CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 216
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, MURAil 7 maggio 2015
Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge reca disposizioni urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, attraverso l'introduzione di modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), che, come è noto, costituisce la norma di sistema della materia in ambito regionale.
La proposta intende anticipare l'approvazione della riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, introducendo alcune norme che definiscono le competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro e le organizzano adeguatamente nel territorio regionale, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
L'esigenza di razionalizzare la materia delle politiche e dei servizi per il lavoro, con finalità di semplificazione dell'intero sistema, ha assunto carattere di particolare urgenza, tenuto conto che la prolungata incertezza sul destino istituzionale delle province e la frammentazione delle funzioni tra diversi livelli di governo (comuni, province e Regione) producono evidenti criticità nelle politiche e nelle conseguenti azioni amministrative, che occorre superare, specie nell'attuale contesto, contrassegnato dall'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui, in ambito dell'Unione europea, si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.
Tale intervento riformatore si rende necessario alla luce delle norme sopravvenute alla legge regionale n. 20 del 2005, con la quale è stata dettata la disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro nella Regione.
La citata legge regionale, adottata dopo che, con i decreti legislativi 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego) e 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), si è attuato anche in Sardegna il decentramento dei servizi per il lavoro alla Regione e alle province, ha organizzato il sistema dei servizi per il lavoro, ripartendo i relativi compiti e funzioni tra la Regione e le province.
La descritta suddivisione della titolarità della materia non può che essere riformata, alla luce dell'intervenuta legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (recante "Norme sul riordino transitorio delle Province") che, all'articolo 1, comma 2, individuando le materie che devono rimanere in capo alle Province, in sede di riforma organica degli enti locali nella Regione, non vi annovera quelle sulle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego.
Questo dato normativo, pertanto, impone di attribuire ad altro livello istituzionale, che non può che essere la Regione, tale competenza.
Infatti, si tratta di materia insuscettibile di essere frazionata fra i comuni in quanto richiede, nell'intero territorio regionale, un esercizio unitario, a opera di una amministrazione, come quella regionale, munita di un adeguato apparato organizzativo e di congrue risorse finanziarie e umane.
In ordine alla base giuridica che consente e giustifica l'allocazione in capo alla Regione della materia già attribuita alle province, giova rammentare che il decreto legislativo n. 180 del 2001 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego) assegnava alla Regione le funzioni in materia di politica del lavoro (articolo 3, comma 1), prevedendo che la stessa, nell'ambito del ruolo di programmazione e coordinamento, con propria legge attribuisse alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento (articolo 3, comma 2).
Nell'attuale contesto istituzionale, caratterizzato dal venir meno dell'ente destinatario delle competenze, assegnate e organizzate con la legge regionale n. 20 del 2005, risulta logica e ammissibile l'operazione inversa di riappropriazione, da parte della Regione, di tali competenze, di cui la stessa non ha mai perso la titolarità.
La stessa recente legge delega per la riforma del mercato del lavoro (legge 10 dicembre 2014 n. 183), all'articolo 2, contiene, tra l'altro, la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, prevede che il Governo istituisca l'Agenzia nazionale per l'occupazione, razionalizzi gli enti e gli uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali.
La regionalizzazione dei servizi per il lavoro che si intende realizzare con questa proposta, al fine di adeguarla al mutato scenario istituzionale, quindi, risulta coerente con questi processi di riforma nazionali e in armonia con la potestà di organizzazione degli stessi servizi, che lo stesso decreto legislativo n. 180 del 2001 conferisce alla Regione.
Il risultato atteso da questo disegno di legge, complessivamente considerato, è quello di favorire, attraverso le misure di razionalizzazione e semplificazione del sistema che introduce, e senza oneri finanziari aggiuntivi per il sistema Regione, il miglioramento del livello dei servizi per il lavoro e di introdurre azioni pubbliche più efficaci per la promozione dell'occupazione attraverso innovative politiche attive del lavoro.
