CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 149

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ARRU, dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI e dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 1° dicembre 2014

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", l'Amministrazione regionale organizza le strutture regionali coinvolte nella lotta alla Peste suina africana (PSA) in una forma innovativa che consenta di affrontare in modo determinato e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito comunitario e internazionale.

La peste suina africana, malattia grave dei suini che determina rilevante mortalità negli animali, presente in Sardegna dal 1978, determina ingenti danni all'economia regionale, in quanto viene impedita la libera circolazione dal territorio regionale dei suini nati e allevati in Sardegna e dei prodotti da essi ottenuti, limitando un comparto agro-alimentare con grandi potenzialità di sviluppo.

Nel territorio della Sardegna continua a persistere una grave situazione epidemiologica comprovata dai numerosi focolai di peste suina africana, che necessita di una nuova governance operativa, che determini un forte coordinamento delle attività sanitarie e non sanitarie per il contrasto efficace della malattia.

L'Unione europea e il Ministero della salute hanno più volte richiamato la Regione a porre in essere misure più incisive per l'eradicazione della peste suina africana e in particolare misure adeguate per il contrasto dell'allevamento brado illegale, che rappresenta la causa principale della sua persistenza.

Viene pertanto istituita una Unità di progetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2014, con lo scopo di predisporre un piano straordinario di eradicazione della peste suina africana e di coordinare tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle ASL e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna, impegnate nel contrasto e nella eradicazione della PSA, come specificato nell'articolo 3 del presente disegno di legge. É anche prevista la deroga dell'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in ordine ai poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte degli amministratori locali; infatti la competenza in ordine alla possibilità di impartire indirizzi vincolanti in materia di attività venatoria per la caccia al cinghiale e, complessivamente, tutto il coordinamento e la gestione del piano di eradicazione della PSA, è attribuita al responsabile dell'Unita..

All'articolo 4 viene stabilito che il responsabile dell'Unità di progetto rappresenta l'Amministrazione regionale, per l'eradicazione della PSA, in tutte le sedi istituzionali, regionali, nazionali e comunitarie.

Infine all'articolo 5, al fine di ottemperare alle normativa comunitaria di settore ed in particolare a quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la direzione del Servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dovrà essere attribuita a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza del sistema regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Per realizzare il contrasto e l'eradicazione della Peste suina africana (PSA), l'Amministrazione regionale mobilita le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma organizzativa che consenta di affrontare in modo innovativo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito del mercato comunitario e internazionale.

 

Art. 2
Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), una struttura denominata Unità di progetto per l'eradicazione della Peste suina africana, che riveste il ruolo dell'autorità competente in materia ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana). L'Unità di progetto è incardinata presso la Presidenza della Regione. Per lo svolgimento delle attività del personale impegnato nell'Unità di progetto per l'eradicazione della PSA, sono derogati i limiti ordinari degli straordinari e destinata una quota parte delle risorse della presente legge, per integrare il fondo destinato alle missioni.

 

Art. 3
Competenze dell'Unità di progetto

1. Al fine di attuare il Piano d'azione straordinario, il responsabile dell'Unità di progetto coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati ai miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), in caso di inerzia da parte del sindaco nell'esercizio del potere di emanare le ordinanze necessarie ai fini della eradicazione della PSA, incluse quelle relative all'abbattimento dei capi suini nei casi previsti dal decreto legislativo n. 54 del 2004 e dal piano straordinario, il Presidente della Regione, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a tre giorni, per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente nomina il responsabile dell'Unità di progetto commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'emanazione delle ordinanze, comunicando ai sindaci competenti il numero dei capi abbattuti per i quali sussiste il diritto all'indennizzo di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
c) coordina la campagna di comunicazione e informazione rivolta a tutta la popolazione della Sardegna e in particolare agli allevatori;
d) stabilisce le squadre di intervento per il rilevamento dei suini allevati illegalmente; pianifica e coordina i necessari interventi di abbattimento;
e) intraprende tutte le azioni ritenute utili e indispensabili a seguito del ritrovamento di suini allevati illegalmente;
f) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) promuove le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio della Regione, in conformità alla legislazione vigente, dei sottoprodotti di origine animale;
h) certifica il possesso dei requisiti necessari di biosicurezza e di benessere animale degli allevamenti, anche in funzione dell'analisi del rischio territoriale e definisce le adeguate misure di salvaguardia;
i) impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, movimentazione delle carcasse e smaltimento dei residui di macellazione;
j) definisce protocolli e procedure previste dalle norme comunitarie nazionali per l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina dal territorio della Regione.

 

Art. 4
Poteri del responsabile dell'Unità di progetto

1. Il responsabile dell'Unità di progetto rappresenta l'Amministrazione regionale in materia di contrasto ed eradicazione della PSA, nei confronti dei competenti Servizi dell'Unione europea, del Ministero della salute, del Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, del Ministero degli interni e delle prefetture della Regione, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e delle altre forze di polizia.

 

Art. 5
Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria

1. Al fine di ottemperare ai regolamenti (CE) n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), le funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono attribuite a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 80.000 per l'anno 2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2015 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2016, fanno carico all'UPB S05.02.003 con pari utilizzo delle disponibilità presenti in conto dell'UPB medesima del bilancio della Regione per gli anni 2014/2016, rinvenienti per l'anno 2014 dalla riduzione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC05.0386 e per gli anni 2015 e 2016 dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia) e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna).