CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 94/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, MURA

il 7 agosto 2014

Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo locale. Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei CSL, nei CESIL e nelle Agenzie di sviluppo locale

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge reca disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, nonché dell'attuazione delle misure per il superamento del precariato, si rappresenta la necessità della presentazione di un disegno di legge urgente che autorizzi l'Agenzia per il lavoro a prorogare i contratti di lavoro subordinato del personale di cui alle ex misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, in scadenza il prossimo 30 settembre 2014.

Infatti, il suddetto personale, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, a far data dall'agosto del 2013, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato dall'Agenzia regionale per il lavoro; la scadenza di tali rapporti di lavoro, da quest'ultima norma fissata al 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, è stata differita al 30 settembre 2014.

La prosecuzione dei rapporti di lavoro di queste risorse umane, che costituscono componente rilevante della forza lavoro impiegata nei servizi per il lavoro nel territorio regionale, si rende necessaria, in generale, per concorrere ad assicurare il funzionamento di tali servizi, ed in particolare, nell'attualità, per l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui in ambito dell'Unione europea si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.

A differenza della precedente norma che ha consentito la proroga dei descritti rapporti di lavoro (l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40), che è risultata esente da censure governative in sede di controllo, l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, non si limita, come avvenuto con la norma testé richiamata, a differire, sic et simpliciter, il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato con l'Agenzia per il lavoro.

Viceversa, il disegno di legge colloca l'autorizzazione alla proroga dei contratti all'interno dell'ineludibile e complesso processo di riordino dei servizi e delle politiche per il lavoro, ancorandola, altresì, all'indifferibile e necessaria circostanza che la permanenza in servizio del suddetto personale precario rileva in modo decisivo per assicurare, da parte dei CSL, l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui in ambito dell'Unione europea si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.

La previsione che la proroga dei suddetti contratti sia precipuamente finalizzata ad assicurare l'attuazione del citato programma comunitario risulta del tutto identica, per ratio e tenore letterale, a quella statuita dall'articolo 1, comma 219, punto 2), lettera d), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 127), a mente della quale "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia giovani", le province (...) hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa".

Infine, il comma 2 dell'articolo prevede che la durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non possa superare il limite di tre anni fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e che le proroghe debbano rispettare il limite finanziario fissato dall'articolo 9 bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui "i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale (...) a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni".

***************

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

MANCA Gavino, Presidente e relatore - LOCCI, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - TUNIS, Segretario - COMANDINI - PINNA Rossella - TENDAS

approvata il 18 settembre 2014

La Seconda Commissione, nella seduta del 18 settembre 2014, ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 94.

La Commissione, nella pluralità delle forze politiche in essa rappresentate, si è occupata fin dal suo insediamento del problema del personale precario dei CSL, CESIL e delle agenzie di sviluppo locale, ritenendo che fosse una priorità da affrontare e risolvere in modo stabile e definitivo.

Siamo certi, infatti, che sia necessaria una riforma complessiva e organica del sistema regionale dei servizi per il lavoro che contribuisca a risolvere il drammatico problema dell'occupazione nella nostra Isola ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli che la stabilizzazione rappresenti un passaggio indispensabile per dare certezza al personale interessato e, soprattutto, stabilità al servizio erogato dai centri per il lavoro.

Con tale intento, già nelle prime sedute della legislatura, la Commissione ha sentito sull'argomento l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, i rappresentanti dei sindacati confederali e di categoria, aprendo un confronto a tutto campo per verificare ogni possibile soluzione normativa e pervenendo all'approvazione di una risoluzione con la quale impegnava la Giunta regionale ad "adottare, nell'ambito della legislazione vigente tutti i provvedimenti utili, anche di tipo normativo che, sulla scia della volontà del legislatore statale e conformemente alle scelte del Consiglio regionale sardo, possano portare al superamento del precariato nei servizi per l'impiego regionale".

Tuttavia, nonostante l'impegno e la collaborazione fattiva da parte di tutti i gruppi per addivenire quanto prima ad una riforma organica dei servizi e delle politiche per il lavoro, l'approssimarsi del termine di scadenza, 30 settembre 2014, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Agenzia regionale per il lavoro, ha reso necessario individuare un percorso a tappe che deve partire necessariamente da un intervento legislativo di proroga dei contratti in scadenza.