L'attribuzione alla Regione delle competenze finora esercitate dalle province in materia dei servizi e delle politiche per il lavoro rende necessario riformare le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, che modifica la propria struttura articolandosi nel territorio regionale incorporando i centri servizi per il lavoro, istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005.
Gli articoli che compongono il disegno di legge possono essere suddivisi in due tipologie: gli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 che contengono le innovazioni fondamentali in ordine alle competenze della Regione sulla materia dei servizi e delle politiche del lavoro, all'Agenzia regionale per il lavoro, ai centri servizi per il lavoro e al personale assegnato a questi ultimi; tutti gli altri articoli, con i quali si interviene su diverse norme della legge regionale n. 20 del 2005, per adeguarne necessariamente il contenuto, talora con modifiche minute, alle riforme introdotte negli articoli più importanti della proposta.
Per facilitare la comprensione del testo del disegno di legge, gli articoli vengono esaminati, non secondo la loro successione numerica, ma tenendo conto di questa bipartizione.
L'articolo 1 contiene la scelta di sistema e strategica dell'intero disegno di legge, su cui già si è argomentato in premessa, prevedendo espressamente che la generalità delle competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro venga esercitata dalla Regione, che è in grado di assicurarne un esercizio unitario su tutto il territorio regionale.
L'introduzione di questa disposizione, con la quale viene inserito un nuovo articolo (1 bis) alla legge regionale n. 20 del 2005, rende necessario adeguare il sistema regionale dei servizi per il lavoro, così come disciplinato dalla stessa legge regionale n. 20 del 2005, intervenendo, precipuamente, sull'organizzazione, sulle competenze e sulle risorse umane dell'Agenzia regionale per il lavoro, che diventa lo strumento operativo attraverso cui la Regione esercita questa nuova competenza.
Così, con riferimento al profilo delle competenze dell'organismo tecnico della Regione, l'articolo 12, modificando significativamente l'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, istitutivo dell'Agenzia, prevede che, oltre a quelle già attribuite, l'Agenzia per il lavoro svolga attività di gestione e di erogazione diretta dei servizi per il lavoro e dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione dalla legge, acquisendo sostanzialmente le competenze attribuite ai centri servizi per il lavoro.
Conseguentemente, con la lettera b), comma 1 dell'articolo 15 vengono abrogate alcune disposizioni (i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinques) aggiunte all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n.17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia del lavoro e nel settore sociale) che prevedevano forma di integrazione e collaborazione tra le competenze e le attività dell'Agenzia regionale per il lavoro e dei centri dei servizi del lavoro delle province.
Si tratta di disposizioni, infatti, la cui ragion d'essere è venuta meno per effetto dell'inserimento di questi ultimi nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Questo accrescimento dei compiti dell'Agenzia impone una significativa riforma del suo assetto organizzativo, cui sono dedicati gli articoli 10 e 13.
L'articolo 10, attraverso la modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005, prevede che i "centri servizi per il lavoro" diventino servizi territoriali dell'Agenzia, che ne eredita le competenze, così come scolpite dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 14.
L'articolo 13, che introduce l'articolo 15 bis nella legge regionale n. 20 del 2005, completando la disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia, di cui al citato articolo 10, prevede che quest'ultima sia organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati che tengono la denominazione di "centri dei servizi per il lavoro", già istituiti dalle province.
La norma prevede ampia flessibilità organizzativa, rimessa alle decisioni della Giunta regionale, nell'articolazione di tali servizi, che, al fine di utilizzare le strutture già nella disponibilità della Regione, possono essere anche ubicati anche presso le sedi dei centri regionali di formazione professionale.
Infine, è espressamente statuito che l'Agenzia regionale per il lavoro adegui la propria dotazione organica in base ai fabbisogni lavorativi derivanti dalla costituzione delle strutture periferiche di cui al comma 1 dell'articolo.
Le innovazioni introdotte sulle competenze (articolo 12) e sull'organizzazione (articoli 10 e 13) dell'Agenzia regionale per il lavoro richiedono un intervento in ordine al personale da assegnare ai centri dei servizi per il lavoro.
