CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 192
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, PIGLIARU,
di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio, PACI,
l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO,
e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIUil 19 marzo 2015
Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali
a società di capitali e consortili***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge reca disposizioni in materia di partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali della Sardegna a società di capitali e consortili, e intende, attraverso un intervento legislativo organico e di riordino della materia, fornire all'Amministrazione e agli organismi in parola una normativa di riferimento che consenta l'implementazione di un efficace e uniforme sistema di gestione e controllo delle partecipazioni, contribuendo, al contempo, al perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria.
L'intervento legislativo in parola, ferma la potestà legislativa statale in materia di "ordinamento civile", è riconducibile alla potestà legislativa regionale esclusiva di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) dello Statuto, oltre che a quella concorrente, nella misura in cui è volto ad attuare le disposizioni di principio statali dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La normativa proposta si articola in sette capi, aventi ad oggetto: Disposizioni generali (capo I), Presupposti per acquisire o conservare partecipazioni societarie (capo II), Governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate (capo III), Composizione degli organi delle società e criteri per determinarne i compensi (capo IV), Disposizioni specifiche in materia di personale, spese di funzionamento, appalti e affidamenti in house (capo V), Norme in materia di trasparenza (capo VI) e Disposizioni transitorie e finali (capo VII).
L'articolo 1 definisce l'ambito oggettivo della disciplina legislativa, precisando che essa si applica alle partecipazioni dell'Amministrazione e degli enti regionali a società di capitali e società consortili, nonché, nei limiti di quanto previsto nell'articolato normativo, alle partecipazioni societarie degli enti locali della Sardegna. L'articolo 2 reca le finalità della legge, che consistono nel definire le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti, definire le modalità di governo delle partecipazioni, razionalizzare le attività e contenere i costi delle società partecipate, semplificare la normativa regionale sulle società partecipate e incrementare la trasparenza del sistema.
L'articolo 3 contiene la definizione dei termini utilizzati nel testo per delineare, in relazione a ciascuna disposizione, l'ambito soggettivo di riferimento. In particolare, si richiama il concetto di sistema Regione, già indicato dall'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, nonché quelli di enti regionali, enti locali, società partecipata, società controllata e società in house.
All'articolo 4 sono indicati i principi di riferimento ai quali le amministrazioni del sistema Regione devono attenersi laddove intendano assumere o conservare partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza. Oltre alla coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell'ente e alla preliminare analisi dei benefici anche economici della stessa, è richiesto il rispetto dei criteri dettati in materia dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonché la coerenza della partecipazione con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico-programmatici.
Con riferimento al procedimento di costituzione di nuove società e di assunzione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società esistenti, l'articolo 5 prescrive - in conformità con quanto già previsto dal comma 43 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 - la preventiva autorizzazione legislativa, nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 4. L'acquisizione di nuove partecipazioni è altresì soggetta ai limiti e alle condizioni prescritte dall'articolo 13, comma 2 del disegno di legge, in continuità con quanto disposto nel comma 42 dell'articolo 18 della suddetta legge regionale n. 12 del 2011.
L'articolo 6 del disegno di legge dispone, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale e europea, che la scelta dei soci di minoranza delle società di nuova costituzione, partecipate dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica.
Con l'articolo 7 si prevede che la Giunta regionale valuti periodicamente, di regola all'inizio di ogni legislatura, la permanenza in capo alle partecipate dall'Amministrazione regionale dei presupposti per la loro conservazione o dismissione. In tale valutazione periodica assume, infatti, primario rilievo il criterio dinamico indicato nell'articolo 4, comma 2, che riguarda la coerenza della partecipazione con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico-programmatici.
In ordine alle liquidazioni, fermo restando che la relativa disciplina si rintraccia nel Codice civile, l'articolo 8 del disegno di legge reca una norma volta a sollecitare le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali ad adottare gli atti utili ad accelerare le procedure liquidatorie e a contenerne gli oneri finanziari (a titolo esemplificativo, oltre ad indirizzi specifici all'uopo impartiti ai liquidatori, possono ipotizzarsi operazioni di fusione per incorporazione di una società in liquidazione in un'altra o operazioni di trasformazione per attribuire alla società una forma giuridica tale da consentire la semplificazione dei relativi organi).
