CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 252
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
DEMUROil 24 agosto 2015
Misure per favorire la mobilità del personale nel sistema Regione
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende favorire nell'anno 2015 la mobilità del personale dirigente nel sistema Regione anche attraverso l'omogeneizzazione del trattamento retributivo accessorio legato al conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.
Il trattamento si sostanzia nella retribuzione di risultato da attribuirsi a seguito del processo di valutazione della performance, definito ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, inserito dall'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.
Nell'articolo 1 si prevede che l'Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, gli istituti e le aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché l'Ente foreste costituiscano il relativo fondo per la retribuzione di risultato con criteri omogenei; in sede di prima dotazione il fondo è costituito, nell'ambito dei rispettivi bilanci, in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore di dirigenti dell'Amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.
Il fondo deve essere successivamente rideterminato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro, essendo il trattamento economico materia contrattuale.
Nell'articolo 2 è prevista l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, che disciplina la costituzione del fondo di risultato per la sola Amministrazione regionale.
Nell'articolo 3 viene stabilito che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Nell''articolo 4 è prevista l'applicazione a decorrere dall'esercizio 2015.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Costituzione del fondo per la retribuzione di risultato degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna1. Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti nel sistema Regione e per rendere omogenea la retribuzione di risultato, il relativo fondo dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna è costituito, come prima dotazione nell'ambito dei rispettivi bilanci, in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore di dirigenti dell'Amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche ed integrazioni.
2. La retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti a seguito del processo di valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).
3. Il fondo di cui al comma 1 è successivamente rideterminato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro.
Art. 2
Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 20091. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), è abrogato.
Art. 3
Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 4
Decorrenza1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla retribuzione di risultato riferita all'esercizio 2015.