CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 72

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

l'11 luglio 2014

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione e incide prevalentemente sulla modifica della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" (Capo I), oltre che su alcune altre leggi regionali (Capo II).

L'articolo 1 codifica i principi generali in materia di valutazione dirigenziale, ancorandoli al quadro nazionale di riferimento e alle disposizioni dei contratti collettivi per la dirigenza e per il personale regionale.

Al fine di consentire un flessibile adeguamento dell'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, l'articolo 2 delegifica le procedure d'istituzione, modifica e soppressione delle direzioni generali e dei servizi, attribuendo alla Giunta il compito di definire le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

La norma prevede: un numero massimo di direzioni generali; che in ogni assessorato deve essere istituita almeno una direzione generale; che in presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al trenta per cento di quelle istituite. I Servizi possono essere istituiti, modificati o soppressi con provvedimento del direttore generale, previo accordo con l'organo politico di riferimento e di concerto con il direttore generale dell'organizzazione, entro limiti numerici fissati dalla Giunta regionale. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale, infine, nel limite delle risorse per l'organizzazione interna ripartite tra le direzioni generali secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, potranno essere istituite, modificate o soppresse, con provvedimento del direttore generale.

L'articolo 3 istituisce il Comitato di coordinamento delle direzioni generali che assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione per la definizione delle politiche trasversali che richiedono integrazione e apporti intersettoriali.

Gli articoli 4 e 6 introducono nuove modalità di definizione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie e le collegano al Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Il Piano, in relazione alle priorità dell'azione di governo e nel rispetto dei vincoli della spesa, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali. L'articolo 5, in un'ottica di semplificazione della materia, attribuisce all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione la formalizzazione dei contingenti organici delle direzioni generali, nell'ambito della dotazione complessiva definita dalla Giunta, con particolare riferimento all'esigenza di riequilibrio dei contingenti medesimi in relazione agli interventi di riorganizzazione degli uffici e di razionalizzazione dei processi di lavoro.

L'articolo 7 sopprime le posizioni dirigenziali di studio e di ricerca e attribuisce alla Giunta il potere di istituire Unità di progetto, strutture temporanee per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'Amministrazione regionale. La deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 ha preso atto che la previsione di apposite posizioni dirigenziali per lo svolgimento di attività di studio e ricerca si è rivelata inefficace, in quanto attività analoghe possono essere svolte anche dai funzionari, come previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro. Per altro verso, la diffusione capillare dei compiti di studio e ricerca in capo a dirigenti dedicati in via esclusiva a tale funzione, non rispecchia un effettivo fabbisogno dell'Amministrazione regionale. L'istituzione di posizioni per funzioni di studio e ricerca costituisce un'anomalia propria della Regione, perché nell'ordinamento nazionale tale previsione si configura come uno status connesso a esigenze temporanee o come un incarico provvisorio, in attesa dell'attribuzione di quello di direzione (articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per altro verso, nel quadro degli interventi volti alla riduzione della spesa degli apparati pubblici (confronta articolo 2, comma 10, lettere b) e t) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), la previsione in pianta organica degli incarichi dirigenziali di studio e ricerca è ormai in fase di ripensamento anche a livello nazionale.

L'articolo 8 estende la possibilità di attribuire l'incarico di direttore generale della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo.

L'articolo 9 modifica l'attuale disciplina della sostituzione dei direttori generali in caso di vacanza o di assenza, rivelatasi assolutamente inefficace. In caso di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di tale designazione, le funzioni sono esercitate, sempre per un massimo di novanta giorni, dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio. Con riferimento ai casi di assenza, invece, il direttore generale designa il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. Anche in questo caso, in mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.

Il Capo II con gli articol1 10, 11, 12 e 13 introduce il sistema Regione, costituito dall'Amministrazione, dalle agenzie e dagli enti pubblici regionali. Le disposizioni accelerano i processi di mobilità dei dirigenti e del personale nel sistema e tra quest'ultimo e le altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'utilizzo più appropriato delle competenze per il raggiungimento degli obiettivi di governo. In un'ottica di semplificazione e di ampia flessibilità, l'articolo 10 attribuisce alla Giunta regionale il potere di autorizzare le procedure di mobilità da realizzarsi senza incremento della spesa complessiva per il personale. Tali procedure consentono il riequilibrio degli organici, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione già avviati nell'Amministrazione e che saranno estesi a tutto il sistema Regione.

L'articolo 14 modifica la composizione degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica (uffici di gabinetto). L'attuale composizione di tali uffici non è più idonea a fornire un adeguato supporto tecnico-professionale rispetto ai rinnovati compiti istituzionali. La norma consente una flessibile composizione degli uffici di gabinetto cosicché l'organo politico, nei limiti numerici stabiliti in legge, possa articolare l'organizzazione dell'ufficio in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi di governo.