Nel capo III, rubricato "governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate", l'articolo 9 reca alcune disposizioni sulla formazione della volontà del socio Regione e sulle modalità attraverso le quali essa può essere espressa. In primo luogo sancisce che l'Amministrazione regionale esercita le prerogative di socio nelle società partecipate tramite il Presidente della Regione o un suo delegato e che l'eventuale atto di delegazione deve contenere le direttive vincolanti per l'esercizio del potere da parte del delegato. Inoltre, riserva alle sole ipotesi in cui la volontà del socio deve esprimersi in assemblea straordinaria la necessità di una preventiva deliberazione della Giunta regionale, restando la stessa facoltativa negli altri casi.
Le disposizioni successive recano le modalità attraverso le quali l'Amministrazione regionale gestisce le proprie partecipazioni e fanno riferimento a tre diversi possibili livelli di articolazione del rapporto tra l'Amministrazione regionale e la società. Un primo livello è quello che si configura allorquando la Regione detiene una partecipazione di minoranza o comunque tale da non poter svolgere nei confronti della partecipata alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi del Codice civile; il secondo livello si configura, invece, quando l'amministrazione è chiamata a svolgere la suddetta attività e ad esercitare funzioni di indirizzo e controllo; un terzo livello è quello richiesto dalla normativa statale e europea laddove impone all'ente di esercitare il controllo analogo sulle società riconducibili al concetto di organismo in house.
In tale prospettiva, l'articolo 10 dispone in merito alla individuazione da parte della Giunta regionale della struttura deputata alla gestione di ciascuna partecipazione e, laddove ne sussistano i presupposti, all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo o di controllo analogo, mentre l'articolo 11 disciplina le modalità attraverso le quali l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulle società soggette alle attività di direzione e coordinamento, come previste dal Codice civile, prevedendo, per le altre società partecipate, che le direttive in proposito adottate dalla Giunta regionale costituiscano, per quanto possibile, indirizzi di riferimento.
L'articolo 12, da ultimo, reca disposizioni sul controllo analogo delle società in house, anche a partecipazione pubblica plurima, e i contenuti minimi e generali della relativa disciplina, sulla quale anche gli enti regionali sono chiamati a provvedere, così come lo sono gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia.
Con riferimento ai rapporti finanziari, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza, l'articolo 13, riproponendo i contenuti del comma 42 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, prescrive i casi e le modalità con le quali le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali possono trasferire risorse finanziarie alle proprie partecipate, nonché le deroghe possibili nel caso di trasferimenti per piani di salvataggio e ristrutturazione autorizzati dalla Commissione europea.
Infine, con l'articolo 14 si disciplina il sistema informativo delle partecipazioni regionali, disponendo che la struttura regionale che gestisce ciascuna società partecipata alimenti tale sistema, comunicando le necessarie informazioni all'Assessorato regionale competente per la predisposizione del Conto del patrimonio, con le modalità e la tempistica prevista con apposita deliberazione della Giunta regionale.
In relazione agli organi delle società in house e delle società controllate dall'Amministrazione regionale gli articoli 15, 16, 18 e 19 disciplinano la composizione degli organi di amministrazione e di controllo nonché i criteri per determinarne i compensi.
Gli articoli 15 e 16 del disegno di legge, in conformità con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e in coerenza con gli esiti del referendum consultivo regionale tenutosi il 6 maggio 2012, dispongono che, laddove la normativa statale lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno sulla base di criteri di complessità organizzativa e finanziaria, gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti in composizione monocratica.
L'articolo 18 contiene i criteri per determinare i compensi degli amministratori delle partecipate, prevedendo un importo massimo annuo (aggiornabile dalla Giunta regionale ogni tre anni) per gli amministratori unici o gli amministratori con deleghe, e un importo, parametrato al primo, per gli eventuali amministratori non investiti di particolari cariche. Entro tali limiti massimi, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale e fermo l'obbligo di conseguire i risparmi prescritti dalla normativa statale, sono determinati i compensi in concreto spettanti agli amministratori.
In chiusura, l'articolo 18 reca un ulteriore limite disponendo che l'importo complessivo dei compensi spettanti a tutti gli amministratori non possa comunque essere superiore ai doppio dell'importo massimo di cui al comma 1 e prevede anche le ipotesi nelle quali l'amministratore con deleghe o l'amministratore unico possa fruire di una indennità di risultato, fissandone l'importo massimo, nonché le modalità per la determinazione dell'eventuale rimborso spese.