L'articolo 11, infatti, che inserisce l'articolo 14 bis nella legge regionale n. 20 del 2005, definisce le risorse umane di cui dispongono i "centri dei servizi per il lavoro" per l'esercizio dei compiti assegnati.
Si tratta di una questione delicata e complessa, di cui il disegno di legge deve, necessariamente, farsi carico per assicurare la continuità di funzionamento di tali uffici, istituiti dalle province, che divengono articolazioni periferiche dell'Agenzia regionale per il lavoro.
L'articolo prevede che, nei centri dei servizi per il lavoro, presti l'attività lavorativa:
a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; si tratta di risorse umane trasferite alle province a seguito dell'attribuzione alle stesse di competenze in materia di lavoro. Il venir meno di tale competenza in capo a tali enti, in virtù del principio che l'assegnazione delle risorse umane è strettamente consequenziale all'attribuzione di compiti e funzioni, impone il suo trasferimento all'Agenzia regionale per il lavoro, che provvederà all'inquadramento nella propria dotazione organica, da ridefinirsi in conseguenza dei compiti e delle funzioni attribuiti sulla materia alla Regione e del connesso trasferimento del personale all'Agenzia stessa. Giova rilevare che il suddetto trasferimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il sistema Regione. Infatti, in forza dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001, lo Stato assicura alla Regione le risorse finanziarie per il suddetto personale, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il trasferimento di questa forza lavoro dalle province all'Agenzia regionale per il lavoro richiede che la Regione trattenga le risorse che attualmente destina a tali enti;
b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell'8 aprile 2014, di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale; il trasferimento di questo personale, titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dalle province all'Agenzia regionale per il lavoro, trova il suo fondamento nel principio, precedentemente richiamato, secondo cui l'assegnazione delle risorse umane è strettamente consequenziale all'attribuzione di compiti e funzioni. Il personale interessato al predetto trasferimento è esclusivamente quello che ha il requisito temporale, con riferimento all'attività svolta presso le province, di effettivo impiego nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro delle province dai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della cosiddetta "legge Delrio" (8 aprile 2014) di riforma delle province nelle regioni ordinarie e continuativamente fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Questa condizione si impone in ragione dell'interesse pubblico di assoggettare al suddetto trasferimento solo le risorse umane munite di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi per il lavoro, escludendo i dipendenti provinciali solo recentemente impiegati in tali servizi, magari al solo scopo di poter beneficiare di tale trasferimento. La norma prevede un'espressa esclusione da tale trasferimento dei dirigenti delle province attualmente titolari di incarichi nell'ambito del sistema lavoro; tale disposizione trova la sua giustificazione nel peculiare status del dirigente pubblico, che ha connotati significativamente differenti rispetto al personale del comparto. Per tali ragioni, il trasferimento dalle province al sistema Regione del personale appartenente al ruolo dirigenziale, come conseguenza dell'assegnazione alla Regione medesima di compiti e funzioni sulla materia, così come disciplinato dal presente disegno di legge, avverrà secondo peculiari percorsi amministrativi, all'esito della determinazione del contingente dirigenziale che occorre trasferire e tenendo conto, attraverso procedure comparative, dei curricula che meglio rispondano all'interesse dell'amministrazione regionale di acquisire dirigenti che presentino i profili professionali più adeguati, sia in relazione all'esperienza maturata nell'ambito della direzione dei servizi per il lavoro delle province, che delle complessive capacità organizzative e gestionali, che si richiedono ai dirigenti stessi. Preme evidenziare che anche il trasferimento del descritto personale non comporta oneri finanziari per la Regione, in quanto, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato per gli ex ministeriali assicurano la copertura finanziaria anche per il predetto personale, come risulta dall' allegato n. 1 alla presente relazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "analisi dei costi relativi al trasferimento del personale delle province alla Regione". Il comma 3 dispone il trasferimento all'Agenzia del personale di cui alle lettere a) e b), che viene inserito nella relativa dotazione organica che, ai sensi del comma 5, viene rideterminata allo scopo di dare attuazione all'articolo 11;
c) il personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, già assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013) e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale). Si tratta, quindi, di risorse umane già dipendenti (sia pure a tempo determinato) dell'Agenzia regionale per il lavoro, e i cui oneri sono già assicurati dalle poste finanziare di cui dispone tale ente. Inoltre, con la conclusione delle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 e la riorganizzazione dell'Agenzia re-gionale per il lavoro, che include nella propria articolazione organizzativa i centri servizi per il lavoro, ai sensi del comma 4, cessa il regime di comando di tali lavoratori rispettivamente con le province, i comuni e le unioni dei comuni.La regionalizzazione dei servizi per il lavoro che la presente proposta intende realizzare, quindi, si accompagna a una riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, che modifica la propria struttura operativa articolandosi nel territorio regionale, mediante l'incorporazione dei centri servizi per il lavoro istituiti dalle province. Al fine di assicurare un'immediata operatività dell'Agenzia medesima, si rende necessario provvedere alla definizione di una nuova dotazione organica, che tenga conto del trasferimento del personale di cui all'articolo 11 del presente disegno di legge. Conseguentemente, la dotazione organica ritenuta adeguata per l'Agenzia regionale viene fissata in 800 unità (comma 4, articolo 11).
Rimane conclusivamente da osservare, con riferimento ai descritti fondamentali articoli, in cui è racchiuso il disegno riformatore contenuto nel presente disegno di legge, come la centralità riconosciuta ai servizi pubblici per il lavoro, la salvaguardia di un "modello territoriale" che assicuri la capacità della Regione di offrire un adeguato standard di servizi, e il forte radicamento dei predetti servizi sul territorio, rappresentino una prima risposta al superamento delle inefficienze e dell'eccessiva frammentazione registrata nell'erogazione delle politiche attive e per assicurare ai cittadini sardi una maggiore equità nella distribuzione delle opportunità formative e occupazionali.
Le norme sul personale esprimono il concreto impegno reale della Regione per un forte investimento nelle risorse umane impegnate nei servizi per il lavoro. Attualmente, infatti, in numerose realtà territoriali, i servizi sono in gran parte coperti da personale assunto a termine, e in un contesto generale che vede il nostro Paese collocarsi agli ultimi posti in Europa, per lo scarso investimento di risorse finanziarie finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi occupazionali e delle politiche attive. Infatti, in Italia il rapporto proporzionale tra operatore e utente è molto basso: 1 operatore/ogni 254 utenti, se paragonato alla media degli altri Paesi europei. In Francia il rapporto è 1/65, in Germania 1/26, nel Regno Unito il rapporto è 1/20.
In Sardegna il rapporto appare più positivo rispetto a quello nazionale. Dai dati del Ministero del lavoro del 2012, il totale degli addetti ai CPI nei 28 centri per l'impiego della Sardegna è di 438 unità, per cui il rapporto tra disoccupati registrati e totale addetti del sistema dei servizi pubblici risulta di 1/200, e quindi inferiore alla media nazionale.
Se, al contrario, il numero totale degli addetti del sistema dei servizi pubblici fosse calcolato includendo tutti coloro che gravitano attorno al sistema pubblico sardo, e precisamente il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Agenzia regionale per il lavoro, il personale di ruolo e gli ex-ministeriali dipendenti delle province, nonché una quota pari al 7 per cento per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999, si raggiungerebbe il numero di circa 767 addetti, e il rapporto tra disoccupati registrati/addetti sarebbe di 1/114, che collocherebbe la Sardegna tra le Regioni con il miglior rapporto e maggiormente in linea con gli standard europei.
Appare evidente che, tra le principali cause d'inefficacia dei centri per l'impiego in Italia, occorre annoverare il sotto dimensionamento degli operatori, che non consente di attivare e garantire interventi personalizzati e continuativi con i disoccupati. Al contrario, nei paesi dell'Unione europea, dove i servizi per l'impiego possono offrire un'assistenza personalizzata e più efficiente alle persone in cerca di occupazione e anche ai datori di lavoro, minore è la durata della disoccupazione.
