CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 321

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
ARRU

il 4 maggio 2016

Istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge istituisce l'Azienda sanitaria unica regionale, di seguito ASUR e, dettando norme di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, provvede ad attuare la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012).

Il disegno di legge, nell'articolo 1 dedicato ai principi, delinea un organico e coerente disegno di innovazione del sistema, che, in parte significativa, trova ivi definizione, e in parte è affidato ad una molteplicità di interventi normativi tra cui (lettera c) del comma 1) "l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, prevedendo una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali".

Con il presente disegno di legge, quindi, si adempie ad uno dei profili più importanti del progetto riformatore, così come avviato e delineato dalla legge regionale n. 23 del 2014.

Così, viene introdotto un nuovo assetto organizzativo e istituzionale del servizio sanitario regionale, incardinato sul modello di una governance unitaria, in linea con le più recenti e positive esperienze di altre regioni italiane.

Il principio ispiratore della presente proposta nasce dalla necessità di superare le criticità dell'attuale servizio sanitario della Sardegna che:
- non garantisce livelli di qualità dell'assistenza adeguati e uniformi sull'intero territorio regionale, così come evidenziano i principali sistemi di monitoraggio e valutazione definiti a livello nazionale (Griglia LEA, Piano nazionale esiti, Atlante della mortalità evitabile);
- manifesta inefficienze evidenziate dai dati di monitoraggio della spesa, condotto ormai costantemente e con cadenza mensile.

In particolare sono ormai evidenti le carenze di una governance unitaria del Sistema con riferimento alle seguenti funzioni:
- funzione di committenza: avviata nel 2006 a seguito della legge regionale n. 10 del 2006 attraverso un'analisi del fabbisogno finalizzata alla definizione ex-ante dell'offerta degli erogatori privati, è stata riproposta negli anni successivi in modo reiterato e in assenza di interventi evolutivi: per esempio, non sono stati ancora stipulati gli accordi tra aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, previsti dalla norma nazionale e regionale;
- funzione di governo della domanda, dovuta al ritardo dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete territoriale e della rete di emergenza-urgenza, che ha determinato livelli di ospedalizzazione superiori allo standard nazionale ed elevati indici di inappropriatezza delle prestazioni;
- funzione di collaborazione/cooperazione organizzativa e gestionale tra le aziende sanitarie; i dipartimenti funzionali interaziendali istituiti dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 (Oncologia, Radioterapia) non hanno raggiunto minimi livelli di operatività; i programmi di screening oncologici avviati in modalità collaborativa interaziendale nel 2007 sono stati sostituiti nel 2009 dai singoli piani aziendali screening; le uniche esperienze di collaborazione interaziendale in atto riguardano le unioni di acquisto di beni e servizi sanitari;
- funzione di indirizzo e controllo della Regione: particolarmente indebolita nel periodo 2009-2013, durante il quale la gestione delle aziende sanitarie ha goduto di ampi margini di discrezionalità operativa.

Sono altresì evidenti carenze nei processi di gestione delle aziende sanitarie e nell'attribuzione delle funzioni tecniche e operative delle articolazioni organizzative. La diffusione del modello dipartimentale territoriale o ospedaliero presenta ancora livelli di elevata eterogeneità nelle aziende sanitarie e non sono stati avviati interventi di valutazione della performance degli stessi. Non sono mai state avviate, anche in forma sperimentale, esperienze di autonomia economico-finanziaria dei distretti sanitari e dei presidi ospedalieri attraverso la formulazione di budget.

Il modello di cui alla presente proposta presenta le seguenti caratteristiche generali:
- mantenimento in capo all'Azienda sanitaria unica regionale e rafforzamento delle funzioni di committenza e di gestione e di valutazione dell'appropriatezza della produzione, attraverso la stipula di contratti con gli erogatori privati e di accordi con le aziende ospedaliere (AO e AOU);
- le funzioni di programmazione aziendale (piani preventivi delle attività, programma sanitario annuale e triennale), di gestione (attraverso il governo dell'offerta dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari) e di controllo sono mantenute nell'ambito delle funzioni unitarie dell'Azienda sanitaria unica regionale;
- istituzione delle Aree socio-sanitarie locali (Assl) con funzioni di raccordo organizzativo (tra direzione dell'Azienda sanitaria unica regionale e territori, tra distretti afferenti alla stessa Assl, tra ospedali e distretti) e di supporto tecnico-amministrativo alle attività assistenziali; le Assl svolgono funzioni di catalizzatore e facilitatore dei processi di riorganizzazione, su delega della direzione generale della ASUR;
- sviluppo dell'operatività gestionale e dell'autonomia economico-finanziaria dei presidi unici di area omogenea (di cui alla proposta di riordino della rete ospedaliera ora in discussione nella Commissione VI del Consiglio regionale) e dei distretti che costituiscono l'articolazione territoriale della Assl e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnate;
- sviluppo degli interventi di continuità delle cure tra ospedale e territori, anche attraverso la realizzazione di strutture intermedie (ospedali di comunità e case della salute) già previste nella legge regionale n. 23 del 2014;
- mantenimento delle funzioni di indirizzo di programmazione, di valutazione e di controllo in capo alla Regione, in coerenza con quanto confermato dalla legge regionale n. 23 del 2014 (ruolo di capofila).

