CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 48-99/A


Riordino del Servizio sanitario regionale e modifica della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale
26 gennaio 1995, n. 5)
 

Approvato dalla Settima Commissione nella seduta del 12 luglio 2011

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ, IGIENE PUBBLICA, MEDICINA SOCIALE, EDILIZIA OSPEDALIERA, SERVIZI SANITARI E SOCIALI, ASSISTENZA, IGIENE VETERINARIA, PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai consiglieri

CONTU Felice, Presidente e relatore di maggioranza - ESPA, Vice presidente - PETRINI, Segretario - MARIANI, Segretario - CAMPUS - CAPELLI - CORDA - GALLUS - LAI - LOCCI - MELONI Francesco - MELONI Valerio - OBINU

Relazione di maggioranza

On. Felice Contu

pervenuta il 27 luglio 2011

La Settima Commissione nella seduta del 12 luglio 2011 ha approvato a maggioranza, con il parere contrario dei gruppi di opposizione e del gruppo dei Riformatori, il presente provvedimento di riordino del Sistema sanitario regionale e modifica della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Sistema sanitario regionale, attualmente disciplinato dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, oltre a essere di difficile gestione, presenta innumerevoli criticità: l'aumento della spesa sanitaria e la crescita del disavanzo, l'elevato ricorso all'ospedalizzazione, l'allungamento delle liste d'attesa e l'elevato tasso di mobilità passiva extraregionale.

Per modificare questo stato di cose, si è dato avvio all'inizio di un processo di riforma e, con l'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, si è provveduto a ridisciplinare gli assetti istituzionali e organizzativi del Sistema sanitario regionale.

La Giunta regionale, infatti, per dar corso agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 3 del 2009, ha provveduto al commissariamento delle ASL, delle AOU e dell'Azienda ospedaliera Brotzu, ha adottato le delibere attuative dell'articolo 12 e, con il dichiarato intento di proporre all'esame del Consiglio regionale gli aspetti di carattere istituzionale e organizzativo già prospettati con la legge n. 3 del 2009 e di riportare il tema della riforma nella sua naturale sede decisionale (ossia il Consiglio regionale), ha presentato il disegno di legge n. 99; quest'ultimo rappresenta una nuova e ulteriore fase del processo di riforma.

Il testo unificato approvato dalla Settima Commissione nasce proprio dall'esame del disegno di legge n. 99 al quale la Commissione ha ritenuto di abbinare la proposta di legge n. 48 presentata dal gruppo dei Riformatori all'inizio della legislatura.

La Commissione, dopo aver preso in carico il disegno di legge n. 99 e la proposta di legge n. 48 e averne disposto l'esame congiunto, ha nominato al suo interno una sottocommissione, che ha svolto un'importante opera di coordinamento e unificazione dei due progetti di legge e ha elaborato un testo unificato, il quale, al pari del disegno di legge n. 99, si propone di modificare alcuni articoli della legge regionale n. 10 del 2006, lasciando immutati quelli ritenuti ancora adeguati agli scopi per cui furono approvati.

Il testo unificato redatto dalla sottocommissione, condiviso dalla Commissione e assunto come base della discussione:
- assume le ASP come strumento di gestione territoriale (in luogo della ASL unica regionale suddivisa in circoscrizioni sanitarie provinciali di cui alla proposta di legge n. 48);
- riorganizza il sistema sanitario prevedendo che lo stesso sia costituito dalle otto ASP, dalle due Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, dall'azienda Brotzu comprendente anche l'Ospedale Microcitemico (oltre all'Ospedale San Michele) e dalle quattro aziende ospedaliere d'interesse regionale e dell'emergenza già istituite in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 9;
- stabilisce che la Regione, oltre a quelle già previste, possa istituire altre aziende ospedaliere oppure possa modificare la composizione di quelle già esistenti;
- istituisce il consorzio denominato Macroarea Sardegna per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha ritenuto proficuo acquisire le osservazioni e i contributi di tutti i soggetti coinvolti dalla riforma e a tal fine si è proceduto a numerose audizioni. In particolare sono stati sentiti l'Assessore dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale, i commissari straordinari delle ASL e delle AO, i presidenti delle Conferenze provinciali socio-sanitarie, i rettori delle Università, i sindacati, il presidente del Consiglio delle autonomie locali e il presidente dell'ANCI e l'AIOP Sardegna.

Al testo sono state apportate alcune modifiche, che tengono conto, oltre che delle osservazioni dei soggetti sentiti, delle considerazioni emerse durante il dibattito. In particolare il testo approvato definitivamente dalla Commissione si differenzia dal testo unificato assunto come base della discussione poiché, pur continuando a prevedere la possibilità di scorporare strutture ospedaliere dalle ASP esistenti e istituire quindi nuove aziende ospedaliere autonome, non contiene più alcun esplicito riferimento alle quattro aziende di interesse regionale e dell'emergenza istituite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009. Il testo approvato definitivamente dalla Commissione, inoltre, si differenzia dal testo base giacché stabilisce che l'Azienda Brotzu sia costituita esclusivamente dall'Ospedale San Michele e non anche dal Microcitemico. Altre rilevanti modifiche riguardano la partecipazione del direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale al Consiglio di amministrazione del consorzio di macroarea (prevista nel testo base e soppressa in quello definitivamente approvato dalla Commissione) e i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di direttore sanitario.

Riguardo alle modifiche apportate e alle decisioni assunte, va fatta per altro una doverosa precisazione: la Commissione ha più volte evidenziato come, lungi dal volere assumere decisioni irrevocabili sottratte al dibattito e al confronto, abbia inteso suggerire delle opzioni che auspica possano costituire uno spunto per un costruttivo dibattito in Aula. A tal proposito, durante l'istruttoria in Commissione, si è del pari espresso l'auspicio che il confronto coinvolga tutte le forze politiche, giacché le riforme, specie quando attengono a settori fondamentali come la salute, richiedono l'apporto fattivo di tutti nonché la più ampia condivisione possibile.

Il testo unificato è composto di 16 articoli:

L'articolo 1 modifica il corrispondente articolo della legge regionale n. 10 del 2006 assumendo le ASP, in luogo delle ASL come strumento di gestione territoriale e introducendo un esplicito riferimento al principio della libertà di scelta da parte dell'assistito.

L'articolo 2 che sostituisce il corrispondente articolo della legge regionale n. 10 del 2006, descrive il SSR, costituito dalle ASP di cui si precisa l'articolazione territoriale, dall'Azienda Brotzu e dalle Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari; l'articolo, inoltre, contempla la possibilità di istituire altre aziende ospedaliere oppure di modificarne la composizione.

L'articolo aggiunge un nuovo articolo, il 2 bis, alla legge regionale n. 10 del 2006 e prevede che, tra le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e, previa intesa con i rispettivi rettori, le aziende ospedaliero-universitarie, sia istituito il consorzio di area vasta denominato Macroarea Sardegna; a quest'ultimo competono l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto a tutte le aziende sanitarie e, in particolare, oltre a svolgere funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si occupa:
- della gestione del patrimonio;
- del reclutamento, della formazione e gestione delle competenze economiche, della situazione contributiva e previdenziale e dei procedimenti disciplinari del personale;
- della gestione e organizzazione delle reti informatiche; dell'organizzazione e gestione dei magazzini economali e farmaceutici.

L'articolo disciplina anche gli organi del consorzio e demanda a una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei modi e dei tempi in cui le funzioni delle aziende devono essere trasferite alla macroarea.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle aziende sanitarie provinciali e inoltre semplifica notevolmente la procedura di adozione degli atti aziendali; rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 9, infatti, prevede che per l'adozione dell'atto aziendale si prescinda dalla preventiva emanazione di indirizzi da parte della Giunta regionale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006, dettando nuove disposizioni per quanto concerne il contratto e il trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario: l'articolo, inoltre, modifica i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di direttore sanitario.

