CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 9

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, PIGLIARU,
di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, FIRINO,
l'Assessore regionale dei lavori pubblici, MANINCHEDDA,
l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PACI,
e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU

il 7 aprile 2014

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dare attuazione all'articolo 5 comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) rubricato come "Autorizzazione di spesa" che testualmente dispone "Le risorse stanziate, nell'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la competitività, pari a euro 40.000.000 sono prioritariamente destinate alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, ai Programmi integrati d'area (PIA) e a interventi di fiscalità di sviluppo. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale appositi disegni di legge (UPB S01.03.010).".

L'articolo citato subordina l'autorizzazione di spesa alla presentazione di appositi disegni di legge da parte della Giunta regionale ed individua le priorità verso le quali destinare le risorse.

Nella selezione di tali priorità nel presente disegno di legge si è tenuto conto del forte orientamento diretto ad individuare un complesso di azioni volte a conseguire il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti, a combattere la dispersione scolastica e aumentare in modo significativo il numero di giovani che raggiungono la laurea. Al fine di perseguire tali scopi la norma indirizza le risorse sino ad un massimo dei tre quarti della dotazione globale per l'avvio di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, in modo da rendere le scuole luoghi sicuri ed accoglienti, con interventi di pronta cantierabilità che possano incidere sulla qualità degli spazi e sulla loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche. Coniugando gli interventi sull'edilizia scolastica con la pronta cantierabilità si determina il duplice effetto di far fronte ad esigenze straordinarie di riqualificazione degli istituti scolastici e, nel contempo, fronteggiare la grave crisi del comparto delle costruzioni.

Il disegno di legge, di complessivi 2 articoli, stabilisce:

Articolo 1

Al comma 1 che l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2014 deve essere prioritariamente indirizzata sino ad un massimo dei tre quarti dell'intera dotazione di 40 milioni di euro ad interventi urgenti di edilizia scolastica stabilendo in capo alla Giunta regionale l'onere di approvare con deliberazione un programma di intervento che garantisca la ripartizione territoriale delle risorse con priorità ad interventi di completamento e di pronta cantierabilità.

Al comma 2 prevede la possibilità di destinare una quota fino al 20 per cento della dotazione delle risorse previste nel programma di interventi per il finanziamento degli oneri di progettazione. In questo modo si garantisce la copertura finanziaria necessaria per assicurare una pronta cantierabilità anche per l'eventuale costituzione di un parco progetti per successivi programmi.

Articolo 2

L'articolo stabilisce la possibilità di individuare un unico centro di responsabilità amministrativa qualora il programma di interventi preveda un utilizzo di risorse provenienti da più fonti in capo a diversi assessorati. Tale previsione è diretta ad assicurare una semplificazione del procedimento amministrativo e conseguentemente un'accelerazione nella realizzazione dei programmi di spesa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interventi urgenti di edilizia scolastica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), a valere sul fondo competitività e sviluppo (UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628), è prioritariamente destinata, anche fino a tre quarti dell'intera dotazione, per interventi urgenti di edilizia scolastica. Il relativo programma di intervento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, che garantisca la ripartizione territoriale delle risorse e individui criteri di priorità per gli interventi di completamento e di immediata cantierabilità.

2. Al fine di favorire la più celere cantierabilità dei lavori, una quota fino al 20 per cento delle risorse inserite nel programma di interventi può essere destinata al finanziamento degli oneri di progettazione anche di nuovi interventi, da finanziarsi in successivi programmi.

 

Art. 2
Unico centro di responsabilità amministrativa

1. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la realizzazione di programmi di spesa, anche quando questi prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio e programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.