Come ultimo punto, ma non per importanza, il modello proposto consente di realizzare importanti economie di scala derivanti dall'accentramento di funzioni no core in capo all'ASUR, salvaguardando la prossimità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Sulla base di un recente studio dell'Università di Venezia Ca' Foscari, riguardante l'impatto che i processi di accorpamento delle aziende sanitarie locali hanno prodotto nella struttura dei costi dei servizi sanitari delle regioni italiane, si stimano significativi risparmi relativi ai costi amministrativi, al costo di acquisto dei beni (sanitari e non sanitari) e al costo di acquisto di servizi non sanitari, stimati fino al 20 per cento sul totale dei costi in questione e fino al 5 per cento del totale dei costi di produzione. In tal modo le risorse che si liberano potrebbero essere destinate al miglioramento della qualità dell'assistenza e all'ammodernamento strutturale e tecnologico (non più procrastinabile data la vetustà delle strutture e delle tecnologie sanitarie attualmente in dotazione alle aziende sanitarie).

L'Azienda sanitaria unica regionale, la cui istituzione è stata prevista dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 36, recante "Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale e ulteriore proroga dei commissari ASL" è titolare di compiti e funzioni che la recente esperienza della sanità sarda ha dimostrato meritevoli di un esercizio unitario, che, tuttavia, allo scopo di garantire un adeguato funzionamento del sistema complessivo, si collocano in un contesto organizzativo caratterizzato, altresì, dall'attribuzione alle strutture di prossimità - quali sono le Aree socio-sanitarie locali - di importanti e consistenti poteri di coordinamento della gestione territoriale e decentrata dei servizi.

In tal modo, nelle intenzioni del legislatore della presente proposta, si definisce una organica e uniforme disciplina del governo delle politiche e dei servizi sanitari regionali, che costituendo un'innovazione di sistema ritenuta appropriata con gli obiettivi di razionalizzazione, mira a perseguire la sostenibilità del sistema stesso e a migliorare la qualità e l'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di tendere ad assicurare la tutela del diritto fondamentale alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione.

La presente proposta, come espressamente statuito dall'articolo 1, lettera c), della legge regionale n. 23 del 2014, risulta armonica con il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, entrata in vigore il 12 febbraio 2016.

L'articolo 1 racchiude l'oggetto (comma 1) dell'intervento normativo, di introduzione di disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale, la cui principale misura è costituita dall'istituzione dell'ASUR (comma 2), peraltro già prevista dalla recentissima legge regionale n. 36 del 2015. Dalla data del 1° luglio 2016, la proposta sancisce la nascita dell'ASUR determinando, conseguentemente, la soppressione delle attuali aziende sanitarie locali (comma 3), nei cui rapporti attivi e passivi, oltre che nel patrimonio e nelle funzioni, succede l'ASUR medesima.

Il comma 5 contiene l'elencazione della aziende sanitarie della Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, esse sono:
a) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) coincidente con l'ambito territoriale della Sardegna;
b) l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu";
c) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
d) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
e) l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).

L'articolo 2 disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'ASUR, le cui competenze, da esercitarsi nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Esecutivo regionale, nonché dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono definiti dal comma 1.

Si tratta di funzioni idonee ad essere esercitate in modo unitario, che attengono alle seguenti materie:
a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale;
c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi;
d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse;
e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle aziende sanitarie;
f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2006.

L'organizzazione e il funzionamento dell'ASUR sono regolati dall'atto aziendale (comma 2), cui è affidata la disciplina dell'organizzazione delle aziende, previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006, il cui primo periodo del comma 3 viene sostituito dal comma 3 della presente proposta, che innovando nel relativo procedimento di formazione, prevede la sua adozione da parte del direttore generale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

L'articolo 3 rubricato "Direttore generale dell'ASUR. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006" precisa che il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, che compongono il vertice di governo dell'ente, soggiacciono alla disciplina dettata dall'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006; la stessa disposizione consente che il direttore generale possa delegare il direttore amministrativo, sanitario, di dipartimento, di Area socio-sanitaria locale o di struttura complessa per il compimento di atti specifici o categorie di atti (comma 1).

Il direttore generale dell'ASUR è nominato dalla Giunta regionale, nel rispetto del procedimento regolato dalla specifica disciplina, utilizzando l'elenco degli idonei costituito secondo le norme che regolano la materia (comma 2).

Il comma 3 si limita a prevedere che "al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 (che disciplina i poteri, nonché le procedure di nomina e revoca del direttore generale delle aziende sanitarie) le parole "nel testo vigente al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "e successive modifiche ed integrazioni".

Il comma 4 e il comma 5 contengono la novella dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006.

E infatti, il comma 4 è così sostituito dal comma 4 del presente articolo: "Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16 e, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.".

Il comma 5 è così sostituito dal comma 5 del presente articolo: "Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. La Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta in attuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale, può chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.".

L'articolo 4 completando il nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario regionale, istituisce le Aree socio-sanitarie locali, dando così vita ad una innovativa e originale articolazione dell'ordinamento aziendale, al fine di coniugare l'avanzata centralizzazione del sistema con la prossimità territoriale dei servizi e delle strutture.

L'articolo definisce le finalità e i caratteri di questa nuova articolazione organizzativa dell'Azienda.

Quanto alle prime (le finalità), le Aree socio-sanitarie locali concorrono a garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali (comma 1).

Quanto alle seconde (i caratteri) le Aree socio-sanitarie locali costituiscono articolazioni organizzative dell'Azienda sanitaria unica regionale, i cui ambiti sono individuati nell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria unica regionale coerentemente con il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (comma 2).

Il comma 3 ha ad oggetto la disciplina delle funzioni delle Aree socio-sanitarie locali, che risultano coerenti con la ratio della loro costituzione.

I compiti fondamentali delle stesse vengono descritti sulla base di due distinti criteri di classificazione: con il primo, è statuito, in termini generali, che le Aree socio-sanitarie locali "svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento" e sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti.