L'articolo 6, modifica il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2006 relativo alla fase delle consultazioni in sede di predisposizione della proposta di piano sanitario.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 relativo all'organizzazione dipartimentale e distrettuale delle ASP e si differenzia dal corrispondente articolo della legge regionale n. 10 del 2006 in quanto l'individuazione dei distretti e le eventuali modifiche degli stessi sono fatte dal direttore della ASP sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria e non più dunque con la procedura dell'intesa (tra l'Azienda sanitaria locale e la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria); inoltre l'articolo non disciplina più il comitato di distretto (previsto dai commi da 8 a 11 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006).

L'articolo 8 modifica l'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 2006 relativo al Consiglio delle professioni sanitarie, riducendone, in particolare, il numero dei componenti che passa da un massimo di 40 a un massimo di 12.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 2006 e disciplina il finanziamento del sistema sanitario regionale tenendo conto della circostanza che l'intera spesa sanitaria grava oramai sulla Regione; l'articolo introduce, inoltre, importanti novità per quanto concerne il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 2006 relativo al sistema di programmazione e controllo; l'articolo introduce tra le altre cose nuovi indicatori in aggiunta a quelli già previsti dalla lettera e) del comma 1.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 e attiene al sistema dei controlli regionali.

L'articolo 12 introduce l'articolo 29 bis nella legge regionale n. 10 del 2006 e riveste una notevole importanza perché disciplina le modalità dello scorporo degli ospedali dalle aziende e la loro costituzione in aziende ospedaliere; l'articolo reca, inoltre, la disciplina riguardante i presidi ospedalieri che non sono costituiti in azienda autonoma.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 contengono le norme finali e transitorie, le norme di coordinamento, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

La Commissione, stante l'urgenza che il provvedimento riveste, ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio.

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Relazione di minoranza

On. Marco ESPA

pervenuta il 16 settembre 2011

Premessa: le ragioni di una riforma pasticciata

La Settima Commissione ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi di opposizione, nella seduta del 12 luglio 2011, un testo unificato della proposta di legge n. 48 e del disegno di legge n. 99 su "Riordino del Servizio sanitario regionale e modifica della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10".

Deve essere ricordato che l'esigenza di riformare la legge regionale n. 10 del 2006 è maturata nel centrodestra come tentativo di giustificare il commissariamento della aziende sanitarie disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009. Non può sorprendere, dunque, il risultato di questo testo, incoerente, debole e incerto, perché nato da ragioni non sostanziali, ma essenzialmente di calcolo politico e a seguito di un travaglio prolungato, disconosciuto da numerosi ex-partner e frutto promiscuo di continui incidenti di percorso. Riteniamo inoltre che sia un testo incoerente e contraddittorio rispetto agli stessi precedenti provvedimenti della stessa Giunta di centrodestra. La legge regionale n. 3 del 2009 prevedeva, per esempio, la costituzione di nuove aziende ospedaliere, definendo criteri e procedure che sono stati applicati e percorsi dalla Giunta con successive deliberazioni, ora disconosciute.

La discussione in Commissione sanità di tale testo è iniziata nel settembre 2009 e ci sono voluti ben ventiquattro mesi per giungere alla definizione di una proposta che, a parere dell'opposizione, non rappresenta nella realtà alcuna riforma della legge n. 10 del 2006, ma semmai una proposta incompleta che necessita di molte modifiche se non addirittura di un totale azzeramento del testo stesso per l'approssimazione e le incoerenze che si vanno a sottolineare.

Come opposizione, anche se in questa sede, corre l'obbligo di riconoscere che il presidente della Commissione, On. Felice Contu, è sempre stato all'altezza del suo difficile compito; ci saremmo aspettati da parte di chi ha la responsabilità di governo della sanità regionale la ricerca di un maggiore dialogo finalizzato al raggiungimento del migliore risultato e della massima condivisione nel tentativo di migliorare il quadro legislativo regionale vigente.

Quasi tutte le proposte pervenute in Commissione, effettuate sia dalla minoranza che anche da altre personalità intervenute nel corso delle numerose audizioni, non hanno trovato l'accoglimento della maggioranza, a causa della profonda spaccatura esistente al suo interno.

Ritornando alle contraddizioni del testo approvato è un bene, riteniamo, che la maggioranza abbia abbandonato la strada dello scorporo degli ospedali e della costituzione di quattro nuove aziende ospedaliere. Abbiamo da subito sostenuto che lo scorporo di questi ospedali avrebbe determinato da un lato la formazione di aziende ospedaliere inutili, inefficaci sotto il profilo dell'assistenza e insostenibili dal punto di vista della spesa sanitaria, dall'altro la progressiva emarginazione e depauperamento delle competenze e del ruolo dei rimanenti presidi ospedalieri delle ASL.

Ma se questa è la conclusione alla quale è giunta questa maggioranza, annullando di fatto ben 6 deliberazioni che sul tema degli scorpori erano state emanate e mai applicate dalla Giunta regionale, riteniamo che non abbia alcun senso prevedere, ancora una volta, come riproposto nell'articolo 2 e nell'articolo 12 del testo unificato, lo scorporo dei presidi ospedalieri e dilungarsi nel definire la procedura amministrativa per la costituzione di nuove aziende ospedaliere. Qui si denota la enorme debolezza di questo esecutivo, incapace di decidere e portato a giustificare con un insieme di passaggi inutili e confusi, le ragioni dell'indecisione.

A questo si aggiunga che la proposta di riforma non è basata su nessuno studio e nessuna analisi, e non ha tenuto in considerazione i problemi più sentiti dalla popolazione dovuti alle lunghe e talvolta interminabili liste di attesa, l'incapacità del Servizio sanitario regionale (SSR) di fornire in molti casi risposte adeguate e tempestive con la conseguente mobilità passiva molto spesso fuori dalla Regione.

La riproposizione, per così dire, "leggera della procedura di scorporo degli ospedali disconosce in misura ancora maggiore quanto disposto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 (articolo 4, commi 1 bis e ter). Quei criteri per lo scorporo e quei requisiti per le istituende aziende ospedaliere devono essere rispettati e non possono essere sostituiti da criteri fasulli come già si è fatto nel primo tentativo di scorporo. Se si vuole essere credibili nel definire le procedure di scorporo dei presidi ospedalieri, il testo non può non definire criteri ulteriori rispetto a quelli già contenuti nella norma nazionale, semmai contestualizzando i requisiti alle specificità della nostra Regione. Per esempio, l'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 229 del 1999 prevede che non sia possibile procedere alla costituzione di un'azienda ospedaliera se questa rappresenta il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella ASL. Nella nostra Regione non può essere permesso che si possa attuare quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 57/9 del 2009 che ha previsto lo scorporo degli ospedali San Francesco e Zonchello, mantenendo come unico presidio della ASL di Nuoro l'ospedale di Sorgono, con 42 posti letto, recentemente ulteriormente decurtati con la chiusura del reparto di ostetricia; è evidente che questo ospedale per le sue caratteristiche, unico ospedale montano della Sardegna, e per la sua collocazione, non può essere considerato ospedale di riferimento provinciale.

Gli scorpori delle ASL lasciano aperte altre questioni a partire dalla domanda su che fine fanno gli ospedali minori che restano nelle ASP (ad esempio Bosa, La Maddalena, la ricordata Sorgono, Muravera e gli altri); restano i dubbi che l'idea di fondo sia quella di destinarli alla chiusura o nella migliore delle ipotesi ridurli a semplici poliambulatori.

