CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 140/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, DEIANA

il 14 novembre 2014

Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come è noto, l'articolo 19 ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, ha previsto il trasferimento, a titolo gratuito, alla Regione del 100 per cento del capitale sociale della Sardegna regionale marittima (SAREMAR) Spa, disponendo, al contempo, la privatizzazione della stessa attraverso procedura di gara aperta e non discriminatoria.

La medesima disposizione prevedeva inoltre, nelle more del completamento della citata privatizzazione (da ultimarsi entro la data del 30 settembre 2010), la proroga della convenzione in vigore come a suo tempo sottoscritta tra la SAREMAR Spa e l'allora competente Ministero della marina mercantile nonché disponeva in capo alla Regione gli adempimenti relativi alla:
1) pubblicazione dei bandi di gara per la richiamata privatizzazione;
2) approvazione dei relativi schemi di contratti di servizio, della durata non superiore a dodici anni, per l'affidamento dei relativi servizi marittimi.

Ai fine di garantire il livello dei servizi di trasporto erogati da SAREMAR Spa, sulla base della convenzione in proroga, nonché dare copertura agli oneri dei contratti di servizio di cui alla nuova convenzione scaturente dalle procedure di affidamento di cui trattasi, il legislatore nazionale quantificava in favore della Regione uno stanziamento di risorse pari ad euro 13.687.000 per l'anno 2010 e per ciascuno degli anni della durata dei richiamati contratti di servizio.

Ciò detto, si deve evidenziare come la sopraccitata convenzione sottoscritta tra la SAREMAR Spa e lo Stato (Ministero della marina mercantile) abbia trovato proroga, per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito nella legge 1° ottobre 2010, n. 163, fino al completamento delle procedure di cessione dei compendi aziendali di Tirrenia navigazione Spa e Siremar - Sicilia regionale marittima Spa in amministrazione straordinaria.

Con l'avvenuto completamento in data 30 luglio 2012 delle richiamate procedure di cessione dei compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar - Sicilia regionale marittima Spa, si determinava il venir meno della proroga della sopraccitata convenzione con lo Stato e la cessazione pertanto della corresponsione, a far data dal 31 luglio 2012, delle somme necessarie a compensare gli oneri di servizio pubblico prestato da SAREMAR Spa.

In tale contesto interveniva il legislatore regionale il quale, con:
- l'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti" prevedeva tra l'altro, con decorrenza 1° agosto 2012 e nelle more del completamento del processo di privatizzazione in parola, la copertura degli oneri relativi al mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico erogati da SAREMAR Spa nei collegamenti tra la Sardegna e le isole minori attraverso la sottoscrizione di apposito contratto ponte;
- l'articolo 1, comma 10, della legge 26 luglio 2013, n. 18, recante "Interventi urgenti" prorogava alla data del 31 dicembre 2013:
- i termini (già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2012) di pubblicazione delle procedure di gara per la privatizzazione dell'intero capitale azionario della SAREMAR Spa anche per l'eventuale individuazione di idoneo soggetto specialistico per le attività di supporto tecnico economico-finanziario e legale nelle operazioni di privatizzazione medesime;
- la copertura degli oneri relativi al mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico erogati da SAREMAR Spa;
- il combinato disposto dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)" e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 11 recante "Copertura degli oneri per la continuità territoriale delle isole minori", disponeva l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2014 dei citati termini previsti dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 18 del 2013 unitamente alla autorizzazione, nell'anno 2014, della spesa complessiva fino a euro 16.000.000.

Medio tempore, la società SAREMAR Spa veniva, per effetto delle risultanze della decisione della Commissione europea C(2013) 9101 del 22 gennaio 2014, interessata da specifica procedura di recupero delle misure di aiuto adottate dalla Regione in favore della medesima per la copertura del disavanzo derivante dalla sperimentazione dei collegamenti marittimi eserciti verso la penisola italiana in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della richiamata legge regionale n. 15 del 2012.