Con il secondo, attraverso un'elencazione puntuale delle funzioni, le stesse sono così enumerate nel comma 4, prevedendo che le Aree socio-sanitarie locali:
a) coordinano, in base agli indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività, e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall'Azienda sanitaria unica regionale per i diversi livelli e sub livelli assistenziali;
b) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini alle funzioni dell'Area socio-sanitaria locale;
c) organizzano la presa in carico e i percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità assicurando risposte integrate ai bisogni complessi socio-sanitari;
d) garantiscono i rapporti di informazione e collaborazione tra l'Azienda sanitaria unica regionale e gli enti locali e svolgono il coordinamento delle attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria dell'area di pertinenza;
e) coordinano le attività territoriali e ospedaliere dell'area di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo tra le attività distrettuali e dipartimentali con l'attività dei presidi ospedalieri, con l'attività dell'AREUS e con il sistema integrato dei servizi alla persona;
f) garantiscono l'adeguato supporto tecnico-amministrativo alle attività assistenziali per il tramite delle strutture dell'Area socio-sanitaria locale che si raccordano con quelle centrali aziendali, nel rispetto degli indirizzi di governo strategico della direzione aziendale;
g) gestiscono, secondo gli indirizzi aziendali, i processi di budget dell'Area socio-sanitaria locale e la valutazione delle performance organizzative e individuali non condotte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Il comma 5 affida all'atto aziendale dell'ASUR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle Aree socio-sanitarie locali, quali livelli organizzativi sovraordinati a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie ricadenti nell'area territoriale di riferimento.

L'articolo 5 detta la disciplina fondamentale del direttore delle Aree socio-sanitarie locali, che viene nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, ed è scelto, a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti, di qualificata attività di dirigenza negli enti sanitari o socio-sanitari, pubblici o privati, di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, in ogni caso in possesso di laurea magistrale/specialistica o di diploma di laurea del precedente ordinamento (comma 1).

Il direttore dell'Area socio-sanitaria locale è membro del Collegio di direzione aziendale e partecipa alla Conferenza territoriale socio-sanitaria dell'Area socio-sanitaria locale; dispone di un ufficio di staff, con compiti di supporto nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto stabilito nell'atto aziendale (comma 2).

Il suo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, con un incarico dirigenziale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni (con divieto di nomina per più di due mandati consecutivi presso la medesima Area socio-sanitaria locale); il suo trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento di quello del direttore generale delle Aziende sanitarie regionali, graduato in relazione a parametri relativi all'estensione territoriale delle Aree socio-sanitarie locali, al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti afferenti il territorio di riferimento (comma 3).

L'articolo completa la disciplina dei direttori di Area socio-sanitaria locale prevedendo che: ad essi applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (comma 4); sono sottoposti a verifica annuale e il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali (comma 5); infine, che essi cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, salvo conferma (comma 6), analogamente a quanto la normativa nazionale e regionale prevedono per il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

L'articolo 6 innova radicalmente la disciplina dei distretti, dettata dall'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006, al fine di rimodularla in coerenza con la nascita dell'ASUR e con la costituzione delle Aree socio-sanitarie locali.

Così, secondo la nuova regolazione, i distretti socio-sanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'Area socio-sanitaria locale e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito delle funzioni individuate dall'atto aziendale, economico-finanziaria, nell'ambito delle risorse assegnate e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, definiti ai sensi dell'articolo 16, la Giunta regionale assegna specifico rilievo alla funzionalità operativa dei distretti (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo conclude questa azione di adeguamento del tessuto normativo dei distretti, novellando il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006, che disciplinava il procedimento di costituzione dei distretti. Così, viene affidato al direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce i pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie, il compito di individuare i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 9, i quali tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. Il direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9. Trascorsi novanta giorni dall'adozione degli indirizzi regionali, in assenza dell'intesa di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.".

L'articolo 7 ha ad oggetto la conferenza territoriale socio-sanitaria (prevista dal comma 2, articolo 5, della legge regionale n. 23 del 2014), che diventa il luogo di rappresentanza delle istanze sanitarie e sociali del territorio dell'Area socio-sanitaria locale di riferimento.

La disciplina di questo organismo viene adeguata all'istituzione delle Aree socio-sanitarie locali.

Infatti, nell'articolo 7 è raccolto il nuovo testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006, il cui comma 1 prevede che la conferenza venga costituita in ogni Area socio-sanitaria locale e che la stessa sia composta dai rappresentanti degli enti locali che ricadono nell'ambito territoriale dell'Area socio-sanitaria locale di riferimento e da un rappresentante della Consulta locale di cittadinanza, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, e che si riunisca almeno due volte l'anno.

Oltre alla sua composizione, l'articolo 7, novellando l'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006, disciplina, altresì, le competenze, il sistema di elezione e di funzionamento dei propri organi e le modalità di espressione dei pareri.

Quanto alle competenze (comma 2), la Conferenza: esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aree socio-sanitarie locali, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore dell'Area socio-sanitaria locale, al direttore dell'Azienda sanitaria unica regionale e alla Regione; esprime parere obbligatorio sul programma attuativo locale; valuta, entro il 30 aprile di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti da PLUS e programmazione locale.

Quanto alle modalità di scelta dei propri organi interni (comma 3), nella sua prima seduta, la Conferenza elegge, tra i suoi componenti, un presidente e un ufficio di presidenza composto da un vicepresidente e da un segretario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.

Quanto ai pareri di propria competenza (comma 4), essi devono essere espressi entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come favorevoli.

