CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 8-21-60/A
Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similariApprovato dalla Settima Commissione nella seduta del 28 ottobre 2009
***************
RELAZIONE DELLA SETTIMA COMMISSIONE PERMANENTE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai consiglieri
CONTU Felice, Presidente e relatore - ESPA, Vice presidente - PETRINI, Segretario - MARIANI, Segretario - CAMPUS - CARIA - FLORIS Rosanna - GALLUS - LOCCI - MELONI Francesco - MELONI Valerio - OBINU - RANDAZZO
pervenuta il 2 dicembre 2009
La Settima Commissione, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato all'unanimità il presente testo unificato recante norme relative alla valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dalle attività similari.
Gli oratori parrocchiali, storicamente, hanno sempre rappresentato importanti centri di aggregazione e di formazione sociale: si tratta, infatti, dei luoghi in cui i giovani scoprono la dimensione comunitaria, vivono momenti di solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali e il loro senso civico in una dimensione complementare rispetto a quella familiare e scolastica. Oggi, come in passato gli oratori e gli organismi similari, in mancanza di strutture educative e sociali adeguate, si fanno sempre più carico del disagio manifestato dai giovani tanto nei quartieri dei centri urbani, quanto nelle micro realtà delle comunità più interne e periferiche.
In questa prospettiva l'oratorio non solo assolve un essenziale ruolo formativo, ma rappresenta soprattutto un insostituibile strumento di politica sociale, che allontanando i giovani da fenomeni di devianza, ne favorisce la crescita armonica ed equilibrata. È di tutta evidenza che in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti sociali (basti pensare al problema dell'integrazione), dalla crisi economica che si ripercuote pesantemente sulle famiglie, e dall'assenza di punti di riferimento, diventa pressante l'esigenza di potenziare le politiche di prevenzione rivolte specificatamente ai giovani.
Il presente testo unificato nasce proprio da questa esigenza, essendo rivolto prioritariamente al riconoscimento delle iniziative culturali, religiose e sociali svolte dagli oratori e dagli organismi analoghi, che operano nel territorio della Regione e che, con le loro attività, contribuiscono ogni giorno all'elevazione e al miglioramento della qualità della vita dei giovani. Il sostegno si attua attraverso finanziamenti erogati alle confessioni religiose al fine di consentire loro di disporre di strutture, uomini e mezzi adeguati ad affrontare le problematiche giovanili e specificamente destinati al riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti, all'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici, alla realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio, alla realizzazione di percorsi di formazione, alla riqualificazione degli operatori e allo svolgimento di ricerche o studi attinenti alla materia delle politiche giovanili.
Al contempo lo scopo del testo unificato delle proposte di legge n. 8, 21 e 60 è quello di favorire una più intensa ed efficace collaborazione tra chiese e Regione nella materia delle politiche sociali giovanili, per sviluppare sul territorio, nel rispetto delle competenze reciproche, linee di intervento concordate e condivise.
Il testo unificato risponde, inoltre, alle sollecitazioni provenienti dalla legge regionale n. 23 del 2005 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali) ai sensi della quale la Regione e gli enti locali riconoscono e sostengono ogni organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale in coerenza con i principi enunciati dalla legge quadro 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).
La Settima Commissione, dopo aver disposto l'esame congiunto delle proposte di legge n. 8, 21 e 60, accomunate dal medesimo oggetto, ha nominato al suo interno una sottocommissione, che ha svolto prevalentemente un'opera di coordinamento e unificazione. Il lavoro si è concluso con la predisposizione di un testo unificato che la Commissione ha deciso di assumere come base della discussione.
Il testo, approvato definitivamente nella seduta del 28 ottobre 2009, si differenzia dal testo assunto come base della discussione (e dalla proposta di legge n. 21), sia perché non annovera tra i destinatari della proposta i centri di aggregazione giovanile degli enti locali e di altri soggetti pubblici sia in quanto semplifica notevolmente le modalità e i criteri di finanziamento delle confessioni religiose.
Il testo approvato dalla Commissione differisce, invece, dalla proposta di legge n. 60 in quanto quest'ultima demandava integralmente al Comitato regionale tecnico e consultivo il compito di dare attuazione pratica alla legge.
Aderendo al parere reso ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento consiliare dalla Terza Commissione, si è modificata la norma finanziaria.
La proposta è composta da 10 articoli:
L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge.
