CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 134
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, MANINCHEDDAil 5 novembre 2014
Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna
ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191
e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'attuale Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, istituita, in sostituzione dell'Autorità d'ambito, con le leggi regionali n. 3 del 2013, n. 11 del 2013 e n. 5 del 2014, decadrà il 31 dicembre 2014.
Si rende, quindi, necessario approvare tempestivamente, cioè entro l'anno in corso, la legge di riforma dell'ormai soppressa Autorità d'ambito, che dovrà dare attuazione alle disposizioni legislative nazionali che regolano la materia e che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 28 marzo 2013, n. 50), sono espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente e concorrenza (articolo 117, lettere e) e s) della Costituzione); si tratta, in particolare, dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) che, nel sopprimere le Autorità d'ambito, prevede che "le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate delle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico sull'ambiente), Parte III, Sezione III, (gestione delle risorse idriche), modificato, da ultimo, con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), che individuano gli enti competenti e le loro relazioni.
In particolare, il decreto legge n. 133 del 2014, nelle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006, ha nuovamente riconosciuto il ruolo delle Autorità di ambito (ora rinominate "Enti di governo dell'ambito"), con attribuzione di poteri pregnanti e volti anche alla semplificazione nell'espletamento delle procedure necessarie a consentire l'effettuazione degli interventi programmati (si veda nuovo articolo 158 bis in materia di approvazione dei progetti e poteri espropriativi).
Il decreto legge n. 133 del 2014, infatti, sicuramente va nella direzione della definizione del ruolo degli enti di governo dell'ambito con riferimento agli enti locali partecipanti (articolo 147, comma 1: partecipazione obbligatoria e trasferimento di competenze all'ente di governo dell'ambito; articolo 147, comma 2 bis: con indicazione verso forme di organizzazione dell'ente di governo dell'ambito di dimensione regionale e comunque sovraprovinciale; articoli 153, comma 1 e 158 bis: definizione di attribuzioni di competenze finora non univocamente riconosciute agli enti di governo dell'ambito e semplificazione amministrativa per procedimenti altrimenti frammentati fra gli enti locali/il gestore/gli enti di governo dell'ambito).
Peraltro, le sopraindicate disposizioni del decreto legge n. 133 del 2014si collocano in un contesto in cui l'effettivo assetto organizzativo degli enti di governo dell'ambito è, di fatto, a geometria variabile vuoi per il processo di riorganizzazione avviato con l'articolo 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, con esiti differenziati sul territorio e in molte realtà ancora in corso, vuoi per l'incertezza legislativa e la precarietà in cui questi hanno operato, che ha spesso disincentivato di investirvi.
Ora, in un quadro legislativo più definito è indispensabile e urgente procedere alla definitiva riorganizzazione del sistema di governo del servizio idrico integrato nella regione Sardegna.
In particolare, la nuova proposta normativa si prefigge l'obiettivo primario di garantire una reale e attiva partecipazione democratica dei comuni ai processi decisionali di programmazione delle infrastrutturazioni e della gestione, con un ruolo diretto dei sindaci dei comuni dell'Isola.
Tale esigenza si esplicita immediatamente nella necessità di disciplinare le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009 che ha disposto la soppressione di tali enti.
Ma, come detto, con il decreto legge n. 133 del 2014 il quadro è nuovamente definito con chiarezza.
L'indirizzo che si intende realizzare è quello di una articolazione del nuovo soggetto "Ente di governo d'ambito" con una articolazione adeguata a garantire una interlocuzione diretta con le rappresentanze delle esigenze locali e territoriali dell'intera regione.
È, questa, una grande occasione per costruire un efficiente collaborazione tra Regione e comuni per il governo delle attività programmatorie e gestionali del Servizio idrico integrato.
In definitiva è necessario predisporre un testo unico e coordinato delle norme di riferimento che affermi, non solo il ruolo della Regione rispetto alla essenzialità della risorsa idrica, ma anche quello degli enti locali di riferimento tracciando una governance del sistema che eviti sovrapposizioni, semplifichi le procedure, renda rapide e efficaci le decisioni e le tutele e garantisca agli enti locali il loro ruolo costituzionalmente riconosciuto.
Il disegno di legge tiene, altresì, conto del fatto che il sistema infrastrutturale della Sardegna ha una sua specificità per cui, a fronte di opere di valenza territoriale comunale, le reti interne di distribuzione idrica e di fognatura e le opere di approvvigionamento idrico e depurazione minori, sono stati realizzati grandi schemi acquedottistici intercomunali, con i relativi impianti di potabilizzazione e grandi schemi intercomunali di collettamento dei reflui, con i relativi impianti di depurazione che rivestono una rilevanza strategica regionale e sono stati finanziati nel passato e lo sono tuttora con risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie.
