CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 199/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACIil 13 aprile 2015
Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende riordinare in modo organico la normativa regionale in materia di consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), fatta salva la normativa nazionale. Il testo rappresenta una sintesi dei lavori scaturiti dal tavolo interassessoriale, di cui alla deliberazione n. 17/15 del 13 maggio 2014, nonché delle interlocuzioni e dei confronti avvenuti con i rappresentanti dei confidi e delle associazioni di categoria.
Il disegno di legge si propone di favorire l'accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti attraverso la razionalizzazione e la concentrazione del sistema dei consorzi fidi, il supporto alla rete di garanzia costituita dai confidi e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.
In particolare, si prevede che il fondo unico, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sia destinato all'erogazione delle contribuzioni a favore dei confidi, con esclusione dei confidi operanti nel settore dell'agricoltura, e finalizzato all'integrazione dei fondi rischi a copertura delle garanzie rilasciate. Il funzionamento di tale fondo sarà caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio (accountability) sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese e dell'economia.
È previsto, inoltre, uno strumento innovativo finalizzato alla prevenzione e al contenimento di criticità dei consorzi di garanzia che possano generare esternalità negative nell'accesso al credito delle imprese associate ai medesimi confidi.
Si tratta di un fondo di stabilizzazione, avente carattere mutualistico e ad adesione volontaria che prevede una gestione condivisa e congiunta con i consorzi fidi, da questi finanziato periodicamente e anche aperto alla contribuzione pubblica, al fine di attuare un supporto reciproco degli operatori del comparto per tutelare e preservare gli effetti positivi delle garanzie dei consorzi sull'accesso al credito e alla finanza delle imprese.
Per una più efficace attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge e a supporto delle politiche regionali in materia di credito, con riferimento alle piccole e medie imprese, è prevista, infine, l'istituzione di un osservatorio con funzioni di raccolta, elaborazione dati e monitoraggio, con particolare riferimento all'efficacia dell'intervento pubblico. L'osservatorio sarà composto da membri designati dall'Amministrazione regionale, da Sfirs Spa e dai confidi.
Il presente disegno di legge è composto da 8 articoli, compreso quello relativo all'entrata in vigore.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Il comma 1 enuncia la finalità che il disegno di legge persegue, ossia favorire, rendendolo agevole e conveniente, l'accesso al credito bancario da parte delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, e dei liberi professionisti operanti in Sardegna, attraverso una disciplina organica e sistematica che incrementi l'efficienza del sistema delle garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia fidi, valorizzandone, al contempo, il rapporto con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1.
Nel comma 2 si indicano gli interventi attraverso i quali si intende conseguire l'obiettivo di cui sopra:
- concessione ai confidi, attraverso il fondo unico di cui al successivo articolo 2, di contributi per l'integrazione dei fondi rischi a copertura di garanzie concesse a fronte dei finanziamenti contratti dalle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti soci;
- creazione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria, da attuare attraverso il fondo di cui all'articolo 4, al fine di prevenire e contenere eventuali criticità ed effetti sistemici negativi nel comparto dei confidi; la creazione e l'adesione da parte dei confidi a tali strumenti di stabilizzazione è presupposto necessario perché i confidi stessi possano ottenere i contributi regionali per l'integrazione dei propri fondi rischi, come specificato nel comma 4 dell'articolo 2.Il comma 3, ai fini della individuazione dei confidi destinatari del presente disposto normativo, opera un rinvio alla definizione degli stessi contenuta nella normativa nazionale di riferimento.
Il comma 4 esclude dal campo di applicazione della presente norma i confidi operanti nel settore agricolo; gli stessi sono compiutamente disciplinati dalla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) e successivi provvedimenti attuativi.
Art. 2 - Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi
Nei commi 1 e 2 si stabilisce che il fondo istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 2015, con dotazione annua di euro 5.000.000, è destinato alla concessione dei contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi dei confidi e la sua gestione compete all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Nel comma 3 si dà mandato alla Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione gli aspetti concernenti, in particolare:
- le condizioni di ammissibilità e i criteri di premialità, con l'obiettivo di selezionare i confidi beneficiari dei contributi e di ripartire il fondo tra i soggetti ammessi ritenuti più meritevoli sulla base di indicatori di carattere oggettivo;
- la razionalizzazione e la standardizzazione delle procedure di concessione dei contributi, dei meccanismi di rendicontazione, con particolare riferimento alla quantità e qualità delle garanzie rilasciate;
- i meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo irregolare delle contribuzioni pubbliche, e gli obblighi posti in capo ai confidi nell'ipotesi di scioglimento e liquidazione;
- i criteri e le modalità uniformi che i confidi beneficiari dei contributi pubblici dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci.Il comma 4 indica che il contributo pubblico a favore dei confidi è subordinato alla istituzione dei meccanismi di stabilizzazione e all'adesione da parte dei confidi ai medesimi meccanismi.
Art. 3 - Regime di aiuto
Si stabilisce che la Giunta definisca i criteri e le modalità uniformi che i confidi dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci sulla base di uno o più dei regimi di aiuto indicati dall'articolo 3.