Con questo disegno di legge, pertanto, la Regione intende raggiungere standard "più europei" nelle politiche attive e nei servizi per il lavoro, al fine di garantire la necessaria aderenza dei medesimi al sistema dei bisogni espressi dal contesto locale e territoriale.
Come detto, gli altri articoli del disegno di legge hanno carattere accessorio e complementare a quelli appena descritti, in quanto apportano conseguenti modifiche al testo di diverse norme della legge regionale n. 20 del 2005.
Gli articoli, 2, 3, 4 e 9, sul presupposto della cessazione delle competenze delle province in materia di servizi e politiche del lavoro, sancita nell'articolo 1 della proposta, modificano, rispettivamente, gli articoli 4, 5, 7 e 13 della legge regionale n. 20 del 2005, escludendo tali enti dal sistema dei servizi per il lavoro.
Gli articoli 5 6, 7 modificano rispettivamente gli articoli 8, 9, 10 della legge regionale n. 20 del 2005 che disciplinano rispettivamente, la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, la Commissione provinciale per il collocamento mirato ed il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro.
Profilo comune delle innovazioni a questi tre articoli è adeguarne il contenuto a seguito della soppressione di qualsiasi competenza delle province sulla materia dei servizi e delle politiche del lavoro.
Così, le due commissioni, non essendo più emanazione delle province, perdono la denominazione di "provinciali", sostituita da quella di "territoriali"; sono istituite presso ogni centro dei servizi per il lavoro; la nomina dei loro componenti avviene con atto del direttore dei centri, che ne fa parte, in luogo del presidente della provincia; i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali che compongono tali organi collegiali sono espressione del territorio ricompreso nell'ambito dei competenza dei centri dei servizi per il lavoro; il regolamento di funzionamento delle due commissioni è adottato dal direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, in modo che sia uniforme in tutti i centri stessi. Il Piano per i servizi e le politiche del lavoro, che assume la denominazione di "territoriale" in luogo di quella "provinciale" è adottato dalla Commissione stessa.
Infine, l'articolo 8 modifica l'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2005 che disciplina la Commissione regionale per i servizi e le politiche per il lavoro, intervenendo sulla composizione della stessa; infatti, la soppressione della rappresentanza delle province rende opportuno, per evitare che i rappresentati designati dalle organizzazioni sindacali e dai datori di lavoro dispongano della maggioranza in senso alla stessa, di ridurre il loro numero da sei a quattro.
A partire dall'articolo 14 e successivi sono introdotte le ulteriori modifiche alla legge regionale n. 20 del 2005 per sopprimere qualsiasi riferimento alle province in relazione alle materie disciplinate dalla legge stessa.
L'articolo 22, quale logica conseguenza del precetto sancito dall'articolo 1 della proposta in ordine all'esercizio da parte della Regione delle competenze in materia del lavoro, abroga, oltre che i commi da 2 bis a 2 quinques dell'articolo 15 (di cui si è già detto a corredo dell'illustrazione dell'articolo 12), anche le seguenti disposizioni della legge regionale n. 20 del 2005: l'articolo 6 (sulle funzioni delle province in materia di lavoro); il comma 2 dell'articolo 36 (interventi di politica locale per l'occupazione); il comma 4 dell'articolo 39 (l'articolo 39 disciplina le politiche del lavoro e le politiche formative; l'abrogazione del comma 2 determina l'estinzione delle competenze delle province anche in materia di formazione professionale, così come previste dalla legge regionale n. 20 del 2005).
