CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 38

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 27 maggio 2014

Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prende avvio da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, al fine di istituire delle aree protette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), con la precedente Amministrazione regionale.

Il processo ha ripreso vigore dal novembre del 2009, quando l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ha convocato i comuni afferenti alle aree di: Monte Arci, Tepilora-Sant'Anna, Foreste di Gutturu Mannu, Marghine-Goceano e Monte Acuto-Monte Olia, al fine di firmare un accordo di programma volto all'istituzione di un'area protetta ai sensi della suddetta legge regionale n. 31 del 1989. L'accordo prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi sul territorio, propedeutici all'istituzione del parco.

Non tutti i comuni hanno aderito all'invito. Infatti, sono stati firmati gli accordi solo con i comuni che afferiscono alle aree di Tepilora-Sant'Anna, di Monte Arci, delle Foreste di Gutturu Mannu, dei Tacchi dell'Ogliastra e di Montarbu e Riu 'e Nuxi.

La legge regionale n. 31 del 1989 prevede che il parco sia istituito con legge regionale e, pertanto, si è avviata la predisposizione del relativo disegno di legge.

Allo scopo, con l'obiettivo di raggiungere la massima concertazione e di riconoscere le particolari esigenze dei diversi territori, è stato costituito un gruppo di lavoro, con determinazione del direttore del competente Servizio tutela della natura, di cui hanno fatto parte due funzionari dello stesso servizio, con compiti anche di coordinamento, i rappresentanti delle aree che hanno firmato l'accordo di programma, i rappresentanti dei due parchi naturali regionali già istituiti (al fine di mettere a frutto l'esperienza già maturata) e l'Ente foreste della Sardegna. Sono state inoltre invitate al tavolo di lavoro le province su cui insistono le suddette aree.

Al gruppo di lavoro è stato proposto, da parte dell'Assessorato, un testo già elaborato che, nel corso dei numerosi incontri, è stato oggetto di attenta analisi e di studio con lo scopo di migliorarlo e adattarlo alle specificità già riconosciute.

Il prodotto del gruppo di lavoro è stato sottoposto anche alla condivisione dei sindaci di tutti i comuni coinvolti.

Dai suddetti tavoli è emerso il fermo proposito di presentare un singolo disegno di legge per ogni area, così da introdurre le differenze necessarie a rispettare le esigenze dei territori, in considerazione anche del numero dei comuni coinvolti nei diversi raggruppamenti.

Pur con delle differenze i diversi disegni di legge mantengono lo stesso impianto normativo, dove si è tenuto conto, oltre che della legge regionale n. 31 del 1989, anche della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette).

Con la presentazione di questo disegno di legge per l'istituzione del Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico e porre le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale con la conservazione delle risorse ambientali.

La particolarità del territorio del parco che si va ad istituire, riguarda una superficie complessiva pari a 19.685 ha, che è inserita in una delle foreste più antiche ed estese del Mediterraneo, si tratta di 35.000 ha di copertura vegetale senza soluzione di continuità, costituita da bosco, macchia-foresta e macchia alta di inestimabile valore naturalistico, dove vivono specie endemiche tra le più rappresentative della fauna sarda come, ad esempio, il cervo, l'astore, il gatto selvatico e il geotritone.

Sull'area insistono tre oasi di protezione faunistica, istituite dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, denominate Gutturu Mannu-Monte Arcosu di 7.404 ha, Piscina Manna-Is Cannoneris di 7.199 ha e Pantaleo di 1.600 ha, per complessivi 16.203 ha. In queste oasi vige il divieto dell'esercizio della caccia ed è presente l'Ente foreste della Sardegna che gestisce, a vario titolo, la quasi totalità del patrimonio forestale. Inoltre, nella individuata area parco sono presenti la Zona di protezione speciale (ZPS) e il Sito di interesse comunitario (SIC) denominati Foresta di Monte Arcosu della Rete Natura 2000.
I punti maggiormente significativi del disegno di legge istitutivo del Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu vengono di seguito elencati.

Capo I - con gli articoli 1 e 2 si dettano le disposizioni generali per assicurare la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco, attraverso l'istituzione del parco, che garantirà la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili.

