CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 172

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 23 dicembre 2014

Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge deriva dalla necessità di dotare la Regione autonoma della Sardegna di uno strumento normativo di carattere generale che consenta all'istituzione regionale di erogare contributi in denaro a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili e immobili a causa di eventi calamitosi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e il riavvio delle attività produttive.

La normativa in materia di aiuti da erogare mediante assegnazione di contributi in denaro da parte della Regione ai soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale è stata finora totalmente assente. Solo in casi sporadici sono state emanate leggi ad hoc destinate a situazioni contingenti derivanti da singoli e circoscritti avvenimenti, mentre manca una legge di portata generale che preveda, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, la possibilità per la Regione di intervenire direttamente in favore dei soggetti privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati da eventi calamitosi.

I drammatici fatti accaduti a seguito dell'alluvione del novembre 2013, che hanno devastato un'ingente parte del nostro territorio causando la morte di 18 persone, distruggendo beni pubblici e privati, mettendo in ginocchio le famiglie e le attività produttive presenti nelle zone colpite, hanno determinato danni che ammontano a oltre 650 milioni di euro, senza considerare la perdita di beni di prima necessità direttamente appartenenti agli abitanti di quei territori.

I dati rilevati dalla Protezione civile hanno evidenziato una situazione disastrosa in cui, ad un anno di distanza dall'evento, ancora tantissime persone non hanno avuto alcun contributo per la ripresa delle normali condizioni di vita.

A fronte di questo disastro, ad oggi la situazione degli aiuti finanziari erogati ai soggetti privati è ancora ad un livello minimo, in certi casi addirittura inesistente, perché quello che è stato loro attribuito deriva unicamente da interventi isolati, attivati da alcuni comuni colpiti, e solo grazie alle donazioni dirette loro erogate da associazioni umanitarie e da soggetti ed enti pubblici e privati che subito dopo l'alluvione si sono mobilitati volontariamente effettuando raccolte di fondi poi devoluti agli abitanti dei territori colpiti dalla calamità, i quali hanno perso le loro case, i loro beni mobili, gli strumenti di uso quotidiano necessari per la conduzione di una vita "normale".

Per l'alluvione di novembre 2013 non è stata varata alcuna legge ad hoc che disponesse l'erogazione degli aiuti ai privati, come era accaduto ad esempio in occasione dell'alluvione di Capoterra avvenuta nel 2008 (vedi legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15), e i fondi resi disponibili dal bilancio regionale (12,9 milioni di euro) sono stati inseriti nella Contabilità speciale del Commissario per l'emergenza, insieme con quelli attribuiti dal Governo italiano (20 milioni di euro), destinati alla messa in sicurezza e al ripristino di beni pubblici e di interesse pubblico, oltreché agli aiuti di somma urgenza per le popolazioni colpite, per fronteggiare l'emergenza.

Tuttavia, per proseguire nella difficile opera di ricondurre a condizioni di normalità i privati cittadini e rilanciare le attività produttive compromesse in un territorio profondamente stravolto, c'è bisogno di fornire un sostegno economico diretto alle persone.

Gli unici pochi aiuti ottenuti dai privati in occasione dell'alluvione del 2013 sono riconducibili a quelli attivati dalle associazioni umanitarie, quali la Caritas, che ha distribuito aiuti ai privati e alle attività produttive per 2,9 milioni di euro, e la Croce rossa italiana, che distribuirà ai cittadini circa 5 milioni di euro attraverso un bando pubblicato in occasione del primo anniversario della tragica alluvione, più qualche altro sporadico intervento posto in essere da alcuni dei comuni colpiti dalla calamità con fondi direttamente ricevuti a titolo di erogazioni liberali.

