CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 98/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, MORANDI,
di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI,
con l'Assessore regionale dell'industria, PIRAS,
e con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

il 25 agosto 2014

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge dà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/35 del 13 giugno 2014 (Legge regionale n. 31 del 1998, articolo 31, comma 9. Agenzia regionale "Sardegna Promozione". Revoca del Direttore generale. Atto di indirizzo e nomina del Commissario straordinario), volto alla soppressione dell'Agenzia governativa regionale "Sardegna Promozione".

Ragioni di economicità dell'azione amministrativa e di efficacia dell'esercizio della funzione di governo, unite agli attuali stringenti vincoli di bilancio e alle esigenze di riduzione della spesa, impongono una drastica semplificazione dell'organizzazione pubblica e rendono necessario operare un profondo riassetto delle competenze in materia di promozione, internazionalizzazione ed attrazione degli investimenti, che passa anzitutto attraverso la soppressione dell'Agenzia.

In dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge prevede la soppressione dell'Agenzia, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale, mentre l'articolo 2 dispone la successione dell'Amministrazione regionale in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia stessa è titolare alla data della cessazione ivi comprese le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

La successione avviene attraverso l'attribuzione delle competenze alla Presidenza della Regione.

In materia di personale, l'articolo 3 dispone il passaggio del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia nei ruoli regionali e la conseguente destinazione alle direzioni generali dell'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

La titolarità dei contratti del personale a tempo determinato in essere viene acquisita dalla Presidenza della Regione, mentre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessano le posizioni di comando o di aspettativa.

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CARTA - COMANDINI, relatore - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - CHERCHI Oscar - RUBIU - TENDAS - UNALI

pervenuta il 22 dicembre 2014

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 98 nella seduta del 9 ottobre 2014. In tale sede la Commissione ha preso atto che il Presidente del Consiglio regionale ha ritenuto di disporre, in fase di assegnazione, che tale disegno di legge fosse sottoposto, prima dell'inizio della discussione, al parere della Prima Commissione, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, e ha provveduto a richiedere formalmente il prescritto parere alla Commissione di competenza, sospendendo contemporaneamente l'esame del provvedimento.

La Prima Commissione, con nota prot. n. 12960 del 3 dicembre 2014, ha espresso parere favorevole alla soppressione dell'Agenzia regionale Sardegna Promozione, rilevando, peraltro, l'opportunità di apportare talune modificazioni al testo in esame, al fine di adeguarlo a quanto prescritto in materia di organizzazione regionale dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), recentemente approvata da codesto Consiglio regionale.

La Quinta Commissione ha ripreso l'esame del disegno di legge n. 98 nella seduta del 10 dicembre 2014 e lo ha definitivamente approvato a maggioranza nella seduta del 16 dicembre 2014.

Durante l'esame del provvedimento è emersa l'opportunità di accogliere parzialmente i rilievi evidenziati dalla Prima Commissione, apportando al testo originario talune modifiche, nonché di inserire all'interno dello stesso una norma ulteriore, previa conforme modificazione del titolo, con cui si introducono due limitate, ma particolarmente urgenti, modificazioni alla legge regionale n. 4 del 1999 (Istituzione del Parco regionale Porto Conte), al fine di porre l'Ente Parco in condizioni di operare regolarmente.

All'articolo 1 è stato mantenuto, sostanzialmente, il testo proposto dalla Giunta introducendo, come unica modifica, la riduzione da novanta a trenta giorni del termine di decorrenza della soppressione dell'Agenzia.

All'articolo 2 si è ritenuto opportuno ripartire le funzioni attualmente svolte dall'Agenzia attribuendo, rispettivamente, alla Presidenza della Regione il coordinamento delle attività di promozione economica e di sostegno all'esportazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e all'Assessorato competente per materia le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico.

All'articolo 3 è stato disposto che il personale in servizio presso l'Agenzia sia assegnato alla Presidenza della Regione, nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 e, per quanto riguarda il personale a tempo determinato, fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto; si è ritenuto, inoltre, opportuno richiamare la disciplina di cui agli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, per quanto riguarda la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia.

Con l'articolo 3 bis, come già anticipato in premessa, sono state introdotte le seguenti limitate modifiche alla disciplina della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco regionale Porto Conte):
- è modificata la lettera g) dell'articolo 5, prevedendo che il Presidente del parco non debba essere necessariamente eletto tra i componenti dell'assemblea, posto che attualmente questa è costituita interamente dai consiglieri comunali del Comune di Alghero e che la nomina a Presidente del Parco di uno di essi darebbe luogo alla situazione di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- è aggiunto allo stesso articolo 5 un ultimo comma, il 4 bis, in cui si stabilisce che i membri dell'Assemblea, il Presidente e il Consiglio direttivo svolgono i propri compiti a titolo onorifico e che la titolarità dei predetti organi dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, al fine di adeguare la disciplina degli emolumenti spettanti al Presidente e agli organi del Parco alle norme sulla spending review contenute nel decreto legge 31 maggio 2010.

L'articolo 4, stante l'urgenza delle disposizioni di cui trattasi, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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La Prima Commissione permanente nella seduta del 26 novembre 2014 si è pronunciata sugli aspetti di competenza del disegno di legge n. 98, ai sensi dell'articolo 45, commi 7 e 8, del Regolamento, formulando le seguenti osservazioni.