Art. 4 - Fondo di stabilizzazione
Commi 1 e 2. In conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si intende promuovere l'istituzione di un fondo di stabilizzazione alimentato con risorse dei confidi, ma con possibilità per l'Amministrazione regionale di contribuirvi finanziariamente. Tale strumento, caratterizzato da un approccio mutualistico e volontaristico e da una gestione condivisa, ha come scopo primario quello di consentire, in presenza di piani di gestione delle criticità, interventi tempestivi in caso di crisi di uno o più confidi che possano determinare effetti sistemici ed esternalità negative nell'ambito regionale.
Comma 3. Si dà mandato alla Giunta di definire con propria deliberazione i criteri e le modalità di gestione e di intervento del fondo. Il comma 3 stabilisce, altresì, l'esclusione dall'intervento del fondo di stabilizzazione dei confidi privi dei requisiti di ammissibilità previsti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), per l'accesso al fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi.
Art. 5 - Osservatorio dei confidi
Si prevede l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dell'osservatorio dei confidi con compiti di analisi e monitoraggio dei dati che caratterizzano il sistema composto da confidi - banche - imprese - Regione, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia dei contributi pubblici erogati ad integrazione del fondo rischi. Il suo scopo è quello di fornire un efficace supporto alle azioni intraprese dall'Amministrazione nel comparto del credito e, più in generale, nell'ambito delle politiche di sviluppo regionali. Tale organismo sarà composto da rappresentanti dei confidi, di Sfirs e dell'Amministrazione regionale; questi ultimi saranno nominati sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale sopra indicata che determinerà, inoltre, le modalità di funzionamento.
Art. 6 - Abrogazione
Il comma 1 dispone l'abrogazione dei commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) al fine di garantire l'effettiva razionalizzazione della normativa regionale in materia.
Comma 2. Si dispone la liquidazione e il pagamento delle somme già impegnate a favore dei confidi aventi diritto in forza delle norme sopra indicate. In questo modo si intende dare compiuta attuazione agli impegni assunti nel periodo di vigenza delle suddette norme laddove ne permangano i presupposti di legittimità.
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
Il comma 2 prevede un periodo di sospensione, di diciotto mesi, dell'efficacia della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, (concessione dei contributi ai confidi subordinata alla previa istituzione e adesione ai meccanismi di stabilizzazione).
Art. 8 - Entrata in vigore
Si prevede che la legge entri in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
composta dai Consiglieri
SABATINI, Presidente e relatore, TRUZZU, Vice presidente, COCCO Daniele Secondo, Segretario, SOLINAS Christian, Segretario, ARBAU - BUSIA - COCCO Pietro - COLLU - DEDONI - LOCCI - OPPI - PISCEDDA - SALE - USULA - ZEDDA Alessandra
pervenuta il 4 giugno 2015
La Terza Commissione permanente, nella seduta del 3 giugno 2015, ha approvato all'unanimità, senza apportare modificazioni, il disegno di legge n. 199 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi).
Il provvedimento, assegnato inizialmente alla Quinta Commissione permanente, è stato riassegnato alla Terza Commissione consiliare con nota del Presidente del Consiglio del 28 aprile 2015, con la prescrizione di richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere alla Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, coinvolgendo difatti il disegno di legge in esame competenze di quest'ultima commissione.
Il succitato parere non è pervenuto nei termini regolamentari.
L'esame del testo è iniziato, nella seduta in congiunta con la Quinta Commissione del 13 maggio 2015, con l'illustrazione dell'articolato da parte dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e con l'audizione dei rappresentanti dei consorzi fidi.
L'Assessore si è soffermato, principalmente, sulla descrizione dei meccanismi di funzionamento del Fondo unico di integrazione dei fondi rischi dei confidi (articolo 2), sul Fondo di stabilizzazione (articolo 4) e sull'Osservatorio dei confidi (articolo 5), osservando che il disegno di legge si pone nell'insieme l'obiettivo di incentivare la razionalizzazione e concentrazione del sistema dei consorzi fidi sì da favorire in misura più rilevante l'accesso al credito e alla finanza da parte delle imprese e dei liberi professionisti sardi.
I rappresentanti dei confidi, in particolare, hanno espresso un generale apprezzamento per il metodo seguito dalla Giunta e per il contenuto finale del provvedimento, sintesi anche del proficuo confronto con i gli stessi confidi e le associazioni di categoria, evidenziando nondimeno la necessità di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico previsto all'articolo 2 e auspicando, inoltre, in sede di determinazione dei criteri di ammissibilità e di premialità da parte della Giunta, la dovuta attenzione verso le specifiche realtà attive nel territorio regionale.
Nel corso dei lavori, i commissari hanno manifestato la necessità di acquisire informazioni riguardo al numero dei consorzi fidi coinvolti nella riforma e al loro volume d'affari sottolineando l'esigenza imprescindibile di disporre sul tema di dati di bilancio veritieri, oggettivi e confrontabili. Siffatta richiesta è stata riscontrata con nota dell'Assessore della programmazione pervenuta alla segreteria della Terza Commissione in data 14 maggio 2015.