L'erogazione di contributi per aiutare i privati cittadini che subiscono danni, anche molto ingenti, a causa di eventi calamitosi rappresenta un elemento di forte criticità nel sistema nazionale di gestione delle calamità. Si pensi anche ai recentissimi eventi accaduti in altre regioni italiane, in. cui emerge con forza sempre maggiore dalla "società civile" l'accusa allo Stato e alle sue istituzioni, comprese quelle amministrativamente decentrate, di non affrontare con il giusto peso il problema degli aiuti ai privati e alle attività produttive, le quali costituiscono il tessuto connettivo sul quale si regge un territorio ed una nazione civile ed evoluta.

Il disegno di legge in oggetto tende a porre rimedio in maniera sistematica e generale a questa lacuna dell'ordinamento regionale, per consentire un intervento immediato e il più possibile semplificato delle procedure di aiuto nei confronti dei soggetti privati colpiti da eventi calamitosi in Sardegna, e per dare un segnale concreto della volontà di fornire un aiuto finanziario, seppur limitato, alle persone colpite nei loro beni da un evento calamitoso.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il comma 1 definisce la ratio della legge e l'ambito di applicazione, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi in generale, quindi non solo di origine naturale, ma anche di quelli causati dall'attività dell'uomo.

Si prevede l'istituzione nel bilancio della Regione di un "Fondo speciale per le emergenze regionali" finalizzato all'erogazione di contributi in denaro, nei limiti delle risorse disponibili, a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalla calamità per il necessario ripristino delle condizioni di normalità di vita dopo aver fronteggiato l'emergenza.

Comma 2. Vengono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per poter accedere ai contributi:
1) residenza del soggetto o sede dell'attività produttiva in uno dei comuni colpiti dalla calamità;
2) esistenza del nesso di causalità diretta tra evento calamitoso e danno subito.

Essi sono necessari e non alternativi tra loro.

Al comma 3 si prevede la delimitazione del territorio interessato dalla calamità mediante delibera della Giunta regionale, in applicazione della legge n. 225 del 1992, qualora si siano verificati "eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria".

Il comma 4 dispone la gestione del Fondo speciale in capo al Presidente della Regione o di un suo delegato, in pieno coordinamento con gli assessori regionali competenti e i soggetti appartenenti agli altri enti coinvolti (es. i sindaci dei comuni interessati, ecc.), per un lavoro di cooperazione sinergica tra istituzioni.

Al comma 5 si elencano le risorse finanziarie che vanno a comporre il fondo, rappresentate da fondi di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, oltreché da quelli derivanti da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione a seguito degli eventi calamitosi.

I commi 6 e 7 dispongono rispettivamente la concessione dei contributo regionale al netto di eventuali risarcimenti derivanti da garanzie assicurative, e l'applicazione della legge ai soggetti privati residenti in Sardegna, nonché ai titolari di attività produttive, che siano stati danneggiati dall'alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013 e di giugno 2014.

Art. 2 - Modalità di utilizzo del Fondo

Il comma 1 pone in capo ai comuni interessati dalla calamità, eventualmente individuati con delibera della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il compito di acquisire direttamente dai privati le autocertificazioni relative ai danni subiti a causa dell'evento calamitoso sia sui beni immobili di loro proprietà, sia su quelli mobili. Questa modalità favorisce infatti una procedura più immediata e un notevole risparmio dei tempi. Inoltre i comuni rappresentano l'anello della catena istituzionale più vicina alla popolazione che consente una conoscenza diretta, soprattutto nelle piccole realtà territoriali, delle persone e dello stato dei luoghi colpiti dalla calamità.

Nel comma 2 è prevista un'attività di controllo a campione delle autocertificazioni da parte dei comuni, i quali dovranno presentare alla Regione la richiesta complessiva di contributo entro il termine di quaranta giorni dall'evento. Nella domanda i comuni dovranno indicare le priorità nel ristoro dei danni subiti (abitazioni principali, beni di prima necessità, beni relativi ad attività produttive, ecc.).

