CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 246

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 3 agosto 2015

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'esigenza dell'istituzione di un'Agenzia sarda per le entrate è molto sentita in Sardegna, soprattutto a seguito delle modifiche dell'articolo 8 dello Statuto che ha dato nuova rilevanza alla gestione delle entrate regionali e dei connessi rapporti con lo Stato e dell'articolo 10 che ha comportato maggiori margini di manovra della leva fiscale regionale.

Le esperienze di questi ultimi anni che hanno spesso visto la Regione in difficoltà nei rapporti con lo Stato e con le strutture statali preposte alla gestione dei tributi erariali e alla riscossione delle entrate regionali (in particolare Agenzia delle entrate e Equitalia) hanno rafforzato l'esigenza di creare un'apposita struttura regionale fortemente specializzata nella materia, supportata da professionalità e strumenti informatici e normativi adeguati che, sulla base degli indirizzi della Regione e in stretto raccordo con essa, sia in grado di gestire in maniera efficace tutte le problematiche connesse alle entrate regionali.

Al fine di inquadrare gli obiettivi e le competenze da attribuire all'Agenzia sarda delle entrate (ASE) è stata effettuata un'analisi delle proposte di legge e delle situazioni esistenti in altre regioni d'Italia, nonché delle proposte e delle esperienze che si sono susseguite in Sardegna. Questo studio ha messo in luce che le problematiche affrontate sono le stesse, anche se le soluzioni poste in essere (o ipotizzate) cambiano molto da una regione all'altra.

L'analisi ha portato all'individuazione e all'approfondimento delle seguenti attività:
1) gestione tributi regionali propri;
2) attivazione della leva fiscale e della politica regionale delle entrate;
3) riscossione tributi regionali derivati (IRAP, addizionale regionale IRPEF), compartecipati e devoluti;
4) gestione e coordinamento della riscossione coattiva e spontanea delle entrate del sistema Regione;
5) finanza locale;
6) costituzione di sistemi informativi di supporto alla gestione delle entrate e alla fiscalità regionale.

La simultanea acquisizione delle attività elencate in capo ad un'unica struttura fortemente specializzata consente la creazione di utili sinergie tra la gestione unificata degli adempimenti tributari di competenza regionale, il coordinamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate del sistema Regione e il supporto tecnico informatico agli enti locali per la gestione delle relative entrate. L'Agenzia diventa inoltre organo informativo/statistico per il supporto ai policy-maker nella governance delle entrate, attraverso sinergie tra la messa a sistema di banche dati tributarie e di quelle funzionali alla riscossione spontanea e coattiva del Sistema regione e in prospettiva degli enti locali.

L'articolo 1 individua l'Agenzia quale organo tecnico specialistico in materia di entrate a sostegno dell'amministrazione regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e istituito presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

L'articolo 2 attribuisce all'Agenzia la gestione accentrata dei tributi regionali propri, al fine di individuare un'unica struttura di riferimento cui attribuire gli adempimenti attualmente frammentati tra diversi soggetti regionali e non (ad esempio province per l'ecotassa, corpo forestale ecc.). Tale attività presenta interessanti prospettive future alla luce della possibilità concessa dallo Statuto e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 102/2008 e n. 216/2010 di istituire tributi regionali e di prevedere nuove agevolazioni fiscali.

All'articolo 3 è previsto che l'ASE, nel rispetto della normativa vigente, stipuli convenzioni e protocolli con l'Agenzia delle entrate e con il Ministero competente per la riscossione delle entrate di spettanza regionale, anche al fine di garantire il perseguimento da parte degli uffici preposti delle specifiche esigenze regionali. La previsione normativa acquisisce maggiore valenza nella prospettiva di superare l'attuale sistema basato sulle devoluzioni dal bilancio dello Stato alla riscossione diretta delle quote tributarie spettanti alla Regione. Nelle more di modifica del sistema di riscossione occorre sfruttare al meglio i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e creare sinergie tra le rispettive funzioni:
- convenzioni per la riscossione, per garantire controllo dei flussi di entrata;
- collaborazione per lotta all'evasione e altri obiettivi comuni;
- indirizzi per peculiari esigenze regionali (controlli multimpianto, assistenza su normativa regionale);
- scambio dati utili per le rispettive finalità istituzionali.

