CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 209
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, MURAil 30 aprile 2015
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La normativa in oggetto dispone l'autorizzazione di spesa di risorse del bilancio della Regione finalizzata ad anticipare le spettanze maturate dai lavoratori sardi inseriti nel vasto bacino degli ammortizzatori in deroga relative all'anno 2014.
Già nel 2013 diverse leggi regionali, quali la n. 1, n. 4, n. 17, n. 27, n. 31 ed infine n. 34, avevano destinato circa 52 milioni di euro alla corresponsione ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di un sussidio straordinario per far fronte ai ritardi nell'erogazione dell'ammortizzatore sociale, ed a tal fine era stata sottoscritta una specifica convenzione con l'INPS.
Occorre rilevare che la competenza in materia di politiche passive appartiene allo Stato e che la Regione esercita, su delega statale, le relative funzioni amministrative.
Analoghi ritardi nella assegnazione delle risorse statali (pervenute oltretutto in misura assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno), e di conseguenza nel pagamento dei trattamenti, si sono registrati per il 2014, con la pesante conseguenza che, pur avendo maturato i requisiti ed essendo utilmente inseriti negli elenchi dei beneficiari, ad oggi circa 17.000 lavoratori sono rimasti privi in tutto od in gran parte del sostegno al reddito maturato.
La normativa regionale qui richiamata, con l'obiettivo di alleviare il pesante disagio sociale che incontrano i lavoratori e le loro famiglie, nelle more dell'assegnazione delle risorse che lo Stato deve garantire, ha la finalità di anticipare, sotto forma di sussidio straordinario regionale, le spettanze maturate seppure in quota parte.
Si precisa che per motivi di natura tecnica l'intervento anticipatorio si limita alla sola indennità di mobilità, poiché una analoga erogazione per i lavoratori in cassa integrazione si è dimostrata non percorribile in presenza di regolare rapporto di lavoro, e comunque i lavoratori in cassa integrazione (circa 10.000) hanno potuto già beneficiare di due mensilità di trattamento completo.
L'operazione relativa al 2013 si è conclusa di recente, consentendo di anticipare nelle forme indicate le indennità ai lavoratori collocati in mobilità in deroga e, poiché l'INPS, sulla base delle assegnazioni effettuate dallo Stato per la stessa annualità 2013, ha proceduto ad effettuare le dovute compensazioni, sono nuovamente disponibili risorse che, una volta rinnovata la convenzione, consentiranno di ripercorrere la via tracciata dalla normativa regionale fin qui richiamata, in favore dei lavoratori che dal 1° gennaio 2014, pur risultando beneficiari dell'indennità, ne hanno ricevuto una minima parte o peggio ne sono rimasti totalmente esclusi. Pertanto il disegno di legge intende autorizzare l'erogazione dei sussidi in favore di coloro che hanno maturato i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali)1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2013, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2013 in materia di ammortizzatori sociali) è destinata alla copertura dei medesimi, interventi riferiti all'anno 2015 per le spettanze maturate dai beneficiari a decorrere dal 2014 e per interventi di politica attiva del lavoro.
2. Le somme giacenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e quelle riversate dal medesimo istituto e compensate sulla base delle assegnazioni statali per il pagamento dei trattamenti concessi ai sensi della normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono utilizzate per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2013 come modificato dalla legge regionale n. 27 del 2013 e dalla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali), e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale), e per interventi di politica attiva del lavoro.