CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 94
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, MURAil 7 agosto 2014
Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo locale. Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei CSL, nei CESIL e nelle Agenzie di sviluppo locale
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge reca disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.
Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, nonché dell'attuazione delle misure per il superamento del precariato, si rappresenta la necessità della presentazione di un disegno di legge urgente che autorizzi l'Agenzia per il lavoro a prorogare i contratti di lavoro subordinato del personale di cui alle ex misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, in scadenza il prossimo 30 settembre 2014.
Infatti, il suddetto personale, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, a far data dall'agosto del 2013, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato dall'Agenzia regionale per il lavoro; la scadenza di tali rapporti di lavoro, da quest'ultima norma fissata al 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, è stata differita al 30 settembre 2014.
La prosecuzione dei rapporti di lavoro di queste risorse umane, che costituscono componente rilevante della forza lavoro impiegata nei servizi per il lavoro nel territorio regionale, si rende necessaria, in generale, per concorrere ad assicurare il funzionamento di tali servizi, ed in particolare, nell'attualità, per l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui in ambito dell'Unione europea si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.
A differenza della precedente norma che ha consentito la proroga dei descritti rapporti di lavoro (l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40), che è risultata esente da censure governative in sede di controllo, l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, non si limita, come avvenuto con la norma testé richiamata, a differire, sic et simpliciter, il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato con l'Agenzia per il lavoro.
Viceversa, il disegno di legge colloca l'autorizzazione alla proroga dei contratti all'interno dell'ineludibile e complesso processo di riordino dei servizi e delle politiche per il lavoro, ancorandola, altresì, all'indifferibile e necessaria circostanza che la permanenza in servizio del suddetto personale precario rileva in modo decisivo per assicurare, da parte dei CSL, l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui in ambito dell'Unione europea si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.
La previsione che la proroga dei suddetti contratti sia precipuamente finalizzata ad assicurare l'attuazione del citato programma comunitario risulta del tutto identica, per ratio e tenore letterale, a quella statuita dall'articolo 1, comma 219, punto 2), lettera d), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 127), a mente della quale "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia giovani", le province (...) hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa".
Infine, il comma 2 dell'articolo prevede che la durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non possa superare il limite di tre anni fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e che le proroghe debbano rispettare il limite finanziario fissato dall'articolo 9 bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui "i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale (...) a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni".
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Proroga dei contratti dei lavoratori misure 3.1, 3.4 e 3.10 POR Sardegna 2000-20061. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dai Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e dalle Agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, ed assunto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), e dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), con contratto di lavoro subordinato in scadenza alla data del 30 settembre 2014.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 9 bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).