In proposito, si evidenzia che l'importo lordo massimo previsto per gli organi di amministrazione con deleghe deriva dalla media della retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'Amministrazione regionale nel 2013 e che l'indicazione di un parametro fisso è coerente con quello adottato dallo Stato nel decreto ministeriale n. 166 del 2013 e con quanto previsto all'articolo 13 del decreto legge n. 66 del 2014.
Negli stessi termini è configurato l'articolo 19, in materia di compensi degli organi di controllo e revisione, giacché prevede un importo massimo annuo (coerente con quanto già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013), rispettivamente, per i presidenti e per i componenti degli organi di controllo, ovvero, laddove sia previsto, per il revisore unico. Entro tali limiti massimi, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale e fermo l'obbligo di conseguire i risparmi prescritti dalla normativa statale, sono determinati i compensi in concreto spettanti agli organi di controllo. È altresì previsto un incremento di tale importo laddove, come di regola dovrebbe avvenire, l'organo di controllo sia incaricato della revisione legale dei conti della società.
In termini innovativi si pongono, viceversa, le disposizioni contenute nell'articolo 17 del disegno di legge, posto che le stesse introducono il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate dall'amministrazione del sistema Regione. Tali disposizioni, aventi la finalità di evitare conflitti di interesse e favorire la rotazione nell'assunzione di tali incarichi, si applicano alle nomine e designazioni di competenza regionale nonché, nel rispetto delle relative forme di autonomia, a quelle di competenza degli enti locali.
Il capo V, riprendendo talune disposizioni già contenute sia in norme statali sia in norme regionali, disciplina, all'articolo 20, la materia del reclutamento del personale da parte delle società in house e controllate e del contenimento della relativa spesa, estendendo i vincoli previsti per l'Amministrazione regionale e prevedendo appositi atti di indirizzo definiti dalla Giunta regionale.
Per le medesime finalità di contenimento dei costi di funzionamento e per migliorare le performance di efficienza ed efficacia delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione, con l'articolo 21 si prescrivono ulteriori misure di contenimento delle spese di funzionamento delle società, riproponendo il contenuto della disposizione dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2014 e prescrivendo, per gli amministratori delle società in house e controllate, l'obbligo di predisporre ogni anno una proposta volta al contenimento delle predette spese. Anche tali disposizioni possono trovare applicazione alle partecipate degli enti locali, sulla base degli indirizzi ricevuti dall'ente di riferimento e compatibilmente con i relativi strumenti di autonomia.
L'articolo 22 disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate dalle amministrazioni regionali, ribadendo quanto previsto dalla normativa statale e europea per le società riconducibili al concetto di amministrazioni aggiudicatici o soggetti aggiudicatori in merito all'obbligo di acquisire lavori, beni e servizi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, l'articolo 23 del disegno di legge richiama i presupposti generali che le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali devono osservare per l'affidamento delle attività alle proprie società in house, e, in particolare, prescrive che gli affidamenti siano preceduti da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché dalla valutazione della idoneità della società ad eseguire l'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.
Con riferimento al tema della trasparenza e della pubblicità, con l'articolo 24 del disegno di legge si è inteso richiamare specificamente le norme statali applicabili in materia (di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33), onde agevolarne l'individuazione da parte delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali. Anche in tal caso, si tratta della citazione di norme che devono trovare comunque applicazione, in quanto espressione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di competenza primaria dello Stato.
Infine, nel capo VII, recante le disposizioni transitorie e finali, si prescrive all'articolo 25 che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sulla base dei principi previsti nell'articolo 4, proceda ad una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione regionale, prevedendone la conferma o la dismissione. La disposizione in parola prevede che, a tal fine, la Giunta proceda anche attraverso l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Inoltre, l'articolo 25 dispone che le norme relative agli organi delle società partecipate dettate nel titolo IV si applichino solo a decorrere dalla prima scadenza dell'organo di amministrazione o di controllo successivo alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 26 reca, tra le disposizioni finali, la norma che prevede l'estensione, per quanto compatibili con la normativa statale specifica che le disciplina, delle disposizioni della legge alle società in liquidazione partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali, nonché la loro estensione agli organismi partecipati diversi dalle società, quali fondazioni, istituzioni, associazioni e organismi comunque denominati, compatibilmente con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche dell'organismo partecipato. Inoltre, prescrive l'adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici dell'Amministrazione regionale al fine di garantire la piena applicazione della legge.
Concludono il disegno di legge, l'articolo 27, che, nell'ottica del riordino della materia indicato quale ratio dell'intervento legislativo, individua le norme oggetto di espressa abrogazione e reca una disposizione abrogativa delle norme incompatibili con la legge in parola, l'articolo 28, che prevede che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e l'articolo 29 che stabilisce, in deroga all'ordinaria vacatio legis, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Indice
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Definizioni
Art. 4 PrincipiCapo II Partecipazione a società
Art. 5 Costituzione di società e assunzione di nuove partecipazioni
Art. 6 Scelta dei soci
Art. 7 Ricognizione delle partecipazioni
Art. 8 Procedure liquidatorieCapo III Governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate
Art. 9 Esercizio delle prerogative di socio
Art. 10 Gestione delle partecipazioni
Art. 11 Esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
Art. 12 Esercizio delle funzioni di controllo analogo
Art. 13 Rapporti finanziari con le società partecipate
Art. 14 Sistema informativo delle partecipazioni regionaliCapo IV Organi delle società
Art. 15 Organi di amministrazione
Art. 16 Organi di controllo
Art. 17 Divieto di cumulo di incarichi
Art. 18 Compensi degli organi di amministrazione
Art. 19 Compensi degli organi di controllo e revisioneCapo V Disciplina delle società partecipate
Art. 20 Reclutamento del personale e contenimento della spesa per il personale
Art. 21 Ulteriori misure per il contenimento della spesa di funzionamento delle società partecipate
Art. 22 Acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate
Art. 23 Affidamento delle attività alle società in houseCapo VI Disposizioni in materia di trasparenza
Art. 24 Trasparenza e pubblicitàCapo VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 Norma transitoria
Art. 26 Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazioni
Art. 28 Disposizioni finanziarie
Art. 29 Entrata in vigore
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione e degli enti regionali a società di capitali e società consortili, anche in attuazione e recepimento dei principi della vigente normativa statale e dell'Unione europea in materia.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti locali della Sardegna nei limiti di quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 2
Finalità1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;
b) definire le modalità di gestione delle partecipazioni societarie;
c) razionalizzare le attività e contenere i costi delle società partecipate;
d) semplificare la normativa regionale sulle società partecipate e incrementare la trasparenza del sistema.
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:
a) "sistema Regione" è l'Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali, come previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);
b) "enti regionali" sono gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali;
c) "enti locali" sono gli enti locali della Sardegna;
d) "società partecipata" è una società di capitali o una società consortile le cui azioni o quote sono, anche in parte, possedute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni del sistema Regione o dagli enti locali;
e) "società controllata" è una società partecipata sulla quale le amministrazioni del sistema Regione o gli enti locali esercitano il controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
f) "società in house" è una società partecipata avente i requisiti previsti dall'ordinamento europeo, di cui all'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, o dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Art. 4
Principi1. Le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali assumono o mantengono partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, nelle società in coerenza con le proprie finalità istituzionali e in ragione di un'analisi dei benefici anche economici della partecipazione. A tali fini procedono anche tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Le amministrazioni del sistema Regione assumono o mantengono le partecipazioni di cui al comma 1 se sono coerenti con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico-programmatici.
Capo II
Partecipazione a societàArt. 5
Costituzione di società e assunzione di nuove partecipazioni1. La costituzione di nuove società e l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti da parte delle amministrazioni del sistema Regione sono soggette a preventiva autorizzazione legislativa nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 4. L'acquisizione di nuove partecipazioni è altresì soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Le amministrazioni del sistema Regione possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società esistenti, secondo le modalità di cui al comma 1, se le stesse svolgono o producono:
a) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
b) servizi necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle partecipazioni indirette.
Art. 6
Scelta dei soci1. La scelta dei soci di minoranza delle società di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 2, partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali, avviene mediante procedura di evidenza pubblica.
Art. 7
Ricognizione delle partecipazioni1. La Giunta regionale valuta entro centottanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, la permanenza in capo alle società partecipate dell'Amministrazione regionale dei requisiti di cui all'articolo 4, al fine di proporre l'eventuale dismissione.
2. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8
Procedure liquidatorie1. Al fine di contenere gli oneri finanziari connessi alle procedure liquidatorie, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali adottano gli atti utili a ridurre il numero delle società partecipate in liquidazione e ad accelerare le relative procedure.
Capo III
Governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipateArt. 9
Esercizio delle prerogative di socio1. L'Amministrazione regionale esercita le prerogative di socio nelle società partecipate tramite il Presidente della Regione o un suo delegato.
2. L'atto di delegazione contiene le direttive vincolanti per l'esercizio del potere da parte del delegato.
3. L'Amministrazione regionale esercita le prerogative di socio, di cui all'articolo 2365 del Codice civile, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
Art. 10
Gestione delle partecipazioni1. L'Amministrazione regionale provvede, per il tramite della struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale, alla gestione di ciascuna partecipazione detenuta e, laddove ne sussistano i presupposti, all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 11 o di controllo analogo di cui all'articolo 12.
Art. 11
Esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo1. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicate le modalità attraverso le quali l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulle società soggette alla disciplina di direzione e coordinamento di cui al capo IX, titolo V, libro V del Codice civile.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce il sistema informativo idoneo a rilevare i rapporti finanziari tra l'Amministrazione regionale e la società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché gli elementi utili ad assicurare il monitoraggio periodico dell'andamento della società, ai fini dell'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e dell'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.
3. Per le società diverse da quelle di cui al comma 1, partecipate dall'Amministrazione regionale, le direttive adottate dalla Giunta regionale costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata.
4. Gli enti regionali disciplinano l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sulle società su cui svolgono le attività di direzione e coordinamento previste nel capo IX, titolo V, libro V del Codice civile, in conformità a quanto indicato nei commi 1 e 2.
5. Gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, disciplinano l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con provvedimento recante i contenuti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 12
Esercizio delle funzioni di controllo analogo1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata e aggiornata la disciplina del controllo analogo sulle società in house dell'Amministrazione regionale, prevedendo in particolare:
a) gli atti e i documenti della società che sono soggetti al controllo preliminare, anche di merito, nonché le relative procedure;
b) gli atti e le procedure attraverso le quali si esercita il controllo strategico sulla società;
c) le modalità mediante le quali si esercita il controllo di gestione sulla società;
d) gli strumenti per consentire la programmazione e la valutazione di efficacia della spesa della società;
e) il sistema informativo idoneo a rilevare gli elementi di cui all'articolo 14 e ogni informazione necessaria per garantire una corretta programmazione finanziaria regionale.2. Nelle società in house a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa l'Amministrazione regionale, il controllo analogo è esercitato previa intesa tra i soci e tenendo conto delle relative quote di partecipazione.
3. Gli enti regionali disciplinano l'esercizio del controllo analogo sulle proprie società in house in conformità a quanto indicato nei commi 1 e 2.
4. Gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, disciplinano l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con provvedimento recante i contenuti di cui al comma 1 e, nelle società in house a partecipazione pubblica plurima, con le forme previste dal comma 2.
Art. 13
Rapporti finanziari con le società partecipate1. Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale di tutela della concorrenza, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali trasferiscono risorse finanziarie alle proprie società partecipate esclusivamente in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma.
2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità e tenuto conto dei principi di cui al comma 1, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
3. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate di cui al comma 2, a fronte della realizzazione di programmi di investimento e dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma ovvero della realizzazione di investimenti e trasferimenti comunque finalizzati all'attuazione di aiuti per il salvataggio e di piani di ristrutturazione autorizzati dalla Commissione europea.
Art. 14
Sistema informativo
delle partecipazioni regionali1. La struttura dell'Amministrazione regionale individuata quale titolare della gestione e controllo della partecipazione ai sensi dell'articolo 10 alimenta il sistema informativo delle partecipazioni regionali comunicando all'Assessorato regionale competente, per la predisposizione del Conto del patrimonio, le informazioni richieste dalla normativa vigente, con le modalità e nei termini indicati con deliberazione della Giunta regionale.
Capo IV
Organi delle societàArt. 15
Organi di amministrazione1. Le società in house e le società controllate dall'Amministrazione regionale, laddove la normativa statale vigente lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno in relazione al valore della produzione, al numero dei dipendenti e all'attivo dello stato patrimoniale della società, costituiscono l'organo di amministrazione quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica, se necessario, dei relativi statuti.