La Commissione esprime nel complesso parere favorevole alla soppressione dell'Agenzia regionale Sardegna promozione. Sottolinea tuttavia alcuni aspetti che ritiene debbano essere presi in considerazione dalla Commissione di merito.

Primariamente la Commissione constata che alcune disposizioni del progetto di legge, relative al personale (Articolo 3), al trasferimento di funzioni e all'istituzione di una nuova struttura amministrativa, debbano essere coordinate con le modifiche apportate alla legge regionale n. 31 del 1998 dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, in materia di organizzazione della Regione. Tale coordinamento, ad avviso della Commissione, si ritiene in generale opportuno in tutte le leggi regionali di settore che intervengono su tali materie, al fine di evitare il proliferare di procedure difformi e le conseguenti difficoltà applicative nascenti da disposizioni tra loro contrastanti o non compatibili.

In materia di mobilità del personale a tempo indeterminato, infatti, le modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 introducono, tra le altre, una nuova disciplina che considera l'intero sistema Regione di cui l'Amministrazione regionale costituisce una componente. La medesima disciplina, inoltre, fa uso di una precisa terminologia (ad es. l'uso del termine trasferimento che distingue la procedura di mobilità all'interno del sistema Regione dalla procedura di mobilità esterna al sistema) di cui occorre tener conto. Nello specifico, inoltre, come linea di indirizzo, la Commissione suggerisce che, nel rispetto dei compiti assegnati alla Giunta in questo ambito, il personale sia trasferito nella struttura alla quale verranno assegnate le funzioni della soppressa Agenzia.

In tema di personale a tempo determinato (comma 2, articolo 3), la Commissione suggerisce di precisare che il rapporto di lavoro, presso la struttura regionale che succede nella titolarità, permanga soltanto fino alla cessazione del contratto a tempo determinato.

Ancora in materia di personale, in via generale, la Commissione raccomanda l'adozione di clausole che assicurino tempi rapidi per la conclusione delle procedure di mobilità del personale a tempo indeterminato e per la successione della struttura destinataria nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro.

In materia di dotazione organica la Commissione sottolinea che la recente riforma della legge regionale n. 31 del 1998 riporta in capo alla Giunta il compito di determinare e aggiornare i contingenti escludendo la tendenza, invalsa ormai da tempo, a determinare o variare i contingenti con legge. Anche in tal caso, dunque, la Commissione suggerisce di coordinare le disposizioni che saranno approvate agli articoli della recente riforma.

Anche in riferimento alla disposizione che prevede l'istituzione di un'apposita struttura presso la Presidenza della Regione (comma 1, articolo 2) la Commissione invita a prevedere un puntuale coordinamento con le nuove disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998: occorre, infatti, considerare che la citata riforma prevede procedure delegificate persino per l'istituzione delle direzioni generali.

In riferimento all'allocazione delle funzioni dell'Agenzia che si intende sopprimere, la Prima Commissione, pur sottolineando che spetta alla Quinta Commissione entrare, più nel dettaglio, nel merito della questione, suggerisce di tener conto del criterio che ha ispirato la riforma in materia di organizzazione. La nuova legge regionale, infatti, ha recentemente trasferito in capo a specifici Assessorati funzioni di carattere gestionale che risultavano in capo alla Presidenza della Regione; ciò nel preciso intento di sollevare la Presidenza da incombenze amministrative ritenute estranee ai propri compiti istituzionali. Peraltro, la Commissione, per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 2, comma 1, per maggior chiarezza, suggerisce alla Commissione di merito di richiedere alla Giunta regionale di precisare i motivi che hanno indotto a prevedere l'attribuzione delle citate funzioni in capo alla Presidenza della Regione.

La Commissione, infine, considerando eccessivamente lungo il termine di novanta giorni previsto nell'articolo 1, propone di disporre la soppressione dell'Agenzia contestualmente all'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

 

Titolo: Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione e modificazioni della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 "Istituzione del Parco regionale Porto Conte"

 

Art. 1
Soppressione dell'agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 1
Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa, trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2
Successione nelle competenze
e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia Sardegna Promozione e il coordinamento delle attività in materia di promozione e coordinamento turistico, di gestione delle attività di promozione economica e di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, e di attrazione degli investimenti sono attribuite alla Presidenza della Regione presso la quale è istituita apposita struttura.

2. L'Amministrazione regionale, succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della cessazione della stessa e in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

3. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 2
Successione nelle competenze
e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia in materia di coordinamento delle attività di promozione economica, di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e di attrazione degli investimenti, sono attribuite alla Presidenza della Regione.

2. Le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico sono attribuite all'Assessorato competente in materia.

3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della cessazione della stessa, in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento. Le assegnazioni del predetto personale sono disposte sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, con la relativa copertura finanziaria, è incrementata di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia.

4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento ed è assegnato alla Presidenza della Regione, nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e fatte salve le prerogative attribuite alla Giunta regionale dal medesimo articolo della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto.

3. Per la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia si applicano gli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 3 bis
Modifiche all' articolo 5
della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte") sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) del comma 2 è sostituita come segue: "g) elegge il Presidente del Parco;";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I membri dell'Assemblea, il Presidente e il Consiglio direttivo svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo onorifico e la titolarità dei predetti organi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.".

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 4
Entrata in vigore


(identico)