CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 149/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ARRU, dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI e dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 1° dicembre 2014

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", l'Amministrazione regionale organizza le strutture regionali coinvolte nella lotta alla Peste suina africana (PSA) in una forma innovativa che consenta di affrontare in modo determinato e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito comunitario e internazionale.

La peste suina africana, malattia grave dei suini che determina rilevante mortalità negli animali, presente in Sardegna dal 1978, determina ingenti danni all'economia regionale, in quanto viene impedita la libera circolazione dal territorio regionale dei suini nati e allevati in Sardegna e dei prodotti da essi ottenuti, limitando un comparto agro-alimentare con grandi potenzialità di sviluppo.

Nel territorio della Sardegna continua a persistere una grave situazione epidemiologica comprovata dai numerosi focolai di peste suina africana, che necessita di una nuova governance operativa, che determini un forte coordinamento delle attività sanitarie e non sanitarie per il contrasto efficace della malattia.

L'Unione europea e il Ministero della salute hanno più volte richiamato la Regione a porre in essere misure più incisive per l'eradicazione della peste suina africana e in particolare misure adeguate per il contrasto dell'allevamento brado illegale, che rappresenta la causa principale della sua persistenza.

Viene pertanto istituita una Unità di progetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2014, con lo scopo di predisporre un piano straordinario di eradicazione della peste suina africana e di coordinare tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle ASL e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna, impegnate nel contrasto e nella eradicazione della PSA, come specificato nell'articolo 3 del presente disegno di legge. É anche prevista la deroga dell'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in ordine ai poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte degli amministratori locali; infatti la competenza in ordine alla possibilità di impartire indirizzi vincolanti in materia di attività venatoria per la caccia al cinghiale e, complessivamente, tutto il coordinamento e la gestione del piano di eradicazione della PSA, è attribuita al responsabile dell'Unita.

All'articolo 4 viene stabilito che il responsabile dell'Unità di progetto rappresenta l'Amministrazione regionale, per l'eradicazione della PSA, in tutte le sedi istituzionali, regionali, nazionali e comunitarie.
Infine all'articolo 5, al fine di ottemperare alle normativa comunitaria di settore ed in particolare a quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la direzione del Servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dovrà essere attribuita a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza del sistema regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - PINNA Giuseppino, Segretario - ANEDDA - CHERCHI Augusto - COSSA - COZZOLINO - DESINI - FORMA, relatore - PINNA Rossella - PITTALIS - PIZZUTO - RANDAZZO - TOCCO

pervenuta il 17 dicembre 2014

La Commissione permanente, nella seduta del 17 dicembre 2014, ha approvato a maggioranza il disegno di legge in oggetto.

La peste suina africana (PSA) è una malattia altamente contagiosa dei suini domestici e selvatici che ha fatto la sua prima apparizione in Sardegna nel 1978. È una di quelle malattie del comparto zootecnico che non pregiudica la salute dell'uomo, in quanto non trasmissibile, ma che pregiudica inesorabilmente le potenzialità economiche di una intera filiera che rischia di essere totalmente affossata per l'incapacità di debellarla. Per questo motivo possiamo parlare della PSA come di una malattia economica, come di un cancro che mina alle fondamenta le potenzialità di sviluppo economico del nostro agroalimentare e, nello specifico, della filiera relativa alla suinicoltura sarda e alla lavorazione e commercializzazione delle carni suine sarde e dei prodotti da essa derivati.

Ed infatti in Sardegna tale malattia è divenuta endemica. Dal 1978 ad oggi, il Centro di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna ha registrato circa 2.000 focolai in tutto il territorio regionale con quattro picchi endemici negli ultimi vent'anni: nel 1992, nel 1995, nel 2004 e nel 2012.

La storia della lotta alla peste suina in Sardegna riporta che verso la metà degli anni '90 le azioni di contrasto portarono ad un passo dalla sua sconfitta, circoscrivendo la sua presenza ad una piccola porzione di territorio ed a un numero relativamente limitato di allevamenti bradi clandestini che fino all'ultimo si mostrarono riottosi al rispetto delle buone prassi zootecniche.