Il comma 3 dispone, previa delibera della Giunta regionale, il trasferimento diretto dei fondi -entro i limiti delle risorse disponibili - da parte della Regione ai comuni interessati per far fronte agli interventi indicati nelle richieste di contributo trasmesse ai sensi del comma 2.

Nel comma 4 sono definite le modalità con le quali i comuni opereranno per l'attribuzione dei contributi ai privati e alle attività produttive, tenuto conto delle risorse loro trasferite dalla Regione a carico del Fondo speciale, nonché delle eventuali ulteriori disponibilità presenti nei loro bilanci (ad es. donazioni dirette ricevute dal comune per l'evento, ecc.). Si prevede che con delibera della giunta comunale ciascun comune definisca, in base ai danni verificatisi, i massimali di erogazione dei contributi da assegnare ai privati per i beni mobili e immobili di loro proprietà, le priorità di assegnazione, attraverso quali modalità verranno erogati i contributi e i tempi di erogazione. Nella delibera della giunta comunale, a tal fine, dovranno essere indicati i requisiti soggettivi e oggettivi, ulteriori rispetto a quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge, allo scopo di predisporre eventuali graduatorie pubbliche, nonché le modalità di asseverazione dei danni, invitando le amministrazione comunali ad adottare procedure il più possibile semplificate.

Il comma 5 prevede che i comuni rendicontino alla Regione le somme ricevute dal Fondo speciale, e che eventuali somme residue e non riutilizzabili per le stesse finalità dovranno essere restituite alla Regione per la loro rassegnazione al Fondo.

Al comma 6 si consente ai comuni di chiedere alla Regione ulteriore spazio finanziario per utilizzare le risorse assegnate dal Fondo qualora a causa del patto di stabilità interno si trovino impossibilitati a utilizzare i soldi loro trasferiti per la finalità del Fondo, ai sensi della legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 138, che consente alle regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ciò.

Infine il comma 7 prevede di concordare col Governo l'esclusione dai vincoli posti dal patto di stabilità per le spese sostenute dagli enti locali con fondi provenienti da erogazioni liberali loro pervenute e destinate all'erogazione dei contributi in favore dei privati e delle attività produttive danneggiati dalla calamità. La norma si rifà alle ultime decisioni del Governo di escludere dal patto di stabilità le risorse destinate alle spese per fronteggiare i danni causati alla Liguria e alla Toscana dagli ultimi eventi alluvionali.

Art. 3 - Agevolazioni finanziarie e fiscali

Il comma 1 prevede che il Presidente della Regione o il suo delegato si adoperi per concludere un accordo con l'Associazione bancaria italiana finalizzato a far sì che possano essere offerte agevolazioni finanziarie ai soggetti privati colpiti dalle calamità, consentendo loro la possibilità di beneficiare di una sospensione nel pagamento delle rate derivanti da mutui a loro intestati e riguardanti immobili distrutti, inagibili o inabitabili a causa dei danni subiti dalla calamità, per un periodo non superiore ad un anno, e senza oneri aggiuntivi per il beneficiario. Questa misura di agevolazione è stata inserita mutuandola dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 (di conversione del decreto legge n. 74 del 2014), recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia- Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali".

Il comma 2 dispone una misura specifica a favore delle attività produttive danneggiate che si trovino localizzate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, la quale esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e sulle attività produttive gli eventuali contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi.

Art. 4 - Norma finanziaria

Individua la copertura pari a un milione di euro sulle risorse dell'UPB S05.03.003.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Per fronteggiare i danni derivanti da eventi calamitosi è istituito il "Fondo speciale per le emergenze regionali" (di seguito denominato Fondo) con una prima dotazione, per l'anno 2015, pari a euro 1.000.000, finalizzato per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, al sostentamento della popolazione, al primo ripristino delle condizioni normali di vita ed alla ripresa delle attività produttive.