Capo II - con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, relativi all'organizzazione del parco, si sono definiti gli organi di gestione dell'ente, dove è stata garantita la partecipazione degli enti locali all'istituzione del parco ed è stata loro demandata la scelta della forma giuridica dell'ente, nel rispetto della normativa vigente, la delimitazione e la gestione dell'area protetta. Nell'individuare gli organi del parco si è agito in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli apparati. Si sono concentrate le attività di predisposizione ed approvazione degli atti, degli strumenti di organizzazione, di regolamentazione e di pianificazione dell'ente, in un unico organismo denominato Assemblea del parco (articolo 5); dell'Assemblea, con diversi gradi di rappresentanza nelle votazioni deliberative, fanno parte gli stessi comuni, con una capacità di voto determinata in funzione del territorio conferito all'area protetta, la Regione con il 10 per cento, le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias con il 5 per cento (ripartito anch'esso in proporzione al territorio provinciale interessato) e l'Ente foreste della Sardegna con ancora il 5 per cento.

L'assemblea, se lo ritiene necessario, può eleggere al proprio interno un vice presidente ed una giunta esecutiva (articolo 5, comma 4), secondo modalità e con funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.

Il presidente del parco (articolo 6) è eletto da e fra i membri dell'assemblea.

I membri dell'assemblea e il collegio dei revisori dei conti (articolo 7) operano a titolo onorifico, in ottemperanza alla legge dello Stato n. 122 del 2011. Sempre nell'intento di semplificare si è demandata all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente la nomina per decreto degli organismi del parco.

Il direttore del parco (articolo 8) è scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

Capo III - con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, relativi alla programmazione e gestione delle attività del parco, si sono dettagliatamente definiti tre fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività del parco: piano del parco (articolo 11), regolamento del parco (articolo 14) e programma di sviluppo economico e sociale del parco (articolo 13). Rispettivamente al piano, sono stabilite, nello specifico, le finalità e i contenuti, e si potrà, tra l'altro, prevedere l'individuazione di aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime, e ancora, individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene. Sono state definite, inoltre, l'efficacia giuridica del piano del parco, le procedure di adozione e della definitiva approvazione, riservata, quest'ultima, così come per il regolamento del parco e per il programma di sviluppo economico e sociale, all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Il regolamento del parco dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe, in conformità alle previsioni del piano e della normativa di settore. L'altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco (articoli 13 e 15 della legge regionale n. 31 del 1989 e articolo 14, comma 2, della legge n. 394 del 1991), finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione ambientale, con le esigenze di valorizzazione e di attivazione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

Per le finalità di cui sopra, l'ente di gestione identifica e tutela, a termini di legge, un marchio tipico di qualità (articolo 14, comma 4, della legge n. 394 del 1991), da concedere a servizi e prodotti locali che soddisfino le finalità del parco. In questo capo (articolo 15), sono definiti il ruolo e le modalità di collaborazione dell'Ente foreste della Sardegna con l'ente di gestione del parco.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

3. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

4. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 2
Delimitazione del parco

1. Il parco naturale regionale di Gutturu Mannu di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra e Sarroch, secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della presente legge e interessa una superficie complessiva pari a 19.685 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 5.654 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 340 ha; Sarroch 1.079 ha.

2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.

3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi che conferiscano, per le finalità del parco, loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.

4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

 

Capo II
Organizzazione del parco

Art. 3
Organi del parco

1. L'Ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco.

2. Sono organi dell'Ente:
a) l'assemblea del parco;
b) il presidente dell'assemblea;
c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto dell'Ente.

4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

 

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.

2. Lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.

3. Lo statuto è predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

 

Art. 5
Assemblea del parco

1. L'assemblea è costituita dai presidenti delle Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias o da un loro delegato, dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.

2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.

3. L'assemblea elegge al suo interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento della comunità è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'assemblea può eleggere al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da tre o cinque componenti, compreso il presidente dell'assemblea, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.

5. All'assemblea compete:
a) formulare gli indirizzi relativamente all'attività tecnica-amministrativa dell'ente parco;
b) predisporre e approvare la proposta di statuto;
c) predisporre e approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del piano del parco e il programma di sviluppo economico e sociale;
d) predisporre il piano del parco e il programma di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
e) predisporre e approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo;
f) approvare il proprio regolamento;
g) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente.

6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.

7. Alle riunioni dell'assemblea ed alla giunta esecutiva, ove fosse costituita, partecipa, senza diritto di voto, il direttore.

8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:
a) 10 per cento alla Regione;
b) 5 per cento alla Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, da suddividere in proporzione all'estensione di rispettivi territori interessati dall'area parco;
c) 5 per cento all'Ente foreste della Sardegna;
d) la restante quota percentuale è suddivisa tra i rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area parco.

