CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 253/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
FALCHIil 24 agosto 2015
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008, disponeva che l'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, trovasse applicazione sino alla data del 31 dicembre 2013. Successivamente, con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2013, il periodo di vigenza dell'articolo è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015.
Approssimandosi la scadenza del regime d'aiuti, si rendono necessari la proroga e l'adeguamento del regime di aiuti alle nuove norme dell'Unione europea per la concessione di aiuti di Stato, entrate in vigore nel 2014, con il regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014.
Si rende necessario, data l'importanza delle attività di assistenza tecnica a favore degli allevatori, il proseguimento dell'aiuto anche al fine di garantire la corretta attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 relative al benessere animale.
Attesa l'importanza dell'intervento, si propone di approvare il testo del disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore'agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)" con il quale si proroga sino al 31 gennaio 2021 il termine di applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000.
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai Consiglieri
LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS
pervenuta l'8 settembre 2015
Il disegno di legge n. 253 è stato assegnato all'esame della Quinta Commissione permanente il 26 agosto 2015.
La Quinta Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 2 settembre 2015.
In tale sede la Commissione ha ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 253, finalizzato a prorogare al 31 gennaio 2021 il regime di aiuti a sostegno al settore zootecnico di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, nonché ad adeguare tale regime di aiuti alle nuove nome dell'Unione europea per la concessione di aiuti di Stato, entrate in vigore nel 2014, con il regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014.
La Commissione, in particolare, ha condiviso l'importanza dell'attività di assistenza tecnica svolta a favore del settore da parte delle associazioni regionale e provinciali degli allevatori e l'esigenza di una sua prosecuzione anche negli anni prossimi.
Nella medesima seduta del 2 settembre 2015, la Commissione ha approvato a maggioranza gli articoli del disegno di legge e, rilevata la necessità di richiedere alla Terza Commissione l'espressione dei pareri di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 45 del regolamento interno, ha sospeso l'approvazione finale del provvedimento.
La Terza Commissione ha provveduto, nella seduta dell'8 settembre 2015, ad esprimere parere favorevole sugli aspetti finanziari e sulla conformità alla normativa comunitaria del disegno di legge.
La Quinta Commissione, presso atto del parere espresso dalla Terza Commissione, ha approvato definitivamente a maggioranza, nella seduta dell'8 settembre 2015, il disegno di legge n. 253 "Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)".
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La Terza Commissione, nella seduta dell'8 settembre 2015, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari e sulla conformità alla normativa europea del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 6, del Regolamento interno, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori e proroga applicazione)1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), è così sostituito:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:
a) contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, per le spese da queste sostenute per i costi amministrativi inerenti la costituzione e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle varie specie animali;
b) contributi per i costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;
c) contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna per le spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
d) contributi a favore della Associazione regionale allevatori per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica, consulenza in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna e che ne facciano esplicita richiesta;
e) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle associazioni provinciali allevatori di cui alle lettere a), b) e c).".2. L'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2021. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori e proroga applicazione)
(identico)Art. 2
Norma finanziaria1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 2
Norma finanziaria
(identico)