CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 313
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMUROil 5 aprile 2016
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La recente legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" disciplina, tra l'altro, la composizione del consiglio metropolitano (articolo 21, comma 2) e del consiglio provinciale (articolo 27, comma 2), e detta norme sull'attribuzione di funzioni agli enti locali in materia di energia.
Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale su tematiche di primaria importanza come quelle sopra riportate, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.
In particolare l'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 e dispone che il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.
L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 27 della predetta legge regionale n. 2 del 2016 e dispone che il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
L'articolo 3, dispone la soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della stessa legge regionale n. 2 del 2016.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano)1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.".2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni del consiglio metropolitano successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 è soppressa.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).