Il progetto degli scorpori si completa con la istituzione della macroarea regionale che assorbirà da tutte le aziende le funzioni di gestione del patrimonio, formazione e reclutamento del personale, reti informatiche e CUP, gestione dei magazzini farmaceutici ed economali, centrale di committenza per lavori, servizi e forniture. Una scelta questa priva di una analisi che consente di conoscere i costi e i benefici, di verificare le conseguenze nella realtà regionale anche dei riflessi sulle piccole e medie imprese che verranno inevitabilmente schiacciate dalle multinazionali e ciò senza che necessariamente si ottengano dei risparmi o delle economie di spesa, viceversa realizzando un impoverimento, un depauperamento diffuso in tutto il territorio regionale.

Superare un'impostazione ospedalocentrica

È evidente che per pensare ad una riforma del Servizio sanitario regionale ed in particolare della legge regionale n. 10 del 2006, è necessario comprendere quali obiettivi il legislatore con essa intendeva raggiungere. Oltre alla integrale abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, ed alla parziale abrogazione della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, si sarebbe voluto adeguare la disciplina del Servizio sanitario regionale alla riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni), per ottenere un modello unico nazionale di erogazione dei servizi sanitari portando a compimento l'aziendalizzazione, affermando il reingresso dei comuni nelle funzioni di verifica e di programmazione dei servizi e introducendo un riequilibrio nelle modalità di competizione tra strutture pubbliche e private.

L'ottenimento di tale obiettivo si sarebbe dovuto perseguire definendo una organizzazione aziendale finalizzata al raggiungimento di una sanità di qualità nel territorio, attraverso la definizione di livelli essenziali di assistenza intesi come livelli necessari ed appropriati, tenendo ben presente il principio della centralità della persona, titolare del diritto alla salute. Obiettivi tutti da raggiungere attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla tutela della salute, perseguendo l'integrazione tra politiche sanitarie e sociali prevedendo il collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, soffermandosi in maniera dettagliata sulle disposizioni in materia di distretti socio-sanitari.

In definitiva passare da una visione della sanità ospedalocentrica ad una nuova visione della sanità che spinge l'integrazione tra ospedale e territorio, investendo, rispetto al passato, maggiori risorse nel territorio in modo da definire un appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali per la presa in carico del bisogno del cittadino.

La legge regionale n. 10 del 2006 colmava un vuoto legislativo ultradecennale; a parere dell'opposizione il testo unificato n. 48-99/A, nella attuale formulazione, non ha alcuna caratteristica di una vera riforma del Servizio sanitario regionale ed anziché realizzare un progetto di riordino o meglio ancora intervenire per modificare le parti della legge regionale n. 10 del 2006 che necessitano una migliore esplicitazione od una modifica, contiene un sistema disordinato di norme, alcune delle quali inutili e costose senza che realmente portino dei vantaggi né sotto l'aspetto del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, né sotto l'aspetto del risparmio di risorse.

Ciò che manca in una proposta di legge che si candida a rappresentare un processo di riforma e quindi modificare una situazione preesistente è un idea di quale sanità si voglia, è assente totalmente un progetto sui servizi, sulle attività dei reparti, sul personale, non sono presenti obiettivi di efficienza, traguardi di qualità da raggiungere, azioni di verifica e sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Rimane in piedi un testo che andremo a discutere in Aula che ha come atto più qualificante la variazione della denominazione delle attuali ASL in ASPI con le già note ripercussione in termini di incremento dei costi che questo dettaglio implica, per la necessità di modificare tutta la documentazione clinica, la cartellonistica, la carta dei servizi, ecc.

Una riforma che non riconosce il ruolo fondamentale del distretto come livello organizzativo più appropriato per la pianificazione, l'attuazione di programmi di assistenza e cura integrata rivolti ai pazienti fragili, agli anziani, ai malati cronici, alle persone non autosufficienti, è una riforma sbagliata, anacronistica e inefficace, ospedalocentrica.

Non deve stupire che chi non ha compreso questo si possa dedicare per buona parte del testo a definire e ridefinire le procedure di scorporo degli ospedali, a specificare con perizia quali devono essere le forme di finanziamento delle aziende ospedaliere, preoccupandosi di sottolineare ovvietà come la remunerazione di queste aziende per prestazioni erogate e, in aggiunta, di introdurre nuove forme di finanziamento per funzioni specifiche che, per prassi consolidata su tutto il territorio nazionale, appartengono al livello di assistenza distrettuale. Ci riferiamo a quanto riportato nel comma 4 dell'articolo 9 del testo, relativamente al finanziamento per "le terapie per pazienti terminali e per le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico". È chiaro il tentativo di dirottare i finanziamenti dell'assistenza distrettuale verso l'assistenza ospedaliera: scelta illogica, inefficiente e inappropriata. È un passo indietro inaccettabile perché delocalizza risorse naturalmente attribuite al distretto, nell'ambito di più appropriati programmi di rete per le cure palliative e dei programmi di cure primarie per le patologie croniche, ottenendo come unico risultato un incremento del numero dei ricoveri, un aumento dei costi assistenziali, una peggiore qualità e accettabilità delle cure da parte degli assistiti.

L'impostazione ospedalocentrica è ancora evidente nella definizione delle caratteristiche e delle modalità di gestione degli strumenti di programmazione e controllo. In questo caso si evidenziano i limiti concettuali e metodologici del testo approvato in Commissione.

A fronte di un disavanzo stimato in circa 400 milioni di euro per il 2011, pari al 12 per cento della spesa sanitaria regionale (3.3 miliardi di euro), riteniamo indispensabile dotare la Regione di un sistema di programmazione e controllo fortemente potenziato rispetto al passato, in grado di orientare la pianificazione e monitorare i risultati degli interventi di riqualificazione dell'assistenza, impegnato nella ricerca di modalità efficaci di gestione del cambiamento. Questa è la sola ricetta per evitare una politica dei tagli lineari, per evitare la esclusiva applicazione di misure finalizzate ad ottenere in tempi rapidi il recupero del disavanzo (ticket sulle prestazioni, sui farmaci, sui ricoveri, tagli dei fondi sociali e per la non-autosufficienza). Per far questo è necessario rafforzare la capacità di programmazione, di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza gestionale delle aziende sanitarie e della qualità dei servizi erogati, di rispetto dell'applicazione dei LEA sul tutto il territorio regionale, potenziando la struttura tecnica della Regione, anche tramite l'attivazione dell'Agenzia regionale per la sanità, prevista dal Piano sanitario regionale e dalla legge regionale n. 10 del 2006.

Il testo presentato di riforma ancora una volta spreca l'occasione di modernizzare il sistema di programmazione e controllo e si limita ad individuare una serie di indicatori, di esclusivo uso ospedaliero, tutt'al più utili a misurare alcune performance di attività ospedaliera (casistica operatoria, mortalità perioperatoria, tassi di infezioni ospedaliere, mortalità intraospedaliera, contenziosi), difficilmente utilizzabili anche solo per confrontare la qualità degli ospedali talmente differenti in termini di funzioni svolte nell'ambito della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza-urgenza.

Non è comprensibile, probabilmente frutto di un errore, quanto riportato al comma 4 dell'articolo 10, relativamente al sistema budgetario. Infatti, nel definire la distinzione tra budget di tutela e budget di produzione, la proposta sembra riservare la seconda funzione alle sole aziende ospedaliere. È evidente che quanto riportato discende da una originaria visione di netta separazione tra funzioni affidate alla ASL, esclusivamente di tutela, e quelle attribuite alle AO; proposta di riforma del SSR inizialmente sostenuta da alcuni esponenti dell'esecutivo ad imitazione del sistema sanitario lombardo, poi superata dalla stessa maggioranza in Consiglio regionale.

