CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 215/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici,
MANINCHEDDAil 7 maggio 2015
Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con l'articolo 1 del presente disegno di legge vengono introdotte alcune modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, relativa all'istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.
Con la modifica dell'articolo 6, comma 6, viene introdotta una norma transitoria di durata temporale limitata che, nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e conseguentemente della individuazione e nomina del direttore generale, consente l'adozione di atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili quali ad esempio il pagamento degli stipendi del personale dell'Ente d'ambito, che competono al medesimo direttore, altrimenti non adottabili.
Con le modifiche dell'articolo 13 si intende dare soluzione, anche mediante una via transattiva, alla regolazione dei corrispettivi dovuti dai comuni della Sardegna al gestore del Servizio idrico integrato per gli oneri di raccolta e smaltimento delle acque bianche per il periodo 2005-2011. Il tema, particolarmente sentito dai comuni, è stato oggetto di un recente richiamo da parte dell'ANCI Sardegna con nota n. 651 del 4 maggio 2015.
Per tale regolazione viene previsto che l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna stabilisca l'ammontare di quanto dovuto da parte dei comuni al gestore del Servizio idrico integrato.
L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Regione trasferirà all'Ente di governo d'ambito le somme necessarie alla copertura degli oneri relativi alla gestione delle acque meteoriche a carico dei comuni per il periodo 2005-2011, fino alla concorrenza della somma stabilita con le modalità previste dall'articolo 5, comma 23, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), dando attuazione prioritaria alla lettera b).
Al comma 2, nelle more della definizione del quantum da riconoscere e al fine evitare danni al gestore per ritardato pagamento, viene prevista una anticipazione su richiesta dell'Ente di governo d'ambito, di importo non superiore alla stima contenuta nel piano economico e finanziario approvato con delibera del commissario dell'Autorità d'ambito n. 23 del 14 aprile 2011.
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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI
composta dai Consiglieri
SOLINAS Antonio, Presidente - TATTI, Vice presidente e relatore di minoranza - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - AZARA - DEMONTIS - FENU - MELONI, relatore di maggioranza - PERU
Relazione di maggioranza
On. Meloni
pervenuta il 12 maggio 2015
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 12 maggio 2015, il disegno di legge n. 215/A recante "Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche".
La Commissione, dopo aver sentito l'Assessore dei lavori pubblici sulle motivazioni e le finalità della proposta di normativa, ha ritenuto di condividerle interamente.
In particolare, per quanto attiene la disposizione relativa alla modifica della legge regionale n. 4 del 2015 contenuta nell'articolo 1, la Commissione, dopo un'attenta valutazione delle norme proposte, ha pienamente concordato con gli obiettivi che tale norma si pone:
1) consentire una nomina di carattere fiduciario all'incarico di direttore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna proceduralmente più corretta, nel rispetto dei rigorosi requisiti di professionalità già stabiliti dalla vigente normativa;
2) prevedere un'opportuna disposizione di prima applicazione che, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del direttore, individui il centro di imputazione giuridica per l'assunzione di atti di amministrazione ordinaria indifferibili ed urgenti; ciò al fine di evitare la completa paralisi amministrativa dell'Ente di governo dell'ambito.
In ordine a tale norma la Commissione ne ha approvato una stesura solo formalmente difforme che evidenzia la differente natura e finalità delle due norme proposte contenuto nel medesimo articolo 1.
Anche in relazione alle altre disposizioni del disegno di legge, concernenti la dibattuta e controversa questione dei costi delle acque meteoriche, la Commissione ha condiviso l'articolato e complesso percorso proposto dalla Giunta regionale e finalizzato a consentire, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste dalla legge finanziaria per l'anno 2015, di sanare una pesante situazione pregressa e porre le condizioni per un progressivo risanamento dell'attuale deficit del sistema idrico della Sardegna.Per tali sintetiche motivazioni la Commissione auspica una rapida discussione ed approvazione del disegno di legge n. 215/A.
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Relazione di minoranza
On. Tatti
pervenuta il 13 maggio 2015
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 12 maggio 2015, il disegno di legge n. 215/A recante "Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche" con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti.
