CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 283

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

il 17 novembre 2015

Misure urgenti in materia di personale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prevede misure urgenti necessarie alla risoluzione di alcune problematiche riguardanti la gestione del personale regionale.

Nell'articolo 1 viene data interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, al fine di omogeneizzare l'applicazione della normativa regionale con quella nazionale concernente l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e l'equo indennizzo a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

Nell'articolo 2, commi 1 e 2, viene rivisitata la normativa concernente lo straordinario elettorale al fine di consentire la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario anche al personale regionale impiegato a supporto dell'attività elettorale connessa all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, i cui oneri gravano sulla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976. Viene abrogata la vigente normativa (articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979). Nel comma 3 si prevede, anche al fine di rispondere a particolari esigenze organizzative e funzionali allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione regionale, l'estensione della deroga dell'omnicomprensività del trattamento retributivo al personale incaricato non dirigente per attività che eccedono quelle dell'incarico attribuito o per il superamento dei limiti al lavoro straordinario contrattualmente previsti.

Nell'articolo 3, al fine della valorizzazione del personale del comparto di contrattazione regionale, sono stanziate le risorse per il completamento delle progressioni professionali riguardanti il periodo 2007-2013, che determinano effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 4 riguarda gli uffici ausiliari degli organi di direzione politica. In considerazione della soppressione, per effetto dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2014, delle funzioni di studio, di ricerca e di consulenza, le medesime funzioni previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000 sono attribuite al Capo dell'Ufficio di gabinetto; al medesimo è attribuita la gestione del personale assegnato a detti uffici. Nel comma 2 si specifica che la portata dell'articolo 27, commi 1, lettera d) e 2, lettera d), della legge regionale n. 32 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la composizione degli uffici di gabinetto, non comprende i dipendenti incaricati della guida delle autovetture assegnate al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale. Nel comma 3, ai fini di colmare una carenza normativa, è stabilita la misura dell'indennità di gabinetto spettante al personale cui non si applica il CCRL.

L'articolo 5 attribuisce alla contrattazione collettiva regionale 2013-2015 le risorse finalizzate ad avviare una fase contrattuale per la definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile. Le risorse ammontano ad euro 160.000 e sono attribuite a decorrere dall'anno 2015. Gli effetti economici decorrono, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015, dal 30 luglio 2015.

L'articolo 6 stabilisce la misura dell'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari. Per effetto della soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, intervenuta con la legge regionale n. 24 del 2014, è venuto meno il riferimento alla quantificazione dell'indennità in questione. Viene pertanto ripristinata rapportandola a quella precedentemente in godimento (60 ore di lavoro straordinario ridotte del 10 per cento per effetto del comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012).

L'articolo 7 è relativo alla copertura finanziaria della legge.

L'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente Foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

 

Art. 2
Lavoro straordinario

1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali nonché delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, può autorizzare il personale non dirigente dell'Amministrazione regionale ad effettuare, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili e, comunque, sino ad un massimo di ottomila ore complessive nel periodo compreso tra i novanta giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.

2. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è abrogato.

3. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.

 

Art. 3
Completamento progressioni professionali

1. Al fine di consentire il completamento delle progressioni professionali dell'anno 2013 al personale dell'Amministrazione regionale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli enti, istituti e agenzie del comparto regionale di contrattazione sono stanziate, a decorrere dal 2015, risorse per complessivi euro 330.000 da ripartirsi tra le amministrazioni del comparto regionale con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

2. Le progressioni di cui al comma 1 rivestono per gli anni 2013 e 2014 esclusivamente carattere giuridico e possono essere riconosciute unicamente al personale che non ha beneficiato di progressioni professionali con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007.

3. L'Ente acque della Sardegna e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa sono autorizzati a stanziare risorse per le finalità di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.

 

Art. 4
Uffici ausiliari degli organi di direzione politica e indennità di gabinetto

1. Le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono esercitate dal componente dell'ufficio di gabinetto di cui all'articolo 27, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni; allo stesso componente è assegnato il personale di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

2. L'unità di personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9 (Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, non è ricompresa tra quelle previste dall'articolo 27, commi 1, lettera d) e 2, lettera d), della legge regionale n. 32 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al personale assegnato agli uffici di gabinetto per il quale non si applica il contratto collettivo regionale di lavoro compete un'indennità di gabinetto determinata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 32 del 1988, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 5
Contrattazione collettiva regionale

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1988, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, a decorrere dall'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.

 

Art. 6
Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è rapportata all'importo corrispondente a 54 ore mensili di lavoro straordinario.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 45.000 annui per l'articolo 1, in euro 330.000 annui per l'articolo 3 ed in euro 160.000 annui per l'articolo 5. Essi gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.01.002
capitolo SC01.0008
2015 euro 535.000
2016 euro 535.000
2017 euro 535.000

in aumento

UPB S01.02.003
capitolo SC01.0201
2015 euro 30.000
2016 euro 30.000
2017 euro 30.000

capitolo SC01.0222
2015 euro 15.000
2016 euro 15.000
2017 euro 15.000

capitolo NI
Fondo da ripartire per il completamento delle progressioni professionali dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle agenzie e degli istituti del comparto di contrattazione regionale
2015 euro 330.000
2016 euro 330.000
2017 euro 330.000

capitolo SC01.0216
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).