Al contrario, deve essere rimarcato che nel governo del SSR le ASL svolgono sia le funzioni di tutela, sia quelle di produzione. La funzione di tutela, propria delle aziende territoriali, cui devono concorrere le altre aziende sanitarie regionali, trae esplicito mandato dalle istanze della comunità locale. La funzione di produzione, propria dei distretti e dei presidi sanitari a gestione diretta, consiste nella produzione di servizi e prestazioni sanitarie finali erogate direttamente agli utenti.

Il coordinamento delle due missioni delle ASL, di tutela (garanzia di perseguimento dei LEA) e di produzione/erogazione di servizi sanitari, comporta che:
- il perseguimento dei LEA (con servizi e prestazioni che rispondano a requisiti di qualità e appropriatezza), mediante la programmazione dei servizi erogati direttamente dalla ASL e acquisiti da altri soggetti erogatori, rispetti le compatibilità economico-finanziarie definite per l'intero sistema sanitario regionale e per singola azienda (budget di tutela);
- la produzione ed erogazione dei servizi da parte della ASL sia complessivamente compatibile con il sistema di remunerazione, tariffaria e non, utilizzando a tale fine i budget delle macroarticolazioni organizzative e dei centri di responsabilità (budget di produzione).

Le aziende ospedaliere esercitano la funzione di produzione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema dei soggetti erogatori operanti nella Regione e sotto il coordinamento della funzione di tutela, propria delle ASL. Ciò implica che i servizi e le prestazioni prodotti ed erogati dall'azienda siano compatibili con il livello complessivo dei servizi e della prestazioni previsto a livello regionale e dalle ASL e che i costi sostenuti per la produzione ed erogazione dei servizi da parte dell'azienda siano complessivamente compatibili con il sistema di remunerazione.

La macroarea

Il testo unificato prevede la costituzione di un'unica macroarea. Si glissa sulla localizzazione dei servizi della macroarea: bisogna fare chiarezza se si intende procedere con un'organizzazione policentrica o unicentrica. Il tutto è rimandato ad una successiva deliberazione da adottare da parte della Giunta regionale. Con questa saranno individuati i criteri di trasferimento del personale come condizione per centralizzare le funzioni di bilancio, acquisti e personale. Sappiamo che è irrealizzabile il trasferimento del personale, se non su base volontaria, per cui è facile prevedere che il funzionamento dei servizi di macroarea dovrà necessariamente richiedere l'utilizzo di nuovo personale a contratto e ciò comporterà, almeno in fase iniziale, un incremento dei costi, solo in parte mitigato dal divieto di assunzione di nuovo personale amministrativo da parte dell'azienda sanitaria (AS).

Rimane non chiarito nel testo il profilo giuridico attribuito dalla legge al consorzio macroarea e i livelli di autonomia che questo assume rispetto alla Regione (Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale) e alle AS; né sono definite le funzioni e i compiti del direttore amministrativo (gestionali, organizzative, propositive, di rendicontazione?), rispetto al consiglio di amministrazione e alla Regione.

La sensazione è che l'operatività e la proclamata incisività del consorzio in termini di miglioramento dell'efficienza organizzativa siano fortemente limitate. Innanzitutto perché sono previsti meccanismi di deroga attraverso, per esempio, la delega alle AS delle funzioni relative al reclutamento del personale e per l'approvvigionamento di beni di prevalente produzione locale. Poi perché la tempistica per raggiungere la piena operatività del consorzio, così come definita nel testo, fa ipotizzare la centralizzazione in tempi rapidi del solo servizio di centralizzazione del pagamento delle fatture, lasciando tempi più lunghi o incerti alla realizzazione delle altre funzioni attribuite alla macroarea.

I timori che la macroarea sia esclusivamente un'operazione di facciata sono alimentati dalla constatazione che la Giunta regionale in questi due anni e mezzo non abbia voluto utilizzare strumenti gestionali già esistenti per perseguire unitarietà, uniformità ed il coordinamento del SSR, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2006 e disciplinati da successive norme d'attuazione; ci riferiamo all'attivazione di procedure concorsuali unitarie per l'assunzione del personale presso le aziende sanitarie (deliberazione della Giunta regionale n. 50/13 del 2008), all'attuazione di gare in unione di acquisto per la fornitura dei farmaci ospedalieri (deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2007, n. 37/10) e per l'espletamento delle procedure d'acquisto dei presidi e attrezzature dedicate ai laboratori d'analisi (deliberazione della Giunta regionale 48/21 del 2007).

L'istituzione della macroarea è stata effettuata come scelta priva di una analisi che consenta di conoscere i costi e i benefici, di verificare le conseguenze nella realtà regionale anche dei riflessi sulle piccole e medie imprese che verranno inevitabilmente schiacciate dalle multinazionali e ciò senza che necessariamente si ottengano dei risparmi o delle economie di spesa, viceversa realizzando un impoverimento, un depauperamento diffuso in tutto il territorio regionale.

Questa nuova impostazione anziché affrontare i veri nodi e problemi emersi in questi anni, a partire dalla umanizzazione dei percorsi, individuando dove si spende e come si spende, affrontando e definendo una volta per tutte il tema della stabilizzazione dei precari, individuando i criteri per la formazione delle dotazioni organiche, pensando alla realizzazione concreta di un sistema informativo integrato, integrando al massimo le attività ospedaliere con quelle territoriali e le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche con quelle offerte dalle strutture private accreditate, sta stravolgendo tre concetti che hanno rappresentato i punti cardine delle politiche sanitarie degli ultimi anni determinati dall'uguaglianza, dall'integrazione tra ospedale e territorio e dalla coincidenza del territorio dell'azienda con quello della provincia.

L'organizzazione delle aziende sanitarie

È molto grave a nostro parere la deregulation degli atti aziendali. La Regione non è più tenuta alla stesura di linee di indirizzo uniformi per la redazione degli atti aziendali, adottate dopo parere della Commissione sanità. Questo significa che ogni azienda interpreta a suo modo la propria organizzazione, con la possibilità di attuare scelte organizzative molto eterogenee tra aziende sanitarie confinanti; in assenza di criteri e direttive univoche è data possibilità ai direttori generali di variare profondamente l'articolazione organizzativa dell'azienda. Ciò si traduce in un'ampia flessibilità nella definizione del numero e del tipo di strutture (primariati), con la possibilità di abolire strutture esistenti se dirette da persone scomode, viceversa di attivare nuove articolazioni organizzative se si tratta di sistemare altri dirigenti più graditi. È molto grave perché anche il controllo locale da parte della Conferenza provinciale sanitarie e socio-sanitaria è limitato alla sola informazione, senza possibilità di esprime un parere di merito.

In contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, il direttore sanitario di un'azienda sanitaria può essere un neo-assunto senza alcuna esperienza gestionale. È stato abrogato, infatti, il requisito del possesso di almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Un cenno a parte merita la procedura introdotta per adeguare la retribuzione della direzione aziendale, agganciandola allo stipendio del medico meglio pagato che opera nella stessa azienda. È evidente la sperequazione nella retribuzione dei direttori, i compensi dei quali non sono determinati sulla base della complessità gestionale dell'azienda, ma su possibili gratifiche economiche attribuite in passato ai medici dipendenti (primari, docenti universitari, libero-professionisti, consulenti ecc.). Infatti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, i compensi dei dirigenti medici sono fortemente condizionati, oltre che dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione di posizione attribuita al dirigente sulla base di una graduazione delle funzioni determinata a livello aziendale, e dall'indennità sui risultati gestionali o tecnici raggiunti; queste indennità sono quantificate dalla dirigenza aziendale per ciascun dirigente all'interno di un range che prevede un valore minimo e un valore massimo definiti dai contratti collettivi nazionali. Ancora più assurdo è il testo quando non precisa se la retribuzione massima percepita, sulla quale determinare il compenso dei direttori, sia da considerare al netto dell'attività libero-professionale esercitata.