Mancò in quel frangente la volontà e la determinazione politica di integrare le risorse sanitarie in campo con la forza pubblica che avrebbe dovuto imporre la determinazione della Regione nel volere sconfiggere la malattia anche riappropriandosi del controllo del territorio.

Correva l'anno 1996 e questa titubanza delle istituzioni fece si che da lì il virus riprese ad espandersi azzerando gli sforzi fatti e decretando il fallimento di un ulteriore Piano di eradicazione, l'ennesimo.

La peste suina rappresenta quindi un problema complesso e per la sua risoluzione devono essere messe in campo una serie di misure integrate di tipo sanitario e non.

La formula della "Unità di progetto" (articolo 2) con la quale la Giunta ritiene di affrontare il problema è la dimostrazione della acquisita consapevolezza che l'approccio trasversale al problema potrebbe rappresentare l'elemento di svolta e consentire finalmente di raggiungere l'ambizioso obiettivo di eradicare la malattia.

All'interno di essa sono infatti rappresentate tutte le componenti della pubblica amministrazione che hanno qualche competenza ad agire per contrastare la diffusione della patologia.

Finalmente si chiederà ai singoli operatori di apportare il proprio contributo in relazione alla propria competenza e professionalità. E nessuno avrà più alibi.

Un altro elemento fortemente innovatore è quello che prevede l'accentramento delle funzioni di coordinamento in capo al responsabile della Unità di progetto (articolo 3), il quale fungerà da referente unico in materia di peste suina nei rapporti con tutte le amministrazioni terze, dal centro di referenza nazionale, al Ministero e alla Commissione europea.

Ma soprattutto, questo fattore contribuirà alla soluzione di eventuali problemi operativi accorciando notevolmente la catena di comando e facilitando la comunicazione tra il vertice e la base sul territorio: coordinamento quindi delle attività di tutte le strutture della Amministrazione regionale e dei servizi veterinari di tutte le aziende sanitarie locali.

Un altro elemento qualificante del presente disegno di legge riguarda, all'articolo 5, l'attribuzione delle funzioni di direttore del Servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato della sanità a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza in materia.

Fino ad ora il Servizio di sanità veterinaria è stato affidato a dirigenti regionali che, seppur validissimi, erano privi di specifica preparazione e forse poco conoscevano della realtà che avrebbero dovuto contribuire a governare, con il risultato che troppo spesso la conduzione è avvenuta secondo un criterio meramente burocratico, rifuggendo scelte che avrebbero necessitato di un consapevole coraggio dirigenziale. Riteniamo quindi che mettere mano a questo aspetto contribuirà alla risoluzione dell'annoso problema che ha impedito che il centro di coordinamento della Sanità pubblica veterinaria regionale e della sicurezza alimentare sia governato da una professionalità appropriata.

Con questo disegno di legge stiamo ponendo le basi per decretare la fine della peste suina africana nella nostra Regione. È una sfida che questa Amministrazione regionale ha fatto propria e che non può perdere. Siamo stati definiti "la macchia nera dell'Europa" perché siamo l'unica Regione che da 36 anni continua a far parlare di sé per una pestilenza che è stata debellata quasi dappertutto anche se negli ultimi anni sta causando grande preoccupazione la sua diffusione nell'Est Europa.

Lo voglio ricordare, la PSA è una malattia che ha causato il fallimento di tanti operatori del nostro settore agroalimentare, che ha causato la decimazione della suinicoltura sarda che avrà necessità di un forte sostegno per poter ripartire, ha causato la impossibilità di crescita commerciale e aziendale dei tantissimi salumifici sardi, ha impedito ad una delle maggiori vocazioni produttive del nostro tessuto economico di crescere e di portare benessere diffuso alla nostra economia: in quanto a produzione e a posti di lavoro.

Questa sfida la dobbiamo vincere. Altrimenti, con noi, perderebbe l'intera Sardegna. E non ce lo possiamo certo permettere.