Il sistema infrastrutturale degli schemi idrici e fognari del servizio integrato regionale è caratterizzato, infatti, da una grande estensione territoriale e complessità di tracciati per via delle caratteristiche orografiche dell'isola che tengono conto del carattere solidaristico del processo di riforma già avviato dell'ambito unico di gestione.
La Regione intende, come nel passato, assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche individuando, anche fra le opere previste dal Piano d'ambito, gli interventi strategici di interesse regionale con le relative risorse per la realizzazione degli stessi al fine di meglio ottemperare ai principi della direttiva comunitaria-quadro sull'acqua 2000/60/CE e in relazione all'esigenza di tener conto degli impatti economici e sociali del servizio e delle caratteristiche fisico geografiche dell'isola, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.
Va inoltre rilevata, in tale contesto, l'esigenza di recuperare il gap infrastrutturale, anche in relazione ai dettati normativi, preesistente alla consegna delle infrastrutture del servizio idrico integrato al gestore.
É stato definito pertanto, il quadro normativo che consente di individuare un nuovo organismo che assume le funzioni della preesistente Autorità d'Ambito, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo del servizio idrico integrato, nonché di confermare le caratteristiche pubbliche del soggetto gestore dello stesso servizio.
Il nuovo soggetto viene individuato attribuendo le sue funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del ruolo fondamentale, costituzionalmente riconosciuto degli enti locali. In attuazione di tali principi si ritiene, prioritariamente, di confermare che la Sardegna è delimitata in un unico ambito territoriale ottimale.
Viene quindi istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna al quale gli enti locali e la Regione partecipano, assicurando la rappresentatività dei comuni della Sardegna pur perseguendo l'obiettivo della minimizzazione dei costi di funzionamento dell'organismo.
L'Autorità svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio. Essa succede, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, alla soppressa Autorità d'ambito. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito è trasferito all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. In definitiva si ritiene che II disegno di legge rispetti l'impianto organizzativo e funzionale voluto dal legislatore statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che si fonda, da un lato, sulla separazione tra la titolarità delle funzioni e il loro esercizio, posti, rispettivamente, in capo agli enti locali e all'Ente di governo dell'ambito (articoli 142, comma 3 e 147, comma 1, secondo la nuova formulazione prevista dal decreto legge n. 133 del 2014) e, dall'altro, sul riconoscimento di una autonomia decisionale (normativa, organizzativa e di bilancio) dell'Ente di governo dell'ambito, che consenta di superare i contrasti nascenti dall'elevato numero degli enti locali in esso consorziati.
Principali novità per la costituzione dell'Ente di governo dell' ambito
a) La partecipazione agli organi dell'Ente di governo dell'ambito da parte degli enti locali e della Regione con gli amministratori pro-tempore; è obiettivo assunto la riduzione dei costi degli organi istituzionali rispetto alla precedente esperienza dell'Autorità d'ambito. Per questo non è previsto compenso, ma solo diritto al rimborso delle spese vive, secondo le disposizioni vigenti;
b) Un nuovo assetto degli organi così definita: sono organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito:
- il Comitato istituzionale d'ambito;
- le Conferenze territoriali;Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:
c) tre assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, enti locali e industria;
d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo;
e) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
f) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000;
g) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza, sono nominati dal Consiglio delle autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il presidente del Comitato è eletto tra tutti i componenti della stessa.
Il comitato istituzionale dell'Ambito approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Ente. In particolare, sono suoi compiti:
1) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
2) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio;
3) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
4) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
5) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti ed il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato anche ai fini di assicurare, quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo;
6) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
7) l'approvazione annuale del programma degli interventi e il piano economico-finanziario;
8) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
9) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);
10) il controllo della gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
11) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo quando ricorrono le condizioni di legge;
12) l'approvazione degli gli atti contabili e di bilancio;
13) l'esercizio della potestà statuaria e regolamentare.Il Comitato istituzionale d'ambito si avvale, per il suo funzionamento, di un segretario. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato, e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui all'articolo 6, comma 3.
Il territorio della Sardegna è ripartito in Conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.
I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.Il Comitato valuta le proposte delle Conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.
Gli organi burocratici dell'ente sono il segretario e il direttore della struttura. Il segretario, che coincide, come già detto, con il Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, oltre a ricoprire la carica di segretario del Comitato istituzionale d'ambito, è a capo della struttura burocratica dell'ente in quanto sovraordinato al direttore della stessa. Quest'ultimo compie tutti gli atti gestori in aderenza al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo propria degli organi di governo e la funzione di attuazione e gestione degli organi burocratici (articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000). L'identificazione del Segretario con il Direttore generale del distretto idrografico risponde all'esigenza di semplificazione e riduzione degli organi amministrativi.
Il disegno di legge non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale in quanto i costi per il personale e quelli relativi al funzionamento degli organi e della struttura operativa sono a carico delle amministrazioni locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
2. In particolare la presente legge prevede:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione;
c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.