L'articolo 4 attribuisce all'Agenzia il coordinamento della riscossione del sistema Regione, con conseguente accentramento delle attività di recupero bonario (attualmente frammentate in capo a diverse strutture regionali) e degli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva. La norma prevede alternativamente la possibilità di una riscossione coattiva diretta, con ingiunzione di pagamento, o tramite il soggetto incaricato (anche a mezzo ruolo). L'obiettivo è quello di ottenere un maggiore controllo sulla riscossione, sui relativi flussi informativi e sulle condizioni applicate ai debitori, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Ulteriore vantaggio è rappresentato dalle economie di scala realizzabili a livello di sistema Regione, anche tramite la creazione di software compatibili e l'accesso a banche dati comuni, stante l'importanza della disponibilità di adeguati strumenti informativi.

Nella stessa ottica sono delegate all'Agenzia anche le attività di monitoraggio del recupero dei crediti effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati.

L'articolo 5 prevede che l'Agenzia garantisca supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate anche di natura tributaria. Tale previsione comporta la possibilità di sfruttare economie di scala nella gestione coordinata di alcune attività comuni alla Regione e agli enti locali. In prospettiva, le informazioni acquisite dall'ASE nell'ambito di tale attività, potrebbero essere un valido supporto per lo studio di un nuovo sistema di trasferimento agli enti locali tramite l'approccio dei fabbisogni standard, che consentirebbe maggiore equità nei trasferimenti e incentiverebbe l'efficienza nell'erogazione dei servizi.

Il disposto di cui al comma 2 del decreto legge n. 70 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, scaturisce dal nuovo contesto normativo di riferimento che delinea un mutato sistema di accertamento e riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni (articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies)), in base al quale la società Equitalia Spa cesserà di effettuare ope legis le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Dal momento di tale cessazione, i comuni dovranno effettuare direttamente o tramite società in house l'accertamento e la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali oppure optare per l'affidamento del servizio a soggetti esterni nel rispetto delle norma in materia di evidenza pubblica.

Qualora i comuni decidano di affidare direttamente la riscossione ad un soggetto terzo, l'unica soluzione ammessa dalla legge è che si tratti di società in house a prevalente capitale pubblico locale (si veda a riguardo l'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997). Il comune deve infatti poter esercitare il controllo analogo sulla società partecipata (cui il servizio è affidato tramite convenzione), la quale deve svolgere la propria attività solo nel territorio di riferimento dell'ente che la controlla. Tali disposizioni non consentono, pertanto, l'affidamento diretto della riscossione delle entrate degli enti locali ad un'agenzia regionale. Qualora, invece, gli enti locali optino per l'affidamento con gara tramite la centrale regionale di committenza, l'ASE fornisce un fondamentale supporto tecnico e specialistico, nell'individuazione dei contenuti e dei requisiti da inserire nei bandi per l'individuazione dei soggetti cui affidare la riscossione, al fine di rendere le procedure uniformi e funzionali ad un corretto monitoraggio delle entrate locali. La gestione accentrata dei bandi garantisce, inoltre, una maggiore forza contrattuale ai comuni e la razionalizzazione dei costi delle gare.

Gli articoli 6 e 7 delineano il sistema informativo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività assegnate all'Agenzia. La Regione ha accesso a una notevole quantità di dati economico/tributari che, se opportunamente utilizzati, possono fornire una ricca e importante base informativa di riferimento e di supporto per la governance delle entrate. È, infatti, sempre più vivo il bisogno di dare alle stesse un ruolo più centrale nell'ambito della programmazione, al fine di delineare e fornire, a chi decide, un quadro il più possibile completo e accurato dei margini di manovra e delle leve fiscali attivabili anche a livello regionale, in uno scenario di competizione fiscale, soprattutto alla luce delle effettive esigenze del territorio sardo nelle sue diverse configurazioni e caratteristiche economico/sociali.

Diventa, pertanto, imprescindibile avere gli strumenti per interpretare e monitorare la fenomenologia tributaria tramite una sorta di "mappatura fiscale" dei contribuenti regionali, per poter conoscere, prevedere e influenzare l'andamento della fiscalità regionale. In quest'ottica, l'articolo 6 prevede che l'ASE crei un portale della fiscalità regionale che permetta di poter disporre di strumenti di sintesi quantitativa atti a interpretare e monitorare la fenomenologia tributaria, per fornire ai decisori le informazioni necessarie a poter stimare le conseguenze di qualunque politica fiscale regionale (nonché le conseguenze per la regione di nuove disposizioni statali in materia tributaria).