Come già accennato, la Commissione nella seduta del 3 giugno 2015 ha approvato il disegno di legge nel testo originario, nominando relatore per l'Aula il Presidente della Commissione.
Stante l'importanza che il provvedimento in esame riveste, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula.
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La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 4 giugno 2015, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La Regione favorisce l'accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e dei liberi professionisti, aventi sede operativa in Sardegna, attraverso la razionalizzazione e la concentrazione del sistema dei consorzi fidi e il supporto alla rete di garanzia costituita dai confidi e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese operanti in Sardegna di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, (legge finanziaria 2009), il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato:
a) concede ai consorzi fidi contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci;
b) promuove la creazione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria e sostegno mutualistico tra i consorzi fidi allo scopo di prevenire e contenere effetti sistemici negativi a livello regionale sulle micro, piccole e medie imprese e sui liberi professionisti associati al sistema dei confidi.3. Ai fini della presente legge, per confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede operativa in Sardegna e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al comma 1.
4. Dall'applicazione della presente legge sono esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo).
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
(identico)Art. 2
Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), con una dotazione annua di euro 5.000.000 (UPB S06.03.031), persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), mediante l'istituzione di un apposito fondo unico.
2. Il fondo di cui al comma 1, destinato all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi, è gestito dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità, che tengono conto almeno dei seguenti elementi dei consorzi fidi: la dimensione, lo sviluppo e la qualità delle garanzie, l'adeguatezza patrimoniale, l'economicità, l'efficienza della gestione;
b) i settori prioritari di intervento nella concessione dei contributi;
c) le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di rendicontazione e di segnalazione di dati e informazioni sui confidi, sullo sviluppo e le qualità del portfolio delle garanzie;
d) i meccanismi sanzionatori in caso di mancato o irregolare utilizzo dei contributi, nonché degli obblighi dei confidi in caso di scioglimento e liquidazione;
e) i criteri e le modalità uniformi nella concessione delle garanzie nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.4. La concessione dei contributi ai confidi è subordinata alla previa istituzione dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 e all'adesione ai medesimi meccanismi da parte dei confidi che ne posseggano i requisiti, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 2.
Art. 2
Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi
(identico)Art. 3
Regime di aiuto1. La Giunta regionale, con la delibera di cui all'articolo 2, comma 3, definisce, in relazione alla lettera e) del medesimo articolo, le modalità e i criteri per la concessione di garanzie da parte dei confidi alle piccole e medie imprese, secondo uno o più dei seguenti atti normativi sotto richiamati, o dei successivi che dovessero sopraggiungere in loro sostituzione:
a) aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) aiuti di Stato esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
c) aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
d) aiuti di Stato soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 3
Regime di aiuto
(identico)Art. 4
Fondo di stabilizzazione1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Regione promuove l'istituzione di un fondo di stabilizzazione finanziaria alimentato da contribuzioni periodiche dei confidi che aderiscono al fondo su base volontaria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4. Il fondo può essere inoltre destinatario di contribuzione pubblica.
2. Il fondo è ispirato ai seguenti principi generali:
a) gestione condivisa e congiunta con il sistema dei confidi secondo approccio mutualistico e volontaristico;
b) modalità di intervento del fondo in presenza di piani di ristrutturazione e di gestione delle criticità dei confidi oggetto dell'intervento;
c) monitoraggio periodico della rischiosità dei confidi e dello sviluppo delle garanzie.3. La Giunta regionale, previa concertazione con i confidi che intendono aderire al fondo di stabilizzazione, con propria deliberazione determina i criteri, le modalità di gestione e di intervento del fondo, nonché l'entità dei conferimenti iniziali e delle contribuzioni periodiche da parte dei confidi aderenti.
Art. 4
Fondo di stabilizzazione
(identico)Art. 5
Osservatorio dei confidi1. Senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'osservatorio dei confidi composto da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale esperti in materia, un rappresentante di SFIRS Spa e un rappresentante designato dai consorzi fidi.
2. L'osservatorio dei confidi cura il monitoraggio periodico del sistema dei confidi operanti in Sardegna, con particolare riferimento all'efficacia dell'intervento pubblico.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti dell'osservatorio appartenenti all'Amministrazione regionale nonché le modalità di funzionamento.
Art. 5
Osservatorio dei confidi
(identico)Art. 6
Abrogazione1. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2, sono abrogati i commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. Sono liquidate e pagate a favore dei confidi le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già impegnate a favore dei medesimi in forza dei commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 e delle direttive di attuazione.
Art. 6
Abrogazione
(identico)Art. 7
Disposizioni transitorie e finali1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5 sono presentate alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il parere entro dieci giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
2. La disposizione dell'articolo 2, comma 4, non si applica nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro il minor termine nel quale siano istituiti e resi pienamente operativi i meccanismi di stabilizzazione ivi previsti.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
(identico)Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 8
Entrata in vigore
(identico)