La prima convocazione della Conferenza territoriale socio-sanitaria è effettuata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (comma 2 dell'articolo 10).

Infine, il comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che in ciascun'Area socio-sanitaria locale sono istituite una o più consulte locali di cittadinanza, le quali esprimono, in particolare, parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma attuativo di area.

L'articolo 8 ha per oggetto la modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2006 che riordina, coerentemente con il nuovo assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, i livelli e gli strumenti della programmazione locale.

Il primo comma stabilisce che sta in capo al direttore generale dell'ASUR, sulla base della programmazione regionale e degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006: l'adozione del programma sanitario triennale, aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno, contenente le azioni strategiche aziendali e la programmazione attuativa locale per ciascun'Area socio-sanitaria locale; l'adozione del programma sanitario annuale.

Il secondo comma stabilisce che il programma sanitario triennale dell'ASUR è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.

Il comma 3 prevede la partecipazione degli organismi di consultazione degli enti locali, la Conferenza Regione-enti locali e per suo tramite le Conferenze territoriali socio-sanitarie, nel processo di adozione del programma sanitario triennale.

Il quarto comma disciplina il ruolo del direttore di distretto che, sulla base della programmazione attuativa locale, elabora il programma delle attività distrettuali, acquisito il parere del Comitato di distretto socio-sanitario, e lo propone al direttore di Area socio-sanitaria locale.

Il comma 5 stabilisce il ruolo di coordinamento del direttore di Area socio-sanitaria locale nella programmazione dei distretti che insistono in quell'Area; di seguito i programmi delle attività distrettuali sono trasmessi al direttore generale dell'ASUR per la loro approvazione.

I commi 6 e 7 prevedono le informazioni di ritorno sulla programmazione come sopra delineata: il direttore dell'ASUR predispone annualmente una relazione sanitaria sullo stato di attuazione dei programmi, promuovendo la partecipazione delle strutture organizzative e del Consiglio delle professioni sanitarie e la trasmette, entro il 30 giugno, alla Conferenza Regione-enti locali e alla Giunta regionale (comma 6); la Giunta regionale predispone annualmente la relazione sanitaria regionale sullo stato d'attuazione del Piano dei servizi sanitari e dei programmi attuativi e la trasmette, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (comma 7).

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006, detta una nuova disciplina del collegio sindacale, per adeguarla al mutato assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario sardo.

Il comma 1, nel tratteggiarne le prerogative, espressamente stabilisce che il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle aziende sanitarie; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le sue modalità di funzionamento e organizzazione sono regolate nell'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Il medesimo comma prevede, rispettivamente, che il collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale, dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" e dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna duri in carica tre anni e sia composto da tre membri ai sensi dell'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, mentre quello delle aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'università e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, sempre il comma 1, stabilisce che i componenti del collegio sindacale siano sottoposti alle medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima.

Infine, il comma 2 dell'articolo 9, con disposizione transitoria, fissa in sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale il termine ultimo entro il quale i componenti dei collegi dei revisori in carica presso le aziende sanitarie locali soppresse cessano dalle funzioni e il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni dell'articolo 9.

L'articolo 10 intende modificare la normativa vigente in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali, al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ponendo così alcune premesse indispensabili alla piena applicazione del titolo II del decreto legislativo, in corso di recepimento ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006. In particolare vengono introdotte delle modifiche al titolo II, capo II "Norme sul bilancio d'esercizio" (articoli 14-22) e al capo III "Sistema contabile" (articoli 23-27) della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10. L'articolo è composto da 2 commi: il comma 1 è dedicato alle modifiche da apportare, per la finalità suddetta, alla legge regionale n. 10 del 1997; il comma 2 novella l'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006.

Nello specifico, nel comma 1, le lettere a), b), c) e d) modificano l'articolo 14, rendendolo compatibile alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e introducendo il rendiconto finanziario quale elemento costitutivo del bilancio.

La lettera e) si limita ad apportare una modifica di carattere formale, eliminando dall'articolo 16 della legge n. 10 del 1997 un riferimento al successivo articolo 47 della stessa legge, già abrogato dalla legge n. 10 del 2006.

La lettera f) modifica l'articolo 17, uniformando i principi di redazione del bilancio d'esercizio a quelli sanciti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal Codice civile.

La lettera g) modifica l'articolo 18 sui criteri di valutazione delle rimanenze, richiamando il decreto legislativo n. 118 del 2011.

La lettera h) sostituisce l'articolo 20, uniformando i criteri di ammortamento a quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Con la lettera i) si modifica l'articolo 21, prevedendo che la relazione sulla gestione sia redatta in base allo schema introdotto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

La lettera j) modifica l'articolo 22, stabilendo che per la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio delle aziende sanitarie si debba applicare quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011. In merito alle soluzioni da adottare in relazione alla scelta di destinazione dell'eventuale eccedenza dell'utile (riserva o ripiano perdite del servizio sanitario regionale) e alla relativa misura dovrà esprimersi la Giunta regionale.

La lettera k) modifica il secondo comma dell'articolo 25, prevedendo che il piano dei conti degli enti del sistema sanitario regionale sia redatto conformemente alle disposizioni decreto legislativo n. 118 del 2011.

