CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 277
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ARRU, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACIil 6 novembre 2015
Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge ha lo scopo di perseguire la finalità di:
- consentire alle aziende sanitarie di garantire i tempi medi di pagamento a tutto il 2015, e prevedere nel 2016 la copertura del disavanzo presunto 2014 pari ad euro 217.518.000, così come accertato in occasione dell'ultimo comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- riallineare i crediti vantati dalle aziende del sistema sanitario regionale con i corrispondenti debiti in capo alla Regione;
- dotare i capitoli di bilancio di previsione 2015 delle risorse necessarie a far fronte a passività pregresse in capo alle aziende del sistema sanitario regionale, senza pregiudicare il perseguimento dei LEA.Con l'articolo 1 si provvede alla copertura del disavanzo 2014, pari ad euro 217.518.000, così come accertato dall'ultimo tavolo di monitoraggio regionale, e si integra il competente capitolo con le risorse destinate alle aziende sanitarie locali per il rimborso di somme anticipate a favore delle gestioni liquidatorie delle cessate UUSSLL.
Con l'articolo 2 si dispone il reintegro nel capitolo SC05.0001 della somma di euro 28.761.000 assegnata con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006, in applicazione dell'intesa tra il Governo e le regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, n. 2271. Al riguardo si precisa che in attuazione del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sta procedendo alla conciliazione dei crediti vantati dalle aziende del servizio sanitario regionale con i relativi debiti della Regione. Nell'occasione è emerso che le risorse assegnate con la predetta deliberazione ed iscritte tra i crediti nei bilanci di: ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4, ASL 5, ASL 6, ASL 7, ASL 8 e AO Brotzu, non sono state di fatto oggetto di stanziamento nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e nelle successive annualità. Si rende pertanto necessario procedere alla copertura delle passività pregresse. L'articolo integra inoltre gli stanziamenti relativi all'anno 2015 destinati al finanziamento degli accordi integrativi vigenti, con le somme decurtate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015.
In riferimento all'articolo 3 si osserva che il decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede tra le competenze regionali quella di legiferare in materia di indebitamento e, in particolare in materia di anticipazioni e mutui. Si ritiene pertanto necessario intervenire regolamentando la materia e prevedendo specifici casi in cui autorizzare le aziende del sistema sanitario regionale all'acquisizione di anticipazioni di liquidità ed alla contrazione di mutui.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Copertura del disavanzo presunto 20141. È autorizzata la spesa di euro di euro 232.075.000 per l'anno 2016 finalizzata, quanto a euro 217.518.000 al ripiano del disavanzo relativo all'anno 2014 delle aziende del servizio sanitario regionale e, quanto a euro 14.557.000, al rimborso dei crediti delle aziende sanitarie locali verso le gestioni liquidatone delle cessate UUSSLL (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0010).
Art. 2
Copertura delle perdite pregresse1. Al fine di assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006, in applicazione dell'intesa tra il Governo e le regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, n. 2271, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 28.761.000 (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0001).
2. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 13.345.216 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale, della pediatria di libera scelta e per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014).
Art. 3
Disposizioni in materia di indebitamento1. Al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, le aziende del sistema sanitario regionale sono autorizzate a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni mensili nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale. Le autorizzazioni sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Gli oneri finanziari conseguenti gravano sull'UPB S05.01.001.
2. Le aziende del sistema sanitario regionale possono procedere alla contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 13.345.000 per l'anno 2015 ed in euro 260.836.000 per l'anno 2016.
2. Agli stessi oneri si provvede:
a) per l'anno 2015, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), iscritte in conto dell'UPB S01.03.010 del bilancio regionale per lo stesso anno;
b) per l'anno 2016, quanto ad euro 50.000.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5 del 2015, quanto ad euro 50.836.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 5 del 2015, iscritte, rispettivamente, in conto delle UPB S01.03.010 e S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, e, quanto ad euro 160.000.000 mediante le variazioni di bilancio di cui al comma 3.3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S01.03.010
Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS
2015 euro 13.345.000
2016 euro 50.000.000UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2016 euro 50.836.000UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2016 euro 160.000.000
in aumentoUPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2015 euro 13.345.000
2016 euro 260.836.0004. Gli oneri della presente legge gravano sulla UPB S05.01.001 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).