore di euro 28 milioni annui, comportante quindi una significativa assunzione di responsabilità professionale in capo ai componenti della commissione.

La normativa di riferimento per l'attribuzione degli incarichi professionali a ciascuno dei componenti della commissione di verifica ex post non può pertanto che essere correttamente la vigente normativa statale in materia di contratti della pubblica amministrazione, alla cui disciplina in generale è ascrivibile l'intera fattispecie di che trattasi.

Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una modifica del comma 32 attraverso un intervento legislativo secondo la seguente proposta.

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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SABATINI, Presidente e relatore, TRUZZU, Vice presidente, COCCO Daniele Secondo, Segretario, SOLINAS Christian, Segretario, BUSIA - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - CONGIU - DEDONI - LOCCI - PISCEDDA - ZEDDA Alessandra

pervenuta il 19 maggio 2016

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 19 maggio 2016, ha licenziato a maggioranza il disegno di legge n. 325 (Disposizioni relative alla commissione per le attività di verifica per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Modifiche all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 - legge di stabilità 2016).

Nel corso della seduta sono intervenuti l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e il direttore generale del medesimo Assessorato i quali hanno riferito riguardo alla necessità di apportare la modifica normativa proposta al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 55/15 del 17 novembre 2015.

Per quanto attiene ai profili finanziari, la Commissione, a seguito delle precisazioni fornite dal proponente nel corso dei lavori, ha ritenuto opportuno aggiungere nel testo la previsione di neutralità finanziaria del provvedimento.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 5 del 2016
(Criteri di nomina della commissione)

1. Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le parole "della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23UE, 201/24UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 5 del 2016
(Criteri di nomina della commissione)


(identico)

 

Art. 1 bis
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 2
Entrata in vigore


(identico)