Nel secondo comma, le lettere a), b) e c) adeguano le disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale della legge regionale n. 10 del 2006 ai principi e alle disposizioni del Codice civile, del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare si modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 prevedendo che il direttore generale dell'azienda sanitaria adotti entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante; tali atti sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione. Nella lettera c) si stabilisce che dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 sono inseriti due commi, 2 bis e 2 ter, secondo cui i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni; i bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti con le modalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 11 modifica sostanzialmente la disciplina dei controlli sugli atti delle aziende sanitarie, novellando nel primo comma l'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 e introducendo, con il secondo comma, due nuovi articoli alla medesima legge: l'articolo 29 bis relativo ai controlli sui bilanci e l'articolo 29 ter, che attribuisce al Presidente della Regione di disporre, con proprio decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'annullamento, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico, di atti amministrativi delle aziende sanitarie viziati da illegittimità, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi ed entro un termine ragionevole. Quest'ultima norma si pone come misura estrema e residuale e costituisce espressione della potestà di vigilanza e governo del servizio sanitario regionale della Regione.

Il primo comma, contenente la novella dell'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006, stabilisce che la Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente in materia di sanità, il controllo preventivo solamente sui seguenti atti delle aziende sanitarie:
a) provvedimenti relativi a operazioni patrimoniali di acquisto, locazione, permuta e alienazione di beni immobili o altri atti riguardanti diritti su tali beni il cui importo stimato sia superiore a un milione di euro;
b) atti di manifestazione della volontà (le determinazioni a contrarre) di avviare una procedura di affidamento di contratti pubblici che comportino impegni di spesa per un importo complessivo anche su base pluriennale superiore a cinque milioni di euro.

Si stabilisce che il controllo preventivo è un controllo di merito e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda sanitaria rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto. Si stabiliscono i termini (40 giorni) per l'esercizio del controllo, interrotti, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

Nel caso di mancata pronuncia entro il termine previsto, l'atto soggetto a controllo si intende approvato. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza specificamente indicate e motivate nell'istanza di controllo.

L'articolo 12 contiene diverse disposizioni transitorie, che riguardano, rispettivamente, l'ASUR, le Aree socio-sanitarie locali e l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).

Con riferimento all'ASUR è stabilito che spetti alla Giunta regionale, entro il 30 giugno 2016, la nomina del direttore generale (comma 1), che ha il compito precipuo di concludere, entro il 31 dicembre 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 30 giugno 2016 delle aziende soppresse; tale attività ricognitiva è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 2).

Fra i compiti del direttore generale dell'ASUR nella fase transitoria, rientrano, rispettivamente (comma 4), entro il 30 settembre 2016, l'adozione del bilancio pluriennale unitamente al bilancio preventivo economico annuale (che la Giunta regionale approva entro il successivo 31 ottobre) e l'adozione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 delle aziende sanitarie soppresse. La relazione del collegio sindacale è effettuata dal collegio sindacale dell'ASUR (comma 5).

Il comma 3 statuisce che, con riferimento al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita comunque dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali soppresse.

In ordine alle Aree socio-sanitarie locali, il comma 6 prevede che gli ambiti territoriali, in prima applicazione e nelle more dell'adozione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, coincidano con quelli delle aziende sanitarie locali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Ancora con riferimento alle Aree socio-sanitarie locali, il comma 7 stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomini i direttori facenti funzioni - che vengono scelti (a norma del comma 8) tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito socio-sanitario ovvero tra gli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie inseriti nell'apposito elenco regionale - la cui decadenza dall'incarico ha luogo all'atto della nomina dei direttori di Area socio-sanitaria locale da parte del direttore generale dell'ASUR, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Con riferimento all'AREUS, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2014, il comma 9 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro cui la Giunta regionale è tenuta a nominarne il direttore generale.

L'articolo 13, relativo alle disposizioni finali, racchiude disposizioni di contenuto diverso, che riguardano, rispettivamente: il comma 1 prevede che, in generale nel tessuto normativo regionale, e, in particolare nella legge regionale n. 10 del 2006 e nella legge regionale n. 23 del 2014, i riferimenti all'azienda sanitaria locale sono da intendersi all'Azienda sanitaria unica regionale, salvo quanto disposto con la presente legge; il comma 2, nel disciplinare il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna, lo affranca dai criteri di cui alla normativa statale (tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502)

Tale autonomia normativa trova il suo fondamento nella circostanza che la Regione provvede al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e che, conseguentemente, ad essa spetta individuare in modo autonomo le modalità per la copertura degli oneri del servizio sanitario regionale nel suo complesso, ivi compreso l'ammontare dei compensi degli organi delle aziende sanitarie.

Il legislatore statale, quindi, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 30 dicembre 2009, pur nell'esercizio della potestà di "coordinamento della finanza pubblica" (articolo 117, comma 3, della Costituzione), nei confronti delle regioni che, come la Sardegna, si trovano nella condizione ora descritta, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano, nel dettaglio, le modalità di contenimento della spesa sanitaria.

Risulta, pertanto, rispettosa del descritto assetto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regione sulla materia, la previsione contenuta nel presente comma, secondo cui il predetto compenso viene determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di azienda sanitaria, nel rispetto del limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, previsto dalla normativa vigente.

Questa disciplina, per un verso, è conforme alla disposizione di principio (quali sono quelle di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il dettato di cui all'articolo 19) contenuta nell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) secondo cui "Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito … omissis …, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa"; per altro verso, in applicazione dei parametri stabiliti, consente di graduare la retribuzione del direttore generale, in rapporto alle differenti caratteristiche delle diverse aziende sanitarie.

Il testo del presente articolo ricalca il contenuto dell'analoga disposizione - passata indenne al controllo di costituzionalità del Governo - introdotta nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la cui condizione è del tutto simile a quella della nostra Regione, sia in relazione alla portata dell'autonomia legislativa "speciale" che in relazione alla assunzione, a carico del proprio bilancio, dell'intera spesa del servizio sanitario regionale.