Il testo della riforma rappresenta un inaccettabile passo indietro nella identificazione degli strumenti organizzativi e gestionali per l'integrazione socio-sanitaria.

I mutamenti economici, sociali, di carattere epidemiologico orientano le politiche per la salute verso percorsi assistenziali di lunga durata da realizzarsi prevalentemente nell'ambito dei servizi territoriali e a domicilio del cittadino. Il distretto è il luogo di ricomposizione dei servizi territoriali, l'ambito nel quale la ASL promuove una risposta unitaria coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popolazione di un territorio, di personalizzazione dell'assistenza coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni che li rappresentano. Tutti i maggiori esperti di programmazione sanitaria concordano sull'esigenza di rafforzare il ruolo del distretto come luogo di elezione per garantire l'integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle aree materno-infantile, disabilità, anziani, dipendenze, salute mentale, alle persone con HIV, con patologie cronicodegenerative e con patologie oncologiche.

L'integrazione tra sociale e salute si deve sviluppare prioritariamente nella operatività del distretto.

Ma il testo unificato non solo non rafforza il ruolo del distretto, al contrario lo indebolisce e ne fa perdere il ruolo centrale nello sviluppo e gestione dell'integrazione socio-sanitaria (il distretto è uno dei luoghi dell'integrazione). Lo stesso numero dei distretti non è più determinato dalla programmazione regionale, ma definito, per ciascuna ASP, nell'atto aziendale. Il distretto perde l'autonomia tecnico-gestionale, economico-finanziaria attribuita dalla legge regionale n. 10 del 2006 nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio aziendale.

Non sono più previsti i comitati di distretto composti dai sindaci dei comuni compresi nel territorio di distretto, previsti dalla precedente legge regionale n. 10 del 2006 e dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni; ai comitati di distretto sono oggi attribuite importanti funzioni di programmazione (esprime parere sul Programma delle attività territoriali proposto dal direttore di distretto e approvato dal DG), di verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali, di proposta sull'organizzazione e gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale. Cancellare il comitato di distretto vuol dire inibire la possibilità di perseguire una effettiva integrazione socio-sanitaria, in termini di programmazione e attuazione degli interventi integrati, di produzione di una risposta unitaria coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popolazione, di personalizzazione dell'assistenza coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni che li rappresentano.

Noi crediamo che per sviluppare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari sia indispensabile potenziare i distretti e dotarli di adeguati strumenti gestionali che consentano di individuare le risorse finanziarie, di personale, organizzative che ciascun ente rende disponibile per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di benessere stabiliti. Una riforma "seria" e attenta alle esigenze di innovazione organizzativa deve prevedere nuovi strumenti gestionali come la possibilità di disporre di un unico budget costituito dalla somma delle risorse ASL e delle risorse comunali per la realizzazione di progetti condivisi secondo modalità gestionali partecipate.

Occorrebbe, al contrario di quanto proposto nel testo di riforma, rilanciare le ragioni che sostengono la necessità - per la salute, per la qualità della vita e per il buon uso delle risorse economiche - dello sviluppo della territorializzazione e dell'integrazione dell'assistenza. In modo particolare, alla luce delle esperienze positive nate nell'ambito dei PLUS, appare necessario rivalutare l'articolazione dell'integrazione socio-sanitaria fra ASL e enti locali, sotto il profilo istituzionale, organizzativo e operativo.

Ma in questo testo il distretto è un'opzione organizzativa, il coinvolgimento delle amministrazioni locali è un'eventualità, il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS non esiste, non è un'esigenza per la classe politica di governo regionale.

È un'opzione anche il coordinamento professionale attraverso l'istituzione dell'Ufficio di coordinamento previsto dalle attuali norme, composto dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.

Analisi del testo

Passando alla analisi del testo, all'articolo 1, al posto della ASL vengono istituite le Aziende sanitarie provinciali (ASP), realizzando di fatto esclusivamente un cambio di nome, con la conseguenza che ci sarà un costo da sostenere per cambiare tutta la segnaletica, la carta intestata, il logo aziendale, le insegne, la cartellonistica stradale, la sigla sugli autoveicoli, insomma tutte le scritte ASL dovranno essere cambiate con la scritta ASP.

L'articolo 2, al comma 4, consente la possibilità di istituire altre aziende ospedaliere oppure la modifica della composizione di quelle già esistenti richiamando l'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009 legge con la quale sono stati effettuati i commissariamenti delle ASL.

L'articolo 3 istituisce il consorzio di area vasta "Macroarea Sardegna". Con tale articolo si sceglie di costituire un consorzio tra le ASP, le AO e le AOU denominato Macroarea Sardegna affidando la gestione ad un consiglio di amministrazione composto dai direttori generali e nominando un direttore amministrativo.

Il comma 7 stabilisce che la Giunta regionale definirà con propria deliberazione i tempi ed i modi per trasferire le funzioni alla macroarea ed il comma 9 stabilisce che le funzioni concernenti gli acquisti ed il personale debbono essere trasferite entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 10 stabilisce che nelle more di entrata in funzione della macroarea è vietato assumere personale amministrativo salvo che si verifichino gravi e motivate carenze di organico.

L'articolo 4 va a modificare l'articolo 9 della legge n. 10 del 2006 e si caratterizza per un testo più snello e per la mancanza di un atto di indirizzo della Giunta regionale per la predisposizione dell'atto aziendale; a parere nostro il testo contenuto nell'articolo 9 nella sostanza appare nettamente migliore della nuova formulazione e prevede una specifica maggiore dei tempi e delle modalità operative.

L'articolo 5 anziché migliorare o specificare i requisiti necessari per la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo esprime in modo confuso e contrastante, rispetto allo stesso dettato, requisiti inspiegabilmente differenti ed in contrasto con il decreto legislativo n. 502 del 1992 richiamato nello stesso articolo. In particolare l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, per il direttore sanitario richiama quale requisito l'esperienza quinquennale non prevista per niente nei requisiti per la nomina di direttore sanitario, ed al contrario prevista per i requisiti necessari per la nomina del direttore amministrativo.

Sempre all'articolo 5, il comma 3 tratta il tema delle retribuzioni del direttore generale, amministrativo e sanitario stabilendo un criterio nuovo e differente da azienda ad azienda. Seppure si comprende e si potrebbe condividere la motivazione determinata dal fatto che in qualche caso un dipendente può non avere interesse a ricoprire l'incarico di direttore, il criterio individuato, che prevede di legare la retribuzione a quella del dipendente più pagato, senza alcuna indicazione di cosa s'intenda per dipendente più pagato inserisce un meccanismo pericoloso ed a parere dell'opposizione poco chiaro.

L'articolo 6 rappresenta un passo indietro rispetto alla logica della massima condivisione per l'approvazione di strumenti legislativi importanti e pertanto non può essere condivisa la proposta di modifica dell'articolo 12 della legge n. 10 del 2006 inerente la programmazione sanitaria regionale eliminando l'obbligo di consultazione per la proposta di piano regionale dei servizi sanitari dei seguenti soggetti:
a) la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla legge regionale n. 23 del 2005;
b) la Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, ove istituita;
c) le Università di Cagliari e Sassari;
d) i rappresentanti degli ordini e collegi delle professioni sanitarie.

L'articolo 7 definisce l'organizzazione delle ASP e dei distretti abrogando totalmente l'articolo 17 della legge n. 10 del 2006, rappresenta un passo indietro rispetto alla importante funzione degli enti locali in materia sanitaria, la novità in negativo consiste nel demandare all'atto aziendale la possibilità di istituzione di eventuali organi di coinvolgimento delle amministrazioni locali, di fatto viene eliminato il comitato di distretto previsto nell'articolo 17, comma 8, della legge n. 10 del 2006 composto dai sindaci o delegati dei comuni rientranti nel distretto.