Il disegno di legge in discussione, dunque, disciplina la proroga del contratto a termine del personale dei CSL, dei CESIL e delle agenzie di sviluppo locale che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013, è stato inquadrato a tempo determinato alle dipendenze dell'Agenzia regionale per il lavoro e, come già ricordato, scade il prossimo 30 settembre. La proroga è prevista per tre anni, termine massimo stabilito dal decreto legislativo n. 368 del 2001 che potrà essere utilizzato per avviare e concludere le suddette procedure di stabilizzazione.

Tale proroga è tra l'altro finalizzata a garantire l'attuazione del programma "Garanzia giovani" per il quale il personale in questione è stato opportunamente formato. Ricordo che si tratta di un programma finanziato con risorse europee, con una dotazione finanziaria di 54 milioni che ha avuto circa 9.000 adesioni da parte di giovani sardi in cerca di occupazione e per la riuscita del quale il personale dei CSL e dei CESIL avrà un ruolo fondamentale.

Anche a livello nazionale la legge di stabilità 2014 ha previsto una norma che "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani"" proroga i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale delle province.

Vale la pena ricordare che questo Consiglio regionale, nella passata legislatura, è più volte intervenuto con diversi provvedimenti normativi a favore della stabilizzazione di tale personale prevedendo, in prima battuta, l'assunzione a tempo determinato da parte dell'Agenzia per il lavoro e disponendo, successivamente, con un indirizzo chiaro e univoco, l'assunzione a tempo indeterminato, previo espletamento delle previste procedure concorsuali.

Nel frattempo a livello statale sono intervenute diverse leggi, oltre alla già citata legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 219 e 529), contenenti norme finalizzate al superamento del fenomeno del precariato. In particolare, l'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha introdotto norme per favorire "una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e a ridurre, nel contempo, il numero dei contratti a termine" dando la possibilità anche alle regioni di attivare le procedure per la stabilizzazione del personale interessato seppure al ricorrere di determinate condizioni e nel rispetto di alcuni vincoli applicativi.

È sembrato pertanto opportuno alla Commissione fare un esplicito riferimento alla legge n. 125 del 2013 per evidenziare il fatto che la proroga in questione non può che essere finalizzata alla più generale stabilizzazione del personale precario in attuazione della legge regionale n. 38 del 2013.

La copertura finanziaria dell'intervento previsto dalla presente legge è quantificata in 1.300.000 euro per gli ultimi tre mesi del 2014, 12 milioni di euro per il 2015 e per il 2016. Dalle informazioni acquisite dall'Assessorato al lavoro il personale interessato alla proroga del contratto è pari a 318 unità con un costo medio stimato su base annuale pari a circa 800 mila euro.

***************

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 10 settembre 2014, ha espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 (Proroga dei contratti) autorizza l'Agenzia per il lavoro a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle ex misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, in scadenza il prossimo 30 settembre 2014.

L'articolo 2 (Norma finanziaria) prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si faccia fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).

Ciò premesso, con riferimento agli aspetti finanziari, si rileva quanto segue.

La norma finanziaria non reca la quantificazione della spesa necessaria per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato né indica gli esercizi finanziari interessati limitandosi, difatti, a rinviare la copertura finanziaria alle risorse relative all'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 17 del 2013; detto articolo autorizza una spesa valutata in euro 12 milioni annui per far fronte agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione del processo di decentramento dell'Agenzia regionale del lavoro presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL).

Sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, risulta che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge sono quantificabili in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per gli anni 2015 e 2016.

Per le ragioni suesposte si suggerisce alla Commissione di merito di riformulare la norma finanziaria nei seguenti termini: "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), iscritta in conto dell'UPB S06.06.004, capitolo SC06.1623, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.".

***************

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo locale. Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei CSL, nei CESIL e nelle Agenzie di sviluppo locale

 

Titolo: Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo locale

Art. 1
Proroga dei contratti dei lavoratori misure 3.1, 3.4 e 3.10 POR Sardegna 2000-2006

1. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dai Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e dalle agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, ed assunto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), e dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), con contratto di lavoro subordinato in scadenza alla data del 30 settembre 2014.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 9 bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).

 

Art. 1
Proroga dei contratti

1. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e delle agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), assunto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), con contratto di lavoro subordinato in scadenza alla data del 30 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie).

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e successive modifiche e integrazioni.

3. La proroga di cui al comma 2 è finalizzata all'adozione di misure per la stabilizzazione del personale ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale).

4. Ai fini della presente legge la determinazione dei limiti numerici e dei vincoli finanziari previsti dalle norme di cui ai commi da 1 a 3 è da intendersi riferita all'Amministrazione regionale nel suo complesso.

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), iscritta in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.

 

 

Art. 2 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).