CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 99/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 25 agosto 2014

Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna", si intende procedere all'approvazione di specifiche linee di indirizzo, nonché dei principi e delle finalità su cui dovrà fondarsi una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, che vada a modificare quanto attualmente disposto dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).

La Giunta regionale, anche in attuazione del programma di governo, ritiene infatti che sia strategico procedere quanto prima all'approvazione di una legge di riforma dell'Ente foreste che sia coerente con gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e si muova nel quadro generale della semplificazione normativa e amministrativa portato avanti dall'attuale esecutivo.

Si rappresenta che, nell'attuale contesto, ragioni di economicità dell'azione amministrativa e di efficienza dell'esercizio della funzione di governo, unite agli attuali stringenti vincoli di bilancio ed alle esigenze di riduzione della spesa, rendono necessario un ripensamento dell'attribuzione delle funzioni dell'Ente, seguendo le linee di intervento definite dalla Giunta regionale per il riassetto degli assessorati con la deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014, recante "Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali".

Pertanto, in ottemperanza con gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché della deliberazione sopracitata, si ritiene che sia necessario procedere ad una profonda revisione della legge regionale n. 24 del 1999 con un apposito disegno di legge organico di riordino dell'intera materia forestale.

L'Amministrazione regionale, infatti, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente eroga annualmente a favore dell'Ente foreste un contributo di funzionamento, che nel corso degli ultimi anni si è attestato intorno ai 170.000.000 milioni di euro, destinato fondamentalmente alla liquidazione degli emolumenti stipendiali del proprio personale, costituito per circa il 94 per cento da operai (6.607 unità complessive di cui operai 6.181). Questo personale consente all'Ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali inerenti fondamentalmente la gestione del patrimonio assegnato, assicurandone la sorveglianza, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità. In tale contesto si manifesta in tutta la sua evidenza la necessità di una regolamentazione che fondi la propria architettura da un lato su di un assetto organizzativo razionale ed efficace e dall'altro, su di un complesso sistema integrato di pianificazione-gestione-controllo dell'attività istituzionale ascritta che consenta un costante e compiuto riscontro tra input fornito all'Ente e output dallo stesso reso.

Le modifiche che si ritiene sia necessario introdurre con un disegno di legge organico di riforma dell'Ente e di riordino complessivo della materia forestale intendono rispondere alle seguenti esigenze e finalità:
- contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- rilancio dell'attività dell'Ente finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali; a tal fine l'attività istituzionale dell'Ente, oltre alla gestione delle risorse forestali, dovrà inquadrarsi nelle più articolate politiche ambientali di tutela del territorio (parchi e gestione della biodiversità, cambiamenti climatici, difesa dai rischi ambientali, turismo, ricerca scientifica);
- valorizzazione, anche a fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la promozione delle risorse naturali;
- ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze, attualmente eccessivamente frammentate, che talvolta si sovrappongono a competenze analoghe assegnate a differenti rami dell'Amministrazione regionale determinando inutili sovrapposizioni e diseconomie;
- valorizzazione dell'esigenza di promuovere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle struttura;
- razionalizzazione degli obiettivi in funzione delle attività: a tal fine è necessario rivisitare la struttura organizzativa dell'ente, ormai superata, legata essenzialmente alla gestione dei cantieri forestali e verificare, anche attraverso l'analisi comparata con altre realtà regionali, l'opportunità di attuare un differente modello organizzativo, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia efficienza ed economicità.

Alla luce delle più sopra descritte esigenze, ed in attuazione dei citati principi di efficacia, efficienza ed economicità ed altresì coerentemente con la necessità di assicurare una maggiore razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in particolare degli apparati istituzionali, come più sopra anticipato, con la presente disposizione di legge si dispone che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dell'Ente foreste della Sardegna, le funzioni attualmente svolte dal presidente e dal consiglio di amministrazione vengano esercitate, a partire dalla data di emanazione della presente proposta di legge e fino all'entrata in vigore della legge di riforma, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, per assicurare la prosecuzione delle attività ordinarie.

Sotto il profilo finanziario, infine, tenuto presente che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale (la previsione relativa all'attribuzione ad un commissario straordinario delle funzioni attualmente svolte dal presidente e del consiglio di amministrazione comporta, infatti, un notevole risparmio di spesa, non essendo prevista l'istituzione di nuovi differenti organi) non è possibile provvedere in merito ad alcuna quantificazione ed alla conseguente individuazione della relativa fonte di copertura finanziaria.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore di maggioranza - TATTI, Vice presidente e relatore di minoranza - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - AZARA - DEMONTIS - FENU - MELONI - PERU

Relazione di maggioranza

On.le SOLINAS Antonio

pervenuta il 28 ottobre 2014

La Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 28 ottobre 2014, ha approvato, a maggioranza e con il voto contrario dei gruppi di minoranza, il disegno di legge n. 99/A concernente "Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna".

