CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 295

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, FIRINO

il 21 dicembre 2015

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1997, n. 21
(Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge attiene alle problematiche relative alla tassa regionale per il diritto allo studio, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 giugno 2012, riguardante la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

In apertura, si evidenzia che l'articolo 18, comma 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che: "L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente: "21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dal requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato In 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato".".

A livello regionale, la normativa vigente in materia di tassa per il diritto allo studio, è disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1997, n. 21, attuativa della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 2 determina in lire 120.000 (attualmente euro 62) l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio.
Considerate le disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2012, si evidenzia la necessità di recepire il disposto della legislazione nazionale con la previsione dell'articolazione delle tre fasce della tassa, secondo le seguenti modalità:
1) la fascia più bassa della tassa è rivolta agli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente;
2) la fascia intermedia è rivolta agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente;
3) la fascia più alta è rivolta agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente.

Per l'anno accademico 2015/2016, tale importo sarà dovuto da tutti gli studenti nella misura di 140 euro, senza alcuna differenziazione reddituale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Tenuto conto della situazione economica del territorio regionale e del conseguente disagio socio-economico, si ritiene opportuno che l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio, a partire dall'anno accademico 2016/2017, venga stabilito nella misura minima prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2012 per ciascuna delle tre fasce come di seguito riportate:
a) euro 120 per gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
b) euro 140 per gli studenti che presentano una condizione economica che sia superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
c) euro 160 per gli studenti che presentano una condizione economica che sia superiore al doppio del livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

Nelle more dell'adozione del decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per definire l'importo della borsa di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e nel rispetto dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la Regione stabilisce, con deliberazione della Giunta regionale, il limite minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio.

Risulterebbe, peraltro, necessario adeguare il parametro dell'esonero, dipendente dalla situazione reddituale, introdotto dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 25 (ai sensi della quale sono esonerati "gli studenti il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare di appartenenza è compreso da 0 a 25.000 euro e non godano di altri benefici connessi ai rispettivi corsi universitari"), sostituendo il parametro del reddito complessivo lordo con il nuovo parametro dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), individuato quale riferimento della normativa in materia di diritto allo studio universitario. Pertanto si propone di ridefinire l'esonero, previsto dalia lettera b bis), concedendolo agli "studenti il cui indicatore di situazione economica equivalente è compreso tra 0 e un livello massimo di ISEE che verrà definito con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al livello minimo individuato dalla delibera della Giunta regionale n. 15/49 del 28 maggio 2003, opportunamente aggiornato per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai".

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, proporre:
- una norma che ridefinisca l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio sulla base delle indicazioni previste dal decreto legislativo n. 68 del 2012 (articolo 1);
- una norma che sostituisca il parametro della situazione economica dello studente ai fini dell'esonero delle tasse, previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1997, come modificato dalla legge regionale n. 25 del 2002 (articolo 2);
- una norma che stabilisca l'entrata in vigore (articolo 3).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1997 (Importo della tassa)

1. L'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Importi della tassa)
1. In attuazione dell'articolo 18, comma 18, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) in:
a) euro 120 per gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) euro 140 per gli studenti che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
c) euro 160 per gli studenti che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

2. Fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 e nel rispetto dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la Regione stabilisce con deliberazione della Giunta regionale il limite minimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1997

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Esoneri)
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario:
a) tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012;
b) tutti gli studenti idonei per l'attribuzione di borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012;
c) gli studenti il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è compreso tra 0 e un livello massimo di ISEE, definito con deliberazione della Giunta regionale, non superiore a livello minimo dell'ISEE come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/49 del 28 maggio 2003, opportunamente aggiornato per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
2. Sono altresì esonerate, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, le altre categorie di studenti che godono dell'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).