L'articolo 8 ha trovato la condivisione anche dell'opposizione in quanto tende a ridurre il numero dei componenti del consiglio delle professioni sanitarie che molto spesso, a causa del numero elevato di componenti, non funzionava nel modo migliore.

L'articolo 9 modifica l'articolo 26 della legge n. 10 del 2006 inerente il finanziamento del servizio sanitario regionale, mentre i commi 1, 2 e 3 in modo diverso richiamano concetti già contenuti nel dettato delle legge n. 10 del 2006; il comma 4 individua un sistema di finanziamento nuovo per le aziende ospedaliere e per le aziende ospedaliere universitarie, stabilendo una remunerazione dei servizi da queste resi, basata sui volumi di attività contrattati in base ai tariffari regionali vigenti, oltre a eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni assistenziali per coprire i costi relativi a funzioni non tariffabili come i servizi di urgenza ed emergenza, la rianimazione e le diverse terapie intensive, la donazione degli organi, le terapie a pazienti terminali e le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico. Lascia grande perplessità l'introduzione di forme di finanziamento per funzioni specifiche che, per prassi consolidata su tutto il territorio nazionale, appartengono al livello di assistenza distrettuale delle ASP, come le terapie per pazienti terminali e per le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico; in questo modo si distraggono risorse all'assistenza territoriale senza raggiungere una maggiore efficienza del sistema. Inoltre, è evidente che tale previsione contenuta in maniera così dettagliata nella legge determina un diritto ad una qualche remunerazione in base al comma 4, mentre il precedente dettato contenuto nel comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 10 del 2006 lasciava mani più libere per la definizione del riparto delle risorse stanziate per la sanità. Sarebbe stato necessario, a nostro parere, effettuare una simulazione sulla base dei dati più recenti per verificare la reale portata in termini di spesa stabilita con l'approvazione di tale articolo.

L'articolo 10 di fatto, più che sostituire integra l'articolo 28 della legge n. 10 del 2006 e inserisce alcuni indicatori obbligatori e la loro pubblicazione sul sito dell'azienda aggiornata ogni sei mesi, prevedendo una causa di risoluzione del contratto del direttore generale e dei direttori dei presidi ospedalieri se non ottemperano a tale pubblicazione. Si deve rimarcare che gli indicatori individuati sono di esclusivo uso ospedaliero, tutt'al più utili a misurare alcune performance di attività ospedaliera (casistica operatoria, mortalità perioperatoria, tassi di infezioni ospedaliere, mortalità intraospedaliera, contenziosi), ma mancano totalmente l'obiettivo di monitorare la capacità gestionale delle ASP in termini di appropriatezza delle prestazioni specialistiche e delle prescrizioni dei farmaci, di qualità della continuità assistenziale e dell'integrazione socio-sanitaria.

È probabilmente frutto di un errore, quanto riportato al comma 4 dell'articolo 10, relativamente al sistema budgetario. Infatti nel definire la distinzione tra budget di tutela e budget di produzione, la proposta sembra riservare la seconda funzione alle sole aziende ospedaliere.

L'articolo 11 modifica l'articolo 29 della legge n. 10 del 2006 e accorcia il termine per l'esercizio del diritto di controllo da parte della Regione per il tramite dell'Assessorato passando da quaranta giorni a quindici giorni per gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e per gli atti e contratti con impegno di spesa superiore a euro 5.000.000, passando da quaranta giorni a trenta giorni il termine per il controllo del bilancio di esercizio, ed annullando i periodi di sospensione del termine previsti in estate ed a cavallo di chiusura dell'esercizio. Mentre al comma 2 si stabilisce l'obbligo dell'invio di tutti gli atti e contratti, non soggetti a controllo preventivo, che comportano un impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000.

L'articolo 12 definisce la possibilità di scorporo dei presidi ospedalieri e presidi ospedalieri territoriali; in buona sostanza dalle attuali ASL trasformate in ASP è possibile effettuare lo scorporo di uno o più presidi ospedalieri dando vita ad una nuova azienda ospedaliera con proprio patrimonio, propria autonomia e con la nomina di un nuovo direttore generale. Nel contempo gli ospedali non scorporati diventano dei presidi ospedalieri facenti parte delle ASP, diretti da un medico responsabile del presidio. Tale articolo non è altro che la riproposizione di quanto contenuto nella legge regionale n. 3 del 2009, legge con la quale furono effettuati i commissariamenti ed adottate dalla Giunta le delibere di scorporo di alcuni ospedali mai attuate.

L'opposizione, ma anche le numerose personalità audite, hanno più volte contestato tale norma, anche perché anziché essere utilizzata per lo scorporo di grandi ospedali, è stata utilizzata per lo scorporo di ospedali di medie dimensioni rappresentando più una scelta di creazione di nuove aziende con nuovi direttori generali che una scelta tesa al raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e migliore gestione delle risorse.

L'articolo 14 al comma 2 prevede l'abrogazione di alcune norme contenute nella legge n. 10 del 2006 che riteniamo meritino un approfondimento e non vadano abrogate; in particolare l'articolo 14 propone l'abrogazione:
1) del comma 4 dell'articolo 18 che riguarda il calcolo per la remunerazione delle prestazioni rese dalle aziende ospedaliere per il quale si richiama quanto detto in relazione all'articolo 9 di cui sopra;
2) dell'articolo 21 della legge n. 10 del 2006 inerente il rapporto di lavoro esclusivo per la dirigenza del ruolo sanitario sulla cui abrogazione l'opposizione è contraria;
3) dell'articolo 27 della legge n. 10 del 2006 inerente la contabilità economico patrimoniale sulla cui abrogazione l'opposizione è contraria.
Per ultimo vale la pena sottolineare come, nell'abolire l'articolo 21 della legge n. 10 del 2006, si rinuncia al principio dell'esclusività di rapporto del dirigente come criterio preferenziale nell'attribuire incarichi di struttura complessa. Significa che i primari potranno svolgere l'attività professionale negli studi dei centri privati.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 12 luglio 2011, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento. La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Riordino del Servizio sanitario regionale e modifica della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

Art. 1
Modifica dell'articolo 1
legge regionale n. 10 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è sostituito dal seguente:
"3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 26, attraverso:
a) le Aziende sanitarie provinciali (ASP);
b) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419);
c) le Aziende ospedaliere (AO) di rilievo nazionale e regionale previste nell'articolo 2;
d) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, se aventi sede nel territorio regionale;
e) altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASP abbiano stipulato accordi contrattuali.".

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2006 è sostituito dal seguente: "La Regione promuove la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi dalle aziende e da altri soggetti previsti dal comma 3, vigilando in particolare affinché essi siano improntati ai principi della libertà di scelta da parte dell'assistito, della personalizzazione e dell'umanizzazione del trattamento e affinché ogni persona che entra in contatto con il SSR sia accolta secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali.".

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 2
della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere)
1. Il SSR è costituito da otto aziende sanitarie provinciali, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, salvo quanto previsto dai successivi articoli.
2. Le aziende sanitarie provinciali sono le seguenti:
a) ASP n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Sassari;
b) ASP n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;
c) ASP n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Nuoro;
d) ASP n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della Provincia dell'Ogliastra;
e) ASP n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Oristano;
f) ASP n. 6 di Sanluri coincidente con l'ambito territoriale della Provincia del Medio Campidano;
g) ASP n. 7 di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias;
h) ASP n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Cagliari.
3. Il SSR è inoltre costituito dalle seguenti aziende ospedaliere:
a) Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, comprendente l'Ospedale San Michele;
b) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari.
4. Possono essere istituite altre aziende ospedaliere oppure può essere modificata la composizione di quelle già esistenti in applicazione della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009.".