La Commissione, dopo un approfondito dibattito, ed acquisito il parere contrario del Consiglio delle autonomie locali, ha approvato il testo proposto dalla Giunta regionale avendone e condiviso le finalità e gli obiettivi.

La Commissione ha modificato il termine entro cui la Giunta regionale deve approvare il disegno di legge di complessiva riforma dell'Ente foreste, portandolo dai proposti centottanta giorni a centoventi giorni.

Relazione di minoranza

On.le TATTI

pervenuta il 28 ottobre 2014

La Quarta Commissione consiliare, ha approvato, a maggioranza e con il voto contrario dei gruppi di minoranza, il disegno di legge n. 99/A recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna".

I gruppi di opposizione hanno formulato un voto negativo in quanto hanno, in linea generale, giudicato negativamente la scelta della Giunta regionale di procedere non alla immediata riforma dell'Ente foreste, ma di effettuare l'improvvida scelta del solo commissariamento.

Assai discutibile è infatti la norma di cui al comma 2 dell'articolo 1, che pone un termine, peraltro solamente ordinatorio, di approvazione di un disegno di legge di riforma.

Infatti questo testo, anche se approvato nei termini, non determinerebbe certamente l'approvazione da parte del Consiglio regionale per la quale non sono certamente preventivabili tempi limitati, vista la complessità della materia.

Ciò, quindi, potrebbe determinare una nomina a tempo molto esteso ed ampio del commissario previsto all'articolo 2. Pertanto tale norma rischia di essere una mera operazione di facciata, che non modifica la difficile situazione dell'Ente foreste.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 24 ottobre 2014

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna riconosce l'esigenza e l'urgenza di riformare la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, istitutiva dell'Ente foreste della Sardegna, che è strutturalmente limitata alla amministrazione e tutela del patrimonio silvo-agro-pastorale, boschivo e faunistico regionale secondo logiche strettamente conservative.

Il riordino, che questo Consiglio a più volte sollecitato (l'ultima con il documento trasmesso nell'agosto scorso) dovrebbe comprendere gli aspetti appresso indicati.

Autonomia finanziaria: L'attuale congiuntura economica, le nuove realtà finanziarie e i principi generali impongono di riorganizzare l'Ente con criteri orientati alla valorizzazione, all'incremento e alla impostazione produttiva volta alla massima copertura finanziaria dei costi. Le nuove politiche di gestione dell'ambiente naturale non impediscono, anzi, promuovono processi economici produttivi che consentono la fruizione della risorsa ambiente per la generalità dei cittadini secondo modalità di totale rispetto del patrimonio naturale. Sotto questo aspetto, a tacer d'altro, si potrebbe impostare in via permanente la disposizione turistica di alcuni cantieri sperimentali e incrementare in generale la vocazione escursionistica del patrimonio rurale, oppure evidenziare e promuovere filiere produttive quali l'estrazione del sughero, materia prima fondamentale per le aziende sarde del settore o la produzione del pellet, attraverso l'utilizzo del legnatico di risulta della pulizia del bosco.

Occorre sviluppare la coscienza che l'incremento della risorsa naturale è fonte diretta di ricchezza produttiva ed occupazionale e, d'altra parte, occorre disincentivare attività e processi produttivi che divorano l'ambiente.

Trasparenza: Si chiede di far predisporre all'Ente foreste un bilancio sociale con il quale vengono comunicati periodicamente gli esiti delle attività, le ricadute e gli effetti sui territori non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. L'Ente deve dare conto del raggiungimento degli obiettivi prefissi al fine di consentire ai cittadini la verifica dell'effettivo raggiungimento degli stessi o la necessità di modificare strategie di azione e nel contempo dare conoscenza del valore degli interventi in materia di prevenzione e tutela del territorio o dell'attività antincendio.

Programmazione: anche in materia di programmazione si invoca chiarezza e certezza dei criteri di distribuzione delle risorse dell'Ente e della pianificazione dei cantieri. Sino ad oggi si è registrata una programmazione irrazionale che risente di influenze estranee ai principi generali dell'azione amministrativa e delle carenze della struttura amministrativa e delle competenze specifiche.

Decentramento: La finalità di valorizzazione e autosufficienza finanziaria dell'ente passa attraverso un processo di decentramento delle dinamiche strategico-decisionali. Un segnale in questo senso è il trasferimento della sede generale dell'ente foreste in un capoluogo interno della Regione in ragione della prossimità della funzione svolta piuttosto che alla vicinanza ai luoghi di governo politico. Si segnala infatti l'assoluta inadeguatezza ed incapienza della attuale sede del capoluogo di Regione. Spostare la sede verso i territori amministrati non sarebbe un semplice esercizio culturale (questa scelta accresce il senso di appartenenza della aree boschive alle comunità territoriali e diffonde il sentimento di controllo e difesa dei territorio), ma conterrebbe enormi benefici in termini di risparmio gestionale per l'Ente e di vantaggi economici per le aree interne. È auspicabile un'unica sede per la scuola forestale ed per l'Ente foreste della Sardegna.