Avverso la richiamata decisione, a tutt'oggi esecutiva, la SAREMAR Spa e la Regione presentavano, ciascuna per quanto di competenza, ricorso davanti al Tribunale dell'Unione europea chiedendone l'annullamento.

La Regione, in seguito alla notificazione della citata decisione comunitaria, procedeva inoltre con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 13 giugno 2014 a sospendere l'avviata, a suo tempo, "procedura negoziata di cottimo fiduciario, per l'individuazione di un Advisor per l'affidamento dei servizi di supporto economico-finanziario e legale" ai sensi del richiamato articolo 1, comma 10, della legge 26 luglio 2013, n. 18.

La società SAREMAR Spa, per suo conto ed in ragione dell'incapienza patrimoniale della medesima e dei conseguenti doveri di tutela della par condicio creditorum a seguito della richiamata decisione di recupero, presentava in data 1° luglio 2014 al competente Tribunale di Cagliari apposito "ricorso per la domanda di concordato preventivo ex articolo 160-161 L.F." il cui piano concordatario si fonda, sostanzialmente, sulla prosecuzione temporanea dell'attività, limitatamente al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione in essere, e sulla futura cessione della totalità dei beni aziendali. Detto ricorso è in attesa di accoglimento da parte del tribunale al quale compete, inoltre, il potere di gestire la risoluzione della crisi della società.

Per quanto in premessa ne discende che la Regione, ancorché per fatto a essa non imputabile, si trovi da un lato nell'impossibilità formale e sostanziale di procedere alla dismissione della propria partecipazione al capitale di SAREMAR Spa, dall'altro nella doverosità di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori al fine di garantire il pieno rispetto del diritto costituzionalmente garantito alla mobilità dei cittadini.

Il presente disegno di legge si propone pertanto, nelle more dell'accoglimento del richiamato ricorso per la domanda di concordato preventivo e della conclusione della relativa procedura, di estendere al 31 dicembre 2015 (o comunque per il minor tempo necessario) i termini previsti dall'articolo 1, comma 10, della sopraccitata legge regionale n. 18 del 2013 e disporre anche per l'anno 2015 l'estensione della correlata autorizzazione di spesa mediante la modifica del testo normativo di cui all'articolo 5, comma 32, della richiamata legge regionale n. 7 del 2014.

Tecnicamente il disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli il cui testo è così di seguito composto:

Articolo 1: elenca le modifiche da apportare al testo normativo di cui al comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2014.

Articolo 2: reca la conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati per l'anno 2015 in euro 16.000.000, mediante imputazione degli stessi in conto della UPB S07.06.001 (Trasporto pubblico locale).

Articolo 3: specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore - TATTI, Vice presidente - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - AZARA - DEMONTIS - FENU - MELONI - PERU

pervenuta il 2 dicembre 2014

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 2 dicembre 2014, il disegno di legge n. 140/A recante il "Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014".

La Commissione, dopo aver proceduto all'audizione dell'Assessore regionale in materia di trasporti nel corso della quale sono state evidenziate le motivazioni che stanno alla base dell'esigenza di una rapidissima approvazione di tale proposta normativa, ha concordato sulle finalità della proposta, chiaramente indicate nella relazione illustrativa della Giunta regionale proponente.

La Commissione, pertanto, auspica una rapidissima discussione ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare del citato disegno di legge.

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La Terza Commissione, nella seduta del 2 dicembre 2014, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014 (Proroga di termini)

1. Al comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015";
b) dopo le parole "nell'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e 2015".

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014 (Proroga di termini)

1. Al comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015";
b) le parole "nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2014 e 2015".

 

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 16.000.000, si fa fronte con le risorse in conto della UPB S07.06.001 (cap. SC07.0611) del bilancio della Regione per l'anno 2015.

 

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 16.000.000 per l'anno 2015, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2015 in conto dell'UPB S07.06.001 (cap. SC07.0611) del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 3
Entrata in vigore

(identico)