9. Per la validità delle deliberazioni della comunità è necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 6
Presidente del parco

1. Il presidente del parco è eletto fra i membri dell'assemblea ed è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato dell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

 

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), dei quali:
a) due designati dalla Regione;
b) uno designato dell'assemblea.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze e/o per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

5. I revisori operano a titolo onorifico. Possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute. Gli eventuali gettoni di presenza non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

 

Art. 8
Direttore del parco

1. Il direttore del parco, di seguito direttore, è scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio, tra persone in possesso del diploma di laurea, prioritariamente attinente alla gestione di risorse naturali, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse presso organismi privati o enti pubblici, con particolare riguardo ad esperienze maturate nella gestione di aree naturali protette.

2. Il direttore può essere incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente, ma può partecipare alle successive selezioni.

3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali.

4. La Regione può nominare all'interno della commissione di selezione un proprio rappresentante.

5. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza.

6. Il parere del direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

 

Art. 9
Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.

2. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

3. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso si uniforma, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali.

4. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna che opera nel territorio del parco svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.

5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

 

Capo III
Programmazione e gestione delle attività
del parco

Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
a) il piano del parco;
b) il programma di sviluppo economico e sociale;
c) il regolamento del parco.

 

Art. 11
Piano del parco - finalità e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito piano, è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e comprende gli elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (tavola di piano) e il regolamento con le norme tecniche di attuazione.

2. Il piano dispone in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.

3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi del titolo IV, articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

 

Art. 12
Piano del parco - procedure di approvazione
ed efficacia giuridica

1. Il piano del parco è predisposto dall'ente di gestione entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Contestualmente all'avvio dell'elaborazione del piano è attivata la procedura di valutazione ambientale strategica, secondo la normativa vigente.

3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

4. Le varianti al piano sono approvate con le stesse procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il piano è coerente al piano paesaggistico regionale, mentre ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, ai piani territoriali e ad ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

 

Art. 13
Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

2. Il programma è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

4. Il programma ha validità triennale e può essere annualmente aggiornato.

5. Il programma è adottato dall'ente di gestione entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 14
Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.

3. Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali; nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque.

4. È regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.

5. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

6. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a). Esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco; i prelievi e gli abbattimenti avvengono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco.

7. Il regolamento è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul BURAS.

 

Art. 15
Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si deve tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco in coerenza con il piano del parco.

 

Art. 16
Poteri di autotutela dell'ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

 

Art. 17
Nulla osta

1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Esso è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, nelle aree di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), è preliminarmente acquisito il nulla osta dell'ente parco da parte dell'interessato.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali é prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta.

5. L'ente parco dà notizia per estratto, nelle formule previste dalla legge, dei nulla osta rilasciati.

 

Art. 18
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in, via sostitutiva, alla gestione del parco.

2. Per mancata ottemperanza agli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei commi 1 e 2.

 

Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 19
Beni immobili

1. L'ente parco può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. L'ente parco esercita il diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e dei diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area parco e già individuati dal piano del parco, salva la precedenza a favore dell'Ente foreste della Sardegna e dei soggetti privati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive modificazioni e integrazioni. L'ente parco esercita la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione che contiene la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e le modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'ente parco, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, può esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

3. I beni immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, fanno parte del patrimonio del parco.

 

Art. 20
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) contributi della Regione;
c) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;
d) contributi e finanziamenti di specifici progetti;
e) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata dallo statuto.

4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

Capo V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni

Art. 21
Norme di salvaguardia provvisorie

1. Fino all'entrata in vigore del piano del parco e dei relativi regolamenti, si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), nonché le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, e del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo - deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006).

 

Art. 22
Sorveglianza e vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e l'Ente parco, possono essere attivate collaborazioni, nei limiti delle loro competenze, con:
a) la polizia municipale dei comuni aderenti al parco, nei limiti della loro competenza;
b) le compagnie barracellari;
c) il personale del parco appositamente incaricato dal direttore del parco;
d) il personale dell'Ente foreste della Sardegna operante nel parco;
e) le associazioni di volontariato autorizzate dal direttore del parco.

3. Il personale del parco di cui al comma 2, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal direttore del parco e in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, in conformità alla normativa vigente.

4. Il direttore del parco provvede al coordinamento delle diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione.

 

Art. 23
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono applicate dal direttore del parco.

 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 24
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

 

Art. 25
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, sono valutati in euro 250.000 per l'anno 2014, ed in euro 100.000 per l'anno 2015 e successivi.

2. Agli stessi oneri si provvede:
a) per l'anno 2014 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno;
b) agli oneri per gli anni 2015 e successivi, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04.08.005 del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi;

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014/2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 04

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - Investimenti I
2014 euro 250.000

UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000

in aumento

UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2014 euro 250.000
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000.

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014/2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

 

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Allegato A

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