CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 110

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale Presidente, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, MANINCHEDDA

il 19 settembre 2014

Misure urgenti e modifiche della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12
inerenti l'organizzazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica sono attuate dalla Regione nel rispetto dello svolgimento dei ruoli e delle funzioni attribuite agli enti locali (province e comuni) e all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, che ha, peraltro, istituito la medesima Azienda mediante la trasformazione dei preesistenti Istituti autonomi case popolari.

Allo stato attuale non si ritiene soddisfacente il perseguimento delle politiche d'investimento programmate dall'Azienda regionale in questi ultimi anni nel settore, in generale, per la "casa" e di dover, conseguentemente, intervenire sia sotto l'aspetto normativo che procedurale per incidere con maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi di soddisfare l'ampia richiesta di servizi nel settore abitativo.

Il disegno di legge è composto da due articoli. Di seguito si descrivono i singoli articoli.

Con l'articolo 1 si intende porre rimedio all'attuale disordine organizzativo dovuto anche alla mancata fusione dei vecchi IIAACCPP, uniformando la struttura di AREA a quella dell'Amministrazione regionale e articolandola in una direzione generale servizi centrali e periferici.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006, in quanto strettamente correlati ai distretti, oggetto della modifica introdotta dall'articolo 1 succitato in merito all'articolazione organizzativa di AREA.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Organizzazione dell'Azienda regionale
per l'edilizia abitativa (AREA)

1. L'articolazione organizzativa di AREA è uniformata secondo i criteri adottati dall'Amministrazione regionale nel proprio ordinamento.

2. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di AREA corrispondente ai servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

 

Art. 2
Abrogazione commi 4 e 5 articolo 6
della legge regionale n. 12 del 2006

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 sono abrogati.