Le motivazioni che stanno alla base di tale voto negativo sono le seguenti:
a) relativamente alla diposizione di cui all'articolo 1, si sottolinea l'evidente confusione normativa in cui versano sia la Giunta regionale che la maggioranza che la sostengono. Infatti la modifica proposta, relativa alle procedure di nomina del direttore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, riprende, per l'ennesima volta, una diposizione approvata molto di recente, precisamente il 4 febbraio 2015, e già oggetto di modifica con una disposizione assai inopportunamente contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2015. Ora la nuova versione proposta appare comunque ambigua e poco chiara e, certamente, non in grado di conseguire i risultati che la Giunta regionale, secondo le valutazioni formulate dall'Assessore dei lavori pubblici in Commissione, intende conseguire. Appare, inoltre, criticabile anche la norma che attribuisce incarichi gestionali al presidente del Comitato istituzionale d'ambito, organo di indirizzo "politico" dell'Ente cui sono assegnate, seppur temporalmente e in modo assai ristretto, competenze tipicamente gestorie che mal si attagliano alla sua natura e funzione;
b) gli articoli 2 e 3 dispongono in merito all'annosa e controversa questione di quale entità giuridica debba pagare i costi derivanti dallo smaltimento delle acque meteoriche. L'articolata e assai complicata disciplina proposta ha l'obiettivo di risolvere tale questione, ma proprio la sua complessità la rende di difficile applicazione e la sottopone, comunque, ad una successiva verifica transattiva tra il gestore unico ed i comuni coinvolti che rischia di vanificare la sua stessa approvazione;
c) il testo proposto, inoltre, non considera in alcun modo il delicato problema della realizzazione delle reti duali nei comuni della Sardegna, vera emergenza da affrontare in modo organico sia per conseguire l'abbattimento delle tariffe sia per migliorare l'efficienza del sistema depurativo.Per tali ragioni, i componenti della Commissione espressione dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale hanno espresso una valutazione negativa nei confronti del disegno di legge n. 215/A, votando contro la sua approvazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 (Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)1. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), dopo le parole "L'incarico è conferito dal comitato istituzionale d'ambito" sono inserite le seguenti: "esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al primo periodo del presente comma, previa pubblicazione sul sito internet della Regione e dell'Ente di un invito a manifestare l'interesse. In fase di prima applicazione, nelle more della nomina del direttore generale, il presidente del comitato istituzionale può adottare gli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili di competenza del direttore generale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 (Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)1. All'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dopo le parole "L'incarico è conferito dal comitato istituzionale d'ambito" sono inserite le seguenti: "sulla base di una scelta fiduciaria e discrezionale a soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, abbiano risposto al pubblico avviso di manifestazione di interesse per l'attribuzione dell'incarico di direttore, pubblicato sul sito internet dell'Ente di governo dell'ambito e sul sito istituzionale della Regione";
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6 bis. In fase di prima applicazione, nelle more della nomina del direttore generale, il presidente del comitato istituzionale può adottare gli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili di competenza del direttore generale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015 (Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano)1. All'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna provvede a determinare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in via transattiva, i corrispettivi dovuti, dai comuni della Sardegna al gestore del Servizio idrico integrato, per gli oneri di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche per il periodo 2005-2011.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015 (Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano)
(identico)Art. 3
Disposizioni in materia di acque meteoriche1. La Regione, al fine di dare attuazione prioritaria a quanto previsto dall'articolo 5, comma 23, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è autorizzata a trasferire, a favore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, per il successivo pagamento al gestore unico del Servizio idrico integrato, la somma determinata dallo stesso Ente ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale n. 4 del 2015, così come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al suindicato comma 23 e previa dichiarazione del gestore di accettazione e di rinuncia nei confronti dei comuni di qualsiasi altra pretesa, comunque connessa, rispetto al suddetto finanziamento regionale.
2. Nelle more della determinazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale n. 4 del 2015, così come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, su istanza dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, la Regione è autorizzata ad erogare allo stesso Ente, per il successivo pagamento al gestore unico del Servizio idrico integrato, al fine di evitare i danni relativi al ritardato riconoscimento degli oneri sostenuti, un'anticipazione in misura non superiore alla stima di cui al piano economico finanziario approvato con la delibera del commissario dell'Autorità dell'ambito della Sardegna n. 23 del 14 aprile 2011.
Art. 3
Disposizioni in materia di acque meteoriche
(identico)
Art. 3 bis
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).