CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 11/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale
dei lavori pubblici, MANINCHEDDA,
di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACI,
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO,
e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHI

l'11 aprile 2014

Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7)

Con la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, articolo 5, comma 16, sono consentiti interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e pertanto solamente volti alla prevenzione dagli eventuali danni causati dal verificarsi delle condizioni di rischio (prevalentemente generate da eventi calamitosi quali i fenomeni alluvionali più o meno intensi) con esclusione, pertanto, delle altre tipologie di interventi comunque connessi a tali accadimenti.

Tra queste altre tipologie sono senz'altro ricompresi gli "interventi di ripristino delle infrastrutture" danneggiate a seguito di eventi calamitosi che risultano altrettanto necessari e prioritari al fine di consentire alle popolazioni il riavvio alle attività ordinarie, ma anche il ripristino in condizioni di maggior sicurezza delle stesse infrastrutture.

É stata pertanto prevista la possibilità che la programmazione dello stanziamento ricomprendesse una più ampia categoria di interventi in linea con la finalità generale della norma volta a dare soluzione alle problematiche comunque connesse al rischio idrogeologico. Ciò anche in considerazione del limitato campo di intervento assicurato dai ridotti stanziamenti disponibili a fronte dei danni causati dal recente evento alluvionale denominato "Cleopatra" che ha colpito diversi territori in tutta la Sardegna.

Articolo 2 (Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri)

La legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, ha autorizzato una spesa per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, di cui alla precedente legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, pari a complessivi euro 4.200.000 nel triennio 2013-2014-2015 che successivamente è stata ridotta, con la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, di un importo di euro 2.600.000.

In considerazione delle gravi problematiche evidenziate dalle amministrazioni comunali connesse alle carenze di spazi sufficienti per le tumulazioni, come emerse a seguito dell'espletamento di apposita selezione pubblica tra le amministrazioni richiedenti, si ritiene necessario ed urgente ripristinare, negli anni 2014 e 2015, lo stanziamento originariamente destinato all'ampliamento e alla costruzione di cimiteri.

Articolo 3 (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12)

L'operatività delle norme che consentono la concessione di contributi per gli interventi di messa in sicurezza delle opere di sbarramento minori di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, assicurata dalla rinnovata copertura finanziaria, determina l'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi ai mutati regolamenti comunitari ed, in particolare, il massimale della contribuzione che passa da euro 7.500 a euro 15.000.

Articolo 4 (Contributi ai proprietari/gestori per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo delle dighe di competenza regionale, legge regionale n. 12 del 2007 e proroga dei termini)

Attualmente sono presenti nel database del "Catasto dighe" di competenza regionale, infrastrutture regolamentate dalla legge regionale n. 12 del 2007 recante "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna" un numero pari a 481 sbarramenti di cui:
- n. 8 relativi ad istanze di nuova realizzazione;
- n. 89 relativi ad istanze di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 25 dell'Allegato A della legge regionale n. 12 del 2007);
- 54 relativi ad istanze di approvazione tecnica in sanatoria finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 26 dell'Allegato A della legge).

Per i restanti 330 sbarramenti censiti nel catasto dighe non risulta presentata alcuna istanza.

Va posto in evidenza che relativamente alle istanze presentate ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione. Questo accade in generale per l'inottemperanza da parte dei proprietari/gestori a realizzare gli studi e lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza degli sbarramenti. Lo scenario che si viene a produrre è il seguente:
a) ai proprietari/gestori che hanno presentato istanza a norma delle legge n. 12 del 2007, ma non hanno ottemperato alle richieste istruttorie dovrà essere necessariamente dato il diniego alla richiesta di autorizzazione e conseguentemente prescritta la demolizione dello sbarramento come previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge; si evidenzia inoltre che per diversi sbarramenti sono state riscontrate condizioni tali da non garantire la sicurezza; questo ha condotto alla necessità di ordinare lo svaso talvolta parziale, talvolta totale degli stessi sbarramenti; tali circostanze ancorché obbligate da superiori ragioni di sicurezza implicano inevitabilmente la perdita di risorsa idrica particolarmente preziosa per la campagna antincendi;
b) ai proprietari/gestori che non hanno presentato istanza, in base a quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, della legge, ad avvenuto controllo e verbalizzazione da parte del corpo forestale, dovranno applicarsi le sanzioni di demolizione e pecuniarie; risultano numerosi i verbali trasmessi dal corpo forestale ai geni civili; occorre sottolineare che per questi invasi ad oggi non si ha notizia riguardo lo stato di efficienza idraulica, statica e di manutenzione; questa incertezza in merito allo stato di consistenza di tali sbarramenti va a scapito della sicurezza della popolazione.