 

Art. 3
Istituzione del consorzio
di area vasta Macroarea Sardegna

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Istituzione del consorzio di area vasta Macroarea Sardegna).
1. Per migliorare il livello di funzionamento del sistema sanitario regionale è istituito, tra le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e, previa intesa con i rispettivi Rettori, le aziende ospedaliero-universitarie, il consorzio di area vasta denominato Macroarea Sardegna.
2. Il consorzio di area vasta è costituito per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto alle aziende sanitarie operanti nel territorio della Regione. In particolare il consorzio svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del patrimonio delle aziende ricadenti nell'area vasta;
b) reclutamento del personale delle aziende rientranti nell'area vasta, a eccezione delle procedure riguardanti figure apicali e di quelle delegate dal consorzio alle singole aziende o a gruppi di aziende, nonché formazione e gestione delle competenze economiche, della situazione contributiva e previdenziale e dei procedimenti disciplinari del personale delle aziende rientranti nell'area vasta;
c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e della relativa tecnologia, compresi i sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie;
d) organizzazione e gestione dei magazzini economali e farmaceutici, anche centralizzati per aree geografiche, e della pertinente logistica, la quale deve essere organizzata in modo da garantire una sufficiente vicinanza alle strutture da servire;
e) centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni tenuto conto che le procedure di acquisto di beni e servizi possono essere delegate alle singole aziende quando riguardino approvvigionamento di beni di prevalente produzione locale.
3. Sono organi del consorzio il consiglio di amministrazione e il direttore amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie, o dai loro delegati.
5. Il consiglio di amministrazione che opera quale collegio imperfetto e ha facoltà di delega ai dirigenti delle singole aziende, svolge i seguenti compiti:
a) adotta uno o più regolamenti di funzionamento del consorzio, dei suoi organi e dei suoi uffici;
b) approva, sulla base della programmazione regionale e delle singole aziende, il piano annuale di attività;
c) svolge funzioni di direzione, indirizzo e verifica dell'attività del consorzio;
d) nomina, nel corso della prima riunione, il direttore amministrativo del consorzio.
6. Il direttore amministrativo del consorzio ha competenze, requisiti e trattamento economico parificati a quelli del direttore amministrativo dell'azienda più grande del consorzio e, nel rispetto delle procedure previste per le nomine nelle aziende sanitarie, nomina i responsabili delle aree funzionali in cui il consiglio di amministrazione ritiene di organizzare la Macroarea.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i tempi e i modi in cui le funzioni previste dal comma 2 sono trasferite dalle aziende alla Macroarea Sardegna.
8. La deliberazione di cui al comma 7 che contiene le modalità per la costituzione dei servizi del consorzio, la loro localizzazione e i criteri per il trasferimento del personale amministrativo dalle aziende, individua come obiettivo prioritario la centralizzazione dei servizi di bilancio e gestione delle risorse finanziarie al fine di arrivare entro un anno al pagamento centralizzato di tutte le fatture.
9. In ogni caso il trasferimento alla Macroarea delle funzioni concernenti gli acquisti e il personale è completato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Nelle more dell'entrata in funzione della Macroarea, le ASL e le AO non assumono personale amministrativo, salvo che si verifichino gravi e motivate carenze in organico.".

 

Art. 4
Modifica dell'articolo 9
della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Organizzazione e funzioni delle aziende sanitarie provinciali).
1. Le ASP assicurano l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e, qualora nel loro territorio insistano presidii ospedalieri, anche quella ospedaliera. Le ASP hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, previsto dall'articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono organi delle ASP e delle aziende ospedaliere il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
3. L'atto aziendale è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, prevista dall'articolo 15.
4. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; se la Giunta regionale si pronuncia nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta.
5. Gli atti aziendali contengono elementi per:
a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
b) la valorizzazione delle aziende sanitarie quali strumenti operativi del Servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;
c) la definizione dell'assetto organizzativo delle aziende in modo da tenere conto da un lato dei rapporti operativi da instaurare con la Macroarea Sardegna prevista nell'articolo 3 e dall'altro del necessario collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché dell'integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria;
d) la specificazione, tenuto conto delle competenze della Macroarea Sardegna, delle funzioni della direzione aziendale, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilità tra il programma sanitario annuale previsto dall'articolo 13, comma 4, e la disponibilità delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui all'articolo 28;
e) la specificazione delle principali funzioni di tutti i dirigenti dell'azienda, del collegio di direzione previsto nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e del consiglio delle professioni sanitarie;
f) la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa, nonché la definizione degli organi del dipartimento e delle modalità di nomina e revoca dei dirigenti del dipartimento e dei servizi territoriali;
g) la valorizzazione della funzione di governo delle attività cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza;
h) le modalità di raccordo con le aziende ospedaliere, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
i) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale;
j) l'eventuale costituzione di dipartimenti integrati ospedale-territorio e interospedalieri, sia intraaziendali che interaziendali per particolari patologie.".

 

Art. 5
Modifiche dell'articolo 10
della legge regionale n. 10 del 2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è inserito il seguente:
"1 bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è disciplinato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, ma che comunque non può superare per oltre un anno la scadenza della legislatura regionale nella quale è stato stipulato.".

2. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 quinquies e 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni:
a) per la nomina a direttore sanitario:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) età non superiore ai sessantacinque anni;
3) specializzazione preferibilmente in discipline igienistico-organizzative;
b) per la nomina a direttore amministrativo:
1) laurea in discipline giuridiche o economiche;
2) età non superiore ai sessantacinque anni;
3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti non sanitari pubblici o privati di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è inserito il seguente:
"7 bis. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello che, alla data dell'insediamento del direttore, percepisce il dipendente dell'azienda con la retribuzione più alta, incrementato del 20 per cento. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico pari a quello del direttore generale, ridotto del 10 per cento.".

 

Art. 6
Modifica dell'articolo 12
della legge regionale n. 10 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"3. Nella predisposizione della proposta di piano previsto nel comma 1, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunità regionale, secondo i principi stabiliti nei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 1, assicurando inoltre la consultazione delle rappresentanze dei soggetti privati previsti nel comma 3 dell'articolo 1.".

 

Art. 7
Modifica dell'articolo 17
della legge regionale n.10 del 2006

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Organizzazione delle ASP e dei distretti)
1. Le ASP e, per quanto di competenza le AO, assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo e organizzando i distretti e i dipartimenti i quali operano in maniera integrata tra loro e con il sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale; sono in ogni caso istituiti in ogni azienda sanitaria i seguenti dipartimenti territoriali:
a) dipartimento di prevenzione, articolato ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dipartimento della salute mentale.
3. Le ASP sono articolate in distretti sanitari secondo quanto previsto nell'atto aziendale.
4. I distretti socio-sanitari costituiscono l'articolazione territoriale delle ASP e uno dei luoghi dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale.
5. L'atto aziendale definisce le competenze dei diversi distretti e la istituzione e composizione di eventuali organi di coinvolgimento delle amministrazioni locali.
6. Il direttore di distretto può avvalersi di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.
7. Il direttore generale della ASP, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.
8. Le ASP possono inoltre istituire, quando ritenuto opportuno o previsto da norme nazionali e/o da direttive regionali, distretti interaziendali a carattere funzionale, con particolare attenzione a quelli relativi alle aree psichiatriche e alle aree materno infantile. In tal caso stipulano con le altre aziende interessate, incluse le aziende ospedaliere, appositi accordi che disciplinano le modalità di integrazione e funzionamento delle nuove strutture dipartimentali.
9. Il direttore generale della ASP assicura il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS, avvalendosi anche del direttore dei servizi socio-sanitari.".