2. Per le società partecipate diverse da quelle indicate al comma 1 le prescrizioni nello stesso contenute costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata.
3. Le società in house e le società controllate dagli enti regionali e dagli enti locali si conformano, sulla base degli indirizzi ricevuti dall'ente di riferimento, alle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 16
Organi di controllo1. Le società in house e le società controllate dall'Amministrazione regionale, laddove la normativa statale vigente lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno in relazione al valore della produzione e all'attivo dello stato patrimoniale della società, costituiscono l'organo di controllo quale organo monocratico (sindaco unico) operando per la modifica, se necessario, dei relativi statuti.
2. Per le società partecipate diverse da quelle indicate al comma 1 le prescrizioni nello stesso contenute costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata.
3. L'organo di controllo delle società di cui al comma 1, sia esso in composizione monocratica che collegiale, è incaricato anche della revisione legale dei conti, fatte salve le limitazioni previste dalla normativa statale vigente.
4. Le società in house e le società controllate dagli enti regionali e dagli enti locali si conformano, sulla base degli indirizzi ricevuti dall'ente di riferimento, alle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 17
Divieto di cumulo di incarichi1. È vietato il conferimento ad un medesimo soggetto, nello stesso periodo, di più incarichi in organi di amministrazione e in organi di controllo di società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione.
2. Ad uno stesso soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente incarichi di organo di amministrazione e di organo di controllo di società partecipata dalle amministrazioni del sistema Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza delle amministrazioni del sistema Regione.
4. Gli enti locali applicano, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 alle nomine e alle designazioni delle proprie società partecipate.
Art. 18
Compensi degli organi di amministrazione1. Il compenso spettante ai sensi dell'articolo 2389, primo comma del Codice civile al presidente del consiglio di amministrazione con deleghe, all'amministratore unico e all'amministratore delegato delle società in house e delle società controllate dall'Amministrazione regionale non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo di 120.000 euro lordi annui, modulato sulle dimensioni e complessità della società amministrata.
2. Il compenso spettante al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1, non investiti di particolari cariche, non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo lordo annuo, compresi i benefici accessori, pari, rispettivamente, al 40 per cento e al 30 per cento dell'importo indicato al comma 1.
3. Il limite massimo di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.
4. I compensi spettanti, ai sensi dell'articolo 2389, primo comma del Codice civile, agli amministratori delle società di cui al comma 1 sono stabiliti entro i limiti massimi di cui ai commi 1 e 2, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale in relazione al valore della produzione, al numero dei dipendenti e all'attivo dello stato patrimoniale della società, e fatto salvo il conseguimento delle riduzioni di spesa prescritte dalla normativa statale.
5. Agli amministratori di cui ai comma 1 può essere riconosciuta, in aggiunta al compenso annuo stabilito ai sensi del comma 4, una indennità di risultato, in misura non superiore al 30 per cento rispetto al medesimo compenso. La predetta indennità può essere riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali definiti dall'assemblea e, comunque, solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale.
6. L'importo complessivo dei compensi spettanti a tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, non può comunque essere superiore al doppio del limite massimo di cui al comma 1.
7. Agli amministratori delle società di cui al comma 1, oltre ai compensi di cui al presente articolo, spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, determinato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
8. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 19
Compensi degli organi di controllo e revisione1. Il compenso spettante ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile ai presidenti degli organi di controllo delle società in house e delle società controllate dall'Amministrazione regionale non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo di 14.000 euro lordi annui.
2. Il compenso spettante ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile ai componenti degli organi di controllo delle società di cui al comma 1 non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo pari a 10.000 euro lordi annui.
3. Quando, nelle società di cui al comma 1, è nominato un sindaco unico, il compenso ad esso spettante non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo pari a 16.000 euro lordi annui.
4.I limiti massimi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere aggiornati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.
5. I compensi spettanti, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile, ai componenti degli organi di controllo e revisione delle società di cui al comma 1 sono stabiliti, entro i limiti massimi di cui ai commi 1, 2 e 3, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale in relazione al valore della produzione e all'attivo dello stato patrimoniale della società, e fatto salvo il conseguimento delle riduzioni di spesa prescritte dalla normativa statale.