Come è stato sottolineato dalle associazioni di categoria degli agricoltori ed anche da parte di alcune amministrazioni comunali, l'applicazione della legge n. 12 del 2007 comporta uno sforzo economico e gestionale al quale sia il comparto agricolo, per il quale gran parte degli invasi sono destinati, sia il comparto pubblico non riescono a fare fronte.

Affinché possa darsi applicazione alla legge n. 12 del 2007 limitando i disagi ed i costi per i gestori pubblici e privati con la legge regionale n. 12 del 2013, articolo 5, comma 33 "al fine di assicurare la tutela e l'incolumità delle persone e delle infrastrutture" è stata prevista la concessione di contributi a fondo perduto per gli interventi di messa in sicurezza di tali infrastrutture nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia di aiuti e quindi entro il limite di euro 15.000.

Essendo stata recentemente definanziata tale norma, con il presente disegno di legge si propone il rifinanziamento urgente seppur limitato ad un primo stanziamento, nell'anno 2014, di euro 600.000. Analogamente a quanto previsto nell'ultimo periodo della richiamata legge regionale n. 12 del 2013, articolo 5, comma 33, viene proposta la proroga del termine previsto dalla legge regionale n. 17 del 2011, articolo 1, comma 2 (termine per la presentazione della domanda di prosecuzione esercizio o di autorizzazione in sanatoria).

Si evidenzia che sono numerose le piccole dighe realizzate con contributi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e, inoltre, che l'Ente foreste gestisce numerosi sbarramenti, che necessitano di interventi di messa a norma, utilizzati prevalentemente a scopi antincendio.

L'accesso al contributo sarà regolato in conformità alle previsioni della legge n. 12 del 2007 e perciò sarà rivolto a coloro che presenteranno istanza di:
- demolizione dello sbarramento (articolo 31 dell'Allegato A della legge);
- autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 25 dell'Allegato A della legge);
- approvazione tecnica in sanatoria (articolo 26 dell'Allegato A della legge).

Potranno essere esclusi dal bando gli sbarramenti facenti parte del Sistema idrico multisettoriale regionale in quanto hanno, o avranno, la possibilità di usufruire di altri canali di finanziamento pubblico.

Articolo 5 (Norme in materia di servizio idrico integrato)

La legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, contiene agli articoli 6 e 18, comma 42, due disposizioni che presentano portata e finalità differenti. L'articolo 6 prevede, mediante lo stanziamento di risorse, azioni mirate a garantire la continuità del Servizio idrico integrato, tra le quali la partecipazione al capitale sociale. L'articolo 18, quale disposizione di carattere generale, pone limiti di intervento finanziario all'Amministrazione regionale ed agli enti a favore delle società partecipate con gli ultimi esercizi in perdita. Tali disposizioni, contenute nella medesima legge, rappresentano la volontà del legislatore di sottrarre il gestore del Servizio idrico integrato all'applicazione dell'articolo 18.

Il testo ora proposto consente di estendere la deroga anche agli stanziamenti recati dalla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (euro 45.000.000 per il 2012, euro 55.000.000 per il 2013 e euro 28.000.000 per il 2014), ed ad altri che il legislatore deciderà di destinare, per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 12, che sono stati destinati ad azioni mirate alla partecipazione al capitale sociale della società Abbanoa conformemente a quanto previsto dalla decisione della Comunità europea che autorizza l'aiuto alla ristrutturazione della società.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore - TATTI, Vice presidente - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - AZARA - DEMONTIS - FENU - MELONI - PERU

pervenuta il 14 maggio 2014

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 14 maggio 2014, il disegno di legge n. 11/A recante "Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie".

La Commissione, dopo aver sentito l'Assessore regionale dei lavori pubblici proponente, ha pienamente condiviso l'impostazione e le finalità della normativa proposta, con particolare riferimento alle disposizioni dettate per fronteggiare il rischio idrogeologico, agli interventi di ampliamento e costruzione di cimiteri e alla proroga del termine per la messa in sicurezza degli invasi di competenza regionale.

Nel corso della discussione sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi contenenti disposizioni di particolare rilevanza:
a) è stata introdotta una norma finalizzata a consentire la realizzazione di un'importante opera pubblica, progettata e mai iniziata come il centro intermodale di Sassari;
b) è stato assegnato un finanziamento, seppure modesto, a favore del Parco naturale regionale di Porto Conte, nel Comune di Alghero;
c) è stata introdotta una disposizione finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività e dei servizi degli operatori ambientali.

La Commissione, in considerazione della rilevanza delle questioni affrontate, auspica una celere discussione ed approvazione della normativa proposta da parte dell'Assemblea consiliare.

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La Commissione autonomia ed ordinamento regionale, in merito all'articolo 5 quinquies del disegno di legge n. 11/A, nella seduta del 13 maggio 2014 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento, formulando le seguenti osservazioni, a maggioranza e con l'astensione dei Consiglieri di opposizione.

La Commissione osserva che la disciplina sul personale preposto all'attività di disinfestazione, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi e ripetuti interventi legislativi l'ultimo dei quali risale allo scorso dicembre e tutt'ora non ha trovato una stabile soluzione.

Nel merito è anche intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 17 del 2012 per mancato rispetto dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Non si può escludere, pertanto, che anche la disposizione contenuta nell'articolo 5 quinquies possa incorrere in una impugnazione da parte del Governo. Anche la più recente legislazione nazionale (decreto legge n. 66 del 2014), infatti, ribadisce una serie di limiti, in parte già previsti nel decreto legge n. 78 del 2010, che incidono sulla competenza legislativa regionale in materia di contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

La Commissione ha tuttavia considerato che una soluzione del problema richiede un intervento organico per tutto il personale interessato tenendo conto della riallocazione delle funzioni a seguito della soppressione delle province.

In questo momento sembra necessario privilegiare la continuità del servizio di disinfestazione che ha carattere di stagionalità ed è rivolto a salvaguardare beni primari quali quello della salute e dell'igiene.
La soluzione proposta con l'articolo 5 quinquies, per quanto parziale, fa provvisoriamente fronte a tale esigenza indifferibile e può quindi, con questi limiti, essere condivisa.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 14 maggio 2014, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, rappresentando quanto segue:
a) relativamente all'articolo 1 si suggerisce di integrare la norma aggiungendo, in fine, l'UPB S04.03.004;
b) relativamente all'articolo 5 ter si rileva l'assenza di copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa recata al comma 3;
c) relativamente all'articolo 5 quater, si suggerisce l'eliminazione del comma 2; la legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte"), articolo 30 (Norma finanziaria), demanda già alla legge di bilancio la valutazione degli oneri per il funzionamento del parco;
d) relativamente all'articolo 5 quinquies, evidenziato che la norma non reca la quantificazione degli oneri limitandosi a rinviare agli stanziamenti iscritti nel capitolo SC05.0229 per gli anni 2014-2016, dopo le parole "Agli oneri", si suggerisce di inserire le seguenti: "valutati in euro 8.970.000".

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7

1. All'articolo 5, comma 16, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), al primo paragrafo dopo la parola "rischio" sono aggiunte le seguenti parole "e per interventi urgenti di ripristino di infrastrutture danneggiate".

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7

1. Il comma 16 dell'articolo 5, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è così sostituito:
"16. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 40.000.000 per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi urgenti per la sicurezza e per il ripristino di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.03.004).".

 

Art. 2
Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2014 e euro 1.800.000 per l'anno 2015 (UPB S04.10.005).