L'articolo 2 prevede il protocollo d'intesa quale strumento per attuare, in accordo con gli organismi che rappresentano le confessioni religiose, le finalità della legge.
L'articolo 3 prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di un Comitato tecnico che svolge funzione consultiva e di assistenza all'attività della Giunta regionale nelle materie afferenti all'oggetto del testo unificato.
L'articolo 4 precisa che il sostegno alle attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa si concreta in finanziamenti finalizzati al riadattamento e alla riqualificazione delle strutture esistenti, all'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici, alla realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, alla realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva, alla qualificazione degli operatori e allo svolgimento di ricerche o studi attinenti alla materia.
L'articolo 5 descrive le modalità e i criteri di finanziamento.
L'articolo 6 impone ai beneficiari dei finanziamenti l'obbligo di presentare annualmente all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, pena l'impossibilità di usufruire di ulteriori finanziamenti, il rendiconto dell'utilizzo delle risorse percepite nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi raggiunti.
L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida concernenti i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture, i modi e i tempi per la stipulazione dei protocolli d'intesa, composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico consultivo ed ogni altro profilo attuativo della legge.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie destinate ad operare nelle more dell'adozione delle linee guida.
L'articolo 9, infine, contiene la norma finanziaria, prevedendo per l'attuazione della legge un finanziamento calcolato in euro 5.000.000 annui. La Commissione, stante la delicatezza e l'importanza della materia trattata, ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio
***************
La Commissione Bilancio, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha espresso parere sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto suggerendo di provvedere alla relativa copertura a valere sul bilancio 2010, poichè nel fondo nuovi oneri legislativi indicato non sussiste sufficiente disponibilità. La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
***************
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari.
Art. 1
Oggetto1. La Regione Sardegna sostiene gli interventi finalizzati a favorire il recupero, l'integrazione e la prevenzione del disagio minorile nonché a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento del quadro sociale di riferimento, affinché possano acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa rispetto ai processi di sviluppo.
2. A tal fine la Regione riconosce, valorizza e coordina la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività similari, in conformità ai principi e per gli scopi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).
Art. 2
Protocolli d'intesa1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Conferenza episcopale sarda, con la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, con l'Unione superiori maggiori d'Italia della Sardegna e con le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.
2. I protocolli d'intesa:
a) definiscono gli indirizzi e le azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;
b) individuano le forme di collaborazione tra la Regione e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti e ai giovani;
d) elencano le materie, i modi e i casi in cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale.
Art. 3
Comitato tecnico consultivo regionale1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico che svolge funzione consultiva e di assistenza all'attività della Giunta regionale nelle materie afferenti all'oggetto della presente legge.
2. Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura e la partecipazione alla sua attività non dà diritto a percepire alcuna indennità o gettone di presenza.
Art. 4
Finanziamenti1. La Regione sostiene le attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2 e svolte dagli oratori o da attività similari di altre confessioni religiose con finanziamenti volti a perseguire i seguenti obiettivi:
a) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici;
b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile e di disabilità;
c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva;
d) sostegno alla qualificazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;
e) svolgimento di ricerche rivolte al monitoraggio e allo studio dell'esistente nonché alla sperimentazione di attività e metodologie d'intervento a carattere innovativo.
Art. 5
Modalità e criteri di finanziamento1. La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, contributi destinati al sostegno della attività socio-educative da questi svolte.
2. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono stabiliti annualmente le priorità tra gli obiettivi di cui all'articolo 4, il termine per la presentazione dei progetti e la ripartizione, tenuto conto della priorità tra gli obiettivi, del finanziamento, il quale potrà essere integrale o parziale.
3. Il piano degli interventi e dei progetti è esaminato e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Art. 6
Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari dei finanziamenti presentano annualmente all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il rendiconto dell'utilizzo delle risorse percepite nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. La rendicontazione costituisce condizione imprescindibile per la concessione di ulteriori finanziamenti.
Art. 7
Linee guida1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, vengono adottate linee guida concernenti:
a) i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture in cui si svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 2;
b) le concrete modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 2;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3;
d) ogni altro profilo attuativo della presente legge.
Art. 8
Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), non si applicano alle attività svolte dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 7, le parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività indicate all'articolo 1, comma 2, sono considerati transitoriamente accreditati quali centri di aggregazione sociale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 annui. Alla relativa spesa si fa fronte, a decorrere dall'anno 2010, con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).