6. L'importo stabilito ai sensi del comma 5 è incrementato del 20 per cento nel caso di organo di controllo incaricato anche della revisione legale dei conti della società.
7. Ai componenti degli organi di controllo delle società di cui al comma 1, oltre ai compensi di cui al presente articolo, spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, determinato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
8. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo.
Capo V
Disciplina delle società partecipateArt. 20
Reclutamento del personale e contenimento della spesa per il personale1. Le società in house e le società controllate dalle amministrazioni del sistema Regione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le società di cui al comma 1 si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dei limiti assunzionali, secondo gli atti di indirizzo definiti dalla Giunta regionale.
3. Nelle definizione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto della normativa vigente che prevede misure di riduzione della spesa di personale e delle assunzioni per la Regione.
4. Le società di cui al comma 1 adottano gli indirizzi di cui al comma 2 con propri provvedimenti.
5. Le società in house e le società controllate dagli enti locali adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Le medesime società adottano misure di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dei limiti assunzionali, in conformità agli atti di indirizzo definiti dagli enti locali.
Art. 21
Ulteriori misure per il contenimento della spesa di funzionamento delle società partecipate1. Gli obblighi di contenimento della spesa previsti per le amministrazioni del sistema Regione da disposizioni statali o regionali, si applicano, con le stesse modalità e misure, alle società da esse partecipate.
2. Le amministrazioni del sistema Regione possono dettare alle proprie società in house e alle proprie società controllate misure specifiche di contenimento della spesa in relazione al settore in cui ciascuna di esse opera.
3. Le società di cui al comma 2 adottano le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le proprie performance di efficienza ed efficacia, in maniera tale da ridurre i costi di gestione non direttamente strumentali all'espletamento del servizio di cui sono erogatrici, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società in house e delle società controllate dalle amministrazioni del sistema Regione effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
5. Gli statuti delle società di cui al comma 2 sono modificati in modo da prevedere quale giusta causa di revoca degli amministratori l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui al comma 4.
6. Le società partecipate dagli enti locali, sulla base degli indirizzi ricevuti dall'ente di riferimento, adottano le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento secondo quanto previsto al comma 3.
Art. 22
Acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate1. Le società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione identificabili, ai sensi della normativa statale e europea, come amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatoli sono tenuti all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23
Affidamento delle attività alle società in house1. Le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali, allo scopo di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, possono affidare attività alle proprie società in house previa verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché previa valutazione della idoneità della società all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.
Capo VI
Disposizioni in materia di trasparenzaArt. 24
Trasparenza e pubblicità1. La normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità si applica alle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali nei limiti previsti dall'articolo 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), e successive modificazioni e dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modificazioni.
2. Al fine di garantire un accesso unitario ai dati dell'Amministrazione regionale e delle società da essa partecipate, con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabilite ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati delle medesime società.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finaliArt. 25
Norma transitoria1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei principi previsti nell'articolo 4, procede alla conferma ovvero alla dismissione o liquidazione, anche parziale, delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione regionale. A tal fine la Giunta regionale procede anche attraverso l'aggiornamento del piano operativo di cui all'articolo 1, comma 612 della legge n. 190 del 2014.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti regionali, sulla base dei principi previsti dall'articolo 4, procedono alla conferma ovvero alla dismissione o liquidazione, anche parziale, delle partecipazioni da essi detenute.
3. Le disposizioni di cui al capo IV si applicano a decorrere dalla prima scadenza dell'organo di amministrazione o di controllo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 26
Disposizioni finali1. Alle società in liquidazione partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali si applicano, per quanto compatibili con la normativa statale specifica che le disciplina, le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli organismi partecipati diversi dalle società di cui all'articolo 1, comma 1, quali fondazioni, istituzioni, associazioni e organismi comunque denominati partecipati dalle amministrazioni del sistema Regione, compatibilmente con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche dell'organismo partecipato.
3. La Regione adegua la propria struttura organizzativa e i propri uffici al fine di garantire la piena applicazione della presente legge.
Art. 27
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 42 e 43 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento);
b) l'articolo 14 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);
c) il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna).2. Al comma 7, dell'articolo 21, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono soppresse le seguenti parole ", con attribuzione dei diritti dell'azionista all'Assessorato regionale dei lavori pubblici".
3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 28
Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 29
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).