 

Art. 2
Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri

(identico)

Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2013

1. Il comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013 è così modificato:
a) le parole "di un massimale di euro 7.500" sono sostituite dalle parole "di un massimale di euro 15.000";
b) le parole "del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli" sono sostituite con le parole "del regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo";
c) le parole "del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)" sono sostituite dalle parole "del regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"".

 

Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2013

(identico)

 

Art. 4
Contributi ai proprietari/gestori per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo delle dighe di competenza regionale e proroga dei termini

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 33, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2014 (UPB S07.07.004). Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF), è prorogato al 30 giugno 2015. Fino a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti.
 

Art. 4
Contributi per la messa in sicurezza e delle dighe di competenza regionale e proroga
dei termini

(identico)

Art. 5
Norme in materia di servizio idrico integrato

1. Le misure previste dal piano di ristrutturazione della società Abbanoa Spa approvato con decisione C(2013)4986 Final della Commissione europea sono attuate in deroga all'articolo 18, comma 42, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).

 

Art. 5
Norme in materia di servizio idrico integrato

1. Alla fine del comma 42 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sono aggiunte le seguenti parole: "ed i trasferimenti comunque finalizzati all'attuazione di aiuti per il salvataggio e di piani di ristrutturazione, autorizzati dalla Commissione europea.".

 

 

Art. 5 bis
Procedura per la rideterminazione del reddito

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, dopo le parole: "sentita la competente Commissione del Consiglio regionale", sono aggiunte le seguenti parole: "che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.".

 

Art. 5 ter
Centro intermodale di Sassari

1. L'attuazione dell'intervento infrastrutturale denominato "Centro intermodale passeggeri della Città di Sassari" finanziato a valere sulle risorse liberate del POR FESR 2000/2006, Asse VI, Misura 6.2 e le eventuali opere complementari, da adottarsi previo nulla osta da parte dell'Assessorato regionale competente è delegata, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), al Comune di Sassari in qualità di stazione appaltante in subentro all'ARST Spa.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), quantificate in euro 3.000.000, sono destinate, secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, alla caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area interessata per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a variare i relativi impegni contabili in favore del Comune di Sassari.

 

Art. 5 quater
Parco naturale regionale di Porto Conte

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del parco naturale regionale di "Porto Conte") è autorizzato l'incremento della spesa di euro 200.000 per l'anno 2014 (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1727).

 

Art. 5 quinquies
Disposizioni urgenti per la prosecuzione
dei servizi degli operatori ambientali

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), le parole: "nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie)", sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale)), è sostituito dal seguente:
"1. Fino all'attuazione della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2013 n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la prosecuzione dei servizi di disinfestazione svolti dal personale di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). A tali oneri, valutati in euro 8.970.000, si fa fronte mediante utilizzazione delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), ed iscritte in conto dell'UPB S05.01.013 - cap. SC05.0229, per gli anni 2014-2016 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi.".

 

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge sono determinati in complessivi euro 1.400.000 per l'anno 2014 e in euro 1.800.000 per l'anno 2015.

2. Agli stessi oneri si provvede mediante l'utilizzo del Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella allegata alla legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'UPB S08.01.003 del bilancio regionale 2014-2016.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2014 euro 1.400.000
2015 euro 1.800.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 7 del 2014

in aumento

UPB S04.10.005
Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti
2014 euro 800.000
2015 euro 1.800.000

UPB S07.07.004
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2014 euro 600.000

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB S04.10.005 e S07.07.004 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 quater sono determinati in complessivi euro 1.600.000 per l'anno 2014 e in euro 1.800.000 per l'anno 2015.

2. Agli stessi oneri si provvede mediante l'utilizzo del Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella allegata alla legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'UPB S08.01.003 del bilancio regionale 2014-2016.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2014 euro 1.400.000
2015 euro 1.800.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 7 del 2014

UPB S04.08.002
Spese per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali
2014 euro 200.000

in aumento

UPB S04.10.005
Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti
2014 euro 800.000
2015 euro 1.800.000

UPB S07.07.004
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2014 euro 600.000

UPB S04.08.001
Contributo all'ente di gestione del parco naturale regionale "Porto Conte"
2014 euro 200.00

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle UPB S04.10.005, S07.07.004 e S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti per gli anni successivi.

 

 

Art. 6 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).