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La Prima Commissione permanente nella seduta del 17 dicembre 2014, all'unanimità, ha osservato che la struttura costituita dalla legge non ha le caratteristiche tipiche delle unità di progetto come definite dalla legge regionale n. 24 del 2014. Essa assume, per composizione e compiti, configurazione affatto peculiare.

La Commissione, in considerazione dell'impossibilità di un approfondimento, propone pertanto di cassare il riferimento alla legge regionale n. 24 del 2014 e indicare la struttura come struttura speciale rispondente a canoni derivanti da esigenze dell'ordinamento europeo.

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La Terza Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2014, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Per realizzare il contrasto e l'eradicazione della Peste suina africana (PSA), l'Amministrazione regionale mobilita le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma organizzativa che consenta di affrontare in modo innovativo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito del mercato comunitario e internazionale.

 

Art. 1
Finalità


(identico)

Art. 2
Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), una struttura denominata Unità di progetto per l'eradicazione della Peste suina africana, che riveste il ruolo dell'autorità competente in materia ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana). L'Unità di progetto è incardinata presso la Presidenza della Regione. Per lo svolgimento delle attività del personale impegnato nell'Unità di progetto per l'eradicazione della PSA, sono derogati i limiti ordinari degli straordinari e destinata una quota parte delle risorse della presente legge, per integrare il fondo destinato alle missioni.

 

Art. 2
Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana


(identico)

Art. 3
Competenze dell'Unità di progetto

1. Al fine di attuare il Piano d'azione straordinario, il responsabile dell'Unità di progetto coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati ai miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), in caso di inerzia da parte del sindaco nell'esercizio del potere di emanare le ordinanze necessarie ai fini della eradicazione della PSA, incluse quelle relative all'abbattimento dei capi suini nei casi previsti dal decreto legislativo n. 54 del 2004 e dal piano straordinario, il Presidente della Regione, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a tre giorni, per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente nomina il responsabile dell'Unità di progetto commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'emanazione delle ordinanze, comunicando ai sindaci competenti il numero dei capi abbattuti per i quali sussiste il diritto all'indennizzo di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
c) coordina la campagna di comunicazione e informazione rivolta a tutta la popolazione della Sardegna e in particolare agli allevatori;
d) stabilisce le squadre di intervento per il rilevamento dei suini allevati illegalmente; pianifica e coordina i necessari interventi di abbattimento;
e) intraprende tutte le azioni ritenute utili e indispensabili a seguito del ritrovamento di suini allevati illegalmente;
f) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) promuove le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio della Regione, in conformità alla legislazione vigente, dei sottoprodotti di origine animale;
h) certifica il possesso dei requisiti necessari di biosicurezza e di benessere animale degli allevamenti, anche in funzione dell'analisi del rischio territoriale e definisce le adeguate misure di salvaguardia;
i) impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, movimentazione delle carcasse e smaltimento dei residui di macellazione;
j) definisce protocolli e procedure previste dalle norme comunitarie nazionali per l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina dal territorio della Regione.

 

Art. 3
Competenze dell'Unità di progetto


(identico)

Art. 4
Poteri del responsabile dell'Unità di progetto

1. Il responsabile dell'Unità di progetto rappresenta l'Amministrazione regionale in materia di contrasto ed eradicazione della PSA, nei confronti dei competenti Servizi dell'Unione europea, del Ministero della salute, del Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, del Ministero degli interni e delle prefetture della Regione, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e delle altre forze di polizia.

 

Art. 4
Poteri del responsabile dell'Unità di progetto


(identico)

Art. 5
Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria

1. Al fine di ottemperare ai regolamenti (CE) n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), le funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono attribuite a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

 

Art. 5
Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria


(identico)

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 80.000 per l'anno 2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2015 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2016, fanno carico all'UPB S05.02.003 con pari utilizzo delle disponibilità presenti in conto dell'UPB medesima del bilancio della Regione per gli anni 2014/2016, rinvenienti per l'anno 2014 dalla riduzione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC05.0386 e per gli anni 2015 e 2016 dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia) e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna).

 

Art. 6
Norma finanziaria


(identico)

 

Art. 6 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).