L'articolo 23 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Al riguardo, infatti, richiamato quanto detto sulle spese per il personale, relativamente alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego, l'Agenzia regionale per il lavoro, al pari delle province, potrà contare sui rimborsi statali e dei comuni compresi nel bacino territoriale dei "centri per l'occupazione" previsti entrambi da leggi dello Stato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Inserimento dell'articolo 1 bis
nella legge regionale n. 20 del 2005
(Funzioni e compiti della Regione)1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego) è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Funzioni e compiti della Regione in materia di servizi e politiche per il lavoro)
1. Allo scopo di garantire l'erogazione di servizi per l'impiego e politiche per il lavoro omogenei su tutto il territorio regionale, le funzioni e i compiti individuati dalla presente legge sono esercitati dalla Regione.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 20 del 2005
(Sistema dei servizi per il lavoro)1. All'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "e dalle province" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il soggetto istituzionale, attore necessario del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, è l'Agenzia regionale per il lavoro".
c) al comma 6, lettera a) le parole "e le province" sono soppresse.
Art. 3
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 20 del 2005
(Funzioni dei soggetti diversi
dagli enti territoriali)1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2005 le parole "dalle province e" sono soppresse.
Art. 4
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 20 del 2005
(Funzioni della Regione)1. All'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2, le parole ", su proposta delle amministrazioni provinciali," sono soppresse;
b) alla lettera h) del comma 2 le parole ", da parte delle province," sono soppresse.
Art 5
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 20 del 2005
(Commissione territoriale per i servizi e le politiche del lavoro presso i Centri dei servizi per il lavoro)1. All'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione territoriale per i servizi e le politiche del lavoro presso i centri dei servizi per il lavoro";
b) al comma 1, le parole "Ciascuna provincia provvede all'istituzione della Commissione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Presso ciascun centro dei servizi per il lavoro è istituita la commissione territoriale" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "la Commissione adotta il Piano territoriale per i servizi e le politiche del lavoro, di cui all'articolo 10";
d) all'alinea del comma 3 dell'articolo 8 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
e) alla lettera a) del comma 3 le parole "dal presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore del Centro dei servizi per il lavoro";
f) alla lettera b) del comma 3 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
g) alla lettera c) del comma 3 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
h) alla lettera f) del comma 3 le parole "dal consigliere di parità provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "da un delegato del consigliere regionale di parità";
i) nel primo periodo del comma 4 le parole "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro";
j) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Alle riunioni della Commissione può partecipare il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro";
k) al comma 5 le parole "Il presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: direttore del Centro dei servizi per il lavoro".
Art. 6
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 20 del 2005
(Commissione territoriale per il collocamento mirato presso i Centri dei servizi per il lavoro)1. All'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione territoriale per il collocamento mirato presso i centri dei servizi per il lavoro";
b) al comma 1 le parole "Il presidente della provincia istituisce" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun centro dei servizi per il lavoro è istituita" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
c) alla lettera a) del comma 2 le parole "dal presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore del centro dei servizi per il lavoro";
d) alla lettera b) del comma 2 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
e) alla lettera c) del comma 2 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
f) alla lettera e) del comma 2 le parole "del capoluogo" sono sostituite dalle seguenti: "territorialmente più vicina";
g) alla lettera a) del comma 6 le parole "all'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al centro dei servizi per il lavoro";
h) al comma 8 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro";
i) al comma 9 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione".
Art. 7
Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 20 del 2005
(Piano provinciale per i servizi
e le politiche del lavoro)1. All'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano territoriale per i servizi e le politiche del lavoro";
b) al comma 1 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all'articolo 8" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale";
c) al comma 2 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
Art. 8
Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 20 del 2005
(Commissione regionale per i servizi
e le politiche del lavoro)1. All'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 6 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "quattro";
b) alla lettera c) del comma 6 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "quattro";
c) la lettera g) del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogata.
Art. 9
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 20 del 2005
(Piano regionale per i servizi,
le politiche del lavoro e l'occupazione)1. All'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ", dai piani provinciali" sono sostituite dalle parole ", dai piani territoriali".
b) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole "gestiti dalle province" sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 9 le parole ", su proposta delle province," sono soppresse.
Art. 10
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 20 del 2005
(Centri dei servizi per il lavoro)1. All'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma è sostituito dal seguente:
"1. I centri dei servizi per il lavoro, istituiti dalle province, costituiscono servizi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.";
b) alla lettera a) del comma 2 le parole "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia regionale per il lavoro";
c) nell'alinea del comma 4 le parole "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia regionale per il lavoro";
d) la lettera h) del comma 4 è abrogata.
Art. 11
Inserimento dell'articolo 14 bis
nella legge regionale n. 20 del 2005
(Personale dei centri servizi per l'impiego)1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Personale dei centri dei servizi per il lavoro)
1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, i centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14 dispongono:
a) del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all' impiego) e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell' 8 aprile 2014, di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale;
c) del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, già assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013) ed attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).
2. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro ed è inserito nella relativa dotazione organica.
4. A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi e politiche del lavoro, disposto ai sensi dell'articolo 1, e del trasferimento del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia è quantificata in ottocento unità.
5. Al fine di dare attuazione al presente articolo, la Giunta regionale ridetermina la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro. Alla copertura dei posti vacanti si provvederà mediante l'indizione di pubblici concorsi.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 20 del 2005
(Agenzia regionale per il lavoro)1. All'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "e delle province" e "alle province e" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Competono all'Agenzia regionale per il lavoro le funzioni amministrative, operative e gestionali in materia di lavoro, nonché l'erogazione dei servizi per il lavoro e dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione dalla presente legge.";
c) al comma 5 le parole "nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse.
Art. 13
Inserimento dell'articolo 15 bis
nella legge regionale n. 20 del 2005
(Articolazione organizzativa
dell'Agenzia regionale per il lavoro)1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Articolazione organizzativa dell'Agenzia regionale per il lavoro)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali, denominati "centri dei servizi per il lavoro".
2. L'articolazione organizzativa dei servizi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro è definita con deliberazione della Giunta regionale.
3. I servizi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua la propria dotazione organica in base ai fabbisogni lavorativi derivanti dalla costituzione delle strutture periferiche di cui al comma 1.".
Art. 14
Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 20 del 2005
(Sistema informativo lavoro regionale (SILR))1. All'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "con le amministrazioni provinciali e con i centri dei servizi per il lavoro" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole "Il Sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell'attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro." sono soppresse.
Art. 15
Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 20 del 2005
(Modalità di funzionamento)1. All'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole ", in collaborazione con i referenti locali del Sistema informativo lavoro (SIL), come individuati dalle amministrazioni provinciali," sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 1 le parole ", in collaborazione con le amministrazioni provinciali," sono soppresse".
c) alla lettera c) del comma 1 le parole "le amministrazioni provinciali ed" sono soppresse.
Art. 16
Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 20 del 2005
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole "si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio stesso, e" sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all'articolo 29
della legge regionale n. 20 del 2005
(Incentivi al reimpiego)1. All'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "alle province" sono soppresse;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) al comma 3 le parole "sentite le province, in una apposita conferenza indetta dalla Regione" sono soppresse.
Art. 18
Modifiche all'articolo 32
della legge regionale n. 20 del 2005
(Convenzioni per l'inserimento
dei diversamente abili)1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole ", secondo le modalità previste nei piani presentati dalle province" sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all'articolo 38
della legge regionale n. 20 del 2005
(Profili formativi dei contratti di apprendistato)1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole "sentite le province e" sono soppresse.
Art. 20
Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 20 del 2005
(Politiche del lavoro e politiche formative)1. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole "e le province" sono soppresse e la parola "concedono" è sostituita dalla seguente: "concede".
Art. 21
Modifiche all'articolo 44
della legge regionale n. 20 del 2005
(Lavoratori non comunitari)1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale n. 20 del 2005, le parole "e le province" sono soppresse.
Art. 22
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 20 del 2005:
a) l'articolo 6;
b) i commi da 2 bis a 2 quinques dell'articolo 15;
c) il comma 2 dell'articolo 36;
d) il comma 4 dell'articolo 39.
Art. 23
Norma finanziaria1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 20 e 26 luglio 2013, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, iscritte, rispettivamente, in conto delle UPB S02.03.006 e S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.