Art. 2
Attribuzione delle funzioni
in materia di servizio idrico integrato1. Il Commissario straordinario previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifica della legge regionale n. 1 del 2013), come modificata dalle leggi regionali 17 maggio 2013, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)) e 15 gennaio 2014, n. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013 e successive modifiche) cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per la gestione ordinaria, che continua fino alla nomina del presidente dell'Assemblea, di cui all'articolo 8, comma 5.
2. Le funzioni previste dalla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitate dal Commissario di cui al comma 1, sono attribuite all'ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6, che gli succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche.
3. L'ente di governo dell'ambito della Sardegna regolamenta, sussistendone le condizioni, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.
4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna il più completo esercizio dell'attività di controllo.
Art. 3
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali1. Il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna.
Art. 4
Modifica dell'ambito territoriale ottimale1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, per rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato.
2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1 secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi e infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale con deliberazione individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.
4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio regionale con legge che detta le necessarie disposizioni per consentire, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera m) dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.
5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, procede alla verifica dell'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.
Art. 5
Funzioni della Regione1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e di indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.
2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.
Art. 6
Organi dell'Ente di governo
dell'ambito della Sardegna1. É istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna.
2. Sono organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna:
a) il Comitato istituzionale d'ambito;
b) le conferenze territoriali;3. All'attività di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è preposto un dirigente, a cui è sovraordinato il segretario del Comitato istituzionale d'ambito di cui all'articolo 7, comma 8, scelto tra persone estranee all'Ente, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e abbiano svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico può essere conferito per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta.
Art. 7
Comitato istituzionale d'ambito1. Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:
a) tre assessori regionali, rispettivamente competenti in materia di lavori pubblici, enti locali e industria;
b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti:
d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
e) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore del medesimo comune di cui è espressione.
3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
4. II presidente del Comitato è eletto tra tutti i componenti dello stesso.
5. I sindaci componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio delle autonomie locali provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
6. Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle autonomie locali.
7. Il Comitato istituzionale d'ambito approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'ente di governo. In particolare sono suoi compiti:
a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio;
c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato, anche ai fini di assicurare, quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo;
f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;
h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);
j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti il Servizio idrico integrato di concerto con il gestore;
m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio;
n) l'esercizio della potestà statutaria e regolamentare.8. Il Comitato istituzionale d'ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per le attività istruttorie relative ai compiti di cui al comma 7, il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 8
Conferenze territoriali1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali.
2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.
3. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.4. Il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
5. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.
6. I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
7. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
Art. 9
Personale dell'ente di governo
dell'ambito della Sardegna1. Il personale dipendente non dirigenziale già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2014 presso la struttura del Commissario straordinario di cui alla legge regionale n. 3 del 2013, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 2013 e dalla legge regionale n. 5 del 2014, è trasferito all'ente di governo dell'ambito della Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del decreto legislativo. n. 165 del 2001.
2. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'ente di governo dell'ambito, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'ente di governo dell'ambito.
Art. 10
Subentro dell'ente di governo dell'ambito1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, di cui alla legge regionale n. 3 del 2013, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 2013 e dalla legge regionale n. 5 del 2014, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, completa le operazioni finalizzate al subentro dell'ente di governo dell'ambito.
Art. 11
Potere sostitutivo della Regione1. Nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione istituzionale, nei casi di accertata inerzia da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 7, comma 7 e, in generale, nei casi di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Art. 12
Attività di gestione delle acque meteoriche
e di drenaggio urbano1. Per il territorio di ciascun comune, l'Ente, su proposta del gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, approva, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), il Piano di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, sottoscritto in modo vincolante dal gestore e dall'amministrazione comunale interessata, che contiene le modalità di ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 prevede anche la regolazione onnicomprensiva dei costi sostenuti dal gestore per gli anni già trascorsi dall'affidamento della gestione dal 2005 a tutto il 2014. Il piano è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato con cadenza quinquennale o comunque quando necessario in relazione alla modifica delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).
3. Gli oneri per la elaborazione del piano di gestione di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra i comuni proprietari delle reti e il gestore.
Art. 13
Gestione sostenibile delle risorse idriche1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato, la Regione:
a) predispone un programma per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'Agenzia regionale AREA, finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il programma prevede in particolare l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico. Tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche non ancora completamente trasferite al gestore del servizio;
b) individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;
c) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui alle lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione.
Art. 14
Principi di sussidiarietà,
di differenziazione e di adeguatezza1. La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge regionale, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale.
Art. 15
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
b) gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));
c) l'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 (Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 11 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
e) l'articolo 13, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007);
f) all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono soppresse le parole da ", con attribuzione".
Art. 16
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).