Insieme al decentramento vanno individuati strumenti di collaborazione permanenti per la pianificazione delle attività fra le amministrazioni territoriali e l'Ente.

Semplificazione: è invocata, quale forma di collaborazione, dai cittadini e dagli enti territoriale nei servizi a richiesta. Devono essere garantiti tempi certi di risposta per accordi e servizi. Lo snellimento passa anche attraverso una devoluzione di parte delle competenze amministrative della Giunta regionale.

Personale e stabilizzazioni: Dare attuazione al dettato dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) avviando il programma di stabilizzazione del personale mediante procedure di assoluta trasparenza con criteri certi di selezione del personale e di distribuzione territoriale; si rafforza l'impegno alla stabilizzazione del personale prescritto dall'ordine del giorno n. 25 approvato in data 22 ottobre 2014 dal Consiglio regionale.

Riassetto organizzativo: Il riassetto organizzativo in parallelo con la riforma della legge istitutiva deve tendere a standard ottimali in termini di costi e di qualità dei servizi. Devono essere colmate le caselle vuote della pianta organica, dando precedenza alla composizione dei quadri dirigenziali e direttivi. Al fine del contenimento dei costi sarebbe auspicabile il trasferimento di dirigenti regionali oppure il ricorso alla ricollocazione del personale da riassegnare dopo la riforma degli enti locali.

Sempre in materia di personale, si sollecita l'apertura di un dialogo con l'INPS per sondare la possibilità di utilizzare i fondi destinati alla disoccupazione per agevolare il collocamento a riposo del personale più prossimo alla pensione (potrebbero essere coinvolti circa mille dipendenti).

Il disegno di legge regionale n. 99, su cui si è chiamati ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, non dispone alcun riordino dell'Ente foreste della Sardegna, ma si limita esclusivamente a disporne il commissariamento, irrazionale rispetto alle finalità richiamate dalla relazione introduttiva.

È del tutto evidente l'inutilità dell'articolo 1 del disegno di legge che rimette alla Giunta regionale l'approvazione di un disegno di legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Di fronte all'affermata necessità ed urgenza che occorre intervenire legislativamente per un riordino dell'Ente la Giunta regionale, con il disegno di legge che ha deliberato, chiede al Consiglio di approvare una legge che la obblighi a predisporre una proposta di riordino, come se non fosse già un suo obbligo provvedere in tal senso avendone affermato la necessità.

Il disegno di legge regionale n. 99 sostanzialmente si limita a disporre il commissariamento dell'Ente e sopprime qualunque partecipazione del sistema delle autonomie locali, e non può essere condiviso.

Il Consiglio delle autonomie locali, ha recentemente designato e comunicato i propri rappresentanti su richiesta della stessa Giunta che oggi vuole disporre il commissariamento.
Avuto riguardo alle osservazioni sopra espresse, il parere è sfavorevole.

Tuttavia, nel riaffermare la necessità di una profonda riorganizzazione dell'ente di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, boschivo e faunistico, il Consiglio delle autonomie locali coglie l'occasione per richiedere un incontro urgente con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e con la Quarta Commissione al fine di illustrare nel dettaglio le linee d'intervento da includere nel più ampio disegno di riforma del sistema istituzionale della Regione.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Indirizzi per la riforma dell'Ente foreste della Sardegna

1. Ai fini della predisposizione di una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, si approvano i seguenti indirizzi, principi e finalità per la modifica della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione):
a) rilancio dell'attività dell'Ente foreste finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali ed alla implementazione di nuove politiche ambientali e di tutela del territorio;
b) valorizzazione, anche ai fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali;
c) ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze;
d) revisione della struttura organizzativa, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge, conformato agli indirizzi, principi e finalità di cui al comma 1.

 

Art. 1
Indirizzi per la riforma
dell'Ente foreste della Sardegna

1. Ai fini della predisposizione di una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, si approvano i seguenti indirizzi, principi e finalità per la modifica della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione):
a) rilancio dell'attività dell'Ente foreste finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali ed alla implementazione di nuove politiche ambientali e di tutela del territorio;
b) valorizzazione, anche ai fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali;
c) ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze;
d) revisione della struttura organizzativa, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge, conformato agli indirizzi, principi e finalità di cui al comma 1.

 

Art. 2
Attribuzione transitoria delle funzioni

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui all'articolo 1, al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni svolte dall'Ente foreste della Sardegna, le funzioni svolte dagli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 24 del 1999, sono esercitate, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1, da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 2
Attribuzione transitoria delle funzioni

(identico)

Art. 3
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale n. 24 del 1999.

 

Art. 3
Norme di rinvio

(identico)

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 4
Entrata in vigore

(identico)