La riforma dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale proposta nel presente disegno di legge contiene molti profili comuni all'assetto istituzionale nelle citate Province autonome di Trento e Bolzano (in cui opera un'unica azienda provinciale).

Infine, l'istituzione di un'unica azienda sanitaria territoriale regionale, in luogo delle otto ora esistenti, produce una consistente diminuzione degli oneri a carico del servizio sanitario regionale per le retribuzioni delle figure apicali (direttore generale, sanitario e amministrativo), che da 33, che sono, si ridurranno a 15 (23 se nel novero si includono anche gli otto dirigenti (in prima applicazione delle Aree socio-sanitarie locali)).

L'articolo 14 è dedicato all'abrogazione espressa di alcune norme delle leggi regionali n. 23 del 2014, n. 10 del 2006 e n. 10 del 1997.

Segnatamente si tratta: con riferimento all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2014, dell'abrogazione dei commi 2 (sulla Conferenza territoriale socio-sanitaria) e 3, relativamente all'ultimo periodo (sulla Consulta generale di cittadinanza); con riferimento alla seconda legge, dell'abrogazione, rispettivamente, dell'articolo 2 (riguardante le aziende sanitarie locali) e del comma 3 dell'articolo 28 (sul sistema budgetario).

Sono altresì abrogate le norme della legge regionale n. 10 del 1997, in particolare: il comma 2 dell'articolo 17; i commi 2 e 3 dell'articolo 18; l'articolo 19; il comma 2 dell'articolo 21; i commi 2 e 3 dell'articolo 22; il comma 4 dell'articolo 23; il comma 3 dell'articolo 26 e il comma 3 dell'articolo 42.

Si tratta, infatti, di disposizioni divenute incompatibili con la normativa introdotta dal presente disegno di legge, che nell'ottica di una corretta pulizia del quadro normativo, vengono espressamente abrogate.

L'articolo 15 stabilisce che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 16 infine dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge detta disposizioni per l'adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.

2. A decorrere dal 1° luglio 2016, è istituita l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le aziende sanitarie locali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), sono soppresse dalla data di istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale di cui al comma 2.

4. L'Azienda sanitaria unica regionale subentra nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali soppresse ai sensi del comma 3.

5. Le aziende sanitarie della Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:
a) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) coincidente con l'ambito territoriale della Sardegna;
b) l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu";
c) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
d) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
e) l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 (Funzioni e organizzazione dell'Azienda sanitaria unica regionale)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale, sulla base degli atti di indirizzo della Giunta regionale e dell'Assessorato competente in materia di sanità, svolge le funzioni di:
a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale;
c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi;
d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse;
e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle aziende sanitarie;
f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2006.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria unica regionale sono disciplinati dall'atto aziendale adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente "L'atto aziendale di cui al comma 1 è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 (Direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale)

1. Al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario dell'Azienda sanitaria unica regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Il direttore generale ha potere di delega per atti specifici o categorie di atti al direttore amministrativo, sanitario, di dipartimento, di Area socio-sanitaria locale o di struttura complessa.

2. La Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente attingendo dall'elenco degli idonei costituito ai sensi della normativa vigente.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 le parole "nel testo vigente al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "e successive modifiche ed integrazioni".

4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) e, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.".

5. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"5. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. La Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale, può chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.".

 

Art. 4
Aree socio-sanitarie locali: istituzione e funzioni

1. Nell'Azienda sanitaria unica regionale di cui all'articolo 1, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le Aree socio-sanitarie locali.

2. Le Aree socio-sanitarie locali costituiscono articolazioni organizzative dell'Azienda sanitaria unica regionale. Gli ambiti territoriali delle Aree socio-sanitarie locali di cui al comma 1 sono individuati nell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria unica regionale coerentemente con il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

3. Le Aree socio-sanitarie locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento.

4. Le Aree socio-sanitarie locali svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) coordinano, in base agli indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività, e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall'Azienda sanitaria unica regionale per i diversi livelli e sub livelli assistenziali;
b) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini alle funzioni dell'Area socio-sanitaria locale;
c) organizzano la presa in carico e i percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità assicurando risposte integrate ai bisogni complessi socio-sanitari;
d) garantiscono i rapporti di informazione e collaborazione tra l'Azienda sanitaria unica regionale e gli enti locali e svolgono il coordinamento delle attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria dell'area di pertinenza;
e) coordinano le attività territoriali e ospedaliere dell'area di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo tra le attività distrettuali e dipartimentali con l'attività dei presidi ospedalieri, con l'attività dell'AREUS e con il sistema integrato dei servizi alla persona;
f) garantiscono l'adeguato supporto tecnico-amministrativo alle attività assistenziali per il tramite delle strutture dell'Area socio-sanitaria locale che si raccordano con quelle centrali aziendali, nel rispetto degli indirizzi di governo strategico della direzione aziendale;
g) gestiscono, secondo gli indirizzi aziendali, i processi di budget dell'Area socio-sanitaria locale e la valutazione delle performance organizzative e individuali non condotte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

5. L'organizzazione e il funzionamento delle Aree socio-sanitarie locali, quali livelli organizzativi sovraordinati a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie ricadenti nell'area territoriale di riferimento, sono disciplinati dall'atto aziendale dell'Azienda sanitaria unica regionale.

 

Art. 5
Direttore dell'Area socio-sanitaria locale

1. Il direttore dell'Area socio-sanitaria locale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, ed è scelto, a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti, di qualificata attività di dirigenza negli enti sanitari o socio-sanitari, pubblici o privati, di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del precedente ordinamento.

