CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 313/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMUROil 5 aprile 2016
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La recente legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" disciplina, tra l'altro, la composizione del consiglio metropolitano (articolo 21, comma 2) e del consiglio provinciale (articolo 27, comma 2), e detta norme sull'attribuzione di funzioni agli enti locali in materia di energia.
Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale su tematiche di primaria importanza come quelle sopra riportate, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.
In particolare l'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 e dispone che il consiglio metropolitano č composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.
L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 27 della predetta legge regionale n. 2 del 2016 e dispone che il consiglio provinciale č composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
L'articolo 3, dispone la soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della stessa legge regionale n. 2 del 2016.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - COSSA - DEMONTIS, relatore - DERIU - FLORIS
pervenuta il 19 aprile 2016
La Commissione ha inserito all'ordine del giorno il testo del disegno di legge n. 313 nella seduta del 6 aprile 2016. In quella occasione ha sentito in audizione l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, che ha argomentato le scelte contenute nel testo. L'Assessore ha definito l'iniziativa come un intervento di "manutenzione" scaturito da valutazioni della Giunta regionale, anche in seguito ad interlocuzioni con il Governo.
La Commissione ha condiviso tali argomentazioni e, nella seduta del 14 aprile, ha approvato le disposizioni proposte nel testo della Giunta. Inoltre la Commissione ha ritenuto di inserire ulteriori disposizioni che, in linea con le esigenze emerse in fase di prima applicazione della legge regionale n. 2 del 2016, agevolano alcune procedure e consentono un miglior funzionamento della riforma.
Il testo approvato dalla Commissione si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 e l'articolo 2 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 21 e 27 della legge regionale n. 2 del 2016, modificando le composizioni del consiglio metropolitano e del consiglio provinciale nell'ottica di uniformare la legge regionale a quanto previsto, sul punto, sia dalla disciplina statale che nelle originarie intenzioni dello stesso legislatore regionale.
L'articolo 3, disponendo l'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016, corregge un errore. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016, affida infatti alla competenza provinciale i provvedimenti relativi alla realizzazione delle linee elettriche con una tensione superiore a 150 kV che interessano una sola provincia, mentre sopra i 150 kv la competenza č statale.
L'articolo 3 bis modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 nella parte riguardante la nomina dei dirigenti apicali nelle unioni di comuni, nelle reti urbane, nelle reti metropolitane e nelle cittą medie. La modifica specifica che, in sede di prima applicazione, i segretari comunali e provinciali che possono essere nominati dirigenti apicali devono risultare ancora in servizio. In tal modo si chiarisce un aspetto che, nelle intenzioni del legislatore regionale, doveva essere inserito fin dalla originaria approvazione della legge.
L'articolo 3 ter elimina il riferimento, contenuto nell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016, alle leggi di stabilitą 2015 e 2016. La modifica approvata ha l'intento di uniformare e rendere coerente la procedura di mobilitą del personale delle province alle norme di cui all'articolo 70 della stessa legge regionale n. 2 del 2016. L'obiettivo č quello di evitare il coinvolgimento del personale soprannumerario nei processi di mobilitą; personale che, nella riforma regionale, non č preso direttamente in considerazione in riferimento a tali processi.
L'articolo 3 quater prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 che, disponendo l'applicazione del contratto nazionale giornalistico ai componenti degli uffici stampa gią istituiti presso la cittą metropolitana, le cittą medie e le province, comporterebbe incrementi di spesa per gli enti locali e richiederebbe una copertura finanziaria attualmente non prevista.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano)1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), č sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio metropolitano č composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.".2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni del consiglio metropolitano successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 1
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano)
(identico)
Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 č sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale č composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)
(identico)
Art. 3
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 č soppressa.
Art. 3
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016, č abrogata. Č conseguentemente abrogata la lettera f bis) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
Art. 3 bis
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 (Dirigenti apicali)1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016, rispettivamente, dopo le parole "dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole "in servizio".
Art. 3 ter
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 (Mobilitą del personale delle province)1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilitą 2015), della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilitą 2016)" sono abrogate.
Art. 3 quater
Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 (Uffici stampa)1. Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 č abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 4
Entrata in vigore
(identico)