CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 98

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, MORANDI,
di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI,
con l'Assessore regionale dell'industria, PIRAS,
e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

il 25 agosto 2014

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge dą attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/35 del 13 giugno 2014 (Legge regionale n. 31 del 1998, articolo 31, comma 9. Agenzia regionale "Sardegna Promozione". Revoca del Direttore generale. Atto di indirizzo e nomina del Commissario straordinario), volto alla soppressione dell'Agenzia governativa regionale "Sardegna Promozione".

Ragioni di economicitą dell'azione amministrativa e di efficacia dell'esercizio della funzione di governo, unite agli attuali stringenti vincoli di bilancio ed alle esigenze di riduzione della spesa, impongono una drastica semplificazione dell'organizzazione pubblica e rendono necessario operare un profondo riassetto delle competenze in materia di promozione, internazionalizzazione ed attrazione degli investimenti, che passa anzitutto attraverso la soppressione dell'Agenzia.

In dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge prevede la soppressione dell'Agenzia, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale, mentre l'articolo 2 dispone la successione dell'Amministrazione regionale in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia stessa č titolare alla data della cessazione ivi comprese le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

La successione avviene attraverso l'attribuzione delle competenze alla Presidenza della Regione.

In materia di personale, l'articolo 3 dispone il passaggio del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia nei ruoli regionali e la conseguente destinazione alle direzioni generali dell'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

La titolaritą dei contratti del personale a tempo determinato in essere viene acquisita dalla Presidenza della Regione, mentre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessano le posizioni di comando o di aspettativa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Soppressione dell'agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), č soppressa, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2
Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia Sardegna Promozione e il coordinamento delle attivitą in materia di promozione e coordinamento turistico, di gestione delle attivitą di promozione economica e di sostegno della capacitą di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, e di attrazione degli investimenti sono attribuite alla Presidenza della Regione presso la quale č istituita apposita struttura.

2. L'Amministrazione regionale, succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione č titolare alla data della cessazione della stessa e in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

3. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato č inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento. Le assegnazioni del predetto personale sono disposte sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolaritą, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, con la relativa copertura finanziaria, č incrementata di un numero di unitą corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia.

4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).