2. Il direttore dell'Area socio-sanitaria locale è membro del Collegio di direzione aziendale e partecipa alla Conferenza territoriale socio-sanitaria dell'Area socio-sanitaria locale; dispone di un ufficio di staff, con compiti di supporto nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto stabilito nell'atto aziendale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Area socio-sanitaria locale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. L'incarico dirigenziale ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 6; il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, graduato in relazione a parametri relativi all'estensione territoriale delle Aree socio-sanitarie locali, al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti afferenti il territorio di riferimento. Non è consentita la nomina a direttore di Area socio-sanitaria locale per più di due mandati consecutivi presso la medesima Area socio-sanitaria locale.

4. Ai direttori di Area socio-sanitaria locale si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

5. I direttori di Area socio-sanitaria locale sono sottoposti a verifica annuale e il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali.

6. I direttori di Area socio-sanitaria locale cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, salvo conferma.

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 (Distretti)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"3. I distretti socio-sanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'Area socio-sanitaria locale e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito delle funzioni individuate dall'atto aziendale, economico-finanziaria, nell'ambito delle risorse assegnate, e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, definiti ai sensi dell'articolo 16, la Giunta regionale assegna specifico rilievo alla funzionalità operativa dei distretti.".

2. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce i pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 9, comma 3, i quali tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. Il direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse modalità previste dall'articolo 9, comma 3. Trascorsi novanta giorni dall'adozione degli indirizzi regionali, in assenza dell'intesa di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.".

 

Art. 7
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006 (Conferenza territoriale socio-sanitaria e Consulte locali di cittadinanza)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Conferenza territoriale socio-sanitaria)
1. La Conferenza territoriale socio-sanitaria è composta dai rappresentanti degli enti locali che ricadono nell'ambito territoriale dell'Area socio-sanitaria locale di riferimento e da un rappresentante della Consulta locale di cittadinanza, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012), e si riunisce almeno due volte l'anno.
2. La Conferenza territoriale socio-sanitaria:
a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aree socio-sanitarie locali, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore dell'Area socio-sanitaria locale, al direttore dell'Azienda sanitaria unica regionale e alla Regione;
b) esprime parere obbligatorio sul programma attuativo locale;
c) valuta, entro il 30 aprile di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti da PLUS e programmazione locale.
3. La Conferenza, nella prima seduta, elegge, tra i suoi componenti, un presidente e un ufficio di presidenza composto da un vicepresidente e da un segretario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.
4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come favorevoli.
5. La prima convocazione della Conferenza territoriale socio-sanitaria è effettuata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale.
6. In ciascun'Area socio-sanitaria locale sono istituite una o più consulte locali di cittadinanza, le quali esprimono, in particolare, parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma attuativo di area.".

 

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2006 (Livelli e strumenti di programmazione locale)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Livelli e strumenti di programmazione locale)
1. Il direttore generale della Azienda sanitaria unica regionale, sulla base della programmazione regionale e degli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui all'articolo 27, comma 2:
a) adotta il programma sanitario triennale, aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno, contenente le azioni strategiche aziendali e la programmazione attuativa locale per ciascun Area socio-sanitaria locale;
b) adotta il programma sanitario annuale.
2. Il programma sanitario triennale dell'Azienda sanitaria unica regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.
3. Il programma sanitario triennale dell'Azienda sanitaria unica regionale è adottato sentita la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce i pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie.
4. Il direttore del distretto elabora, sulla base della programmazione attuativa locale, il programma delle attività distrettuali, acquisito il parere del Comitato di distretto socio-sanitario, e lo propone al direttore di Area socio-sanitaria locale.
5. Il direttore di Area socio-sanitaria locale coordina la programmazione dei distretti che insistono sull'area locale e trasmette al direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, per la loro approvazione, i programmi delle attività distrettuali.
6. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale predispone annualmente una relazione sanitaria sullo stato di attuazione dei programmi, promuovendo la partecipazione delle strutture organizzative e del Consiglio delle professioni sanitarie e la trasmette, entro il 30 giugno, alla Conferenza Regione-enti locali e alla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale predispone annualmente la relazione sanitaria regionale sullo stato d'attuazione del Piano dei servizi sanitari e dei programmi attuativi e la trasmette, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla legge regionale n. 23 del 2005.".

 

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006 (Collegio sindacale)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Collegio sindacale delle aziende sanitarie)
1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle aziende sanitarie; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dall'articolo 3, comma 13, e dall'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Il collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale, dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" e dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna dura in carica tre anni ed è composto da tre membri ai sensi dell'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.
3. Il collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'università e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima.".

2. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale, i componenti dei collegi dei revisori in carica presso le aziende sanitarie locali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, cessano dalle funzioni e il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni del presente articolo.

 

Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1997 e sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 (Norme in materia di contabilità delle aziende sanitarie)

1. Alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19), sono apportate le seguenti modifiche in materia di contabilità delle aziende sanitarie:
a) nell'articolo 14:
1) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
2) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"c bis) rendiconto finanziario.";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
4) al comma 5 le parole "di cui all'articolo 21 della presente legge" sono soppresse;
b) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "nella relazione di cui al successivo articolo 47" sono soppresse;
c) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"1. I principi di redazione del bilancio d'esercizio si uniformano a quelli sanciti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall'articolo 2423 bis del Codice civile, in quanto compatibili";
d) nel comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni", sono aggiunte le seguenti: ", in quanto compatibili con il decreto legislativo n. 118 del 2011";
e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Criteri di ammortamento)
1. I criteri di ammortamento applicabili dalle aziende sanitarie regionali sono quelli previsti dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011";
f) al comma 1 dell'articolo 21 le parole da: "che in particolare evidenzi:" fino a tutta la lettera h) sono sostituite dalle seguenti: "redatta secondo lo schema previsto nel decreto legislativo n. 118 del 2011";
g) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"1. Per la destinazione del risultato d'esercizio positivo degli enti del servizio sanitario regionale si applica quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011. In merito alle soluzioni di cui al secondo periodo dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011, si esprime la Giunta regionale";
h) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"2. Il piano dei conti degli enti del servizio sanitario regionale è redatto conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011".