L'articolo 15, in coerenza con l'indirizzo di flessibilizzazione dell'organizzazione amministrativa della Regione, delegifica la composizione dell'Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles il cui contingente verrà determinato con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 16 propone l'abrogazione della disposizione (rimasta inattuata) che aveva trasferito le competenze relative alla Società dell'informazione in Presidenza, ritrasferendone così la responsabilità in capo alla Direzione generale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

L'articolo 17 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

INDICE
Capo I Modifiche e integrazione alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
Art. 1 Inserimento dell'articolo 8 bis (Valutazione della dirigenza)
Art. 2 Modifiche all'articolo 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
Art. 3 Inserimento dell'articolo 13 bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali)
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
Art. 5 Inserimento dell'articolo 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)
Art. 6 Sostituzione dell'articolo 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)
Art. 7 Sostituzione dell'articolo 26 (Unità di progetto)
Art. 8 Modifiche all'articolo 28 (Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
Art. 9 Modifiche all'articolo 30 (Sostituzione dei direttori generali)
Capo II Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti e del personale
Art. 10 Modifiche all'articolo 28 (Attribuzioni sulle funzioni dirigenziali)
Art. 11 Modifiche all'articolo 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 39 (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)
Art. 13 Sostituzione dell'articolo 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
Capo III Interventi vari
Art. 14 Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 sulla composizione degli uffici di gabinetto
Art. 15 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Organizzazione dell'ufficio)
Art. 16 Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione
Art. 17 Norma finanziaria

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Modifiche e integrazione
alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis
(Valutazione della dirigenza)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è inserito il seguente:
"Art. 8 bis (Valutazione della dirigenza)
1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dai principi vigenti in materia e, in particolare:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 13
(Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.
3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al 30 per cento di quelle istituite.
4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.
5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.
6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.
7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi dal direttore generale, di intesa con il direttore generale competente in materia di organizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.
8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse, con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura.".

 

Art. 3
Inserimento dell'articolo 13 bis
(Comitato di coordinamento
delle Direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)
1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.
2. Il Comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal direttore generale della Presidenza.
3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in merito:
a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle Direzioni.".

 

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 15
(Piano del fabbisogno di personale.
Dotazioni organiche)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.".

2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

 

Art. 5
Inserimento dell'articolo 15 bis
(Variazione dei contingenti organici
delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)
1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:
a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.
2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.".

 

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 16
(Strutture organizzative e dotazioni organiche
delle agenzie e degli enti regionali)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)
1. Gli enti e le agenzie regionali definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).".

 

Art. 7
Sostituzione dell'articolo 26 (Unità di progetto)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Unità di progetto)
1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.".

 

Art. 8
Modifiche all'articolo 28
(Direttore generale del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge.".

 

Art. 9
Modifiche all'articolo 30
(Sostituzione dei direttori generali)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituto dai seguenti:
"1. In caso di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di 90 giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.
1 bis. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.
1 ter. Nel caso di esercizio delle funzioni per oltre 45 giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.".

 

Capo II
Disposizioni in materia di mobilità
dei dirigenti e del personale

Art. 10
Modifiche all'articolo 28
(Attribuzioni sulle funzioni dirigenziali)

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998:
a) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;
b) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39.".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 33 bis
(Conferimento di funzioni dirigenziali
presso altre amministrazioni)

1. Nell'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998:
a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39";
b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39.".

 

Art. 12
Sostituzione dell'articolo 39
(Variazione provvisoria
delle dotazioni organiche)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale all'interno del sistema Regione)
1. Ai fini della mobilità, si intende per sistema Regione l'insieme dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti pubblici regionali.
2. Il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, può essere trasferito, a domanda o d'ufficio, tra le direzioni generali dell'Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 15 bis.
3. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale, anche mediante compensazione del contributo di funzionamento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
4. Nel sistema Regione possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.".

 

Art. 13
Sostituzione dell'articolo 40
(Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6 (Modificazioni gli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998), è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.
3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore generale competente in materia di personale.
4. Le amministrazioni del sistema Regione possono stipulare apposite intese con le altre pubbliche amministrazioni per la temporanea assegnazione di personale finalizzata all'attuazione di progetti di comune interesse. Le intese, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.".

 

Capo III
Interventi vari

Art. 14
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
sulla composizione degli uffici di gabinetto

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, è costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) tre consulenti, di cui uno con funzioni di raccordo istituzionale con gli organismi nazionali, interregionali e regionali;
d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'amministrazione regionale.".

 

Art. 15
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12
(Organizzazione dell'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) è sostituito dal seguente:
"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.".

 

Art. 16
Trasferimento competenze
in materia di società dell'informazione

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012) è abrogato.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.