Nell'articolo 7 è evidenziata l'importanza, per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, della messa a sistema di banche dati acquisite tramite accordi con soggetti terzi e di altre appositamente create dall'ASE. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 4, si rende necessaria la creazione e la gestione di un archivio unico per il sistema regione dei debitori, anche al fine di gestire efficacemente eventuali partite da compensare, nonché black list quale quella dei fideiussori inadempienti. L'Agenzia cura l'informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite anche tramite l'acquisizione o realizzazione di strumenti di interfaccia con sistemi informativi di soggetti terzi (Equitalia, Agenzia delle entrate ecc.).

Nell'articolo 8, si riconosce l'importanza del Garante del contribuente quale strumento per ridurre il contenzioso e favorire i buoni rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria. Attualmente, la legge nazionale non prevede nessuna interazione tra il garante e la Regione ma, tenuto conto che l'attività è svolta sul territorio regionale e con riferimento a rapporti talvolta molto problematici, anche per le dolorose ricadute sociali, si ritiene doveroso che l'Amministrazione regionale, tramite l'ASE, adotti ogni misura utile a promuovere la figura del garante e ad acquisire informazioni circa l'attività dallo stesso svolta a livello regionale.

L'articolo 9 individua l'Agenzia come strumento operativo dell'Amministrazione regionale. Quest'ultima, necessariamente, mantiene le funzioni strategiche di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dell'ASE, che deve operare in stretto raccordo con la Direzione generale dei servizi finanziari. A tal fine, nello stesso articolo, si prevede la trasmissione annuale alla Regione di una relazione delle attività svolte e di periodici flussi informativi, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 delineano i tempi di approvazione dello statuto, individuano la struttura organizzativa e gli organi dell'Agenzia. Le modalità di acquisizione del direttore generale e della dotazione organica sono individuate contemperando le esigenze di professionalità che garantiscano l'operato dell'Agenzia e la necessaria razionalizzazione dei costi. In particolare, la quantificazione in 20 unità del personale necessario tiene conto esclusivamente delle esigenze in fase di avvio delle attività, posticipando ad un momento successivo l'integrazione della dotazione organica funzionale alla piena entrata a regime dell'operatività della ASE.

L'articolo 14 individua la copertura finanziaria. L'istituenda struttura farà fronte alle spese derivanti dallo svolgimento delle attività con le proprie risorse disponibili. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è stabilita in fase di avvio in euro 2.700.000 e per gli anni successivi in euro 2.000.000, attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per gli anni 2015-2017 dei capitoli relativi al fondo speciale per i residui perenti (euro 2.000.000 nel 2016 e 1.300.000 negli anni successivi) e del capitolo SC01.0609 relativo ai costi per la stipula delle convenzioni (euro 700.000). Il maggior stanziamento del primo anno tiene conto delle esigenze di dotare l'ASE di strumenti e attrezzature informatiche adeguate allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Per gli anni successivi al primo sono state quantificate esclusivamente le spese relative al personale e agli organi, nonché gli oneri derivanti dalla convenzione attualmente in essere con l'Agenzia delle entrate.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate

1. È istituita l'Agenzia sarda delle entrate, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quale organo tecnico specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione regionale.

2. Al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione sono attribuiti all'Agenzia i seguenti obiettivi, competenze e strumenti, in stretto raccordo con la Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio:
a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;
b) sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna;
c) riscossione dei tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati secondo le procedure di cui all'articolo 3;
d) coordinamento della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione;
e) supporto alla finanza locale;
f) osservatorio della fiscalità regionale.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. L'Agenzia fa parte del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.

 

Art. 2
Gestione accentrata dei tributi regionali propri

1. Sono trasferite in capo all'Agenzia tutte le attività di gestione diretta e le attività connesse e strumentali relative alle tasse sulle concessioni regionali e agli altri tributi regionali non derivati.

2. L'Agenzia collabora con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

Art. 3
Tributi devoluti, compartecipati,
regionali derivati

1. L'Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, stipula convenzioni e protocolli con l'Amministrazione finanziaria e con il MEF per la riscossione delle entrate di spettanza regionale, per collaborare nella lotta all'evasione a nel perseguimento di obiettivi comuni.

2. Nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 1, l'Agenzia fornisce indirizzi e priorità in funzione delle specifiche esigenze regionali.

 

Art. 4
Coordinamento della riscossione del sistema Regione

1. Sono trasferite in capo all'Agenzia tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, nonché la gestione del relativo contenzioso. È ricompresa nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:
a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.

3. L'Agenzia cura il monitoraggio del recupero dei crediti regionali, effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati. Nel caso di cessazione del mandato, l'Agenzia subentra ai soggetti convenzionati nel recupero curando le attività di cui al comma 1.

4. Sulla base di specifici accordi, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'Agenzia anche con riferimento alle entrate delle pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione.

 

Art. 5
Supporto alla finanza locale

1. Sulla base di apposite convenzioni l'Agenzia fornisce, direttamente o tramite soggetti terzi, supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.

2. L'Agenzia collabora con la centrale regionale di committenza che, decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), e successive modifiche ed integrazioni, gestisce a favore degli enti locali, le procedure di gara relative all'affidamento della riscossione delle entrate e degli adempimenti strumentali e connessi.

 

Art. 6
Osservatorio della fiscalità regionale

1. L'Agenzia esercita le funzioni di Osservatorio per la mappatura del sistema tributario regionale, il monitoraggio delle entrate e la simulazione degli effetti della leva fiscale, con riferimento ai diversi tributi regionali, compartecipati, devoluti e derivati, alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati, agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia mette a sistema, in un portale della fiscalità regionale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'Amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 7.

 

Art. 7
Strumenti e flussi informativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Agenzia:
a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;
b) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per l'accesso a banche dati esistenti;
c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico-finanziari;
d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione mettono a disposizione dell'Agenzia le proprie banche dati e collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 6.

 

Art. 8
Rapporti con il Garante del contribuente

1. L'Agenzia, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e Amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.

2. L'Agenzia, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

 

Art. 9
Rapporti con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Restano in capo alla Direzione dei servizi finanziari le attività di gestione delle entrate, finanza e credito funzionali alla predisposizione della manovra finanziaria e come leva strategica del bilancio.

2. La Direzione dei servizi finanziari:
a) compie studi e analisi della normativa fiscale e fornisce all'Agenzia indirizzi ed elementi per l'attivazione di iniziative e azioni volte all'implementazione della fiscalità e allo sviluppo della politica regionale delle entrate, nonché per la gestione della riscossione dei crediti;
b) individua gli indirizzi per la stipula degli accordi e convenzioni di cui agli articoli 3 e 7 per l'affidamento delle attività di riscossione coattiva di cui all'articolo 4;
c) monitora e verifica le entrate tributarie e le altre entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva sulla base dei flussi informativi di cui al comma 3;
d) pone in essere le attività di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Agenzia.

3. L'Agenzia:
a) fornisce alla Direzione dei servizi finanziari i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione;
b) allega al bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti, le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.

 

Art. 10
Organizzazione e statuto dell'Agenzia

1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia sono normate dalla presente legge, dai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, da uno statuto approvato dalla Giunta regionale. L'Agenzia si articola in servizi diretti da dirigenti.

2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il revisore dei conti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, approva lo statuto dell'Agenzia e ne nomina gli organi.

 

Art. 11
Direttore generale

1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il direttore generale è scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato con durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta e ha carattere pieno ed esclusivo.

 

Art. 12
Revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Agenzia sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

 

Art. 13
Dotazione organica

1. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in 20 unità, oltre al direttore generale che individua i profili professionali necessari. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal direttore generale, prevede l'integrazione della dotazione organica.

2. Il personale dell'Agenzia è individuato tramite selezione interna tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

4. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e università.

5. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.700.000 per il 2016 e in euro 2.000.000 per gli anni successivi, si provvede con le variazioni di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2015 euro ---
2016 euro 2.000.000
2017 euro 1.300.000

UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2015 euro ---
2016 euro 700.000
2017 euro 700.000

in aumento

UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali
2015 euro ---
2016 euro 2.700.000
2017 euro 2.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S01.04.002 del bilancio regionale per gli anni 2015/2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.