2. I requisiti necessari, imprescindibili e non alternativi per usufruire degli interventi di cui alla presente legge sono:
a) essere residenti o avere la sede di un'attività produttiva in uno dei comuni interessati dagli eventi calamitosi;
b) l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra l'evento calamitoso e il danno subito.

3. In caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), il territorio interessato dagli eventi calamitosi è delimitato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che opera in coordinamento con gli assessori regionali e gli altri soggetti istituzionalmente competenti, chiamati a cooperare per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.

5. Il Fondo è costituito da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza nazionale, comunitaria, nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi al netto di eventuali risarcimenti derivanti da garanzia assicurativa.

7. In via prioritaria la presente legge è applicata ai soggetti privati residenti in Sardegna titolari di beni mobili ed immobili, nonché ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013 e di giugno 2014.

 

Art. 2
Modalità di utilizzo del Fondo

1. I soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni principali di loro proprietà o ai beni di prima necessità a causa di eventi calamitosi, nonché i titolari di attività produttive danneggiate, possono presentare una richiesta di contributo al proprio comune di residenza dichiarando il danno subito mediante autocertificazione. Il comune acquisisce attraverso i propri uffici le autocertificazioni secondo moduli specificatamente predisposti dall'ente.

2. Il comune effettua controlli a campione sulle autocertificazioni raccolte e presenta alla Regione, entro quaranta giorni dall'evento calamitoso, una richiesta di contributo nella quale sono quantificate le necessità finanziarie complessive e definite le priorità per il ristoro dei danni subiti dai privati alle abitazioni principali, ai beni di prima necessità, nonché dalle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi calamitosi.

3. Il Presidente o il suo delegato, previa delibera della Giunta regionale, trasferisce ai comuni interessati dagli eventi calamitosi, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo, le risorse richieste. Le risorse del Fondo possono essere assegnate ai comuni sia a titolo di anticipazione, sia a titolo di rimborso.

4. I comuni in base alle risorse assegnate dalla Regione, nonché alle altre eventuali disponibilità derivanti da altre erogazioni, provvedono a stabilire con apposito provvedimento, sulla base della tipologia dei danni i massimali di erogazione da assegnare ai soggetti privati a titolo di contributo per i danni subiti dai beni mobili ed immobili di loro proprietà, le priorità di assegnazione, le modalità e le tempistiche di erogazione finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nonché delle attività economiche. A tal fine nel suddetto provvedimento sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, ove possibile mediante procedure semplificate.

5. Le somme erogate dal Fondo ai comuni sono oggetto di rendicontazione e le eventuali economie di spesa accertate, se non riutilizzabili per le stesse finalità per cui sono state erogate sono riversate secondo le specifiche indicate all'Amministrazione regionale, la quale provvede a riassegnarle al Fondo.

6. Il comune interessato dall'evento alluvionale che beneficia del trasferimento di risorse dal Fondo, qualora impossibilitato alla spendita delle risorse assegnate per effetto di vincoli posti dal patto di stabilità, può presentare domanda al Presidente della Regione o al suo delegato per l'eventuale ottenimento di specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)), al fine di ottenere ulteriore spazio finanziario necessario per l'utilizzo delle risorse assegnate, da utilizzarsi esclusivamente per la quota di contributi in conto capitale predeterminati dall'ente. La domanda è sottoscritta dai revisori dei conti dell'ente locale.

7. Previo accordo con il Governo è disposta l'esclusione dal patto dì stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti pubblici e privati puntualmente finalizzate agli interventi di cui alla presente legge.

 

Art. 3
Agevolazioni finanziarie e fiscali

1. Il Presidente o il suo delegato, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, si attiva affinché i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente a causa dei danni subiti a seguito della calamità, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, possano ottenere una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari. Il beneficio può essere ottenuto a domanda dell'interessato e subordinatamente alla presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, e comunque non oltre il termine di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

2. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa dell'attività produttiva nel territorio dei comuni colpiti dalla calamità, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S05.03.003.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna BURAS).