CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 247

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
ARRU

il 3 agosto 2015

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende modificare ed integrare la normativa vigente in materia di programmazione ed organizzazione delle aziende sanitarie regionali, al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e pervenire alla piena applicazione degli articoli 25 e 32 del titolo II del suddetto decreto legislativo.

In particolare vengono introdotte delle modifiche al capo IV - Finanziamento, gestione e controllo del sistema sanitario regionale (articoli 26-33).

Il disegno di legge è composto da due articoli:
- il primo articolo interviene per modificare l'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10: il primo comma informa il sistema di contabilità delle aziende sanitarie ai principi e alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011; il secondo comma sostituisce i documenti programmatici ivi previsti con quelli indicati dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Vengono inoltre introdotti due nuovi commi per precisare le modalità di redazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria aziendale e consolidata (comma 2 bis) e dei documenti di rendicontazione aziendale e consolidata (comma 2 ter);
- il secondo articolo interviene sull'articolo 29 della legge n. 10 del 2006, per modificare il sistema di controllo dei bilanci d'esercizio secondo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Al comma 1 viene eliminato il controllo preventivo sul bilancio consuntivo delle aziende sanitarie e vengono introdotti due nuovi commi: il comma 1 bis, relativo alle procedure di approvazione da parte della Giunta regionale, dei documenti programmatici economico-finanziari aziendali, del consolidato regionale e dei documenti del bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie e del bilancio d'esercizio consolidato e il comma 1 ter, relativo agli obblighi di pubblicazione integrale dei suddetti documenti sul sito internet istituzionale della Regione. Viene infine rimodulato il comma 4 per adeguarlo alla modifica del comma 1.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 (Contabilità economico-patrimoniale)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è sostituito dal seguente:
"1. Il sistema di contabilità delle aziende sanitarie si informa ai principi e alle disposizioni del Codice civile, del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni. Nel rispetto di tale assetto normativo, la Giunta regionale adegua il sistema di contabilità alle esigenze del sistema informativo del servizio sanitario nazionale e regionale nonché alle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.".

2. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'adozione sia del programma sanitario annuale, sia del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti dal presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della presente legge, ed il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2 ter. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti con le modalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 (Controlli regionali)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, nonché i bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
1 ter. Nei termini indicati dall'articolo 32, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, si procede alla pubblicazione integrale degli atti di cui al comma 1 bis sul sito internet istituzionale della Regione.".

3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"4. Il termine per l'esercizio del controllo previsto nel comma 1 è di trenta giorni consecutivi. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può, per un massimo di due volte, chiedere motivatamente elementi integrativi e giustificativi.".