CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 155
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore regionale dell'industria, PIRAS, e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACIil 3 dicembre 2014
Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento della Regione Sardegna
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale intende dare una risposta, seppure straordinaria, ai problemi che i dipendenti di alcune società partecipate al 100 per cento dalla Regione si trovano ad affrontare, sia per oggettive difficoltà legate al mutato quadro normativo, ma soprattutto per una pesante eredità lasciata dalle precedenti gestioni, in conseguenza delle quali dette società si trovano spesso nell'impossibilità di fare fronte agli impegni verso i propri dipendenti.
L'azione che l'Amministrazione regionale sta esercitando per consentire il ripristino delle condizioni minime necessarie per sostenere le attività svolte da alcune società partecipate necessitano anche di una normalizzazione dei rapporti tra le stesse società e le maestranze in esse impegnate.
In considerazione di ciò si ritiene necessario, per sopperire alle evidenti difficoltà nelle quali si vengono a trovare i dipendenti di alcune società partecipate dalla stessa Amministrazione regionale, costituire uno specifico fondo volto ad intervenire, in forma anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione, nel caso in cui queste si trovino nell'impossibilità temporanea di erogare le retribuzioni mensili maturate e dovute.
Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, prevede l'istituzione di un apposito fondo, presso la finanziaria regionale SFIRS. Quest'ultima, entro i limiti della somma appositamente stanziata, è deputata a svolgere una funzione anticipatoria nella misura del 100 per cento delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori interessati.
Si prevede che l'erogazione del fondo è attivabile su richiesta dei lavoratori interessati, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi e previa cessione del credito a favore del fondo medesimo ed accettazione da parte della società debitrice.
Il disegno di legge prevede anche che l'Assessore competente in materia di bilancio provveda a predisporre e sottoscrivere una apposita convenzione che regoli i rapporti in materia tra la Regione e la SFIRS, nonché preveda che le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale.
La dotazione del costituendo fondo è stabilita in euro 5.500.000.
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente disegno di legge si provvederà con conseguenti diminuzione di spesa, come meglio specificato nell'allegato articolato del disegno di legge.
Infine, nell'articolato della proposta di legge, viene prevista la possibilità che la Regione, al fine di dare immediata attuazione a quanto previsto in legge, possa autorizzare la SFIRS ad anticipare per suo conto all'istituendo fondo la somma di euro 5.500.000.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione, è autorizzata a costituire uno specifico fondo volto ad intervenire, in forma anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione, nel caso in cui queste si trovino nell'impossibilità temporanea di erogare le retribuzioni mensili maturate e dovute.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito presso la SFIRS ed è, entro i limiti della somma appositamente stanziata, deputato a svolgere una funzione anticipatoria nella misura del 100 per cento delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori interessati.
3. L'erogazione del fondo è attivabile su richiesta dei lavoratori interessati, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi e previa cessione del credito a favore del fondo medesimo ed accettazione da parte della società debitrice.
4. I rapporti tra la Regione e la SFIRS sono regolati da apposita convenzione.
5. Le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, autorizza la SFIRS ad anticipare per suo conto all'istituendo fondo la somma di euro 5.500.000.
7. Le somme di cui al comma 6 anticipate dalla SFIRS, sono rimborsate dalla Regione all'atto dell'attivazione del fondo e, comunque, entro il 31 dicembre 2015 comprensive dei connessi oneri così come determinati nella convenzione tra la Regione e la SFIRS di cui al comma 4.
Art. 2
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000 (UPB S.04.06.001 - cap. NI); agli stessi oneri si fa fronte con le seguenti variazioni:
in diminuzione
SPESA
STRATEGIA 01
UPB S01.02.008
Oneri relativi alla lista speciale del personale della formazione professionale
cap. SC01.0355 euro 800.000
cap. SC01.0362 euro 200.000
2014 euro 1.000.000STRATEGIA 04
UPB S04.06.001
Interventi di bonifica e disinquinamento - Spese correnti
cap. SC04.1272
2014 euro 4.500.000.