 

Art. 8
Modifica dell'articolo 19
della legge regionale n. 10 del 2006

1. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 2006 le parole "(formato da un numero da 20 a 40 componenti)" sono sostituite dalle seguenti "(formato da un numero minimo di 9 a un numero massimo di 12 componenti)".

 

Art. 9
Modifica dell'articolo 26
della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Finanziamento del Servizio sanitario regionale)
1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è assicurato dai fondi che la Regione assegna annualmente per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, che lo esprime entro trenta giorni, individua ogni anno, con criteri oggettivi e uniformi per tutta la Regione, i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale tra le aziende di cui all'articolo 2, comma 2. La ripartizione tiene conto dell'entità della popolazione, delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza con particolare riferimento alla composizione in classi d'età, dell'estensione del territorio, della variabilità demografica stagionale, della viabilità e delle condizioni epidemiologiche delle patologie più diffuse in Sardegna.
3. Il finanziamento tiene conto degli specifici obiettivi assistenziali e delle funzioni di coordinamento assegnati alle ASP dalla programmazione regionale nonché della presenza degli operatori privati nelle diverse aziende e della mobilità intra ed extra regionale. Le somme assegnate sono indistinte.
4. Le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie sono finanziate direttamente dalla Regione. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 è definita in relazione ai volumi di attività contrattati e ai tariffari regionali vigenti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni anche assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria intraregionale. In particolare la Regione riconosce alle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie una quota di remunerazione basata sul sistema tariffario per le diverse tipologie di ricovero e per quelle ambulatoriali nonché una quota basata su criteri oggettivi per coprire i costi relativi alle funzioni non tariffabili, come i servizi di urgenza ed emergenza, la rianimazione e le diverse categorie di terapie intensive, la donazione degli organi, le terapie per i pazienti terminali e le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico.
5. Per le aziende ospedaliero-universitarie si tiene inoltre conto dei peculiari fini istituzionali di formazione e aggiornamento professionale del personale del SSR, così come previsto nei relativi protocolli di intesa.".

 

Art. 10
Modifica dell'articolo 28
della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Sistema di programmazione e controllo)
1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti:
a) programma sanitario pluriennale e annuale, previsto al comma 3 dell'articolo 13;
b) sistema informativo;
c) sistema budgetario;
d) contabilità analitica;
e) sistema degli indicatori.
2. Le caratteristiche e le modalità di gestione degli strumenti previsti dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale. Nel sistema degli indicatori, oltre a quelli previsti al punto e) del comma 1 sono obbligatoriamente inseriti i seguenti:
a) casistica operatoria per reparto e per patologia;
b) mortalità perioperatoria per patologia;
c) tasso di infezioni ospedaliere generale per reparto e post chirurgiche;
d) mortalità neonatale intraospedaliera;
e) contenzioso in essere con i pazienti;
f) contenzioso in essere con i dipendenti.
I dati di cui sopra sono pubblicati sul sito ufficiale dell'azienda e aggiornati almeno semestralmente. La loro puntuale raccolta e pubblicazione rientrano tra gli obiettivi del direttore generale e dei direttori sanitari dei presidi e la mancata osservanza, in tutto o in parte, è causa di risoluzione dei loro contratti.
3. Il controllo degli indicatori previsti dal punto e), riferito alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero-universitarie, è eseguito direttamente dalla Regione, anche tramite l'Agenzia regionale della sanità.
4. Il sistema budgetario di cui alla lettera c) del comma 1 comprende:
a) limitatamente alle ASP, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per macro-funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'articolo 26, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b)i budget delle aziende ospedaliere e dei loro centri di responsabilità così come individuati nell'atto aziendale.".

 

Art. 11
Modifica dell'articolo 29
legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Controlli regionali)
1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:
a) bilancio di esercizio;
b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000.
2. Gli atti o i contratti che comportano impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione.
3. Il controllo di cui al comma 1 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio circa la conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.
4. Il termine per l'esercizio del controllo previsto nel comma 1 é di quindici giorni consecutivi lavorativi a eccezione di quello previsto al punto a) che è di trenta giorni. Il termine é interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi. Il termine dei quindici giorni consecutivi riparte con il ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, a essi non può essere data esecuzione.
6. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.".

 

Art. 12
Scorporo dei presidi ospedalieri
e presidi ospedalieri territoriali

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 29 bis (Scorporo dei presidi ospedalieri e presidi ospedalieri territoriali)
1. In caso di scorporo di nuovi presidi ospedalieri, per individuare la parte del patrimonio dell'azienda sanitaria locale spettante alle costituende aziende ospedaliere, il direttore generale dell'azienda interessata o il commissario straordinario eventualmente nominato dalla Giunta regionale, redige, d'intesa con gli organi di direzione del presidio o dei presidi interessati, un progetto di scorporo. Il progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, contiene l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire all'azienda ospedaliera e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.
2. Il progetto di scorporo è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di costituzione dell'azienda ospedaliera, previo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. I presidi ospedalieri individuati ai sensi dell'articolo 2 sono costituiti in azienda con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi progetti di scorporo. Nel medesimo termine, con le procedure indicate dall'articolo 10, si procede alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera.
4. A seguito dello scorporo dall'azienda sanitaria locale del presidio o dei presidi ospedalieri e della loro costituzione in azienda, ciascuna azienda è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto o trasferito, dei debiti non soddisfatti dell'azienda scissa.
5. Gli ospedali non costituiti in azienda sono definiti "presidi ospedalieri" e sono strutture dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
6. I presidi ospedalieri hanno autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda e sono assoggettati alle regole di finanziamento delle aziende ospedaliere nell'ambito del bilancio delle stesse ASP.
7. I presidi ospedalieri sono diretti, per le funzioni igienico-sanitarie e organizzative, da un medico dirigente della carriera della direzione sanitaria, in possesso della specializzazione in igiene, nominato dal direttore generale della ASP.
8. In merito al patrimonio delle ASP da trasferire alle preesistenti aziende ospedaliere, previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2, i rispettivi commissari straordinari concordano il relativo progetto di scorporo e integrazione, secondo quanto previsto nello stesso articolo 2. In caso di disaccordo possono essere predisposte due differenti proposte sulle quali decide la Giunta regionale in sede di approvazione della deliberazione prevista al comma 3.".

 

Art. 13
Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Norme finali e transitorie)
1. I pareri obbligatori e le espressioni di consenso previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso tale termine, il soggetto richiedente può prescindere dal parere.
2. Le convenzioni stipulate in base alla vigente legislazione con le strutture private e i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, restano in vigore fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti. Sino a tale data i rapporti in essere proseguono secondo le modalità e le condizioni previste nelle convenzioni o contratti vigenti.".

 

Art. 14
Norme finali e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. Nella legge regionale n. 10 del 2006 sono abrogati in particolare il comma 4 dell'articolo 18, gli articoli 21 e 27, il comma 4 dell'articolo 31.

3. Alla legge regionale n. 10 del 2006 sono inoltre apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "azienda ospedaliera" sono sostituite con "aziende ospedaliere";
b) al comma 3 dell'articolo 13 sono soppresse le parole "e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'articolo 27";
c) al comma 1 dell'articolo 20 sono soppresse le parole "sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 9".

4. Ogni qualvolta nella legge regionale n. 10 del 2006 ricorrano le parole "Azienda sanitaria locale", "aziende sanitarie locali" e "ASL" le medesime sono sostituite rispettivamente dalle parole: "Azienda sanitaria provinciale", "aziende sanitarie provinciali" e " ASP".

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante le risorse del Fondo sanitario regionale.