2. L'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Contabilità economico-patrimoniale)
1. Il sistema di contabilità delle aziende sanitarie si informa ai principi e alle disposizioni del codice civile, del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni. Nel rispetto di tale assetto normativo, la Giunta regionale adegua il sistema di contabilità alle esigenze del sistema informativo del servizio sanitario nazionale e regionale nonché alle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.
2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti dal presente comma sono trasmessi all'Assessorato regionale competente in materia di sanità contestualmente alla loro adozione.
3. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale, di cui al comma 2, e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
4. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti con le modalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 (Controlli sugli atti delle aziende sanitarie)

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Controllo sugli atti delle aziende sanitarie)
1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente in materia di sanità, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:
a) provvedimenti relativi a operazioni patrimoniali di acquisto, locazione, permuta e alienazione di beni immobili o altri atti riguardanti diritti su tali beni il cui importo stimato sia superiore a un milione di euro;
b) atti di manifestazione della volontà di avviare una procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente che comportino impegni di spesa per un importo complessivo anche su base pluriennale superiore a cinque milioni di euro.
2. Il controllo previsto nel comma 1 è di merito e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda sanitaria rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.
3. Il termine per l'esercizio del controllo previsto nel comma 1 è di quaranta giorni consecutivi dal ricevimento dell'istanza di controllo dell'atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.
4. Nel caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al comma 3, l'atto soggetto a controllo si intende approvato.
5. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza specificamente indicate e motivate nell'istanza di controllo.".

 

Art. 12
Introduzione dell'articolo 29 bis alla legge regionale n. 10 del 2006 (Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è aggiunto il seguente:
"Art. 29 bis (Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie)
1. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I bilanci di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati integralmente sul sito internet istituzionale della Regione nel termine di cui all'articolo 32, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il controllo sui bilanci delle aziende sanitarie è di natura economico-finanziaria e consiste nella valutazione della conformità degli atti alle norme di contabilità.
5. Il controllo previsto nel comma 1 si estende anche al merito e include la valutazione della coerenza dei bilanci preventivi rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.".

 

Art. 13
Introduzione dell'articolo 29 ter alla legge regionale n. 10 del 2006 (Potere di annullamento straordinario degli atti delle aziende sanitarie)

1. Dopo l'articolo 29 bis della legge regionale n. 10 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 29 ter (Potere di annullamento straordinario degli atti delle aziende sanitarie)
1. La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ha facoltà entro un termine ragionevole di annullare, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi, gli atti amministrativi delle aziende sanitarie viziati da illegittimità.".

 

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 giugno 2016, la Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale.

2. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale conclude, entro il 31 dicembre 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 30 giugno 2016 delle aziende sanitarie locali soppresse. La ricognizione è adottata con deliberazione della Giunta regionale.

3. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. Relativamente al primo anno di operatività dell'Azienda sanitaria unica regionale il bilancio pluriennale 2017-2019 unitamente al bilancio preventivo economico annuale è adottato dal direttore generale entro il 30 settembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale entro il successivo 31 ottobre, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

5. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale adotta il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 delle aziende sanitarie locali soppresse entro il 31 ottobre 2016. La relazione del collegio sindacale è effettuata dal collegio sindacale dell'ASUR.

6. In fase di prima applicazione e fino all'adozione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2016, gli ambiti territoriali delle Aree socio-sanitarie locali di cui all'articolo 4, comma 1, coincidono con quelli delle aziende sanitarie locali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

7. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina i direttori di Area socio-sanitaria locale facenti funzioni, che decadono all'atto della nomina dei direttori di Area socio-sanitaria locale da parte del direttore generale, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

8. I direttori di Area socio-sanitaria locale facenti funzioni sono scelti tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito socio-sanitario ovvero tra gli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie inseriti nell'apposito elenco regionale.

9. Entro il 30 giugno 2016, la Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012).

 

Art. 15
Disposizioni finali

1. Nella normativa regionale vigente e, in particolare nella legge regionale n. 10 del 2006 e nella legge regionale n. 23 del 2014, ogni riferimento all'azienda sanitaria locale è da intendersi all'Azienda sanitaria unica regionale, salvo quanto disposto con la presente legge.

2. Il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di azienda sanitaria, nel rispetto del limite massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

 

Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) nella legge regionale n. 23 del 2014:
1) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2014;
2) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5;
b) nella legge regionale n. 10 del 2006:
1) l'articolo 2;
2) il comma 3 dell'articolo 28;
c) nella legge regionale n. 10 del 1997:
1) il comma 2 dell'articolo 17;
2) i commi 2 e 3 dell'articolo 18;
3) l'articolo 19;
4) il comma 2 dell'articolo 21;
5) i commi 2 e 3 dell'articolo 22;
6) il comma 4 dell'articolo 23;
7) il comma 3 dell'articolo 26;
8) il comma 3 dell'articolo 42.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).