CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 99
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANOil 25 agosto 2014
Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna", si intende procedere all'approvazione di specifiche linee di indirizzo, nonché dei principi e delle finalità su cui dovrà fondarsi una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, che vada a modificare quanto attualmente disposto dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).
La Giunta regionale, anche in attuazione del programma di governo, ritiene infatti che sia strategico procedere quanto prima all'approvazione di una legge di riforma dell'Ente foreste che sia coerente con gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e si muova nel quadro generale della semplificazione normativa e amministrativa portato avanti dall'attuale esecutivo.
Si rappresenta che, nell'attuale contesto, ragioni di economicità dell'azione amministrativa e di efficienza dell'esercizio della funzione di governo, unite agli attuali stringenti vincoli di bilancio ed alle esigenze di riduzione della spesa, rendono necessario un ripensamento dell'attribuzione delle funzioni dell'Ente, seguendo le linee di intervento definite dalla Giunta regionale per il riassetto degli assessorati con la deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014, recante "Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali".
Pertanto, in ottemperanza con gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché della deliberazione sopracitata, si ritiene che sia necessario procedere ad una profonda revisione della legge regionale n. 24 del 1999 con un apposito disegno di legge organico di riordino dell'intera materia forestale.
L'Amministrazione regionale, infatti, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente eroga annualmente a favore dell'Ente foreste un contributo di funzionamento, che nel corso degli ultimi anni si è attestato intorno ai 170.000.000 milioni di euro, destinato fondamentalmente alla liquidazione degli emolumenti stipendiali del proprio personale, costituito per circa il 94 per cento da operai (6.607 unità complessive di cui operai 6.181). Questo personale consente all'Ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali inerenti fondamentalmente la gestione del patrimonio assegnato, assicurandone la sorveglianza, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità. In tale contesto si manifesta in tutta la sua evidenza la necessità di una regolamentazione che fondi la propria architettura da un lato su di un assetto organizzativo razionale ed efficace e dall'altro, su di un complesso sistema integrato di pianificazione-gestione-controllo dell'attività istituzionale ascritta che consenta un costante e compiuto riscontro tra input fornito all'Ente e output dallo stesso reso.
Le modifiche che si ritiene sia necessario introdurre con un disegno di legge organico di riforma dell'Ente e di riordino complessivo della materia forestale intendono rispondere alle seguenti esigenze e finalità:
- contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- rilancio dell'attività dell'Ente finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali; a tal fine l'attività istituzionale dell'Ente, oltre alla gestione delle risorse forestali, dovrà inquadrarsi nelle più articolate politiche ambientali di tutela del territorio (parchi e gestione della biodiversità, cambiamenti climatici, difesa dai rischi ambientali, turismo, ricerca scientifica);
- valorizzazione, anche a fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la promozione delle risorse naturali;
- ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze, attualmente eccessivamente frammentate, che talvolta si sovrappongono a competenze analoghe assegnate a differenti rami dell'Amministrazione regionale determinando inutili sovrapposizioni e diseconomie;
- valorizzazione dell'esigenza di promuovere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle struttura;
- razionalizzazione degli obiettivi in funzione delle attività: a tal fine è necessario rivisitare la struttura organizzativa dell'ente, ormai superata, legata essenzialmente alla gestione dei cantieri forestali e verificare, anche attraverso l'analisi comparata con altre realtà regionali, l'opportunità di attuare un differente modello organizzativo, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia efficienza ed economicità.Alla luce delle più sopra descritte esigenze, ed in attuazione dei citati principi di efficacia, efficienza ed economicità ed altresì coerentemente con la necessità di assicurare una maggiore razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in particolare degli apparati istituzionali, come più sopra anticipato, con la presente disposizione di legge si dispone che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dell'Ente foreste della Sardegna, le funzioni attualmente svolte dal presidente e dal consiglio di amministrazione vengano esercitate, a partire dalla data di emanazione della presente proposta di legge e fino all'entrata in vigore della legge di riforma, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, per assicurare la prosecuzione delle attività ordinarie.
Sotto il profilo finanziario, infine, tenuto presente che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale (la previsione relativa all'attribuzione ad un commissario straordinario delle funzioni attualmente svolte dal presidente e del consiglio di amministrazione comporta, infatti, un notevole risparmio di spesa, non essendo prevista l'istituzione di nuovi differenti organi) non è possibile provvedere in merito ad alcuna quantificazione ed alla conseguente individuazione della relativa fonte di copertura finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Indirizzi per la riforma dell'Ente foreste della Sardegna1. Ai fini della predisposizione di una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, si approvano i seguenti indirizzi, principi e finalità per la modifica della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione):
a) rilancio dell'attività dell'Ente foreste finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali ed alla implementazione di nuove politiche ambientali e di tutela del territorio;
b) valorizzazione, anche ai fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali;
c) ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze;
d) revisione della struttura organizzativa, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità.2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge, conformato agli indirizzi, principi e finalità di cui al comma 1.
Art. 2
Attribuzione transitoria delle funzioni1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui all'articolo 1, al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni svolte dall'Ente foreste della Sardegna, le funzioni svolte dagli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 24 del 1999, sono esercitate, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1, da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 3
Norme di rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale n. 24 del 1999.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).